, 03 febbraio 2023, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Sommario: 1. Art. 2086 c.c. e nuovo art. 3 del c.c.i.: inquadramento generale – 2. I soggetti coinvolti - 3. Gli adeguati assetti organizzativi - 4. Gli adeguati assetti amministrativi - contabili – 5. Conclusioni.
1. Art. 2086 c.c. e nuovo art. 3 del c.c.i.: inquadramento generale
La doppia velocità con la quale era stata originariamente prevista l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ulteriormente dilatata a causa della pandemia da Covid19, ha trovato definitivo approdo in seguito al risultato dell’intervento della Commissione Ministeriale Pagni[1]. Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, espressione dei lavori svolti, ha previsto importanti modifiche al c.c.i. Tra queste la nuova formulazione dell’art. 3 che disciplina l’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. Non va dimenticato che tra le norme contenute nel c.c.i. per le quali è stata prevista l’entrata in vigore dal 16 marzo 2019 vi è quella[2] che ha previsto l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c.
Con questa integrazione il legislatore ha stabilito che l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La rinomina della rubrica dell’art. 2086 c.c., da “Direzione e gerarchia dell’impresa” a “Gestione dell’impresa”, evidenzia l’intenzione del legislatore di affrontare il tema degli adeguati assetti con l’adozione di un approccio di tipo economico-aziendale.
L’obbligo per l’imprenditore di dotarsi di misure idonee e di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi, è confermato anche dal testo del novellato art. 3 del c.c.i.[3] che definisce i doveri del debitore.[4]
Al primo comma di quell’articolo è, infatti, fornito esplicito riferimento all’imprenditore individuale che deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte, rendendo pertanto secondario il riferimento alla forma giuridica e alla dimensione dell’impresa per ritenere applicabili quei comportamenti virtuosi di buona gestione che tanto consentono ai fini della prevenzione di situazioni di crisi.
Nei contenuti del suo secondo comma, lo stesso art. 3 del Codice della crisi conferma l’obbligo in capo all’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ancora una volta, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
L’allargamento dell’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili a tutti gli imprenditori operanti in forma societaria o collettiva, attraendoli, in questo modo, ai doveri originariamente previsti dall’art. 2381 c.c. per le sole società per azioni, fa emergere in modo rilevante la necessità di una crescita, in primis, culturale da provocare ai vari livelli della struttura organizzativa delle imprese italiane, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni.
Un pianificato e strutturato processo di crescita dovrebbe, infatti, favorire la rimozione o, quantomeno, l’attenuazione di frequenti e comuni fattori critici quali il sottodimensionamento, il capitalismo familiare, il personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, la debolezza degli assetti di corporate governance, le carenze nei sistemi operativi e l’assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine.[5]
La contestuale presenza di molti di questi elementi, e il tempo che si rende necessario nella previsione di un sostenibile percorso di adeguamento, ha reso (e potrebbe rendere tuttora) difficoltoso il puntuale rispetto del dettato normativo da parte di molte società.
La frequenza con la quale l’imprenditore ha associato, confondendola, l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, con quella di altre disposizioni contenute nel Codice della crisi (es. l’istituto dell’allerta, ora definitivamente accantonato a favore della composizione negoziata) è stata innegabilmente troppo elevata.
I reiterati slittamenti della definitiva entrata in vigore del c.c.i. della crisi avrebbero dovuto consentire alle imprese di concentrarsi sullo svolgimento delle attività necessarie per l’implementazione degli adeguati assetti. Al contrario si è assistito ad un pericoloso immobilismo da parte di molte piccole e medie imprese che hanno lasciato frequentemente inapplicata proprio la norma già entrata in vigore. Le modifiche succedutesi nel tempo, in certi casi rappresentate da sostanziali interventi effettuati sull’impianto normativo originario, potrebbero aver favorito il nascere di una generale sensazione di costante provvisorietà, tale da provocare, in alcuni imprenditori, un ingiustificato comportamento attendista.
Nel periodo trascorso tra l’entrata in vigore del novellato art. 2086 c.c., avvenuta nel marzo del 2019, e l’autunno dello stesso anno, molte attenzioni del mondo imprenditoriale, e di quello professionale in particolare, furono dedicate ad elementi quali l’istituto dell’allerta e gli indici della crisi, da concepirsi, nella precedente formulazione del c.c.i., quale strumento in grado di far ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa e favorire il rispetto degli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15. A conferma, si ricorda come l’impiego degli indici della crisi fosse previsto nell’ambito di applicazione dello strumento di allerta, istituto ad oggi non più previsto dal c.c.i. in quanto rimpiazzato dal più recente strumento della composizione negoziata, originariamente previsto dal D.L. 118/2021 e oggi attratto dall’art. 12 del c.c.i.[6],
Questa mal posizionata attenzione va prontamente corretta e canalizzata sui vigenti obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore. È solo con la corretta implementazione degli assetti previsti dalla norma che l’imprenditore è in grado di produrre e disporre di quell’insieme di informazioni sistematicamente raccolte ed organizzate che gli consentono, tra le altre, di rilevare tempestivamente la crisi e, altrettanto prontamente, di attivarsi per un intervento finalizzato al superamento della difficoltà.
La strada sembra segnata e ben definita nei suoi tratti fondamentali. Le imprese italiane, di qualsiasi dimensione, devono fare un salto di qualità in termini di adozione di un modello di indirizzo della gestione (corporate governance) che consenta loro di prendere le distanze dai comportamenti del passato, frequentemente caratterizzati da un diffuso disordine organizzativo, e che favorisca il costante monitoraggio dell’andamento aziendale, la possibilità di tempestiva rilevazione delle criticità e la previsione di interventi a garanzia della continuità[7]. Lo sforzo nel quale dovrà concentrarsi l’imprenditore dovrà essere quello di identificare corretti ed efficaci modelli di organizzazione. L’estensione del concetto di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, originariamente previsto e riconducibile alle sole società per azioni, è pertanto da intendersi quale ineludibile e necessario passaggio evolutivo delle modalità con le quali deve sostanziarsi la conduzione aziendale. Il normale impiego di strumenti predittivi nell’esecuzione della gestione impone la preventiva e consolidata presenza di un’impalcatura organizzativa in grado di supportare lo svolgimento dell’attività. La riconducibilità dell’assetto amministrativo e contabile al più ampio assetto organizzativo ne conferma il concetto.[8]
2. I soggetti coinvolti
La definizione di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve transitare da un preventivo richiamo al principio di corretta amministrazione, da ritenersi clausola generale di comportamento degli amministratori, non solo di società quotate. A conferma, esplicito riferimento alla corretta amministrazione è riscontrabile nell’art. 2403 c.c., in relazione ai doveri del collegio sindacale, e nel primo comma dell’art. 2409 terdecies, in relazione alle competenze del consiglio di sorveglianza. Il rispetto delle regole di buona gestione, non solo quelle di natura giuridica, ma anche tecnica, è pertanto da considerare norma di diritto comune.[9]
L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili appare, quindi, strumento necessario per lo svolgimento della gestione conformemente al principio di corretta amministrazione.
L’art. 2381 c.c., c. 5, prevede che il compito di curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa sia degli organi delegati. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il compito di valutare l’adeguatezza degli assetti sulla base delle informazioni ricevute, mentre al collegio sindacale (o al Consiglio di sorveglianza o al Comitato per il controllo sulla gestione) è attribuito quello di vigilare sull’adeguatezza degli stessi.
L’art. 377 del c.c.i., rubricato Assetti organizzativi societari, interviene con la descrizione di ulteriori modifiche al c.c. rispetto alle altre previste nella parte II del c.c.i. – Modifiche al Codice civile (artt. da 375 a 384). Tra queste la sostituzione del primo comma dell’art. 2475 c.c. che prevede che nelle società a responsabilità limitata “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.
Nell’indirizzare il collegio sindacale (o il sindaco unico) nello svolgimento della sua attività di vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo[10], del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha previsto, poi, precisi riferimenti nell’ambito della recente versione aggiornata del documento Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate[11].
L’evoluzione dei principi e delle norme che regolamentano l’attività di società quotate, e la previsione della loro adozione, con criteri di proporzionalità e flessibilità, anche a società di minori dimensioni, favoriscono valutazioni sulla possibilità di prevedere una sempre più diffusa applicazione delle regole di buon governo previste per la governance di società quotate.[12]
Questi elementi e i nuovi obblighi derivanti dall’entrata in vigore del Codice della crisi[13] favoriscono la rappresentazione del modello di governo aziendale di tipo tradizionale, da prevedersi in situazione di going concern, riportata nella figura di seguito esposta.
Figura 1 – Mappa dei ruoli di amministrazione e controllo rilevanti in situazione di going concern[14]
Nella definizione del modello organizzativo aziendale e nella mappatura dei ruoli che lo rappresentano è necessario considerare, tra gli altri[15], quello ricoperto dal management operativo che interviene ai vari livelli della struttura organizzativa in quanto fondamentale per l’efficace funzionamento del modello stesso.[16]
Di particolare importanza e delicatezza appare il ruolo dell’organo di controllo societario. In presenza di sua espressione collegiale o monocratica, l’art. 25-octies del c.c.i. prevede che lo stesso si attivi, per iscritto, con la segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. Posto in evidenza dalla Suprema Corte di Cassazione[17], il dovere di segnalazione previsto in capo all’organo di controllo in presenza dei presupposti di crisi si aggiunge e rafforza l’obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell’imprenditore societario o collettivo, così come previsto dall’art. 2086, co. 2, c.c.
3. Gli adeguati assetti organizzativi
In molti casi le nuove disposizioni normative impongono agli amministratori di società un necessario ripensamento del proprio protocollo organizzativo. L’analisi, la progettazione e l’implementazione di un assetto, adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, che sia realmente in grado di soddisfare le esigenze aziendali nel rispetto della norma, rappresenta il non semplice compito a cui gli organi delegati sono chiamati.
Nella ricerca di riferimenti per la definizione dell’assetto organizzativo, inclusivo del sistema di controllo interno e di quello di gestione dei rischi aziendali, ci si può indirizzare, oltre che ai puntuali riferimenti forniti da autorevole dottrina[18], nei confronti di recenti documenti emanati da organismi professionali, quali il documento Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate[19] del CNDCEC, o di altre, quali il Codice di Corporate Governance, pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance[20]. Puntuali indicazioni giungono anche dalla giurisprudenza che, in alcuni casi, entra nel merito delle carenze riscontrate evidenziandole nel dettaglio.[21]
Illustrando i principi a cui il collegio sindacale deve attenersi nello svolgimento dell’attività di vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo, le sopraccitate Norme di comportamento prevedono per assetto organizzativo:
i. Il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità,
ii. Il complesso procedurale di controllo.
Le stesse norme forniscono quale specifico riferimento da ricercare in relazione all’adeguatezza dell’assetto organizzativo la presenza di una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e la possibilità di consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione. Gli organi delegati e gli amministratori della società, sotto la stretta vigilanza del collegio sindacale, sono rispettivamente chiamati a curare e a valutare, in termini di sua adeguatezza, una struttura organizzativa che sia realmente in grado di rappresentare, oltre che le funzioni aziendali esistenti, la coerente attribuzione di compiti, le conseguenti responsabilità e le deleghe o i poteri attribuiti ad ogni funzione aziendale.[22]
Il Codice di Corporate Governance per le società quotate nelle raccomandazioni descritte in corrispondenza dell’art. 1 – Ruolo dell’organo di amministrazione – prevede tra i compiti dell’organo di amministrazione quello di definire il sistema di governo societario della società e la struttura del gruppo ad essa facente capo e valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.[23]
I riferimenti al sistema di controllo interno e a quello di gestione dei rischi, riscontrabili nelle parti di entrambi i sopraccitati documenti in cui viene definito l’assetto organizzativo, portano a considerare l’adeguatezza dell’assetto in presenza della puntuale individuazione dei principali fattori di rischio aziendale e delle conseguenti attività di buona gestione e regolare monitoraggio.
Il CNDCEC nel definire tale adeguatezza, con la norma 3.5 del documento Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, oltre a individuare la necessaria presenza di una struttura compatibile con le dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, prevede la necessaria tempestiva rilevazione degli indizi (del rischio) di crisi e di perdita della continuità aziendale.
Il richiamo alla funzione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è presente, forse ancora più marcatamente, anche nell’art. 6, principio XVIII, del Codice di Corporate Governance che definisce tale sistema come l’insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società.[24]
L’esplicito riferimento al “successo sostenibile della società”, inteso come obiettivo che guida l’azione dell’organo amministrativo e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società, riscontrabile sin dall’art. 1 del Codice – Ruolo del Consiglio di Amministrazione, conferma il grado di crescente attenzione che le società quotate devono riservare all’individuazione di strategie indirizzate alla sostenibilità dell’attività svolta.[25]
Il richiamo al concetto di successo sostenibile è presente anche nella definizione di piano industriale fornita dallo stesso Codice. A conferma dell’importanza crescente del ruolo di questo fondamentale strumento di pianificazione strategica, il piano industriale è deputato a descrivere gli obiettivi strategici dell’impresa e le azioni individuate per il raggiungimento degli stessi da svolgersi con la coerenza che deriva dal livello di esposizione al rischio prescelto. Il tutto nell’ottica di favorire, ancora una volta, il raggiungimento del successo sostenibile della società.[26]
Seppure rivolto alle società quotate, il Codice è improntato al rispetto del principio di proporzionalità che prevede l’applicazione dei principi e delle raccomandazioni anche a società diverse da quelle di grandi dimensioni;[27] ciò conferma la sempre più diffusa necessità di prevedere in capo alle imprese di minori dimensioni l’applicazione delle regole di buona gestione, normalmente associate ad imprese strutturalmente ed organizzativamente dimensionate.
La presenza in azienda di un dettagliato sistema rappresentato da funzioni, poteri, deleghe, processi e procedure è in linea con quanto previsto con la definizione di assetto organizzativo, da ricondurre, a sua volta, a due distinte componenti: la struttura organizzativa e i sistemi operativi.
Alla prima (la struttura organizzativa) sono fondamentalmente rapportabili la struttura organizzativa di base (nella sua componente rappresentata dalle unità organizzative individuate, dai compiti e dalle relazioni gerarchiche), la struttura delle unità organizzative (con evidenza di mansioni e responsabilità) e l’assegnazione dell’autorità e delle modalità di applicazione del potere. La struttura organizzativa definisce ed individua i necessari livelli gerarchici e i conseguenti rapporti formali di dipendenza.
La seconda (i sistemi operativi), riconducibile alla definizione del sistema dei processi, a quello di determinazione degli obiettivi, delle strategie e all’assegnazione delle risorse (sistema di pianificazione programmazione e controllo), al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, a quello di gestione del personale, al sistema di autoregolamentazione e a quello informativo, rappresenta la componente in grado di definire il grado di relazione tra le unità organizzative.[28]
In particolare, il sistema dei processi è riferibile all’individuazione delle attività e delle modalità di loro svolgimento, mentre quello di determinazione degli obiettivi riguarda l’insieme degli elementi che sono alla base della loro definizione e l’allocazione delle risorse necessarie il loro raggiungimento.
Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, rappresentati dalle regole, dalle procedure e dalle prassi operative finalizzate alla puntuale identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali, sarà oggetto di specifica informativa di dettaglio nel proseguo del presente contributo.
Al sistema di gestione del personale sono ascrivibili gli elementi con i quali si provvede, tra le altre, alla definizione degli organici, alla ricerca e selezione del personale, alla configurazione dei percorsi di carriera e la pianificazione della formazione, mentre al sistema di autoregolamentazione sono da ritenersi imputabili gli strumenti individuati dall’impresa per la regolamentazione dello svolgimento della propria attività. In questo ambito rientrano i regolamenti, i manuali, le procedure ed ogni altro elemento, quali istruzioni e modulistica, in grado di garantire che lo svolgimento dell’attività avvenga in normo-conformità e in linea con gli obiettivi prefissati.
È, infine, compito del sistema informativo quello di garantire la qualità e la continuità del flusso delle informazioni da ritenersi necessarie per lo svolgimento dei processi decisionali e la loro attuazione. [29]
Le più volte citate Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC) forniscono precisi riferimenti sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo. Tali riferimenti, da porsi in stretta relazione alle caratteristiche della società, alla natura e alla modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, sono strettamente correlati a quanto sopra descritto e, pertanto, riconducibili:
- alla presenza di un’organizzazione gerarchica;
- alla redazione di un organigramma aziendale che definisca in modo chiaro le funzioni, i compiti e le linee di responsabilità;
- all’effettivo esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato e dai soggetti ai quali sono attribuiti specifici poteri;
- alla presenza e all’applicazione di procedure che assicurino:
- l’efficacia e l’efficienza della gestione dei rischi aziendali;
- l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo interno;
- la completezza, la tempestività e l’attendibilità dei flussi informativi, inclusi quelli inerenti alle società controllate.
- all’esistenza di procedure che siano in grado di assicurare la presenza di personale in possesso dell’adeguata professionalità e competenza necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate;
- alla presenza di direttive e procedure aziendali, periodicamente aggiornate e diffuse ai vari livelli della struttura organizzativa, con particolare riferimento:
- al sistema dei processi aziendali;
- al sistema di definizione degli obiettivi strategici (pianificazione strategica e programmazione);
- al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali;
- al sistema di gestione del personale;
- al sistema di autoregolamentazione;
- al sistema informativo.
Il sistema organizzativo aziendale, progettato sulla base delle caratteristiche dell’impresa, deve comunque essere in grado di favorire l’individuazione e l’attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni.[30]
3.1. Il sistema di gestione dei rischi aziendali
L’obiettivo che il legislatore si è dato con il Codice della crisi è quello di favorire l’adozione di un approccio alla gestione di tipo forward looking, rispetto a quello meramente consuntivo generalmente utilizzato dall’imprenditore, in particolare quello di una micro e piccola impresa. In questo modo l’emersione della crisi viene anticipata nel tempo, con la possibilità di intercettare le prime manifestazioni di declino e contestualizzarle in un ben identificato momento. La maggiore attenzione al rischio di crisi e a quello di perdita della continuità è confermata dal contenuto del novellato art. 2086 c.c.
Il piano industriale, quale espressione del sistema di pianificazione strategica, deve garantire la rappresentazione delle modalità con le quali l’imprenditore intende gestire i rischi aziendali, ovvero l’insieme degli effetti associati ad eventi futuri incerti che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.[31]
Per assicurare il mantenimento e il rafforzamento della capacità dell’impresa di creare valore per gli azionisti e per gli stakeholders aziendali oltre che la ricerca del successo sostenibile della società, diviene sempre più necessaria l’adozione di specifiche procedure per il contenimento del rischio.
Standard di riferimento per la disciplina dei sistemi di gestione certificabili, quali ISO 9001 – Sistema per la gestione della qualità, ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale, ISO 27001 – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ISO 45001 – Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, hanno reso centrale l’approccio al rischio (c.d. Risk Based Thinking). In tal senso i comitati tecnici ISO hanno definito, al fine di favorire l’omogeneità tra le medesime norme, l’High Level Structure, ovvero una struttura comune dei capitoli contenenti i requisiti per la conformità, tra i quali il c.d. Risk Based Thinking.
Il coinvolgimento della struttura organizzativa nel processo di mitigazione dei rischi aziendali riguarda in primis l’alta direzione. È quest’ultima che, anche con l’eventuale supporto di specifica funzione aziendale, provvede all’identificazione e valutazione dei rischi aziendali, oltre che alla programmazione di azioni finalizzate alla loro eliminazione o gestione.[32]
Pur tenendo in stretta considerazione la propria dimensione, tutte le imprese dovrebbero prevedere l’applicazione di un approccio metodologico che sia finalizzato alla gestione dei rischi aziendali (c.d. risk management) e che possa, conseguentemente, rappresentare un fondamentale contributo informativo per la costruzione di un consapevole processo decisionale.
Modelli come l’ISO 31000:2018 e l’ERM – Enterprise Risk Management – Integrated Framework 2017, rappresentano interessanti riferimenti anche per realtà di piccole/medie dimensioni in quanto caratterizzati da una spiccata modularità che favorisce l’applicazione di un approccio ragionato e proporzionale all’implementazione del modello stesso.
Lo sviluppo di un processo di risk management, da articolarsi in modo più o meno approfondito a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni aziendali, può essere ricondotto all’individuazione di alcune attività ed elementi da svolgere e tenere sotto controllo in un’alternanza di interventi di natura tecnica e manageriale. Ci si può riferire, in particolare:
- all’analisi del contesto (interno ed esterno) e alla mappatura degli stakeholders. I fattori di valutazione da considerare e da porre in relazione al contesto esterno possono essere individuati nei seguenti ambiti:
- Economia;
- Finanza e credito;
- Compliance normativa;
- Mercato e Clienti;
- Prodotti e servizi offerti e relativi cicli di vita;
- Competitor;
- Collettività e Società civile;
- Clima e ambiente;
- Tecnologia;
- Fornitori;
- Altri fattori rilevanti per l’attività aziendale.
Con riferimento al contesto interno possono essere tenuti in considerazione i fattori di valutazione riconducibili a:
- Governance aziendale;
- Personale dipendente;
- Know-how;
- Tecnologia disponibile;
- Partnership.
- Altri fattori rilevanti per l’attività aziendale.
- alla redazione della S.W.O.T. analysis;
- alla redazione di piano industriale e finanziario che illustri gli obiettivi strategici e di risk management prefissati (con descrizione del livello di rischio accettabile e di tolleranza);
- alla definizione di linee guida inerenti al Sistema di gestione dei rischi aziendali (e di Controllo Interno);
- all’identificazione e valutazione dei rischi (risk assessment)[33];
- alla gestione del rischio (trattamento e risposte/valutazione per la sua mitigazione);
- alla rilevazione dei livelli di rischio superiori a quelli ritenuti accettabili (residual risk reporting) e continuo aggiornamento delle informazioni finalizzato al potenziale allineamento tra il livello di rischio accettabile ed effettivo;
- alla verifica periodica dei risultati (monitoraggio) e continuo miglioramento del sistema.
L’evidente utilità che deriva dall’applicazione di un sistema di risk management sarà tanto più amplificata quanto più alto sarà il livello di commitment della direzione aziendale e altrettanto alta la crescita della cultura aziendale ai vari i livelli della struttura organizzativa, crescita da favorire anche con la comunicazione e condivisione dei risultati ottenuti.[34]
Il complesso di regole (c.d. compliance program) con le quali sono definiti i contesti organizzativi e procedurali, finalizzati a favorire la prevenzione dei principali rischi aziendali, trova esplicitazione in strumenti e sistemi quali il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, il Codice di Corporate Governance (più volte richiamato nel presente contributo), il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, la normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, le norme ISO.
3.2. Il sistema di controllo interno
Quale ambito operativo della struttura organizzativa, il sistema di controllo interno è definito nel documento Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC), come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
- obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
- obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
- obiettivi di compliance, volti ad assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.[35].
La dicotomia concettuale presente nel trattare il tema del controllo interno impone un approfondimento della distinzione tra controllo di merito e controllo di legalità. Il tutto considerando la presenza di una molteplicità di soggetti e ruoli coinvolti in questo tipo di attività.
Nella prima delle due forme di controllo (quello di merito) saranno i soci ad intervenire sull’opportunità e la convenienza economica dell’attività di gestione svolta dagli amministratori, anche con il supporto informativo derivante dall’assetto amministrativo-contabile.[36] Con la piena operatività anche nel nostro ordinamento della business judgement rule, ossia del principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie degli amministratori[37], appare infatti evidente come l’intervento del giudice, del collegio sindacale o dei revisori non possa essere esteso alla valutazione del risultato dell’attività, se non in presenza di manifesta irrazionalità[38].
L’art. 2403 c.c. prevede in capo al collegio sindacale la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il controllo di merito, così come sopra descritto, è pertanto affiancato da quello di legalità, di competenza del collegio sindacale.
L’attività di vigilanza prevista in capo ai sindaci non si riferisce solamente a quello di legittimità, ma a quella legata alla correttezza gestionale e, in particolare, all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, a sua volta inclusivo del sistema di controllo interno. Il collegio sindacale è pertanto chiamato ad effettuare un sintetico e complessivo controllo finalizzato alla verifica della idoneità delle procedure aziendali a favorire il monitoraggio dei fattori di rischio e la pronta emersione/gestione delle criticità[39].
L’evoluzione della percezione che l’imprenditore ha nei confronti del controllo deve essere rappresentata dal cambiamento di approccio, solitamente di diffidenza a questo tipo di attività, e la trasformazione della sensazione di sua inutilità in vera e propria opportunità di miglioramento e crescita, anche culturale.
Anche alla luce della pubblicazione di framework che prevedono la profonda integrazione tra linee guida destinate ai consigli di amministrazione chiamati ad intervenire nella valutazione/gestione del rischio aziendale e il sistema di controllo interno, su tutti l’ultima versione del framework ERM – Enterprise Risk Management (2017), si può affermare che questo approccio debba intendersi applicato all’azienda in tutti i suoi aspetti di business quali la governance, la pianificazione strategica, la misurazione delle performance ed il sistema di controllo interno.[40]
Le tematiche affrontate da quest’ultima versione del framework sono quelle legate all’evoluzione e al miglioramento della gestione dei rischi aziendali, oltre che quelle riconducibili al cambiamento del mercato e delle organizzazioni. Il nuovo framework evidenzia la necessità di effettuare la valutazione del rischio non solo all’interno della fase di definizione della strategia, ma anche successivamente nella conduzione delle attività dell’organizzazione. Questo per rendere la gestione (auspicabilmente anticipatoria) del rischio quale componente fondamentale dell’intera organizzazione. Quest’ultima versione del framework ERM rappresenta l’evoluzione di quella del 2004.
La crescente mutevolezza del contesto economico e la necessità di cogliere i segnali del suo cambiamento portarono, infatti, la Treadway Commission alla realizzazione di un nuovo framework: il CoSO Enterprise Risk Management (ERM). Pubblicato nel 2004, ingloba al suo interno il primo framework CoSO, evidenziando, rispetto al precedente documento del 1992, la pratica di gestione del rischio per l’organizzazione, e concretizzandosi come strumento operativo per il management.
Le cinque componenti nelle quali si sviluppa il sistema di controllo interno tramite l’applicazione del c.d. CoSO Report (Internal Control), nella sua prima versione (1992), sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi riconducibili all’efficienza operativa, all’adeguatezza informativa e alla rispondenza alla norma.[41]
Lo sviluppo di questo modello ha sancito il rapporto fra la strategia, gli obiettivi dell’organizzazione, i rischi e i controlli, riportando la descrizione del suo funzionamento all’interno di una matrice tridimensionale.[42]
Il modello ERM si presenta come strumento estremamente flessibile che può essere applicato sia all’interno del processo di gestione del rischio aziendale, sia ai singoli obiettivi che alle singole unità operative, caratterizzandosi come processo multidirezionale all’interno del quale ogni elemento è condizionabile dagli altri.[43]
All’interno del modello è inoltre possibile rilevare le distinzioni attribuite al processo di risk assessment, caratterizzato da una prima fase di identificazione degli eventi negativi, da valutazioni di probabilità e impatto economico, nonché dall’individuazione delle contromisure applicabili, (c.d. risk response).
Lo sviluppo del framework CoSO Report porta quindi diversi elementi a valore aggiunto quali, ad esempio, il cambio di prospettiva che prevede l’inclusione e il riferimento sia ad elementi interni che esterni dell’organizzazione, oltre che l’introduzione di obiettivi di tipo strategico e la valutazione di elementi di rischio non solo negativi, ma anche variabili a riscontro positivo.
Considerate le necessità delle organizzazioni in termini di implementazione e governo dei sistemi di controllo interno, e alla luce degli scenari economici osservati, nel 2013 il CoSo sviluppò un nuovo aggiornamento del documento originario: l’Internal Control - Integrated Framework. Con approccio principle based, il documento esprime diciassette principi applicativi associati ai cinque elementi costitutivi dei sistemi di controllo interno, già presenti nei precedenti framework.
Il documento, confermando l’obiettivo di definire e chiarire i requisiti per individuare gli elementi rappresentativi di un efficace sistema di controllo interno, riprende diversi aspetti dai precedenti modelli, unificando il contenuto e confermando gli stessi, pur esaltando nuovi aspetti quali la centralità del Consiglio di Amministrazione all’interno del sistema di controllo interno, l’inclusione della reportistica interna e dell’informativa non finanziaria tra gli obiettivi di reporting e il ruolo centrale e determinante della tecnologia all’interno del sistema dei controlli.
Con l’ultimo importante aggiornamento del 2017 il documento rappresenta il nuovo Enterprise Risk - Management Integrated Framework. Lo sviluppo del documento affronta nuovamente le tematiche legate al cambiamento del mercato e delle organizzazioni, oltre che l'evoluzione della gestione del rischio aziendale e la sempre più crescente esigenza per le organizzazioni di migliorare il governo dello stesso, assecondando un ambiente aziendale in continua evoluzione.
Il nuovo framework evidenzia la necessità della valutazione del rischio non solo all’interno della fase di definizione della strategia, ma anche successivamente nella conduzione delle attività dell’organizzazione. La gestione del rischio non dovrebbe essere concepita come elemento esterno, ma rappresentare parte integrante dell’organizzazione, con l’obiettivo di cogliere in via anticipatoria i segnali di rischio prima che questi possano provocare situazioni di difficoltà.
Le cinque componenti nelle quali trova sviluppo il framework sono individuate in:
- Governance e cultura;
- Strategia e definizione degli obiettivi;
- Performance;
- Riesame e revisione;
- Informazione, comunicazione e reporting.[44]
L’identificazione dei componenti del sistema di controllo interno, integrato con quello di gestione dei rischi, rappresentato (anche) dai modelli sopra descritti, deve essere arricchita dalla descrizione delle modalità di svolgimento delle attività riconducibili al medesimo sistema di controllo.
Nella definizione del sistema dei controlli è, pertanto, opportuno riferirsi ad elementi e attività riconducibili a componenti quali: la governance, il sistema di autoregolamentazione, l’informazione/comunicazione, la formazione, la gestione delle risorse umane e il controllo.
Le attività di controllo riferibili alla governance riguardano, tra le altre, la struttura organizzativa, l’organigramma, il sistema di deleghe, procure e poteri, l’articolazione delle responsabilità, la presenza di mansionari e di adeguate job description, la presenza di un applicato sistema di pianificazione, programmazione e controllo, nonché di piani di attuazione delle azioni correttive.
Quelle riconducibili al sistema di autoregolamentazione si riferiscono alla presenza e applicazione di procedure, del codice etico, di manuali, regolamenti, procedure e istruzioni in genere.
Particolarmente rilevante e strutturata è l’attività di controllo da svolgere in relazione al sistema di informazione e comunicazione. In particolare, le modalità con cui viene garantita l’attività di veicolazione delle informazioni, le comunicazioni organizzative, le informazioni inerenti sistemi contabili, gestionali, informativi, di business intelligence, le relazioni degli organi di controllo e di vigilanza, le relazioni annuali e periodiche.
Le attività riconducibili alla formazione sono da porre in relazione a quelle da prevedere con riferimento alla gestione delle risorse umane. Ci si riferisce, in particolare, alla definizione e pianificazione dei piani di formazione e di sviluppo del personale, ma anche alla definizione e mantenimento dei sistemi di valutazione delle competenze, alla loro mappatura, al sistema di valutazione delle prestazioni e del clima aziendale, oltre a quelle più squisitamente collegabili alla definizione dei piani di successione delle risorse, con particolare attenzione da riservare a quelle “chiave”.
Variegate e di particolare importanza sono le attività da prevedere per l’effettuazione dei controlli. Nel loro svolgimento devono essere esplicitati i principi di riferimento applicati, rappresentati i controlli all’interno di specifiche matrici dei rischi, predisposti specifici piani di audit e previsto il monitoraggio dei principali key performance indicator (KPI) e key risk indicator (KRI). Devono essere predisposti documenti che evidenzino gli scostamenti significativi tra quanto pianificato e quanto verificato (gap analysis) e previste le attività di intervento sulle varie componenti riconducibili ai vari sistemi implementati in azienda (es. review del sistema di controllo di gestione, di gestione del magazzino, della produzione, ecc.).
Il rilevamento di violazioni, emerse con le attività di controllo, sarà seguito da un intervento di risposta alle violazioni così come opportunamente previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio.[45]
4. Gli adeguati assetti amministrativi - contabili
Partendo da una sostanziale difficoltà riscontrabile nel cercare di fornire una netta distinzione tra assetto amministrativo e contabile, appare comunque opportuna l’individuazione, ancorché in linea di principio, degli elementi che rappresentano queste due componenti. In questo tentativo di inquadramento generale, la natura e la dimensione dell’impresa rappresentano elementi da porre in relazione alla frequente ridotta complessità organizzativa ed operativa espressa dalla maggioranza delle PMI.
È lo stesso legislatore, nell’ambito del secondo comma dell’art. 2086 c.c., a prevedere, in capo all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili che possano essere considerati adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa (in applicazione del principio di proporzionalità).
Autorevole dottrina in materia, norme di comportamento e documenti di ricerca economico-aziendale, non sempre perfettamente sovrapponibili tra di loro, rappresentano, comunque, utili riferimenti a cui rifarsi nel tentativo di ricondurre ad ognuna delle due componenti (amministrativa e contabile) i singoli elementi che le caratterizzano.
Dal testo del secondo comma dell’art. 2086 c.c. emerge con sufficiente chiarezza la forte correlazione tra il concetto di assetto organizzativo e quello di assetto amministrativo-contabile, fino al punto di considerarli come un unicum rappresentato da disposizioni, procedure e prassi operative in grado di garantire che la gestione aziendale si sviluppi nel rispetto delle condizioni di equilibrio generale e di quanto previsto da leggi, regolamenti e disposizioni statutarie.
Gli assetti amministrativi e contabili, di fatto, rappresentano sottosistemi dei più ampi assetti organizzativi che consentono di determinare e verificare, a livello previsionale e/o consuntivo l’andamento della gestione e i risultati dalla stessa prodotti in termini economico-finanziari, favorendo la tempestiva rilevazione di situazione di crisi e perdita di continuità aziendale.[46]
Secondo le Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC), il sistema amministrativo-contabile è (semplicemente) rappresentato dall’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa.
Un utile riferimento per l’inquadramento del contesto e l’individuazione delle differenze tra assetti amministrativi e contabili è fornito nello stesso documento che ascrive il riferimento degli assetti amministrativi ad una dimensione dinamico – funzionale dell’organizzazione, intendendosi per tale l’insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi.
L’assetto amministrativo può essere pertanto concepito come il contributo in termini di regole, strumenti e supporti, necessari per la produzione informativa da mettere al servizio delle successive elaborazioni da svolgere nell’ambito dell’assetto contabile. Nel senso di questa lettura va, ancora una volta, la norma di comportamento sopra richiamata che definisce l’assetto contabile come quella parte degli assetti amministrativi orientati a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all’esterno dell’impresa.
In linea anche SIDREA che definisce l’assetto amministrativo come il sistema di disposizioni, procedure e prassi operative adottate dall’impresa che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale mediante il confronto sistematico tra gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti, e come assetto contabile il sistema di rilevazione dei fatti aziendali finalizzato alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale in coerenza con il framework normativo (tra cui i principi contabili applicabili) di riferimento.
Quale componente del più ampio assetto organizzativo, l’assetto amministrativo può essere, pertanto, alternativamente ricondotto alla struttura amministrativa dell’azienda od essere considerato come vero e proprio supporto alla gestione nel suo contesto esecutivo.[47]
In ogni caso, appare evidente come la produzione di un’informativa societaria tempestiva e qualitativamente rilevante, non solo di tipo consuntivo, ma anche previsionale, rappresenti necessaria fonte per una pluralità di soggetti che entrano in contatto, a diverso titolo, con l’azienda.[48]
È pertanto ragionevole riportare all’assetto amministrativo l’insieme degli strumenti/sistemi di pianificazione, programmazione e controllo, e delle procedure per la gestione integrata, in grado di produrre le informazioni necessarie al management aziendale per prendere decisioni, monitorare l’evoluzione della gestione ed analizzare gli scostamenti tra risultati attesi e risultati consuntivati. In questo caso l’assetto amministrativo incorpora i sistemi di pianificazione e controllo delle performance, parte dei sistemi di controllo interno e i sistemi informativi direzionali.[49]
Il diverso livello di approfondimento che può essere previsto nello sviluppo, nell’applicazione e nel mantenimento del sistema amministrativo è ascrivibile, ancora una volta, al diverso grado di complessità che caratterizzano le varie strutture organizzative. Vi sono imprese che, per caratteristiche del proprio business e per le dimensioni raggiunte, non possono prescindere dal prevedere l’applicazione di sistemi di pianificazione, programmazione e controllo caratterizzati da un certo grado di analiticità e raffinatezza, nonché da una tempistica inerente alla produzione informativa strettamente ravvicinata nel tempo.
In altre imprese, soprattutto quelle di piccole o piccolissime dimensioni, generalmente prive di strutturati sistemi orientati alla previsione delle informazioni, una sistematica applicazione di sistemi di controllo (ancorché semplificati), principalmente rivolti all’applicazione di un’analisi di tipo consuntivo, potrebbe comunque garantire un’utile informativa per tenere sotto controllo ed orientare la gestione, individuando con immediatezza la presenza di indicatori che evidenziano il mancato rispetto delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale. In questo caso il ricorso ad informazioni generalmente appartenenti all’assetto contabile nell’esecuzione delle analisi delle performance (di natura consuntiva) può comunque rappresentare un primo elemento di evoluzione verso successive e più strutturate configurazioni del sistema di controllo aziendale[50].
Rivista dal legislatore nell’ambito del novellato art. 2 del c.c.i., è la stessa definizione dello stato di crisi, da intendersi quale “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, a rendere evidente la necessità dell’applicazione di un approccio preventivo alla gestione[51]. Senza voler provocare una deriva del presente contributo nell’analisi dell’evoluzione della definizione di crisi, appare doveroso ripercorre i passaggi fondamentali che hanno portato all’attuale definizione dello stato di crisi, anche al fine della più corretta individuazione degli strumenti da fare rientrare nell’assetto amministrativo-contabile e da adottare per la tempestiva emersione di questo stato. L’evoluzione della originaria previsione dello stato di crisi, inteso come quello “di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”, in quella di “stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore”, ha reso evidente l’attenzione inizialmente posta dal legislatore sulla condizione di equilibrio economico-finanziario e non unicamente sull’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici di cui al novellato art. 2 del c.c.i. L’approccio metodologico di natura aziendalistica, naturalmente portato all’emersione anticipata degli squilibri di natura economica, è pertanto da ritenersi più in linea alla superata definizione di crisi rispetto a quella attuale. In tal senso anche il previgente art. 13 del c.c.i. che forniva un’ancora più ampia indicazione nel definire gli indicatori della crisi come “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario … omissis … rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi per i sei mesi successivi”.
La capacità dell’impresa di rilevare tempestivamente la crisi, da porsi in stretta correlazione alla sua propensione all’impiego degli opportuni strumenti di analisi predittiva, varia a seconda delle sue caratteristiche. Sarà l’impresa moderna, caratterizzata da un management naturalmente portato e educato all’abituale all’utilizzo degli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo, inclusivi delle soluzioni informatiche più adeguate alle caratteristiche ed esigenze informative aziendali, a adottare un approccio ex ante alla rappresentazione di una probabile situazione di insolvenza prospettica.
Diversa la situazione in cui potrebbe trovarsi l’impresa caratterizzata da una dimensione e da un grado di organizzazione interna che non prevede l’impiego di strumenti in grado di garantire analisi prognostiche. A questa tipologia di impresa non può che essere ricondotta l’esecuzione di una valutazione ex post dello stato di crisi da porsi in concomitante relazione con la sua manifestazione finanziaria.
L’analitica articolazione del sistema di pianificazione, programmazione e controllo rappresenta elemento di garanzia in termini di produzione informativa per la gestione e per la conferma di adeguatezza dell’intero sistema amministrativo–contabile. La costante, e ripetuta nel tempo, applicazione di strumenti quali il piano industriale e il budget raggiunge lo scopo di favorire la previsione di scenari, definire le strategie e le azioni operative (di breve e di medio periodo) conseguenti all’applicazione delle stesse strategie.
In questo ambito particolare importanza ricopre la configurazione del sistema informativo. La raccolta, la registrazione, l’elaborazione, la conservazione e la successiva comunicazione delle informazioni all’interno della struttura organizzativa dovrebbe essere garantita da un’impalcatura informatica che preveda l’impiego di sistemi gestionali integrati (ERP e CRM). Questo consentirebbe, oltre che di incrementare la qualità delle informazioni prodotte, di velocizzarne il transito e, conseguentemente, favorire la definizione delle strategie e delle scelte conseguenti da parte del management aziendale.
Nel ricercare l’individuazione delle componenti nelle quali potrebbe concretizzarsi la struttura dell’assetto amministrativo è ragionevole rifarsi alla definizione e applicazione (anche per il tramite delle elaborazioni svolte nell’ambito dell’assetto contabile) di:
- un processo di redazione del piano industriale (e finanziario), che preveda il suo sviluppo in un orizzonte temporale di (almeno) tre–cinque anni, effettuato partendo dagli obiettivi del management e tenendo conto, tra le altre, della prevedibile evoluzione dello scenario macroeconomico, del mercato in cui opera l’azienda e dei suoi principali concorrenti. L’esecuzione di analisi di scenario e di stress-test, nonché la revisione (annuale) del piano rappresentano importanti fonti di aggiornamento informativo;
- un processo di budgeting che sia orientato all’analisi economica (rappresentata dai vari budget operativi), all’analisi finanziaria (rappresentata dall’elaborazione del rendiconto finanziario, del budget di tesoreria e dal calcolo del DSCR) e patrimoniale (budget patrimoniale e degli investimenti), nonché dall’analisi degli scostamenti, da effettuarsi in occasione della redazione dei report periodici o con altra tempistica ritenuta comunque adeguata alle caratteristiche ed esigenze informative dell’impresa;
- un processo di forecasting da prevedere con l’opportuna periodicità, anche alla luce di quanto emerso dall’analisi degli scostamenti;
- strumenti per la valutazione delle performance. Pur alla luce della molteplicità di questi strumenti, da prevedere anche in considerazione delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività dalla stessa svolta, alcune variabili da identificare possono essere ricondotte ai fattori critici di successo (key success factors), a determinanti critiche della prestazione (performance drivers), nonché a quegli indicatori in grado di evidenziare il grado di raggiungimento dei risultati ottenuti da uno specifico processo rispetto agli obiettivi prefissati, quali i cosiddetti indicatori chiave (key indicators) e gli indicatori chiave di prestazione (key performance indicators).[52]
Possono essere ritenuti riconducibili e applicabili nell’ambito di un sistema di valutazione delle performance strumenti di analisi quali gli indici di bilancio (tra i quali sono presenti indicatori di redditività come il ROI e il ROE) e strumenti come la BSC – Balanced Scorecard o altri come i modelli di misurazione del valore creato. Allo stesso modo, a parere di chi scrive, possono essere attratti nell’elenco degli strumenti di valutazione delle performance anche il sistema per la valutazione degli investimenti (che preveda l’utilizzo di vari criteri quali ad esempio il VAN, il TIR, il payback period)e gli strumenti per la valutazione del capitale economico;
- un processo di reporting, così come progettato, sulla base delle caratteristiche e delle esigenze informative dell’azienda e degli individuati strumenti di valutazione delle performances. Rientranti in questa tipologia di intervento sono rilevabili, ad esempio:
- i report operativi e per unità organizzativa (es. statistiche di vendita, rilevamento dei tempi di produzione, dettaglio dei costi della struttura di un determinato comparto, il tasso di assenteismo del personale);
- i report operativi inerenti ai costi e agli investimenti controllabili (es. controllo dei costi della qualità e ottimizzazione delle scorte di magazzino),
- i report inerenti alla redditività per cliente e per singola unità organizzativa;
- i report finalizzati all’analisi economica (es. conti economici riclassificati, sia a livello corporate che divisionali), finanziaria (rendiconto finanziario e budget di tesoreria) e patrimoniale (es. stati patrimoniali riclassificati);
- il report integrato[53], da considerare quale elemento di comunicazione sintetica, non solo di natura finanziaria, il cui scopo è quello di illustrare e dimostrare agli stakeholder aziendali come la governance, le strategie individuate, le performance realizzate e le prospettive future dell’organizzazione siano in grado di contribuire alla creazione di valore nel breve, medio e lungo periodo.[54]
- La rendicontazione societaria di sostenibilità (integrabile nel report finanziario).[55]
- L’insieme delle procedure e delle prassi operative per la gestione delle attività e delle risorse in modo coordinato (integrato), ovvero l’insieme delle soluzioni previste per l’efficiente, controllato e sostenibile raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione si è data. Tale supporto, da prevedere al servizio dello svolgimento dei processi aziendali (tutti), è inquadrabile nelle informazioni disponibili a livello cartaceo o informatico e riconducibili alla documentazione a sostegno dello sviluppo del ciclo attivo e passivo[56].
Nella ribadita difficoltà che si incontra nel ricercare una chiara individuazione (e distinzione) delle componenti nelle quali si articola l’assetto amministrativo–contabile, a quello contabile è ragionevole rifarsi con riferimento alla presenza di procedure, condivise e applicate ai vari livelli della struttura organizzativa, attinenti la raccolta, predisposizione ed elaborazione dei dati finalizzati, tra le altre, alla produzione dell’informativa necessaria alla redazione del bilancio d’esercizio (in applicazione dei principali contabili di riferimento) e alla rilevazione tempestiva della crisi e al successivo intervento di ripristino della situazione di equilibrio in contesto di continuità aziendale.
Nel tentativo di associare all’assetto contabile gli elementi che lo caratterizzano, tra le altre, ci si può riferire:
- alla definizione dei principi contabili di riferimento;
- alla contabilità generale (Co.Ge.);
- al sistema di contabilità analitica (Co.An.)[57];
- alla presenza di procedure per la gestione del processo contabile e per la verifica dei risultati consuntivi;
- all’elaborazione della produzione informativa preventiva e consuntiva, di natura strategica ed operativa, economica, finanziaria, patrimoniale e di tipo non finanziaria, così come definita e configurata, sulla base delle caratteristiche ed esigenze dell’azienda, nell’ambito dell’assetto amministrativo (a cui si rimanda).
A parere di chi scrive sono da ascrivere all’assetto contabile anche le elaborazioni che consentono la produzione delle informazioni previste dall’art. 3, co. 3, del c.c.i. al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa. Il risultato di tali elaborazioni dovrebbe trovare rappresentazione all’interno di documenti derivanti dall’esecuzione del processo di reporting, così come descritto trattando degli assetti amministrativi.
Ci si riferisce, in particolare:
- agli eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (lett. a);
- alla verifica della sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi da effettuarsi per il tramite di un budget di tesoreria a dodici mesi rolling (lett. b);
- ai segnali di cui al co. 4 dell’art. 3 del c.c.i., riconducibili:
- all’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- all’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- all’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies nei confronti dei creditori pubblici qualificati (Istituto nazionale della previdenza sociale, istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione).
- All’utilizzo della lista di controllo particolareggiata e del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento dei cui all’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 14/2019.
Appare forse eccessivo ricondurre l’adeguatezza degli assetti di cui al comma 2 dell’art. 3 del c.c.i. alla capacità degli stessi di produrre le informazioni necessarie all’utilizzo della lista di controllo particolareggiata e del test pratico. Originariamente pensati nell’ambito del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, e da porsi in stretta relazione all’ambito di applicazione delle norme in materia di “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, non appare chiara la motivazione per la quale agli stessi sia stata associata una rilevanza tale da renderli elementi imprescindibili ai fini della valutazione dell’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
In particolare, non si ritiene trascurabile nemmeno il fatto che, in alcune sue componenti, il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento risulta meritevole di un approfondimento metodologico da parte del legislatore che dovrebbe favorirne la più ampia applicazione da parte degli imprenditori. La necessità dell’intervento appare confermata anche dalla contenuta percentuale di utilizzo del test da parte degli imprenditori che, nel primo anno di applicazione dell’istituto della composizione negoziata, hanno inoltrato istanza di nomina dell’esperto per il tramite della piattaforma telematica di cui all’art. 13 del c.c.i.
Le configurazioni di questi strumenti, attratti dal legislatore all’interno dell’art. 3 del c.c.i., la cui presenza è associata ad una seppur “indiretta” adeguatezza degli assetti, e la produzione informativa necessaria per garantirne l’applicazione, rischiano di rappresentare un elemento di criticità per i sistemi amministrativi e contabili aziendali, in molti casi non strutturati, senza che a tale sforzo corrisponda un’effettiva utilità in termini di upgrade informativo.[58]
La necessaria confrontabilità dei dati di natura consuntiva con quelli di natura preventiva, e la conseguente attività di analisi degli scostamenti, risulta garantita unicamente in presenza di linearità degli schemi e dei prospetti che compongono l’intero sistema di pianificazione, programmazione e controllo.
L’iter sequenziale delle informazioni in movimento tra l’assetto amministrativo e quello contabile potrebbe, pertanto, essere sintetizzato nei seguenti passaggi:
- l’assetto amministrativo individua e definisce gli obiettivi, le regole e gli strumenti con i quali produrre le informazioni;
- l’assetto contabile, rappresentando il sistema di rilevazione e di elaborazione delle informazioni, realizza gli output (non solo di natura consuntiva);[59]
- l’assetto amministrativo analizza le performance aziendali sulla base di quanto precedentemente definito in termini di obiettivi e dei risultati ottenuti ed esplicitati dall’informativa prodotta dall’assetto contabile.
È dall’applicazione di questo approccio che deriva la possibilità di intercettare agevolmente, ma soprattutto tempestivamente, le situazioni di crisi e di insolvenza prospettica, favorendo il pronto intervento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, così come auspicato dal legislatore.
A conferma, il nesso tra l’assetto amministrativo e il concetto di adeguatezza e di suo corretto funzionamento è desumibile dall’adozione di un approccio metodologicamente strutturato, e ripetuto nel tempo, degli strumenti riconducibili ai sistemi di pianificazione, programmazione e controllo, con il supporto di idonee procedure operative ed efficaci sistemi informativi.[60] Questo rappresenta l’imprescindibile punto di partenza per garantire l’adeguatezza dell’assetto amministrativo da ritenersi confermata nel caso in cui la direzione sia messa in condizione di valutare tempestivamente gli andamenti economico finanziari dell’azienda e i loro effetti sulla situazione patrimoniale mediante il confronto fra obiettivi perseguiti (eventualmente formalizzati per il tramite di budget) e risultati conseguiti, sia a livello complessivo sia, se del caso, a livello di singole combinazioni economiche, anche per mezzo di indicatori di performance consuntivi o prospettici.[61]
La rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, quale elemento necessario (e richiesto dalla norma) al sequenziale intervento finalizzato al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale, è tanto più favorita quanto maggiore è il livello qualitativo delle informazioni aziendali. Da qui la necessità di strutturare l’intero sistema informativo aziendale in modo tale da favorire il raggiungimento di questo obiettivo.
L’adeguatezza del sistema contabile è confermata in presenza di completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, della produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché della produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio[62]e per l’elaborazione di indicatori consuntivi, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Spingendosi nell’identificazione di alcuni profili di inadeguatezza dell’assetto contabile, SIDREA, li riconduce a:
- procedure informatiche e/o software gestionali inadeguati;
- errori o ritardi significativi nell’aggiornamento della contabilità o nell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa tributaria;
- ritardi nella produzione di situazioni contabili e nella redazione dei bilanci di esercizio;
- errori o ritardi significativi nell’elaborazione degli indicatori economici previsti dalla normativa vigente in tema di rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- ritardi o inefficienze nell’elaborazione delle informazioni necessarie per la gestione degli affidamenti bancari e dell’eventuali recupero dei crediti verso i clienti;
- errori o ritardi significativi in funzione della natura e caratteristiche aziendali, obbligatorie in base a disposizioni tributarie o volontariamente tenute.[63]
Gli approcci delineabili nell’accertamento della crisi (in particolare quello interno - previsionale) devono ritenersi applicabili con il supporto informativo che deriva dall’assetto amministrativo e contabile dell’impresa. Tanto più la produzione informativa risulta articolata, tanto più il management aziendale potrà disporre di utili informazioni di dettaglio per la gestione.[64] Ancora una volta saranno la natura e le dimensioni dell’impresa, oltre che la sensibilità di chi la governa, a caratterizzare la configurazione dell’intero assetto amministrativo e contabile. Tale configurazione e l’applicazione delle procedure individuate condizioneranno, a loro volta, la valutazione della sua adeguatezza.
5. Conclusioni
Appare naturale, a fine contributo, riprendere i concetti espressi nell’iniziale inquadramento descritto.
Il cambio di paradigma imposto all’imprenditore (individuale o collettivo) dall’art. 3 del c.c.i., con la prevista adozione di misure idonee e di un adeguato assetto secondo quanto indicato dal co. 2 dell’art. 2086 c.c., associato al conseguente necessario (e auspicato) approccio forward looking richiesto dal c.c.i., deve provocare un profondo momento di generale riflessione. L’applicazione di un approccio squisitamente consuntivo e, in certi casi, disorganizzato alla gestione deve lasciare il campo ad altro ben più strutturato e riconducibile alla pianificazione strategica, alla programmazione e al puntuale controllo della gestione. La chiara definizione degli obiettivi da raggiungere, e le strategie da trasformare in azioni per il loro conseguimento, devono pertanto rappresentare elemento prioritario.
Questo approccio preventivo, unitamente all’altrettanto chiara e preventiva identificazione dei rischi aziendali, consente di limitare, o quanto meno di contenere, il verificarsi di situazioni di criticità che potrebbero risultare pregiudizievoli per la continuità. L’identificazione delle linee di responsabilità e dei relativi poteri, da porsi sempre in stretta relazione agli obiettivi, rappresenta ulteriore elemento di fondamentale rilevanza.
Il corretto (e formalizzato) approccio metodologico da adottare nello svolgimento di specifici processi interni deve essere rigorosamente previsto da parte degli amministratori, chiamati anche, per il tramite di specifiche funzioni (controllo interno), a vigilare sulla sua corretta applicazione.
La puntuale condivisione delle informazioni ai vari livelli della struttura organizzativa rappresenta altro elemento chiave per il miglioramento della necessaria comunicazione interna, così come il frequente aggiornamento delle previsioni, da far seguire all’analisi dei consuntivi e degli scostamenti con quanto originariamente programmato, costituisce essenziale momento di produzione informativa.[65]
La capacità dell’imprenditore (e dei suoi professionisti) di individuare l’adeguata configurazione delle regole e dei comportamenti di buona gestione, da porre in relazione alle caratteristiche (tutte) dell’azienda, può rappresentare l’elemento in grado di decretare il successo (o l’insuccesso) di questo (ormai) innescato e necessario processo evolutivo.
[1] La Commissione Ministeriale Pagni, insediata nell’aprile 2021, ha elaborato proposte di interventi sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tra i compiti attribuiti alla Commissione vi erano la valutazione dell’opportunità di differire l’entrata in vigore di talune norme contenute nel Codice della Crisi d’Impressa e dell’Insolvenza, la formulazione di proposte correttive a medesimo Codice, la formulazione di proposte inerenti l’integrazione del Codice in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1023 (c.d. direttiva “insolvency”), nonché la formulazione di proposte di modifica, anche temporanea, di alcune norme del Codice in relazione all’emergenza a quel tempo in atto.
[2] Ci si riferisce all’art. 375, 2 c., del D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
[3] L’art. 3 del c.c.i., risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 147/2020, dal D.L. 41/2021 conv. L. 69/2021, dal D. L. 118/2021 conv. L. 147/2021 e dal D.Lgs. 193/2021, originariamente rubricato in Doveri del debitore, è stato successivamente integrato con le modifiche previste nel D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, e rubricato nel nuovo Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
[4] Per la migliore comprensione dell’evoluzione nel tempo del pensiero del legislatore si veda anche S. Ambrosini, L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato, in Crisi d’impresa e Insolvenza, IL CASO.it, ottobre 2019, pag. 2-3.
[5] Si veda la Relazione illustrativa al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
[6] Originariamente rubricato in Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi ed oggi rivisto in Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi.
[7] Si veda P. Riva, La mappa dei ruoli e i compiti degli attori della governance societaria in attuazione di going concern, in “Ruoli di corporate governance”, a cura di P. Riva, Milano, Egea, 2020.
[8] Si veda G. Scognamiglio, Genesi e fondamento dell’art. 2086, comma 2, c.c. in Gli assetti organizzativi dell’impresa, Quaderno 18 SSM – Scuola Superiore della Magistratura, 2022, pag. 63 e segg.
[9] Si veda P. Montalenti, I principi di corretta amministrazione: una nuova clausola generale in Assetti adeguati e modelli organizzativi, opera diretta da M. Irrera, Bologna, Zanichelli Editore, ed. 2020, pag. 3 e segg.
[10] Si veda S. Ambrosini, L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato, in Crisi d’impresa e Insolvenza, IL CASO.it, ottobre 2019, pag. 2-3. Con riferimento al profilo del controllo, Ambrosini descrive come “la vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa allude, da un lato, alla conformità delle procedure aziendali alle dimensioni della società ed al tipo di attività svolta, anche in rapporto all’esigenza di identificare con chiarezza le “linee di responsabilità”; dall’altro, alla verifica del fatto che la direzione dell’impresa sia effettivamente esercitata dagli amministratori e che il personale dipendente sia mediamente dotato di un confacente livello di competenza”.
[11] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, versione aggiornata alla data del 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[12] Il Comitato Corporate Governance, costituito nel 2011 ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l’Associazione degli investitori professionali (Assogestionali), avente quale scopo istituzionale la promozione del buon governo societario delle società italiane quotate, ha approvato in data gennaio 2020 il Nuovo Codice di Corporate Governance, applicabile dal gennaio 2021 in sostituzione del Codice di Autodisciplina del 2018. Al fine dell’inquadramento normativo compiuto della disciplina relativa alla corporate governance devono essere tenute in considerazione le disposizioni del D.Lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza (TUF), in seguito modificato dalla legge sulla tutela del risparmio e dal Regolamento Emittenti della Consob n. 11971/1999 e succ. mod.
[13] Tra i quali la previsione dell’innalzamento dei limiti dimensionali per l’obbligo della nomina dell’organo di controllo, ancorché monocratico, e del revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative.
[14] Tratto con modifiche da P. Riva, “Ruoli di Corporate Governance. Assetti organizzativi e DNF”, Egea, 2020.
[15] Per un approfondimento sui vari ruoli si veda P. Riva, La mappa dei ruoli e i compiti degli attori della governance societaria in situazione di going concern in Ruoli di Corporate Governance. Assetti organizzativi e DNF”, Egea, 2020, pag. 3 e segg.
[16] Si veda P. Bastia, Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle imprese: criteri di progettazione, in Ristrutturazioni Aziendali, luglio 2021, pag. 3.
[17] Si veda Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. 87 del 21 settembre 2022, Fallimento ed altre procedure concorsuali – In genere, Nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Attuazione della Direttiva UE n. 1083/2019 c.d. Insolvency – D.Lgs. n. 83/2022”, § 3. Gli “adeguati assetti” ed il ruolo dell’organo di controllo, pag 6 e segg.
[18] Si veda P. Bastia – E. Ricciardiello, Gli adeguati assetti organizzativi funzionali alla tempestiva rilevazione e gestione della crisi: tra principi generali e scienza aziendale, in Banca Impresa Società, Il Mulino, 2020. Si veda anche G. Meruzzi, L’adeguatezza degli assetti in Assetti adeguati e modelli organizzativi, opera diretta da M. Irrera, Bologna, Zanichelli Editore, ed. 2020, pag. 41 e segg.
[19] Ibidem nota 12.
[20] Quali principali best practice, oltre al già richiamato Codice di Corporate Governance elaborato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (si veda precedente nota 13) possono essere annoverati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- Principi di Corporate Governance delle PMI per le società non quotate di NedCommunity (2014);
- Principi di Governo Societario dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (2015);
- Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate di NedCommunity (2019);
- Enterprise Risk Management-Integrated Framework (ERM) della Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO) (2019);
- Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate del CNDCEC (2021);
- Le parole della crisi di SIDREA (2021);
- Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI di O.I.B.R. (2022).
[21] Tra le altre, si veda la sentenza n. 188/2021 del Tribunale di Cagliari. Con la sentenza il Tribunale è entrato nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall’ispettore, nominato dallo stesso Tribunale, nel corso dell’ispezione dell’amministrazione. La sentenza, recependo i riscontri dell’ispettore, di fatto, fornisce concreti spunti operativi per la predisposizione degli adeguati assetti.
In particolare, con riferimento all’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
- Organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- Assenza di un mansionario;
- Inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
- Assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.
Con riferimento all’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
- Mancata redazione di un budget di tesoreria;
- Mancata redazione di strumenti natura previsionale;
- Mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- Assenza di strumenti di reporting;
- Mancata redazione di un piano industriale.
Le carenze individuate con riferimento all’assetto contabile sono:
- La contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
- Assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- Analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- Mancata redazione del rendiconto finanziario.
[22] Norma 3.5. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo in Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gennaio 2021.
[23] In materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati nell’ambito dei gruppi societari si veda E. Ricciardiello, La crisi dell’impresa di gruppo tra strumenti di prevenzione e di gestione, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.
[24]Cit. art. 6 – Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi – Principio XVIII – Codice di Corporate Governance – Comitato Corporate Governance, 2020.
[25] Cit. art. 1 – Ruolo del Consiglio di Amministrazione – Principio I – Codice di Corporate Governance – Comitato Corporate Governance, 2020.
[26] Cit. Definizioni – Piano Industriale e Successo sostenibile – Codice di Corporate Governance – Comitato Corporate Governance, 2020. Il richiamo al “successo sostenibile della società” è ascrivibile alla capacità di un'impresa di produrre risultati finanziari, sociali e ambientali sostenibili a lungo termine. Questo concetto comprende l'integrazione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), della sostenibilità ambientale e della gestione finanziaria. Il valore di un’azienda deve essere posto in relazione al valore attuale dei flussi di cassa futuri e a tutti i fattori, riconducibili alle relazioni che l’azienda ha con l’ambiente esterno (mercato-clienti, fornitori, comunità, normativa, ecc.) e interno (risorse umane, tecnologia impiegata, know-how, ecc.), che sono in grado di condizionarli e, pertanto, da ritenersi imprescindibili ai fini della pianificazione di medio-lungo periodo.
[27] Si veda P. Riva, Gli “assetti organizzativi” quale cardine del successo sostenibile alla luce del Codice di Corporate Governance 2020. Un benchmark di riferimento, in Ruoli di corporate governance, a cura di P. Riva, Milano, Egea, 2020.
[28] G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, Corso di economia aziendale, Bologna 2005.
[29] Per un approfondimento si veda F. Bassi, Assetto organizzativo in Crisi e adeguati assetti per la gestione d’impresa, a cura di A. Panizza, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pag. 69 e segg.
[30] Ibidem nota 23.
[31] Si veda F. Bassi, Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in Crisi e adeguati assetti per la gestione d’impresa, a cura di A. Panizza, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pag. 87 e segg.
[32] Ibidem nota 32.
[33] La descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta rappresenta elemento da fornire anche nella Relazione sulla gestione, così come richiesto dall’art. 2428 c.c., a completamento e integrazione dell’informativa di bilancio. Il documento “La relazione sulla gestione – art. 2428 Codice civile” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, nel gennaio 2009 rileva che il legislatore richiede, con riferimento ai principali rischi e incertezze, una “descrizione”, ossia un’illustrazione che può essere proposta in forma discorsiva. In linea generale, devono essere inseriti e descritti i rischi che presentano un impatto rilevante sotto il profilo informativo e un’alta probabilità di accadimento. Devono essere oggetto di analisi soltanto eventuali rischi specifici corsi dalla società, diversi da tutti quei fenomeni connessi con la sua natura d’impresa: in altre parole, non si devono descrivere i rischi che corrono tutte le società in quanto tali, ovvero le società di quel particolare settore.
[34] Ibidem nota 32.
[35] Norma 3.6. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno in Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gennaio 2021.
[36] Ibidem nota 12.
[37] Si veda Cass., 9 novembre 2020, n. 25056.
[38] Si veda S. Ambrosini, Appunti sui doveri degli amministratori di S.P.A. e sulle azioni di responsabilità alla luce del Codice della Crisi e della “miniriforma” del 2021, in Ristrutturazioni Aziendali, novembre 2021, pag. 3-4. Richiamando, a sua volta, Montalenti, Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi, adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, in AA.VV., Crisi d’impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo codice e nuova cultura, Ambrosini descrive che proprio intorno al cardine concettuale dell’organizzazione si è proposta, fra i primi e più autorevoli commentatori, un’acuta e convincente distinzione riferita alla tendenziale insindacabilità nel merito delle scelte gestorie (c.d. business judgment rule): “le scelte di organizzazione – produzione di prodotti di nicchia o di largo consumo; mercato locale o internazionale; produzione con catena di montaggio o con isole di produzione e così via – sono scelte di merito strettamente connesse alle opzioni di mercato, coperte dunque dalla business judgment rule. Gli assetti organizzativi consistono invece nelle procedure di efficiente funzionamento aziendale, di gestioneamministrativa in senso stretto, di processi contabili, di sistemi informatici che non sono affidati alla discrezionale libertà d’impresa ma devono, appunto, raggiungere la soglia dell’adeguatezza, cioè all’appropriatezza tra mezzo e fini: appunto il principio di correttezza”. Nel medesimo contributo, Ambrosini rileva come la norma vale a individuare nella predisposizione di assetti adeguati il cuore della funzione gestoria, la cui paternità – e quindi responsabilità – va riferita a coloro che di tale funzione sono investiti, riflettendo d’altronde i principi sanciti dalla norma una caratteristica consustanziale all’impresa, che consiste nell’essere un0’’attività organizzata, il cui livello di complessità va dal minimo dell’impresa individuale al massimo del grande gruppo di società (donde per l’appunto il riferimento alle “dimensioni dell’impresa”).
[39] Ibidem nota 28.
[40] Ibidem nota 32.
[41] Queste componenti sono rappresentate da elementi riconducibili all’ambiente di controllo, alla valutazione del rischio, all’attività di controllo, all’informazione e comunicazione e all’attività di monitoraggio. La prima dimensione riscontrabile all’interno del sistema di controllo è l’ambiente interno, dimensione entro la quale sono individuate le azioni e prese le decisioni volte al raggiungimento degli obiettivi riflettendo la volontà del management. Il risk assessment, parte integrante del sistema di controllo interno, consente, oltre che la rilevazione e la quantificazione dei potenziali rischi aziendali, anche la conseguente individuazione e adozione delle opportune strategie volte al superamento degli stessi, mentre le attività di controllo sono caratterizzate da tutte quelle azioni dedite al controllo delle attività prefissate in modo tale da garantirne l’effettiva esecuzione. La fase di monitoring activities, invece, prevede misure di controllo sull’intero sistema di controllo interno circa il corretto funzionamento. È nel sistema di comunicazione e informazione, componente del più ampio sistema di controllo interno, che trova collocazione il sistema informativo, apparato che dovrà garantire la disponibilità e protezione delle informazioni, permetterne agilmente l’elaborazione e l’estrazione in funzione degli obiettivi interni ed esterni.
[42]La matrice tridimensionale ospita nelle colonne quattro distinte categorie di obiettivi, mentre i componenti del sistema di controllo interno sono esposti orizzontalmente nella prima facciata. Nella terza dimensione trovano spazio le unità operative dell’organizzazione.
[43] In tal senso, La gestione del rischio aziendale ERM - Enterprise Risk Management: un modello di riferimento e alcune tecniche applicative - Edizione italiana a cura di Associazione Italiana Internal Auditors e PwC, Il Sole 24 Ore, maggio 2006.
[44] Per un approfondimento si veda L. Malfatti, Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi, a cura di A. Danovi e G. Acciaro, Milano, Il Sole 24 Ore, luglio 2022, pag. 83 e segg. e F. Bassi, Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in Crisi e adeguati assetti per la gestione d’impresa, a cura di A. Panizza, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pag. 87 e segg.
[45] Ibidem nota 32.
[46] In tal senso Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), Gruppo di Studio Diagnosi precoce e crisi di impresa, Le parole della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani, marzo 2021, pag. 7.
[47] P. Bastia, Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle imprese: criteri di progettazione, in Ristrutturazioni Aziendali, luglio 2021. Bastia provvede ad una distinzione tra il semplice inquadramento dell’assetto amministrativo nell’apparato amministrativo dell’azienda e il suo più ampio supporto fornito alla gestione aziendale nel suo momento esecutivo.
[48] P. Bastia – E. Ricciardiello, Gli adeguati assetti organizzativi funzionali alla tempestiva rilevazione e gestione della crisi: tra principi generali e scienza aziendale, in Banca Impresa Società, Il Mulino, 2020. Gli autori, in particolare, riferiscono che “Lo scopo generale del sistema amministrativo-contabile è in sintesi quello di produrre informazioni rileganti e tempestive, anche di tipo predittivo, per il controllo sulla gestione da parte degli organi di amministrazione e di controllo, per il management, per le autorità di vigilanza (quando richiesto), per gli stakeholders per i necessari processi di comunicazione esterna (verso il sistema bancario, l’amministrazione finanziaria)”.
[49] Così Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), Gruppo di Studio Diagnosi precoce e crisi di impresa, Le parole della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani, marzo 2021, pagg. 9-10.
[50] Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), Gruppo di Studio Diagnosi precoce e crisi di impresa, Le parole della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani, marzo 2021, pag. 11.
[51] Per un esaustivo approfondimento dell’evoluzione delle definizioni di crisi e insolvenza nel diritto della crisi si veda P. Bastia, Crisi e insolvenza dopo il Codice della Crisi,in Ristrutturazioni Aziendali, agosto 2022, pag. 6 e segg. L’autore evidenzia che con la prefigurazione dello stato di crisi, quale probabilità di futura insolvenza, non sia stata fornita dal legislatore una nozione “diretta” di crisi, ma esclusivamente di tipo “indiretta”, da intendersi quale “involuzione della situazione presente di crisi verso lo stato di insolvenza”.
[52] Si veda O.I.B.R. – Organismo Italiano Business Reporting, Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI, § B3.4. Strumenti per la valutazione delle performance, pag. 43 e segg., aprile 2022.
[53] Secondo l’IIRC un report integrato è una comunicazione sintetica che ha lo scopo di illustrare e dimostrare agli stakeholder come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera. Nell’anno 2018 il NIBR – Network Italiano Business Reporting, in collaborazione con l’IIRC e il WICI ha pubblicato lingua inglese il documento “Il Reporting Integrato delle PMI: Linee guida operative e casi di studio”. Il risultato di questa attività è stato successivamente (2019) ripreso e portato a conclusione in lingua italiana da parte dell’Organismo Italiano di Business Reporting (O.I.B.R.).
[54] Così come descritto da O.I.B.R. nel sopra richiamato documento dell’aprile 2022, Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI, “il Report Integrato può essere considerato come un documento che integra e completa il tradizionale Bilancio di Esercizio. Il Bilancio di Esercizio fornisce infatti una parziale rappresentazione del valore dell’azienda., Essendo consuntivo riporta i risultati degli anni precedenti ed è orientato ad una visione di breve termine. Pertanto, il Report Integrato può essere incluso nel Bilancio di Esercizio (anche all’interno della relazione sulla gestione), oppure essere presentato come parte distinta e separata di un altro report o come un documento a sé stante. IlReporting Integrato può, quindi essere sinteticamente definito come il processo basato sull’integrated thinking”.
[55] In materia di rendicontazione societaria di sostenibilità si veda la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/12/2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE.
[56] Si veda P. Bastia, Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle imprese: criteri di progettazione, in Ristrutturazioni Aziendali, luglio 2021, pag. 16. L’autore entra in uno specifico grado di dettaglio nel descrivere gli elementi da ascrivere all’assetto amministrativo nella componente riconducibile alla gestione integrata dei processi identificando distinte base e standard di lavorazione nell’area produzione; registri di carico e di scarico di magazzino; registri delle manutenzioni; registri dei rifiuti; contrattualistica commerciale e con i fornitori, con i vari listini prezzi e le scontistiche; gestione degli ordini e delle consegne; modulistica, informativa per clientela, format informatizzati; codifiche di accesso all’operatività e ai dati gestionali, ecc.”
[57] In particolare, la struttura dell’assetto contabile può essere, pertanto, rappresentato, oltre che dalla contabilità generale (Co.Ge.), dalla presenza e applicazione del sistema di contabilità analitica e di determinazione dei costi di prodotto, da considerarsi elemento di fondamentale importanza ai fini di una puntuale, e soprattutto corretta, analisi delle marginalità. La corretta definizione del costo di prodotto/servizio, e la conseguente possibilità di raffinare l’attività di pricing, transita dalla necessaria applicazione di un sistema di contabilità analitica che preveda, tra le altre, la determinazione del costo (orario) di trasformazione industriale, ingrediente necessario per il perfezionamento della distinta base di prodotto, elemento troppo spesso non sufficientemente curato da parte delle imprese manifatturiere;
[58] A. Quagli, A. Panizza, Gli adeguati assetti amministrativi e contabili in Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi, a cura di A. Danovi e G. Acciaro, Milano, Il Sole 24 Ore, luglio 2022, pag. 99 e segg.
[59] L’assetto contabile include al suo interno le regole (procedure) da applicare nello svolgimento delle attività in esso incluse.
[60] Ibidem nota 50.
[61] Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), Gruppo di Studio Diagnosi precoce e crisi di impresa, § 2.7. L’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, marzo 2021, pag. 14 e 15.
[62] Norma 3.7. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile in Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gennaio 2021.
[63] Ibidem nota 61.
[64] Sui diversi tipi di approccio all’accertamento dello stato di crisi si (esterno, interno – consuntivo, interno – previsionale) si veda A. Quagli – A. Panizza in Il sistema di allerta, in Crisi d’impresa e Insolvenza, IL CASO.it, maggio 2019.
[65] Si veda G. Bianchi, Assetti organizzativi, amministrativi e contabili in Assetti adeguati e modelli organizzativi, opera diretta da M. Irrera, Bologna, Zanichelli Editore, ed. 2020, pag. 149 e segg.