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L’art. 47, c. 4, CCII, secondo la Corte d’Appello di Milano


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La sospensione degli ammortamenti per le imprese in crisi: una proroga discriminatoria


Alessandro Ricci

Data pubblicazione
31 gennaio 2022

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Un recente articolo pubblicato su questa rivista[1] fornisce lo spunto per alcune riflessioni sull’estensione anche al bilancio dell’esercizio 2021 della possibilità, originariamente introdotta dall’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020[2], di sospendere gli ammortamenti nel bilancio d’esercizio[3].

In particolare, l’art. 1, comma 711, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”), modificando l’ultimo periodo del comma 7-bis in precedenza citato, dispone che la possibilità di non effettuare l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga all’art. 2426, primo comma, n. 2), del Codice civile «…è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ».

Il nuovo intervento del Legislatore suscita più di una perplessità e non ha mancato di attirare le critiche dei primi commentatori[4], anche per i suoi effetti fortemente discriminatori.

È stato, in primo luogo, sottolineato come la norma sembrerebbe essere rivolta esclusivamente alle imprese che hanno sospeso integralmente gli ammortamenti nel bilancio dell’esercizio 2020; a conforto di tale conclusione vi è senz’altro la formulazione letterale del menzionato comma 711 che non sembra proprio lasciare spazio a una diversa interpretazione[5].

La ratio di tale scelta non è, tuttavia, agevolmente individuabile a meno che non si voglia sostenere che le imprese che hanno sospeso integralmente gli ammortamenti per l’esercizio 2020 siano quelle più colpite dalla crisi pandemica e, quindi, meritevoli di beneficiare di analoga agevolazione anche per l’esercizio 2021[6].

Ora, anche a voler tralasciare che tale argomentazione non è particolarmente persuasiva[7], qualora la percentuale di sospensione degli ammortamenti dovesse essere considerata un indicatore affidabile di valutazione dello stato di crisi di un’impresa, non è affatto scontato che la situazione del 2020 debba necessariamente ripetersi nel 2021: vi potrebbero essere, infatti, imprese che hanno sospeso gli ammortamenti nel 2020 ma nel 2021 hanno superato lo stato di difficoltà e, al contrario, imprese colpite dalla crisi in modo più violento nel 2021 rispetto all’esercizio precedente.

Ma l’aspetto che più non convince della disposizione qui commentata è un altro: è noto come il Legislatore del 2020 si fosse mosso per fronteggiare l’impatto economico e finanziario della crisi sulle imprese lungo tre distinte direttrici.

Da un lato, infatti, era intervenuto sui principi di redazione del bilancio, “sospendendo” il presupposto della continuità aziendale (art. 38-quater del D.L. n. 34/2020[8]).

Dall’altro, come già detto, era intervenuto sui criteri di valutazione consentendo alle imprese, in deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2, del Codice Civile, di sospendere (fino addirittura al loro azzeramento) gli ammortamenti delle immobilizzazioni in materiali e immateriali.

Infine, aveva temporaneamente previsto la  disapplicazione delle norme del Codice civile[9], in tema di “provvedimenti” da assumere per il caso di perdite rilevanti e in tema di scioglimento della società, in presenza di perdite che riducano il capitale sociale sotto il minimo di legge (art. 6 del D.L. n. 23/2020, così come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020  n. 178).

Un approccio, dunque, che potremmo definire di tipo “integrato”, volto a salvaguardare la possibilità di prosecuzione dell’attività d’impresa in un frangente senz’altro eccezionale.

Il Legislatore del 2021 ha invece optato per la proroga di uno soltanto degli strumenti messi a disposizione delle imprese (la sospensione degli ammortamenti), aprendo così la strada a una disciplina fortemente discriminatoria e selettiva.

Si consideri il caso, infatti, di un’impresa in forte perdita nel 2020 che abbia deciso di sospendere gli ammortamenti integralmente al fine di ridurre l’entità della perdita stessa al di sotto della soglia rilevante ai sensi delle disposizioni del Codice civile che tutelano l’integrità del capitale sociale.

Se la medesima impresa dovesse nuovamente produrre una perdita significativa nell’esercizio 2021, potrebbe senz’altro decidere di avvalersi ancora una volta della facoltà di sospendere integralmente gli ammortamenti.

In tale evenienza, grazie alla riduzione della perdita[10], il patrimonio netto potrebbe rimanere al di sopra delle soglie di intervento previste dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile e, dunque, i soci sarebbero esonerati dall’obbligo di adottare degli “opportuni provvedimenti”.

Se, invece, la medesima società nell’esercizio 2020 non si fosse avvalsa della facoltà di sospendere gli ammortamenti, redigendo così un bilancio “economicamente” corretto, la perdita sofferta sarebbe stata senz’altro superiore alle soglie di intervento, ma la società avrebbe potuto comunque avvalersi della temporanea disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione ai sensi dell’art 6 del D.L. n. 23/2020, così come sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020  n. 178.

Nel 2021, persistendo un grave squilibrio economico, si troverebbe tuttavia in una situazione davvero delicata: da un lato, non avendo sospeso integralmente gli ammortamenti per l’esercizio 2020, non potrebbe avvalersi della facoltà di non effettuarli per l’esercizio 2021; dall’altro non potrebbe “sterilizzare” la perdita dell’esercizio 2021 ai fini degli obblighi di dotazione minima patrimoniale, considerato che tale previsione non è stata prorogata dal Legislatore.

La disparità di trattamento non potrebbe essere più evidente: in presenza di una medesima situazione di difficoltà, di fatto sarebbero “agevolate” soltanto le società che non hanno effettuato gli ammortamenti per l’esercizio 2020, mentre tutte le altre (quelle che li hanno effettuati soltanto in misura ridotta o che non hanno ridotto affatto gli ammortamenti applicando, invece, le disposizioni in tema di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione) si troverebbero ad essere fortemente penalizzate e prive di strumenti in grado di aiutarle a superare il momento di difficoltà.

Ma vi è di più: oltre che discriminatoria, la scelta del Legislatore appare anche fortemente (e irragionevolmente) selettiva: di fatto, ha effetti rilevanti soltanto per le imprese che hanno effettuato significativi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali – e dunque che imputano a conto economico rilevanti ammortamenti – mentre riguarda solo marginalmente le imprese per le quali l’incidenza degli ammortamenti sul risultato d’esercizio non è particolarmente significativa[11].

A parità di perdita sofferta - determinata secondo criteri ordinari e, dunque, prima della possibile applicazione della misura in commento - sembrerebbero  così privilegiate dal Legislatore le imprese per le quali maggiore è il peso degli ammortamenti sul risultato economico; detto in altri termini, a parità di risultato economico negativo, sembrerebbero favorite le imprese che hanno un EBITDA[12] più elevato.

Nella prassi, l’EBITDA (così come il MOL) – pur esprimendo un flusso economico e non finanziario - è frequentemente utilizzato anche nelle analisi finanziarie in quanto ritenuto in grado di fornire una buona approssimazione del valore del flusso di cassa operativo prodotto da una azienda[13].

C’è da chiedersi se tale singolare effetto sia stato effettivamente voluto dal Legislatore – che dunque finirebbe paradossalmente per agevolare le imprese in grado di generare maggiori flussi di cassa operativi e, dunque, forse meno in difficoltà delle altre - o se si tratta semplicemente di un effetto collaterale negativo frutto di una scelta non ben ponderata.

Crediamo più probabile, tuttavia, che si tratti di vero e proprio fenomeno di eterogenesi dei fini.



[1] G. Capodaglio, V. S. Dangarska, La legge 30 dicembre 2021, n. 234 proroga, con modifiche, la sospensione degli ammortamenti per le imprese in crisi, pubblicato il 25 gennaio 2022.

[2] Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

[3] La disposizione richiamata prevedeva che tale possibilità fosse limitata al bilancio dell’esercizio in corso alla data della sua entrata in vigore (15 agosto 2020) e, dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, all’esercizio 2020.   

[4] G. Gavelli, Stop agli ammortamenti se sospesi nel 2020, in Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 4 gennaio 2022; F. Bava, D. Busso, A. Devalle, Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021 da chiarire, in EUTEKNE.INFO, 24 gennaio 2022; E. Larocca, R. Russo, C. Sabbatini, Ammortamenti, sospensione estesa anche al bilancio 2021, in La settimana fiscale, Il Sole 24 Ore, n. 3 del 19/1/2022, pp. 28 ss.

[5] A. Germani, F. Roscini Vitali, Ammortamenti. Sospensione anche nei conti 2021 per i beni materiali e immateriali, in I Focus del Sole 24 Ore n. 1 del 13/1/2022, p. 2.

[6] È questa, ad esempio, la tesi che sembrano sostenere gli autori citati nella nota precedente.

[7] Crediamo sia tutto da dimostrare che la percentuale di sospensione degli ammortamenti rappresenti un indicatore affidabile dell’effettiva situazione di crisi o comunque di difficoltà dell’impresa; non si vede, ad esempio, su quali basi razionali si possa sostenere che se un’impresa ha sospeso il 90% degli ammortamenti e non il 100%, soltanto per questo dovrebbe essere ritenuta più “in salute” di un’altra che ha optato per la sospensione integrale degli ammortamenti.

[8] Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

[9] Articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter.

 

[10] O addirittura per effetto dell’utile “virtualmente” prodotto grazie al mancato stanziamento degli ammortamenti.

[11] Si pensi alle imprese del settore del commercio e dei servizi che, paradossalmente, sono forse tra quelle più colpite dalla crisi innescata dalla pandemia.

[12] Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. L’EBITDA è una grandezza economica molto affine al MOL (Margine operativo lordo); la principale differenza tra il MOL e l'EBITDA è rappresentata dagli accantonamenti che nell'EBITDA vengono inclusi nel relativo calcolo, mentre nel MOL vengono trattati al pari degli ammortamenti e quindi non considerati.

[13] L’EBITDA approssima in misura affidabile il flusso di cassa operativo soprattutto laddove la variazione del capitale circolante netto (CCN) non sia significativa.