Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
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Gli effetti sugli strumenti di composizione della crisi delle recenti risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate. Rischi (forse) scongiurati dall’emanando decreto legislativo.


Riccardo Bonivento
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Gli effetti sugli strumenti di composizione della crisi delle recenti risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate. Rischi (forse) scongiurati dall’emanando decreto legislativo.


Riccardo Bonivento

Data pubblicazione
03 settembre 2025

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Sommario: 1. Introduzione. 2. La rilevanza fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione di beni nella composizione negoziata della crisi d’impresa. 3. La tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. 4. Gli effetti della rilevanza fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ai creditori effettuata nell’ambito della CNC. 5. Gli effetti della tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato per la liquidazione dei beni. 6. L’effetto congiunto della inapplicabilità dell’art. 86, comma 5 TUIR nella composizione negoziata e dell’art. 88, comma 4-ter TUIR nel concordato semplificato. 7. Il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di beni e delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO). 8. L’opinabilità della risposta ad interpello sulla tassabilità delle sopravvenienze attive nel CS. 9. Un quadro sinottico di riferimento. 10. Conclusioni.


1.       Introduzione.

Il presente scritto intende affrontare un tema d’interesse che nell’ultimo periodo ha riguardato il trattamento fiscale riservato a specifiche componenti di reddito realizzate nell’ambito delle procedure di risanamento e di soluzione della crisi d’impresa [1].

In particolare, l’elaborato propone una disamina di alcune recenti risposte a interpelli fornite dall’Agenzia delle Entrate in data 07.07.2025, con riguardo alla rilevanza fiscale delle plusvalenze/minusvalenze da cessione di beni nella composizione negoziata della crisi (CNC) ed alla tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione nel concordato semplificato (CS).

Va segnalato che, successivamente alla pubblicazione delle due risposte ad interpello, è intervenuta in data 22.07.2025 l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, di un decreto legislativo recante disposizioni, tra le altre, in tema di crisi d’impresa e che prevede la riformulazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR, estendendo la detassazione delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti anche al concordato semplificato ed al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

La repentina approvazione dello schema di decreto legislativo, che ora dovrà ora seguire l’iter dell’esame delle Commissioni parlamentari e tornare in Consiglio dei Ministri per l’adozione definitiva, è parsa, a tutti gli effetti, una pronta replica del legislatore alla risposta ad interpello n. 179 del 07 luglio 2025 dell’AdE, risposta nella quale l’Agenzia si è pronunciata sostenendo che nel concordato semplificato, in quanto procedura non espressamente richiamata dall’attuale versione dell’ art. 88, comma 4-ter TUIR, le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti (c.d. bonus concordatario) sono tassabili secondo le regole ordinarie.

Richiamando le interpretazioni rese dall’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate in data 07.07.2025 ha risposto a due interpelli[2], il primo in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa ed il secondo in tema di concordato semplificato, istituti questi non previsti dalla “vecchia” legge fallimentare, ma disciplinati nel CCII.

Con risposta n. 178 del 07.07.2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di beni ai creditori effettuata nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa costituisce realizzo di plusvalenze/minusvalenze e che, pertanto, in tali circostanze, non trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 86, comma 5 TUIR.

Con risposta resa in pari data e rubricata al n. 179, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato liquidatorio concorrono interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito d’impresa, non trovando applicazione il disposto normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR.

In via generale, si rileva come le risposte rese dall’Amministrazione finanziaria, compresa la terza richiamata nella nota [2], trovino il loro fondamento nel mancato coordinamento tra le norme tributarie ed i nuovi istituti previsti dal CCII; in particolare nel TUIR non sono disciplinate né la composizione negoziata né il concordato semplificato (e neppure il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e la liquidazione controllata), posto che la normativa tributaria richiama ancora gli istituti disciplinati dalla legge fallimentare, quali il fallimento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F..

In effetti, un primo sforzo verso un’interpretazione sostanziale e non limitata al dato testuale della norma si è realizzato con la risposta ad interpello n. 222/2024, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha considerato applicabile il regime di non tassabilità di cui all’ art. 88, comma 4-ter TUIR alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall’art. 56 CCII, se pubblicati nel Registro delle imprese. Infatti, secondo l’Agenzia, tali piani perseguono le medesime finalità dei piani attestati di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) L.F., questi ultimi espressamente richiamati dal dato normativo [3].

Va altresì precisato che la normativa tributaria, sia in materia di imposizione diretta (art. 183 TUIR) sia in materia di Iva (art. 26 D.P.R. n. 633/72), non contempla neppure la procedura concorsuale della liquidazione giudiziale, riferendosi ancora alla procedura di fallimento.

Sul punto si deve però rilevare che l’art. 349 CCII prevede espressamente che “nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

In sostanza, alla luce dell’espressa previsione di cui all’art. 349 CCII, non sussistono dubbi sull’applicabilità delle normative fiscali attualmente in vigore alla liquidazione giudiziale disciplinata dal CCII, anche se il TUIR e la normativa IVA richiamano ancora il dato testuale della procedura di fallimento e non quello della “nuova” liquidazione giudiziale.

Il coordinamento tra le norme tributarie e quelle del CCII verrà pienamente attuato solo con l’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3 della legge delega n. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) che prevede “l’estensione a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, l’applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l’esclusione dalle responsabilità previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 2560 del codice civile”.

Nell’attesa dell’entrata in vigore della legge delega[4], è inevitabile chiedersi quali siano i risvolti e gli impatti sui procedimenti di CNC e di concordato semplificato, ed eventualmente anche su altri istituti, in relazione all’applicazione della linea interpretativa assunta dall’Amministrazione finanziaria.

Come già rappresentato, si segnala che un primo passo verso l’attuazione di quanto previsto con l’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3 della legge delega di riforma fiscale è avvenuto in data 22.07.2025 con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, del decreto legislativo recante disposizioni in tema di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Con riferimento a quanto di pertinenza all’argomento del presente elaborato lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare prevede la riformulazione del testo normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR, in tema di detassazione delle sopravvenienze attive, estendendo la misura premiale alla liquidazione giudiziale, al concordato minore, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione [5].

Trattasi di normativa non ancora entrata in vigore e quindi il testo attuale di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR non contempla tali istituti tra quelli destinatari dell’agevolazione tributaria.

Di seguito si rappresentano i contenuti delle due risposte ad interpello e gli effetti derivanti dalla loro applicazione, in tema di rilevanza fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione di beni nella composizione negoziata (interpello n. 178 del 07.07.2025) e di tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (interpello n. 179 del 07.07.2025). 

 

2.       La rilevanza fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione di beni nella composizione negoziata della crisi d’impresa.

Partendo dal primo tema, ossia quello della rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze nell’ambito della cessione di beni nella composizione negoziata, la questione viene affrontata in risposta alla presentazione di un’istanza di interpello da parte di una società in composizione negoziata.

L’istanza viene formulata al fine di comprendere il trattamento tributario riservato alla plusvalenza realizzabile da un’operazione di cessione d’azienda ipotizzata in esecuzione di un accordo ex art. 23, lett. a) CCII e per sapere se tra le misure premiali previste dall’art. 25-bis, comma 5 CCII, per estensione analogica, potesse ricomprendersi la previsione di cui all’art. 86, comma 5 TUIR in tema di non tassabilità delle plusvalenze patrimoniali.

L’Agenzia ha risposto che all’operazione prospettata si applicano le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa e che, dunque, non trova applicazione la previsione di legge relativa alla irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori, in quanto, secondo l’Agenzia, l’art. 86, comma 5 TUIR si qualifica come norma a carattere speciale che non risulta contemplata dalla disciplina relativa alla composizione negoziata della crisi d’impresa.

 

3.       La tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Con riferimento alla seconda questione, ossia quella del trattamento fiscale delle sopravvenienze da esdebitazione concordataria, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa al procedimento di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accessibile ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c) CCII quale possibile esito di un percorso di composizione negoziata della crisi di impresa [6].

Con risposta n. 179 del 07.07.2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato liquidatorio concorrono interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito d’impresa.

In particolare, una società in liquidazione ha presentato istanza di interpello per comprendere se la disposizione di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR [7] si potesse applicare alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite nell’ambito della precedente procedura di concordato semplificato.

Anzitutto, l’Agenzia ha risposto che la non imponibilità ex art. 88, comma 4-ter TUIR risulta inapplicabile alle sopravvenienze attive realizzate nell’ambito di un concordato semplificato in quanto tale procedura, pur connotandosi quale eventuale esito del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa, non gode dell’estensione delle misure premiali previste ex art. 25-bis, comma 5 CCII e, dunque, del rinvio all’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR.

A conferma del diniego dell’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR l’Agenzia ha chiarito che il concordato semplificato non può nemmeno considerarsi equivalente ad una procedura di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.

Pertanto, secondo l’Agenzia, bisognerà attendere l’attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3 della legge delega n. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale viene prevista l’estensione a tutti gli istituti previsti dal CCII delle disposizioni previste degli artt. 88, comma 4-ter e 101, comma 5 TUIR.

Come anticipato in premessa, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria relativamente alla tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti d’impresa realizzate nell’ambito di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, risulterà superata quando entrerà in vigore la modifica dell’art. 88, comma 4-ter TUIR, che prevede l’estensione, rispetto agli attuali istituti indicati nella norma, della non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti d’impresa alla liquidazione giudiziale, al concordato minore, nonché al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; l’estensione  alle sopravvenienze attive derivanti da esdebitazione è prevista anche nell’ambito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati. 

 

4.       Gli effetti della rilevanza fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ai creditori effettuata nell’ambito della CNC.

In termini di effetti sui procedimenti di composizione negoziata, la fattispecie esaminata dall’interpello dell’ AdE, che ha per oggetto il regime di tassazione della plusvalenza (ma anche simmetricamente della minusvalenza) da cessione d’azienda, riguarda le ipotesi, abbastanza ricorrenti, in cui il risanamento aziendale dell’imprenditore in crisi avvenga mediante il ricorso alla c.d. “continuità indiretta” con trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda ad un terzo soggetto (anche eventualmente ad una newco), previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) CCII, che deve verificare la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, tenuto conto del parere dell’esperto [8].

In base alle indicazioni dell’AdE, la plusvalenza realizzata dalla cessione d’azienda nella composizione negoziata rientrerebbe nel reddito d’impresa e risulterebbe tassabile secondo il regime ordinario; essa, quindi, sarà soggetta a IRPEF in caso di cessione da parte di imprenditore individuale o da società di persone ed a IRES in caso di cessione da parte di società di capitali e sarà determinata come differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo dei beni fiscalmente riconosciuto.

Il regime di tassazione sarà diverso in funzione alla natura del cedente e del periodo di possesso; la plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda da parte di imprenditore individuale che la detiene da più di 5 anni può essere esclusa per opzione dal reddito d’impresa ed essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. g) TUIR, mentre nel caso di detenzione da almeno 3 anni, sia nell’ipotesi di imprenditore individuale che collettivo, è possibile rateizzare la plusvalenza fino a 5 periodi d’imposta, con rateazione della stessa in quote costanti nell’ esercizio in cui si è realizzata e nei successivi, ma non oltre il quarto, fatto salvo il caso in cui l’imprenditore individuale ceda l’unica azienda perdendo in tal modo lo status di imprenditore.

In termini esemplificativi, si riporta un esempio di calcolo della plusvalenza e di determinazione dell’imposta IRES in caso di cessione da parte di società di capitali:


In sostanza, assumendo l’esempio precedente e seguendo le indicazioni di cui alla risposta ad interpello n. 178 del 07.07.2025 dell’Agenzia, il percorso di soluzione della crisi dovrà scontare un aggravio fiscale di euro 43.200 quale imposta IRES a carico della società, cedente l’azienda, di cui si dovrà tenere conto nella predisposizione del piano di risanamento.

 


5.       Gli effetti della tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato per la liquidazione dei beni.

Più preoccupanti sono invece gli effetti derivanti dall’applicazione della risposta ad interpello con riguardo alla fattispecie del concordato semplificato, relativamente alla tassabilità delle sopravvenienze attive da “stralcio” o da c.d. bonus concordatario.

Come suddetto, con risposta n. 179 del 07.07.2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in pendenza dell’attuale normativa, le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato liquidatorio concorrono interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito d’impresa.

L’Amministrazione finanziaria evidenzia come il legislatore non abbia esteso la disciplina di favore prevista dall’art. 88, comma 4-ter TUIR al concordato semplificato, a differenza di quanto previsto, ad esempio, con riferimento alla composizione negoziata della crisi. Infatti, l’art. 25-bis, comma 5 CCII prevede che, dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, lettere a) e c) o degli accordi di cui all’art. 23, comma 2, lettera b) CCII, si applicano gli artt. 88, comma 4-ter e 101, comma 5 TUIR (in materia di deduzione delle perdite su crediti).

Mentre per la composizione negoziata opera l’esclusione dalla tassabilità delle sopravvenienze attive da stralcio per espresso richiamo dell’art. 88, comma 4-ter TUIR, secondo l’Agenzia, in mancanza di un espresso richiamo normativo, tale esclusione non opererebbe per il concordato semplificato e quindi si dovrebbero applicare le regole ordinarie di tassabilità.

Secondo tali regole ordinarie, le sopravvenienze attive costituiscono reddito d’impesa ai sensi dell’art. 88 TUIR, ove al primo comma si specifica che “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

Ai fini dell’imputazione temporale della sopravvenienza attiva vale la regola generale che sovraintende alla determinazione del reddito d’impresa, di cui all’art. 109, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, il quale stabilisce che i componenti positivi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.

Sul piano contabile, a seguito dell’eliminazione dell’area straordinaria dal Conto economico, le sopravvenienze attive devono essere indicate tra i componenti ordinari di reddito. In particolare, le sopravvenienze ed insussistenze attive sono esposte all’interno della voce dello schema di Conto Economico “Altri ricavi e proventi”, ricompresi, all’interno dello schema di Conto economico prescritto dall’art. 2425 codice civile, nel raggruppamento contraddistinto dalla lettera “A - Valore della produzione”, alla voce 5).

La sopravvenienza attiva, al pari della plusvalenza, in quanto componente positiva di reddito, concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF per l’impresa individuale ovvero ai fini IRES per le società di capitali.

A differenza di quanto previsto per le plusvalenze da cessione d’azienda (cfr supra), nel caso di realizzo di sopravvenienze attive non sussistono particolari regimi di rateazione o di opzione per la tassazione separata e quindi le sopravvenienze attive dovranno essere dichiarate nell’esercizio di competenza, ovvero nel periodo d’imposta in cui esse si manifestano.

Nel concordato semplificato si deve ritenere che gli effetti esdebitatori si realizzino con l’emissione del decreto di omologa da parte del Tribunale, ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 5 CCII e, quindi, la sopravvenienza attiva, in base al principio di competenza temporale, concorrerà, quale componente positiva, a formare il reddito imponibile nell’esercizio in cui verrà emesso il decreto di omologa [9].

È noto che, nell’esperienza che si è manifestata in questi primi anni di applicazione, il concordato semplificato è caratterizzato da previsioni di soddisfazione alquanto limitate a favore dei creditori, soprattutto di quelli chirografari, prefigurandosi proposte nelle quali la percentuale offerta a tale categoria di creditori è risultata addirittura inferiore all’1%, e quindi con soddisfazioni pressoché irrisorie. La presenza di vantaggi compensativi [10] (p.e. la possibilità di continuare a rifornire l’azienda) può legittimare la previsione di una percentuale monetaria irrisoria (prossima allo “zero”) per la soddisfazione di creditori chirografari ab origine e di creditori privilegiati degradati per incapienza.

Conseguentemente, in termini quantitativi, assumendo l’impostazione indicata nel citato interpello dall’Amministrazione finanziaria, nei concordati semplificati l’entità della sopravvenienza attiva da esdebitazione risulta particolarmente elevata, se rapportata al passivo complessivo, e quindi anche l’incidenza fiscale assume valori significativi, pari, con le attuali aliquote fiscali, nel caso di società di capitali al 24% (aliquota IRES) dello stralcio.

L’incidenza fiscale derivante dall’imponibilità della sopravvenienza attiva da esdebitazione sarebbe tale da rendere assai improbabile la possibilità che la proposta di concordato semplificato possa risultare non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, condizione questa che deve coesistere, assieme a quella della previsione che il concordato assicuri a ciascun creditore una qualche utilità, ai fini dell’omologa da parte del Tribunale.

Tale effetto potrà essere fortemente attenuato, ma non del tutto eliminato, in presenza di perdite fiscali riportabili a nuovo entro il limite dell’80% del reddito imponibile annuo, ove tali perdite potranno essere portate in compensazione rispetto al reddito generatosi a seguito della rilevazione delle sopravvenienze attive da bonus concordatario.

A soli fini esemplificativi, si è ipotizzato di seguito l’effetto della applicazione della imponibilità della sopravvenienza attiva da stralcio, in un’ ipotesi di concordato semplificato proposto da una società di capitali (e quindi con imposizione del reddito d’impresa ai fini IRES del 24%) nella quale, a parità di passivo, l’attivo realizzabile nella liquidazione (euro 1.500.000) sia inferiore rispetto a quello realizzabile nel concordato semplificato (euro 2.100.000); al fine di assicurare una qualche utilità a ciascun creditore viene previsto l’apporto di nuova finanza per euro 100.000, liberamente distribuibile [11]:

 


Nell’esempio la proposta di concordato semplificato sarebbe più vantaggiosa (o comunque non deteriore) rispetto all’alternativa liquidatoria ed assicurerebbe un’utilità a tutte le categorie di creditori, ma generebbe una sopravvenienza attiva da bonus concordatario di euro 6.600.000, pari alla differenza tra il valore nominale dei debiti di euro 8.800.000 e il valore di soddisfazione pari a euro 2.200.000, con conseguente imposta IRES di euro 1.584.000, ove l’incidenza di tale imposta, di fatto, andrebbe ad erodere completamente l’attivo concordatario, rendendo il concordato semplificato largamente meno vantaggioso rispetto alla liquidazione giudiziale e quindi non proponibile.

Con ulteriore riferimento alla risposta n. 179 dell’Agenzia, risultano di interessante approfondimento le considerazioni relative alla emissione delle note di variazioni IVA nell’ambito del concordato semplificato; sul punto si rimanda agli approfondimenti di autorevole dottrina [12].

Come rappresentato nei precedenti paragrafi, tuttavia, tali effetti sembrerebbero scongiurati alla luce dell’approvazione, in esame preliminare, del decreto legislativo recante disposizioni in materia di terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA.

In considerazione dell’estensione della misura premiale di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR anche alle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, non si verificherebbero gli effetti sopra analizzati e, pertanto, si otterrebbe l’integrale detassazione dei componenti positivi di reddito realizzati nell’ambito della procedura.

Va però sottolineato che la modifica dell’art. 88, comma 4-ter, come prevista dall’art. 5 del decreto legislativo approvato il 22 luglio u.s. dal CdM, in esame preliminare, non è ancora entrata in vigore e quindi, allo stato attuale della normativa ed alla luce dell’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate con la citata risposta ad interpello n. 179 del 07.07.2025, ci si domanda se possano comunque sussistere i rischi di tassabilità, anche mediante attività di accertamento, per le sopravvenienze attive registratesi nei concordati semplificati finora omologati o in corso di omologazione, fino all’entrata in vigore della novella.

 

6.       L’ effetto congiunto della inapplicabilità dell’art. 86, comma 5 TUIR nella composizione negoziata e dell’art. 88, comma 4-ter TUIR nel concordato semplificato.

Ulteriori riflessioni in merito agli effetti delle risposte dell’AdE riguardano la casistica “combinata” e non infrequente relativa al concordato semplificato che preveda la cessione d’azienda o di un ramo di essa.

Infatti, nell’ambito di un concordato semplificato potrebbe realizzarsi un’operazione di cessione d’azienda o di un ramo di essa, il cui perfezionamento potrebbe avvenire nella fase antecedente o successiva all’omologa.

Alla luce delle risposte fornite dall’AdE alle istanze di interpello, sarebbero tassabili sia le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nel concordato semplificato, come specificato espressamente nella risposta ad interpello n. 179 sia, applicando in via estensiva la risposta ad interpello n. 178, la plusvalenza da cessione d’azienda, considerato che, al pari della CNC, anche il concordato semplificato non è contemplato dall’art. 86, comma 5 TUIR.

Si manifesterebbe così la combinata imponibilità (i) delle sopravvenienze attive realizzate a titolo di stralcio e (ii) della plusvalenza derivante dalla cessione, entrambe da qualificarsi come componenti positive di reddito tassabili nell’esercizio di competenza.

Tenuto conto dell’approvazione, in esame preliminare, del decreto legislativo del 22.07.2025, il rischio di un doppio effetto impositivo risulterebbe scongiurato in quanto nell’ipotesi di concordato semplificato con cessione d’azienda verrebbe sottoposta a tassazione solo la plusvalenza da cessione di beni e non anche la sopravvenienza attiva da esdebitazione.

 

7.       Il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di beni e delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO).

Altra procedura rispetto alla quale potrebbero assumere rilevanza le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria fa riferimento al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), disciplinato dagli artt. 64-bis e seguenti CCII.

La normativa riguardante il PRO non richiama l’applicazione dell’art. 86, comma 5 TUIR, con riguardo alla rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze, né tantomeno quella dell’art. 88, comma 4-ter TUIR, con riguardo alla tassabilità delle sopravvenienze attive da stralcio.

Pertanto, attese le motivazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria nelle risposte alle istanze di interpello aventi ad oggetto la tassabilità delle plusvalenze da cessione di beni realizzate nell’ambito di una composizione negoziata e l’imponibilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato, si ritiene estensibile per analogia anche allo strumento del PRO quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con le risposte nn. 178 e 179 del 07.07.2025.

Tuttavia, rileva segnalare che ai sensi dell’art. 64-quater CCII è ammessa, su richiesta del debitore, la conversione del PRO in concordato preventivo. In particolare, ai sensi del predetto articolo, nell’ipotesi in cui il piano di ristrutturazione non sia stato approvato da tutte le classi e comunque in ogni momento, il debitore può formulare proposta di concordato mediante memoria modificativa da pubblicare nel Registro delle imprese.

Nell’ipotesi in cui tale conversione venisse realizzata risulterebbero applicabili le misure agevolative relative alla detassazione delle plusvalenze da cessione di beni e alla detassazione delle sopravvenienze attive.

Anche in relazione al PRO, il decreto legislativo approvato in esame preliminare il 22.07.2025 dal Consiglio dei Ministri prevede l’estensione della misura premiale di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR. Infatti, il secondo periodo del “nuovo” art. 88, comma 4-ter TUIR prevede che “in caso … di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’articolo 64-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019… la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo…”.

Se l’attuale formulazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR non comprende il PRO tra le procedure che si possono avvalere della detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione, la nuova formulazione di tale articolo ricomprenderà il PRO tra gli strumenti che beneficiano della detassazione delle sopravvenienze, collocandolo sullo stesso piano del concordato in continuità, e quindi non con una detassazione piena, ma solo per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo.

Ora, posto che il PRO può assumere anche una tipica natura liquidatoria [13] e non solo di continuità, sarebbe opportuno che anche per il PRO, così come per il concordato preventivo, nella versione definitiva del nuovo comma 4-bis dell’art. 88 TUIR, si distinguesse tra PRO con finalità liquidatoria, a cui associare la detassazione piena delle sopravvenienze attive (alla stessa stregua del concordato preventivo liquidatorio) e PRO in continuità aziendale, anche indiretta, a cui associare la detassazione limitata delle sopravvenienze attive per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo (alla stessa stregua del concordato preventivo in continuità).

 

8.       L’opinabilità della risposta ad interpello sulla tassabilità delle sopravvenienze attive nel CS.

La portata delle due interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria appare sensibilmente diversa, nel senso che, mentre con riguardo alla tassabilità delle plusvalenze da cessione dell’azienda nella composizione negoziata, si ritiene che l’incidenza fiscale possa essere compatibile con l’operazione di risanamento aziendale, ben più pesanti risulterebbero gli effetti della tassabilità fiscale delle sopravvenienze attive nel concordato semplificato, al punto da ritenere che, l’applicazione dell’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, minerebbe di fatto la praticabilità non solo di tale procedura, ma anche, in una logica estensiva, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in presenza di rilevanti stralci sui debiti e quindi della conseguente emersione di sopravvenienze attive tassabili.

La tesi sostenuta dall’AdE nell’interpello n. 179 del 07 luglio 2025 non appare però per nulla convincente, perché basata sul mero dato testuale del mancato richiamo nell’art. 88, comma 4-ter TUIR, laddove, come più volte precisato, la normativa fiscale è ancora del tutto disallineata rispetto ai nuovi strumenti di soluzione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal CCII.

Dal punto di vista sostanziale la ratio dell’esonero della tassabilità della sopravvenienza da bonus concordatario è quella di evitare la generazione di un reddito imponibile in presenza di liquidazioni concordatarie svolte sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria.

Esaminando la relazione accompagnatoria all’articolo 55 del D.P.R. 917/86 che è poi confluito nell’articolo 88 TUIR, si legge come la stessa affermasse che “si è ritenuto di escludere la tassabilità inserendo una norma espressa, allo scopo di non rendere più difficoltoso il concordato stesso”.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5112 del 3 aprile 1996 ha evidenziato come l’obiettivo della norma fosse quello “di ridurre l'onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria” ed ancora che “la liquidazione concordataria è poi così diversa, nelle finalità e nei presupposti, rispetto a quella volontaria da rendere improponibile qualsiasi raffronto tra tali procedure, ai fini di una verifica della ragionevolezza delle differenze che indubbiamente sussistono nelle rispettive discipline”.

Non vi è alcun dubbio che il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio abbia natura giudiziale e concorsuale, per nulla assimilabile alla liquidazione volontaria, e pertanto le regole di tassabilità non possono che essere quelle applicabili al concordato preventivo liquidatorio.

Anche il concordato semplificato, come il concordato preventivo, appartiene al novero delle procedure concorsuali [14], come peraltro specificato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 9730 del 12 aprile 2023, affermando che “il concordato semplificato … resta annoverabile nell’alveo delle procedure concorsuali, e il ricorso a tale procedimento è consentito se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza - quali il contratto, la convenzione di moratoria o con i creditori - non sono possibili” e precisando come “il concordato semplificato [sia] stato concepito fin dalla per evitare la liquidazione giudiziale dopo l’esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell’attività”.

Si tratta di procedura liquidativa semplificata che poggia su un piano di liquidazione organizzato o nella forma atomistica o in quella aggregata [15], non compatibile con una logica di continuità aziendale, se non limitata ad un periodo interinale finalizzato e propedeutico rispetto al trasferimento aziendale.

Con il correttivo ter al CCII è stato ulteriormente rafforzato il concordato semplificato come possibile esito del percorso della composizione negoziata a prescindere dalla circostanza della infruttuosità delle trattative, volendo il legislatore consentire il ricorso a tale strumento concorsuale tutte le volte che esso non sia pregiudizievole rispetto alla liquidazione giudiziale.

Per quanto detto, ed allineandosi ai primi commentatori delle risposte alle istanze di interpello del luglio 2025 [16], si ritiene che l’interpretazione resa dall’Amministrazione finanziaria in tema di tassabilità delle sopravvenienze attive da riduzione di crediti nella procedura concorsuale del concordato semplificato non sia corretta; tale interpretazione avrebbe come effetto l’insorgenza di un’obbligazione tributaria derivante dal bonus concordatario e comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di utilizzare un agile strumento di soluzione della crisi e dell’insolvenza che lo stesso legislatore ha voluto come alternativa alla liquidazione giudiziale tutte le volte in cui esso non sia, rispetto a questa, pregiudizievole.

 

9.       Un quadro sinottico di riferimento.

A corollario delle considerazioni svolte, si propongono due tabelle di riepilogo relative all’applicazione dei due disposti normativi oggetto di interpello all’Amministrazione finanziaria e, rispettivamente, dell’art. 86, comma 5 TUIR e dell’art. 88, comma 4-ter TUIR, alla composizione negoziata e agli strumenti di soluzione della crisi e dell’insolvenza, permanendo alcuni punti dubitativi, in considerazione dell’incertezza applicativa.

Con specifico riferimento alla tabella relativa all’applicazione dell’art. 88 comma 4-ter TUIR, si inseriscono, inoltre, le previsioni relative all’approvazione, in esame preliminare, dello schema di decreto legislativo del 22.07.2025 recante disposizioni, tra le altre, in tema di crisi d’impresa.

 

APPLICAZIONE DELL’ART. 86, COMMA 5 TUIR

Rilevanza fiscale delle plusvalenze/minusvalenze

STRUMENTO

DECORRENZA

EFFETTI

composizione negoziata all’esito art. 23, comma 1, lett. a) e c) o 23, comma 2, lett. a) e b)

non applicabile (risposta AdE ad interpello n. 178 del 07.07.2025)

rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

concordato preventivo liquidatorio e concordato preventivo in continuità indiretta

applicabile dall’ omologa o, se la cessione avviene in via anticipata, anche prima (fase prenotativa o fase intercorrente dall’apertura all’omologa)

irrilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

concordato preventivo in continuità diretta

non applicabile, neppure alla cessione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa (risposta AdE ad interpello n. 462 del 31.10.2019)

rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

accordo di ristrutturazione

non applicabile

rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

piano attestato di risanamento

non applicabile

rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

piano di ristrutturazione omologato

non applicabile

rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

concordato semplificato

non applicabile

rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

concordato minore

non applicabile

rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni, compresa l’azienda

 

 

APPLICAZIONE DELL’ART. 88, COMMA 4-TER TUIR

Tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione

STRUMENTO

DECORRENZA

EFFETTI

composizione negoziata all’esito art. 23, comma 1, lett. a) e c) o 23, comma 2, lett. a) (se pubblicato nel RI) e b)

applicabile dalla pubblicazione del Registro delle imprese

detassazione delle sopravvenienze attive per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo

concordato preventivo liquidatorio

applicabile dall’omologa

detassazione integrale delle sopravvenienze attive

concordato preventivo di risanamento (in continuità nel D.lgs. approvato in esame preliminare il 22.07.25) (1)

applicabile dall’omologa

detassazione delle sopravvenienze attive per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo

accordo di ristrutturazione

applicabile dall’omologa

detassazione delle sopravvenienze attive per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo

piano attestato di risanamento

applicabile dalla pubblicazione del Registro delle imprese

detassazione delle sopravvenienze attive per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo

piano di ristrutturazione omologato

non applicabile, allo stato attuale

tassazione delle sopravvenienze attive

applicabile dall’omologa per il D.lgs. approvato in esame preliminare il 22.07.25

detassazione delle sopravvenienze attive per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo

effetti diversi a seconda che il piano sia liquidatorio o in continuità (???)

concordato semplificato

non applicabile, allo stato attuale (risposta AdE ad interpello n. 179 del 07.07.2025)

tassazione delle sopravvenienze attive

applicabile dall’omologa per il D.lgs. approvato in esame preliminare il 22.07.25

detassazione integrale delle sopravvenienze attive

concordato minore

non applicabile, allo stato attuale

tassazione delle sopravvenienze attive

applicabile dall’omologa per il D.lgs. approvato in esame preliminare il 22.07.25

se liquidatorio: detassazione integrale delle sopravvenienze attive

se in continuità: detassazione delle sopravvenienze attive per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo

 

(1)   si segnala che nello schema di decreto legislativo non si utilizza la nozione di concordato di risanamento, ma di concordato in continuità

 

10.   Conclusioni.

A conclusione delle riflessioni sopra esposte, non si può non evidenziare la necessità di disporre di regole chiare con riferimento all’applicazione della fiscalità in tema di crisi d’impresa, atteso che il permanere del disallineamento tra la normativa tributaria e quella del CCII può creare disorientamento che certamente non aiuta a perseguire gli obiettivi di risanamento aziendale che ci si prefigge di realizzare nell’affrontare le situazioni di crisi aziendali.

In tal senso se appare positivo, in termini di chiarezza delle norme, l’intervento operato con l’approvazione da parte del CdM dello schema di decreto legislativo che ha previsto l’estensione della non tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione al concordato semplificato e al PRO, esso non appare sufficiente, perché permangono ancora molteplici aree di incertezza.

Il dover aspettare l’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3 della legge delega n. 111/2023 per vedere applicate le norme agevolative fiscali “a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019” comporta un discrimine temporale tra un “ante” e un “post” entrata in vigore della legge delega che non sembra essere in linea con lo spirito del legislatore volto a favorire l’accesso a tali strumenti.

Se, un lato, l’auspicio è quello di una sollecita entrata in vigore della legge delega di riforma fiscale, almeno con riguardo alla parte che interessa la crisi di impresa e l’insolvenza, al tempo stesso, in questa fase interinale in cui permane il disallineamento formale tra la disciplina tributaria e quella del CCII, ci si aspetta che le valutazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria non siano ancorate solo al mero dato testuale, ma tengano conto anche degli aspetti sostanziali e della ratio della normativa di riferimento, come peraltro già avvenuto con la sopra citata risposta ad interpello n. 222/2024 in tema di piano attestato di risanamento, nell’ottica di armonizzare, anche sotto il profilo interpretativo, la normativa fiscale e quella concorsuale.

 

 

Note e bibliografia

[1] Per un’ampia disamina degli aspetti fiscali riferiti agli strumenti di soluzione della crisi e dell’insolvenza si rimanda a “Crisi d’impresa, fisco e finanziamenti pubblici”, Edizione Pacini 2025, a cura di S. AMBROSINI e S. PACCHI.

[2] Va precisato che, sempre in data 07.07.2025, l’AdE ha rilasciato una terza risposta ad interpello rubricata al n. 177, rilevando che, allo stato attuale, in riferimento alla liquidazione controllata, procedimento “equivalente alla liquidazione giudiziale”, non sia rinvenibile nel CCII un “rinvio generale ed esplicito alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale” e pertanto che per le imprese che accedono a tale istituto, in mancanza di una norma ad hoc, il reddito di impresa continua ad essere determinato secondo le regole ordinarie, senza che trovino applicazione le previsioni dell’art. 183 TUIR.

[3] L. FORNERO, “Sopravvenienze attive detassate anche per i nuovi piani attestati”, in Eutekne, 14 novembre 2024.

[4] In data 16 luglio 2025 la Camera ha dato il via libera al Disegno di legge di modifica della delega fiscale; l’Aula ha approvato la proroga dei termini per l’attuazione della riforma: la scadenza della delega viene estesa da 24 a 36 mesi, portando il nuovo limite al 29 agosto 2026.

[5] L’art. 5 dello schema di decreto legislativo approvato il 22.07.2025 prevede la modifica all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, come segue: 1. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o di liquidazione giudiziale, in sede di concordato preventivo o minore liquidatori, in sede di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, o di procedure estere a queste equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato in continuità aziendale, anche minore, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o dell’articolo 67, 8 terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel Registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’articolo 64-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’articolo 96, comma 5. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.»

[6] L. FORNERO, “Sopravvenienze attive tassate nel concordato semplificato”, in Eutekne, 8 luglio 2025.

[7] M. LEO: “Le imposte sui redditi nel testo unico” Edizioni Giuffrè 2024, pag. 1689.

[8] M. FABIANI, “Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata”, in Diritto della Crisi, 19 novembre 2024.

[9] A. SAVOIA “Sopravvenienza da esdebitazione da rilevare nel bilancio dell’anno di omologa si identifica con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale il momento in cui rilevare in contabilità gli effetti della falcidia” in Eutekne,3 maggio 2022.

[10] Tribunale Treviso, 03 Ottobre 2023, Pres., est. Casciarri, ove si afferma che “La proposta di concordato, secondo il chiaro disposto della norma, deve quanto meno assicurare il raggiungimento di un risultato di equivalenza rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione giudiziale.  La più autorevole dottrina concorda sul rilievo che nella comparazione con lo scenario fallimentare/liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale. In altre parole, non è necessario che il concordato semplificato comporti un quid pluris ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima. La norma è dettata da un evidente favor per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto”.

[11] Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2012 n. 9373, Pres. Plenteda, Rel. Ceccherini, ove si precisa come “L’apporto di finanza esterna risulta liberamente distribuibile in quanto non è inteso quale componente integrativa del patrimonio aziendale, per cui non è necessario rispettare le regole di distribuzione dell'attivo previste invece nell'ipotesi concorsuale”.

[12] G. ANDREANI, A. TUBELLI, “Le questioni fiscali che minano il concordato semplificato”, in Diritto della Crisi, 10 luglio 2025.

[13] Tribunale di Milano, 09 novembre 2024, Pres. Vasile, Rel. Rossetti, secondo cui alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. decreto correttivo) all’art. 64-bis CCII, deve ritenersi ammissibile un piano di ristrutturazione (PRO) di natura eminentemente liquidatoria dove all’attività di liquidazione degli assets trova applicazione l’immanente principio della competitività delle vendite nelle procedure concorsuali, come confermato dal richiamo operato dall’art. 64-bis CCII agli artt. 91 e 114 CCII.

[14] S. AMBROSINI, “Concordato semplificato: la giurisdizione come antidoto alla “coattività” dello strumento e alla “tirannia” dell’esperto”, in Ristrutturazioni aziendali, 27 ottobre 2023. F. SLUCCA, A. TURCHI, “Contenuto della proposta di concordato semplificato e del piano di liquidazione: spunti dalla giurisprudenza”, in Diritto della Crisi, 10 giugno 2025.

[15] S. PACCHI, “Il concordato semplificato: un epilogo ragionevole della composizione negoziata”, in Ristrutturazioni aziendali, 23 ottobre 2023.

[16] G. ANDREANI, “Niente detassazione per le sopravvenienze attive da esdebitazione nel concordato semplificato”, in Transazione-fiscale.it, 7 luglio 2025.