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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Gli obblighi e le opportunità del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza per l'amministratore giudiziario nominato nell'ambito delle misure di prevenzione


Alessandro Servadei

Data pubblicazione
03 novembre 2022

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Sommario: 1. Premessa; 2. Gli obblighi di adeguati assetti organizzativi destinati (anche) a rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza; 3. Il sequestro di prevenzione di interi compendi aziendali o quote totalitarie di società di capitali: dall’immissione in possesso alla relazione art. 41 CAM.


1. Premessa

Con la definitiva entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14[1] (CCI) ed i conseguenti obblighi di adeguati assetti organizzativi[2], destinati (anche) a rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi[3] o l’insolvenza, ci si interroga se tale normativa sia applicabile anche all’attività gestoria posta in essere dall’amministratore giudiziario, nominato ai sensi degli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[4] (CAM) nell’ambito dei sequestri di prevenzione di interi compendi aziendali  o di quote totalitarie di società di capitali.  


2. Gli obblighi di adeguati assetti organizzativi destinati (anche) a rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

Nel testo definitivamente approvato del CCI ed entrato in vigore il 15 luglio 2022, gli adeguati assetti organizzativi dell’imprenditore collettivo come previsti dall’art. 2086, comma 2, c.c.[5] hanno tre diverse funzioni, tra loro logicamente consequenziali, ricordando che tali assetti devono (e dovevano già prima del CCI) essere istituiti per una corretta gestione dell’azienda, per poi essere costantemente valutati dal consiglio di amministrazione[6], dagli organi delegati[7] e dall’collegio sindacale[8], a cui oggi si aggiunge la nuova ed ulteriore funzione di prevenzione della crisi:

a)        rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi, come si desume dalla lettura combinata dell’art. 3, comma 3, lett. a)[9] e dell’art. 12, comma 1[10], CCI. Si tratta di obblighi ante crisi come definita dall’art. 2, comma 1, lett. a)[11] CCI, il cui scopo è coglierne i prodromi attraverso analisi di natura economico – finanziaria, rifacendosi anche al concetto di continuità aziendale previsto dall’OIC n. 11[12]. Con la modifica dell’art. 2, comma 1, lett. a) CCI la “situazione di squilibrio” è stata trasferita e anticipata nella fase di analisi pre–crisi, nella quale vanno colti i primi allert procedendo immediatamente alla loro analisi, valutazione e gestione[13]

b)        verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4, in ossequio all’art. 3, comma 3, lett. b)[14]. Si tratta di una fase successiva, in cui può emergere l’incertezza nel pagamento prognostico dei debiti, tanto che l’adeguato assetto organizzativo deve iniziare a monitorare e rilevare i segnali di cui all’art. 3, comma 4, CCI[15], che imporrebbero una immediata reazione come imposto dall’art. 2086, comma 2, c.c.

c)        ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata o check – list e ad effettuare il test pratico[16] per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, allorché la società si trovi in una situazione di crisi e sia necessario adottare uno strumento di regolazione, anche attraverso l’apertura di una procedura di “Composizione negoziata delle crisi” ai sensi dell’articolo 12 e seguenti CCI.

Si tratta di situazioni tra di loro molto differenti, ma che un adeguato assetto organizzativo deve saper cogliere e gestire (attivarsi), confermando l’importanza dei due elementi principali che lo compongono: le persone ed il sistema informatico, tanto che il “requisito dell’organizzazione dell’impresa” è il primo punto che deve essere verificato nella check – list, valutando le risorse chiave umane e tecniche (punti 1.1 e 1.4).  


3. Il sequestro di prevenzione di interi compendi aziendali o quote totalitarie di società di capitali: dall’immissione in possesso alla relazione art. 41 CAM.

Nel caso di sequestro di prevenzione ai sensi dell’art. 20 CAM di interi compendi aziendali o di quote totalitarie di società di capitali[17], che per legge estendono il sequestro al compendio[18], l’amministratore giudiziario dovrà nei primi sei mesi dall’immissione in possesso procedere con una progressiva e sempre più approfondita analisi della sostenibilità finanziaria e della continuità aziendale[19].

Gli articoli che regolano questo lasso temporale, che considerando le eventuali proroghe può durare da tre mesi fino ad un massimo di sei mesi, sono allocati nel codice antimafia con una logica cronologica non sempre lineare: è quindi opportuno ripercorrerli in estrema sintesi:

a)        art. 41 quinquies CAM[20], regolante la richiesta di esercizio provvisorio successivo all’immissione in possesso fino alla presentazione della relazione art. 36 CAM, periodo durante il quale l’amministratore giudiziario potrà chiedere al Giudice Delegato di pagare debiti anteriori al sequestro (art. 54 bis CAM) e subentrare nei rapporti pendenti (art. 56 CAM) se essenziali per la prosecuzione dell’attività

b)        art. 36, comma 1, lett. e) CAM[21], il quale prevede che nell’ambito della prima relazione da presentare al Giudice Delegato l’amministratore giudiziario debba indicare se vi siano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività[22]

c)        art. 41, comma 1, lett. c) CAM[23], punto conclusivo delle analisi dell’amministratore giudiziario, il quale dovrà comunicare al Tribunale (non solo al Giudice Delegato) se ci siano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, sulla base di un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo

Escludendo le situazioni limite di società “cartiere”[24] o “buffer”[25] evidentemente tali fin da subito, nel periodo intercorrente dall’immissione in possesso alla presentazione della relazione ex art. 41 CAM, in mancanza di norme di esonero in entrambi i codici, l’amministratore giudiziario, unitamente all’organo di governo della società se differente, dovranno verificare (i) l’adeguatezza degli assetti organizzativi (considerando anche l’eventuale necessità di sostituire il preposto, i suoi familiari o persone a lui sodali che svolgono attività operative), (ii) la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi, atteso che il sequestro verosimilmente potrà essere la causa generatrice della crisi o il suo acutizzarsi se già presente, (iii) la continuità aziendale e (iv) ipotizzare l’apertura di una procedura di “Composizione negoziata della crisi” ex articoli 12 e seguenti CCI con le precisazioni di cui al prosieguo.

In sede di richiesta di esercizio provvisorio, a parere di chi scrive, non ci sono incombenti sull’amministratore giudiziario in relazione al CCI, trattandosi di una autorizzazione che sottende la mera esistenza di un’impresa, dando tempo all’amministratore giudiziario di comprendere i fatti e le dinamiche aziendali e che si può interrompere in qualsiasi momento, se emergono fatti e/o circostanze che consigliano l’immediata cessazione dell’attività.

Molto più problematico appare l’obbligo di cui all’art. 36, comma 1, lett. e) CAM di indicare se vi siano “concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività”. E’ possibile che in piccole realtà si possa esprimere questo giudizio anticipando le attività infra descritte propedeutiche alla relazione art. 41 CAM, ma in caso di imprese di dimensioni medio / grandi l’amministratore giudiziario verosimilmente non avrà il tempo per esprimere un giudizio definitivo su una “concreta possibilità”, il cui significato deve essere contestualizzato, non interpretandolo per analogia riferendosi, per esempio, all’art. 17, comma 5, CCI in base al quale l’esperto della composizione negoziata della crisi valuta “l’esistenza di una concreta possibilità di risanamento”, la quale poggia sulla documentazione di cui all’art. 17 comma 3, CCI, tra cui in particolare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, CCI.

Nella relazione ex art. 36 CAM, pertanto, il termine “concreto” dovrà avere una accezione diversa, contestualizzata alla misura di prevenzione, riferendo all’Autorità Giudiziaria in ordine ad un’impresa che esiste, che non si sia dimostrata dopo l’immissione in possesso una “cartiera” o un “buffer”, che non si basi solo sul lavoro del proposto e dei suoi familiari / sodali, che abbia clienti e fornitori non inquinati, che possa avere un mercato libero da influenze criminali, e quali siano eventualmente le opere di bonifica già effettuate e da effettuare[26].

Esaurita questa fase di preventiva ricognizione e conoscenza dell’azienda, e verificato che essa possa avere un futuro autonomo dall’impronta criminale che l’ha portata alla misura di prevenzione, l’amministratore giudiziario dovrà mutare gli strumenti di analisi e fare proprio il nuovo corredo normativo del CCI e della migliore dottrina in materia, al fine di adempiere agli obblighi successivi alla presentazione della relazione art. 36 CAM.

L’amministratore giudiziario, preliminarmente alla redazione della relazione ex art. 41 CAM, dovrà predisporre dei budget economico – finanziari almeno a dodici mesi, accertare la sussistenza della continuità aziendale (quindi la produzione di reddito) ed effettuare il test previsto dal DM 28 settembre 2021.

Nella prima redazione del budget finanziario e del test, l’amministratore giudiziario dovrà tenere in considerazione le norme speciali previste dal codice antimafia per quanto attiene al pagamento di debiti pregressi non essenziali alla prosecuzione dell’attività ai sensi art. 54 bis CAM, al subentro nei contratti pendenti previsto dall’art. 56 CAM, alla sospensione delle procedure esecutive ai sensi dell’art. 55 CAM ed alla sospensione delle imposte e dei tributi come regolato dall’art. 51 CAM. Queste misure daranno un inevitabile beneficio finanziario alla procedura certamente per i primi dodici mesi ed il budget finanziario ne dovrà tenere conto, proprio perché sono norme di aiuto e sostegno finalizzate a supportare l’attività e agevolarne la ripresa. E’ però d’obbligo ricordare che l’amministratore giudiziario deve verificare anche la continuità aziendale, tanto che potrebbe sussistere l’equilibrio finanziario, ma non esserci continuità aziendale a dodici mesi.

Sarà inoltre opportuno procedere anche ad un’analisi dell’impatto economico sul patrimonio netto, ricordando che la non operatività delle norme regolanti le cause di scioglimento e gli adempimenti in caso di riduzione o perdita del capitale sociale previste dall’art. 41, comma 1 octies[27], CAM ha come termine l’approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività.

Nel caso in cui emerga una situazione di crisi o di mancanza di continuità aziendale sarà necessario comprenderne le cause e se esse possano essere gestite attraverso una “Composizione negoziata della crisi”.

Se la crisi è di natura finanziaria, ma sussiste la continuità aziendale, e deriva ad esempio dalla necessità di subentrare in contratti pendenti e dal pagamento di debiti pregressi essenziali alla prosecuzione dell’attività, l’amministratore giudiziario potrà adire al nuovo istituto della “Composizione negoziata” ed in tale ambito utilizzare il contratto previsto dall’art. 23, comma 1, lett. a)[28] CCI, l’accordo ex art. 23, comma 1, lett. c)[29] o un accordo in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 56[30] CCI, attraverso i quali rinegoziare i termini di pagamento o uno stralcio parziale dei debiti con specifici fornitori, si ripete essenziali, con l’autorizzazione del giudice delegato. In questo caso l’amministratore giudiziario dovrà redigere un piano di risanamento in continuità diretta utilizzando la check – list e le Linee Guida del CNDCEC “Principi per la redazione dei piani di risanamento”. Non si ritiene che fino alla verifica dei crediti ex articoli 57 e seguenti CAM sia possibile avviare diverse procedure di regolazione delle crisi e dell’insolvenza.

Se invece sussiste l’equilibrio finanziario grazie, ad esempio, all’incasso di crediti anteriori al sequestro, ma non c’è continuità aziendale, l’amministratore giudiziario dovrà avere la capacità di valutare se essa possa essere riacquistata dopo i dodici mesi, con una marginalità tale da onorare i debiti correnti post sequestro, con il rischio che dove ciò non avvenga ci sia un aggravamento del dissesto.

Se, infine, alla situazione di crisi si aggiunge quella di mancanza di continuità aziendale, l’amministratore giudiziario difficilmente potrà trovare soluzioni diverse dall’affitto dove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell’art. 41, comma 2 ter[31], CAM. E’ indubbio che l’amministratore giudiziario possa trovare un accordo con i fornitori per un pagamento dilazionato che almeno nei primi tempi mantenga l’equilibrio finanziario, ma si ricorda che l’orizzonte oggi normato è a dodici mesi, a cui aggiungere come detto la verifica della continuità aziendale sempre sul medesimo lasso temporale. Se neppure la strada dell’affitto è percorribile, la cessazione dell’attività sarà inevitabile.

Per quanto sopra illustrato, quello che l’art. 41, comma 1, lett. c) definisce come “programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (di prosecuzione o di ripresa dell’attività)” oggi trova un approdo nel corredo normativo e dottrinale del CCI e nelle Linee Guida del CNDCEC (se necessarie), che l’amministratore giudiziario dovrà seguire non solo per evitare future responsabilità nel caso in cui, negli anni a venire, la società dovesse essere assoggettata ad una procedura concorsuale, ma anche per chiedere al giudice delegato la nomina dell’attestatore. Alla luce della nuova normativa difficilmente un giudice potrebbe autorizzare la nomina in carenza di un programma strutturato secondo queste linee: il programma potrebbe non essere definitivo, ma certamente dovrà essere delineato nei driver principali che giustificano la nomina di un attestatore, e quindi il sostenimento di un costo.

Al termine del programma dovrà essere anche inserito uno specifico paragrafo di analisi di sensitività ed eventuali stress test: il risk assesment propedeutico al risk management e quindi alla mitigazione dei rischi dovrà essere esteso anche alle azioni di bonifica e legalizzazione dell’attività e ai rischi ed ai costi conseguenti a tali attività.

Una menzione particolare meritano le norme che regolano gli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate, i quali hanno come destinazione primaria il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Questi fondi non devono essere intesi come “finanziamenti di liquidità”, ma rientrare nel programma di cui all’art. 41 CAM in un paragrafo dedicato agli investimenti (capex), indispensabili in qualsiasi azienda che ritenga di avere una continuità aziendale, ricordando che essi sono normalmente disponibili dopo l’approvazione del programma: i primi sei mesi (almeno) dopo il sequestro dovranno essere gestiti dall’amministratore giudiziario con le risorse disponibili e le linee di credito esistenti[32].

Infine, si evidenzia che la diligenza dell’amministratore giudiziario andrà oltre la fase iniziale della misura, atteso che egli dovrà costantemente verificare e prevenire lo stato di crisi e la sussistenza della continuità aziendale, monitorando gli squilibri economico-finanziari, i flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi e la capacità di produrre reddito, attività che prudenzialmente sarebbe utile inserire anche nelle relazioni periodiche ex art. 36, comma 3, CAM a tutela futura dello stesso amministratore giudiziario.


[1] Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, in GU 01/07/2022 in adeguamento alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (cosiddetta direttiva Insolvency) – STANGHELLINI, Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della direttiva europea in materia di "quadri di ristrutturazione preventiva", in Ristrutturazioni aziendali – www.ilcaso.it; ZANICHELLI, Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1° luglio 2022, in Diritto della crisi.

[2] BASTIA, Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle imprese: criteri di progettazione, Ristrutturazioni Aziendali, 2021 – PANIZZA, Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: aspetti (teorici ed) operativi, Ristrutturazioni Aziendali, 2021.

[3] AMBROSINI, Il codice della crisi dopo il d. lgs. n. 83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell’impresa e concordato preventivo (con una notazione di fondo), Diritto Fallimentare, 2022 e  Ristrutturazioni aziendali – www.ilcaso.it.

[4] Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – FIANDACA - VISCONTI, Il codice delle leggi antimafia: risultati, omissioni e prospettive, Legislazione penale, 2012 - BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in BASILE (a cura di), Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, Giurisprudenza italiana, 2015 - PELLEGRINI (a cura di), Il Circolo della Legalità, Bononia University Press, 2019

[5] Art. 2086, comma 2, c.c.: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

[6] Art. 2381, comma 3, c.c.: Il consiglio di amministrazione … Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società

[7] Art. 2381, comma 5, c.c.: Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

[8] Art. 2403 c.c.: Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

[9] Art. 3, comma 3, lett. a) CCI: Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore.

[10] Art. 12, comma 1, CCI: L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

[11] Art. 2, comma 1, lett. a) CCI: «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

[12] OIC n. 11, par. 21: L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito – RICCIARDIELLO,  Sustainability and going concern, Ristrutturazioni Aziendali, 2021 – www.ilcaso.it

[13] Sul punto Corte di Cassazione 15 settembre 2022, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione n. 87

[14] Art. 3, comma 3, lett. b) CCII: verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4

[15] Art. 3, comma 4, CCI: Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

[16] Art. 3, comma 3, lett. c) CCII: ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2 (DM 28 settembre 2021 Ministero della Giustizia e relativo allegato) – UNJONCAMERE, Composizione Negoziata, https://composizionenegoziata.camcom.it/

[17] FIMMANÒ – RANUCCI, Sequestro penale dell’azienda e rappresentanza legale della società: la convivenza “di fatto” di amministratori giudiziari delle “res” e amministratori volontari delle persone giuridiche, Diritto penale dell'Impresa, 2015

[18] Art. 20 CAM: il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di21/01/22, 18:46 15/64 procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 eseguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

[19] TONA, Gestire o liquidare? I dilemmi dell’amministratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei grovigli del Codice antimafia, Legislazione penale, 2012

[20] Art. 41 quinquies CAM: In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale.

[21] Art. 36, comma 1, lett. e) CAM: l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

[22] BAUCO - D’AMORE – MAGRASSI – POZZOLI, Linee guida in materia di attestazione antimafia, CNDCEC, 2019.

[23] Art. 41, comma 1, lett. c) CAM: una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto.

[24] CARACCIOLI, Oscillazioni giurisprudenziali sulle «operazioni triangolari» finalizzate al mancato versamento dell'Iva, Rivista di diritto tributario, 2008

[25] SCARCELLA, Relazione presso la Corte di Cassazione sul tema: il concorso tra frode fiscale ed il delitto di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, Consiglio superiore della Magistratura, Ufficio Referenti Formazione decentrata, Corte Appello Milano, 2010.

[26] CNDCEC, Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, 2015.

[27] Art. 41, comma 1-octies CAM: Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodeciesdel codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

[28] Art. 23, comma 1, lett. a) CCI: concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.

[29] Art. 23, comma 1, lett. c) CCI: concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

[30] CARLONI – IANNACCONE, Il piano attestato di risanamento nel nuovo codice della crisi, Ristrutturazioni Aziendali, 2022

[31] Art. 41, comma 2 ter CAM: L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l 'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater.

[32] Per un approfondimento art. 41 bis CAM - Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 195 e 196) – Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it (agevolazioni alle imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata)