, 14 settembre 2025, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Sommario: 1. Il problema dell’effetto dell’azione revocatoria (di massa). – 2. Il «mutamento eliminativo» non restitutorio (e le relative ragioni). – 3. Funzioni e funzionamento delle revocatorie di massa (e singolare). – 4. Inefficacia relativa (non «eliminativa»). – 5. Logiche proprietarie – 6. Persona e quasi-persona (ed ente). – 7. Modi forme e oggetto della tutela cautelare revocatoria (non interinale).
1.Il problema (necessità di tempestivo recupero del bene).
Il novum del codice (dai modelli e assetti, dunque i piani di tesoreria, DSCR, ecc., alla composizione negoziata e misure protettive, in particolare) non basta ad impedire che tra perdita di continuità e accesso a procedura d’insolvenza (quando anche tempestiva la rilevazione della crisi) il tempo intercorso sia considerevole (anni magari). Ed è sempre possibile che i soggetti interessati all’acquisto dell’azienda si manifestino - concretamente - solo dopo l’apertura di una procedura concorsuale. Capita dunque che si arrivi alla liquidazione giudiziale quando già disgregata, ove non saccheggiata, l’impresa (chiamasi in genere bancarotta): eventualità che può riguardare anche realtà appetibili, che potrebbero liquidarsi in lotto unico se recuperati gli elementi dispersi. Ciò che migliorerebbe il trattamento dei creditori concorrenti (tutti sanno che la vendita unitaria d’azienda, e non invece per lotti, è preferibile) consentendo anche, magari, il mantenimento o la ripresa dei livelli occupazionali od altre esternalità positive. Al fine è tuttavia necessario che il liquidatore riesca ad aver ragione delle revocatorie del caso e riprendere alla massa i beni per esse tracciati prima che la possibilità di realizzare la plusvalenza - implicita alla liquidazione (non atomistica) dell’azienda - risulti del tutto svanita.
Nessuno strumento utile, alle situazioni considerate, pare però apprestato in diritto e procedura penale (ammesso e non concesso che la situazione data sia di rilievo penale). E nemmeno la procedura civile par offrire rimedio effettivo, per ciò, che il sistema revocatorio messo a punto dalla giurisprudenza pratica si basa su regole riallocative (del danno-insolvenza) in termini squisitamente finanziari. Serve, in parole povere, a far cassa, non a recuperare (in base a regola proprietaria)[1] il bene economico disperso né a riparare il danno - non iure - dato alla massa dei creditori (in base a regola di responsabilità).[2] Serve a riprendere alla massa il valoredell’attivo transitato al patrimonio del terzo, che in tal misura ha ricevuto trattamento preferenziale rispetto alla generalità dei creditori, che deve pertanto indennizzare (per regola c.d. antindennitaria)[3] anziché reintegrare in forma specifica (per regola di responsabilità, proprietà, oppure mista).[4] La revoca insomma, detto diversamente, sarebbe limitata ad incidere sul piano obbligatorio senza produrre effetti propriamente restitutori.[5] Chiaro allora che la disgregazione dell’azienda può esser rimediata solo per via di transazione dacché l’azione revocatoria, disconosciutane la natura reale, non è rafforzata da tutela anticipatoria (appunto reale). [Stando beninteso al quadro oggi offerto agli operatori (e salvo aver ragione d’invalidamento dell’atto colpito e dunque titolo alle restituzioni propriamente dette)].[6]
Il diritto obiettivo ne dà però conferma (del “quadro” tracciato) limitatamente alle revocatorie singolari, cui è peraltro assicurata speciale cautela (sequestro c.d. revocatorio)[7] funzionale e tendenzialmente efficiente. La revocatoria nel concorso è tuttavia altra cosa o, almeno, funziona diversamente dacché si ha coincidenza, qui, tra soggetto revocante ed ufficio espropriante. Ed è proprio ciò che integra il presupposto fondamentale richiesto ai fini della tutela - reale - anticipatoria (del risultato dell’esproprio e non dell’oggetto espropriando, invece tutelato - nei modi e con le forme del sequestro giudiziario - invero curiosamente).[8] Non deve pertanto presupporsi, allo stesso fine, la rescissione dell’atto colpito o diverso altro titolo restitutorio, ob causam finitam o simile.[9] È l’interesse del concorso che, alla luce delle facoltà e competenze attribuite, riceve colorazione (reale, possessoria) proprietaria in fondo.[10]
2.Le ragioni delle attuali revocatorie.
La situazione di inefficacia prodotta dalla revoca andrebbe intesa in termini di nuova regolamentazione [ad opera (necessaria) del giudice] dello stesso rapporto, obliterato della sua efficacia causale giustificativa dell’attribuzione patrimoniale (causa a sua volta della diminuzione della garanzia generica del debitore). Stando alle idee diciamo correnti. Dalla revoca il rapporto uscirebbe pertanto modificato, ope iudicis, ma non sostituito da altro, dunque, agli effetti del concorso. Il risultato non può essere la creazione, cioè, di un’obbligazione del tutto indipendente dal rapporto presupposto, che solo si corregge. Cioè a dire: l’obbligazione primaria resta quella stessa dedotta dalle parti revocate, solo, à l’envers, da prestare in natura, o per equivalente (valore)[11] se l’oggetto non si trovi più nel patrimonio del revocato. Ecco, questo il punto: in applicazione del principio di limitazione - ad rem - del vincolo sorto nel patrimonio del revocato, la rivendita od il perimento del bene, salvo che in caso di beni all’ammasso, esimerebbe - di regola - il terzo acquirente. Slegata dall’oggetto di obbligazione, dalla presenza o meno della prestazione ricevuta nel patrimonio del terzo, non si sfugge invece: perito non perito il bene, il debito è di valore.[12] La teoria dell’obbligazione autonoma consente così di dar rimedio a fenomeni elusivi e a situazioni altrimenti in esenzione, ritenute però, evidentemente, non esenti nell’insolvenza del commerciante (ora, in genere, del debitore soggetto a procedura concorsuale): dunque la revoca fallimentare funzionerebbe da titolo di risarcimento anche quando aquilianamente neutra[13] e nonostante la sua marcata attitudine restitutoria,[14] mentre la revocatoria del singolo creditorie, pur chiaramente privata di tale attitudine, porta l’effetto (prenotativo ma) reale, circoscritto, nonostante la sua più spiccata inclinazione delittuale.[15] Il terzo è allora responsabile verso il concorso in via pressoché oggettiva[16] ed è invece esente salvo onere, verso il singolo? E, dunque, la cautela anticipatoria unica possibile è il sequestro di cose deteriorabili? Io non penso sia così, in diritto costituito. Ora, tuttavia, alcune annotazioni - di carattere generale - si rendono necessarie.
3.Differenze di funzioni e funzionamento delle revocatorie.
La revocatoria ordinaria, singolare, non è mera azione né azione cautelare[17] ma «strumento addiettivo della esecuzione o della conservazione»,[18] che consente la “prenotazione” dell’esecuzione ultra partes. Priva degli effetti recuperatori e financo restitutori che le si riconoscevano in passato,[19] funziona ora, infatti, ad estendere nei confronti diretti del terzo l’azione esecutiva c. il debitore sulla base dello stesso titolo c. questi formato o da formare, da attuare poi, nei limiti del revocato, secondo la disciplina dell’esecuzione forzata c. il terzo proprietario (direttamente).[20]
La revocatoria nel fallimento è invece misura esecutiva, non mediata da titoli che non siano la sentenza dichiarativa dell’insolvenza,[21] attuata direttamente dal concorso che procedea staggire - da sé - il bene revocato anziché muovere l’esecuzione verso il - patrimonio del - terzo.
4.La cosiddetta inefficacia relativa.
Fino a che imperante era il dogma volontaristico dell’obbligazione si faceva fatica ad ammettere che lo stesso atto potesse produrre gli effetti negoziali tipici, in linea diciamo orizzontale, senza spiegarne riflessi, verso altri, in determinate direzioni.[22] Le legislazioni moderne si limitavano in genere a prevedere l’annullamento o la nullità dell’atto colpito e cioè l’effetto (della revoca) o, addirittura, limitavano ogni indicazione al solo “strumento” dato (impugnazione, attacco). Salvo in tema di rinuncia all’eredità, per cui era disposto a vantaggio dei creditori del rinunciante l’annullamento relativo.[23] È il codice civile attualmente vigente, che io sappia, la prima legge che detta la disciplina di dissociazione soggettiva degli effetti dell’atto,[24] con norme di coordinazione-subordinazione delle situazioni contrapposte, qualificate come pregiudicanti o pregiudicate, rispettivamente, nelle considerate ipotesi di conflitto, così pertanto risolte.[25] Inefficacia relativa è dunque inefficacia (in realtà irrilevanza) a vantaggio del creditore vittorioso, fermi e impregiudicati gli effetti inter partes, originari, che beninteso sopravanzino alla tacitazione del revocante od all’esito, comunque sia, dell’azione esecutiva.[26]
Si diceva, tra parentesi: irrilevanza (non inefficacia): l’atto revocato, cioè, resta efficace sia tra le parti revocate che, anche, per la parte revocante. Così non fosse, infatti, il debitore risponderebbe con un bene passato. Cosa che sarebbe a dir poco paradossale, come già rilevato.[27] L’inefficacia è allora, meglio: inopponibilità, non degli effetti negoziali (dell’atto) ma delle ragioni sorte a causa dell’espropriazione e che in tal occasione potrebbero farsi valere dai terzi creditori dell’espropriato e dallo stesso espropriato, perché esecutato non debitore (e dunque creditore, a sua volta, a titolo di o quasi evizione).[28] Infatti, fosse inefficace, anche solo relativamente, nei confronti del creditore, la sua azione esecutiva dovrebbe esser mossa contro il debitore e non contro il terzo proprietario. [29] Nei limiti della tutela tipica revocatoria (ordinaria), di tipo come detto prenotativo, la cosiddetta dissociazione soggettiva degli effetti dell’atto (efficace per debitore e terzo ed aventi causa, non per il creditore ed aventi causa a titolo universale) è funzionale alla conservazione del diritto (del terzo acquirente) la cui retrocessione (causa revoca) sarebbe diseconomico eccesso di tutela.[30] Solo quando la proprietà è subastata (in attuazione della misura prenotata) la efficacia/inefficacia relativa ha modo di funzionare, come speciale forma tecnica di responsabilità[31] [limitata alla garanzia acquistata cum onere,[32] revocata ex lege (non ope iudicis)[33] separata a vantaggio dei creditori del terzo dante causa, prelazionari] [34] per debito altrui.[35] Nella revoca singolare, l’atto revocato non è efficace per il revocante nel senso che, pur colpito il bene passato al patrimonio del terzo, non dovrà subire il concorso dei creditori del terzo (e del terzo stesso, per le proprie ragioni verso il debitore dante causa) mentre l’atto revocato resta efficace e per il terzo, esecutato infatti nelle forme dell’esecuzione diretta, e per il debitore, non caducata l’efficacia negoziale originaria, inter partes. Nella revoca fallimentare invece, alla dissociazione soggettiva nemmeno si arriva: l’esecuzione è universale[36] e il bene transita al patrimonio investito allo scopo (della soddisfazione dei creditori concorrenti e del terzo stesso, “revocato”).[37]
5.Logiche proprietarie.
I termini della realtà materiale sono di appartenenza, dunque, e non di efficacia/inefficacia (relativa): non sono qui incisi, infatti, gli effetti negoziali tipici dell’atto revocato[38] che l’ampliarsi del concorso in misura del valore proprio del restituito anziché del prestato (dal revocato) anzi conferma.[39] A rilevare è lo spostamento di ricchezza in uscita dal patrimonio del debitore (che la revoca consente di recuperare) e, dunque, in entrata (alla massa). E, perciò, quel che il terzo dà a (mani de) il curatore non è la proprietà del debitore suo dante causa, restituenda, ma (proprietà) sua propria: la revoca non importa cioè il ritrasferimento del titolo proprietario[40] l’effetto che produce essendo di mera soggezione all’esecuzione collettiva,[41] cui il terzo partecipa, però, come creditore: questa si svolge dunque, in parte qua, secondo i meccanismi della surrogazione reale in senso stretto[42] [«vicenda di tipo modificativo anziché estintivo-costitutivo del substrato materiale»[43] che è componente non identificativa del diritto, in sé immutato (anche se reale)].[44] Chiaro che ove si ammettesse il diritto alla controprestazione conservata nel patrimonio del debitore (in natura)[45] la revoca funzionerebbe da restituzione (in integrum) secondo meccanismo davvero rescindente/rescissorio,[46] dunque non surrogatorio. Il vero però è che il bene è appreso alla massa oppignorante in base a titolo non obliquo-restitutorio (od altrimenti quasi-contrattuale)[47]ma proprio,[48] diretto, reipersecutorio.[49] Il legislatore del resto non dà conto delle speciali dinamiche d’incisione dei diritti soggettivi (una volta dd.) perfetti: la restituzione cui è tenuto il terzo revocato come lo spossessamento che subisce il debitore insolvente sono situazioni descritte appena, convenientemente.[50] «Si sa che l’intenzione (del legislatore francese espressa durante il dibattito che precedette la formulazione definitiva dell’art. 422 cod. comm. 1808)[51] era di dire che la proprietà dei mobili passasse nei creditori … E quest’idea fu oggetto delle più aspre censure … Togliere la proprietà senza un contratto? La proprietà! Questo diritto sacro, inviolabile, e toglierlo quando non si sa ancora se l’attivo liquidato che sia basterà al passivo!».[52] E lo stesso, mutatis mutandis, potrebbe dirsi a proposito dell’espropriazione che subisce il terzo revocato (salvo dire che non di espropriazione del bene ma di surrogazione della cosa si tratta).[53] Forse per questo il fallimento è «le grand malade della nostra vita giuridica»[54] e, ancora, la revocatoria sembra non conciliabile nella sistematica generale[55] (e così probabilmente è).[56] Fatto sta ed è, però, che tra l’incapacitazione del revocato e l’acquisizione da parte del terzo aggiudicatario il diritto non si trova sospeso né è nullius od adespota ma dello Stato ovvero de (gli uffici de) il concorso,[57] dato che nessuna cesura è ammessa:[58] o la procedura passa le carte a mo’ di commissionario e semplicemente trattiene, per sé, il ricavato oppure acquisisce ius, dapprima utilista, ad rem (legittimante la gestione e infine la vendita) e poi diretto, predominante-prelazionario, in rem (surrogata). Nel primo caso si avrebbe una legittimazione derivata dalle facoltà proprietarie del revocato mentre nel secondo caso il fenomeno legittimante sarebbe di tipo autonomo-costitutivo.[59] Ma, comunque sia, autonoma o derivata, la situazione è d’appartenenza, a meno di non voler fingere che tra terzo revocato e debitore vi sia una massa anonima spettatrice e non il concorso che, incaricato della materiale acquisizione del bene - in rem propriam potrebbe dirsi - presso il terzo revocato,[60]partecipa alla vicenda invece, ecoi piedi nel diritto staggito, al fine legittimato ad agire quale ente (se vogliamo obiettivo).[61]
6.La persona giuridica.
Premesso che l’autonomia soggettiva della massa è tema che non può ridursi alla questione della terzietà o no del curatore (nei vari momenti, interni e/od esterni, utili alla procedura collettiva) essendo tema ben più ampio, lo stesso che s’impone per la necessità di adottare criteri, a monte, di imputazione giuridica soggettivi.[62] Si dovrebbero altrimenti postulare concetti alquanto difficili, dei quali si può invece far a meno fingendo l’esistenza di soggetti diversi dalla persona fisica (attorno la quale sembravano cucite le norme).[63] Soggetti anzi veri[64] o non soggetti ma, meglio, “formule riassuntive” delle regole d’imputazione (unitaria) dei rapporti.[65] Sia quel che sia,[66] la persona giuridica fa da ricettacolo di obbligazioni da imputare se no a (la perifrastica de) i soggetti che sotto sé invece unisce.[67] E, soprattutto, dà spiegazione razionale del fenomeno di attuazione della garanzia patrimoniale in danno del terzo avente causa.[68] La massa che apprende il bene revocato agisce ad instar di un omone qual è, idealmente,[69] l’unione ipostatica (ecc.) riassuntiva della disciplina giuridica (ecc.).[70] Non è dunque formula riassuntiva di diritti individuali del debitore e dei creditori ricomposti, ma sovrastruttura (non inutile)[71] necessaria a giustificare l’esproprio in danno del terzo non responsabile dell’insolvenza: se i beni del debitore che sono vincolati alla soddisfazione dei creditori formano patrimonio separato rispetto ai beni e sopravvenienze non rientranti nel perimetro dello spossessamento, in base a regola di responsabilità, il bene del terzo senza alcun transito sulla massa dei beni patrimoniali del debitore è allocato al concorso sulla base di regola proprietaria,[72] in tutto o in parte.[73] Formula riassuntiva non è allora ipostasi di diritti ed obblighi individuali aggregati ma disciplina di ricomposizione entro un centro nuovo, autonomo d’imputazione su cui poggiano titolo e aspettative della massa senza di che, proprio, l’analisi critica restava impantanata: « (…) Ma allora … a chi passa la proprietà del bene restituito? … Al debitore … al solo scopo di rendere possibile l’azione esecutiva?».[74] La dimensione obiettiva del concorso, che da somma di interessi singoli pretensivi passa ad ente collettivo investito dell’attuazione delle pretese individuali assommate, direttamente, è - a prescindere da ogni processo di personificazione vera e propria, o gradata, della massa (tra unità e somma)[75] - dirimente (perché della persona giuridica non vi è effettivamente bisogno). È del resto dato assumere che i soggetti, persone fisiche comprese, siano in fondo enti per il diritto,[76] ed anche osservare che gli oggetti, almeno quelli di particolare importanza socioeconomica, siano tutti o quasi considerati indipendentemente (spesso, a certi fini di legge) dal soggetto proprietario. La proprietà investita[77] od anche solo vincolata (come gli usi civici e le proprietà collettive,[78] variamente) o comunque specializzata rispetto le ordinarie leggi circolatorie e/o di responsabilità patrimoniale, è ente, nel senso che s’interpone come un diaframma nei rapporti intersoggettivi. A mo’ di diaframma ottico: ad esempio nella comunione dei coniugi del codice civile previgente, nei limiti in cui il creditore particolare (senz’altro quello della moglie, se creditore civile) subiva il vincolo d’indivisione (e, quanto ai beni dotali, un vincolo diciamo di destinazione); od il patrimonio familiare, che era inattaccabile da parte del creditore anche posteriore, se del terzo proprietario (costituente), ed esente addirittura dall’azione di riduzione dell’erede legittimario.[79] Oppure muscolare: p. e. i trusts, la più parte di questi per lo meno. Della persona giuridica (si ripete) non c’è bisogno. Ma, qui, il motivo è che i soggetti in questi casi (coniuge, beneficiario, ecc.) conservano aspettative tipicamente reali (dominicali) in ragione della qualità di massa attiva, attuale, che ne fa bene di patrimonio appropriato (elemento dunque della garanzia generica).[80] Nell’insolvenza (massa negativa) le cose sono evidentemente diverse. Fatto sta che, però, si continua a dire che titolare del patrimonio insolvente sia l’insolvente seppur le ragioni d’appropriazione, ormai, risultano annullate, o sostituite, da quelle della garanzia, non più latenti. Si ritiene cioè che la investitura della massa patrimoniale non valga a recidere la “proprietà” dei beni di cui si compone se non dopo la loro vendita dacché incerta, prima, la possibilità di attribuzione al debitore invece che ad un terzo acquirente. Bene, senz’altro (in astratto). Ma “titolarità” del diritto è categoria statica, inadatta alla dinamica dell’esecuzione collettiva, soverchiante. Questo credo intendesse dire il Bonelli quando aveva denunciata la «imperfetta e mai scientificamente compiuta nozione dei collegamenti di proprietà e (...) appartenenza».[81] La titolarità serve al notaio, e (ma non sempre) al fisco. In diritto privato (specie commerciale)[82] e processuale (e tributario anche) sono altre le categorie impiegate: facoltà e interesse, ed aspettative, di base, e dunque legittimazione od anche, meglio, capacità.[83]
Quanto esercitato dalla curatela è esercizio di un diritto esecutivo, di rango proprietario,[84] qual è il diritto d’espropriazione,[85] diritto pubblico, diritto primo, senza il quale il diritto reale nemmeno potrebbe concepirsi.[86] A mente di ciò, che si trae di ogni studio davvero funditus della proprietà privata,[87] risultano inaccettabili le teoriche dell’espropriazione, secondo cui sarebbe non il diritto espropriato l’oggetto di questa, ma «la facoltà di disporre … (che) è cosa distinta dal diritto di cui si dispone»,[88] dacché «l’alienazione da parte del proprietario trasferisce la proprietà. Quest'ultima è dunque l’oggetto dell’alienazione. La forza (die Macht), quindi, che trasferisce la proprietà, non può essere un elemento di questa; essa deve risiedere al di fuori della proprietà. Ciò che viene trasmesso, non può essere in pari tempo ciò che trasmette. Io potrei lanciare una pietra un tratto in là: ma nessuno dirà che sia stata la pietra a darmi la forza di lanciarla».[89] Inaccettabili, a fortiori,[90] quando l’espropriazione non sia limitata a «il prendere, che fa lo Stato mediante il suo organo (…) per esempio, quando l’uffiziale giudiziario trova nel patrimonio del debitore la stessa cosa dovuta (… e il) produrre quei mutamenti giuridici (…) ciò che si chiama la vendita forzata».[91] In questi casi è innegabile che il diritto sia immediatamente indebolito[92] ma potrebbe anche concedersi che si tratti di aggressione in fondo esterna. Non tuttavia quando il pignorante apprenda il pegno (a pugno appelatur) per liquidarlo in base a quanto dallo stesso programmato per la vendita (dell’universalità) dei beni d’impresa magari in esercizio. Ora, il fenomeno che la realtà manifesta è di più profonda incisione, interna, del diritto oppignorato: quello dunque che si potrebbe descrivere in termini di sanzione esecutiva[93] oppure quale forma d’incapacitazione relativa[94]subita dalla persona dell’esecutato, è fenomeno invece possessorio:«chi ha mortalmente ferito una fiera e la perseguita in molta vicinanza, non è (…) possessore della medesima, fin ch’egli non l’ha presa od uccisa».[95]La revoca fallimentare assomiglia così alle liquidazioni dei beni del nemico, che presupponevano una preesistente situazione di appartenenza generata da atto di forza[96] come l’atto di esecuzione forzata compiuto dal curatore quale ente espropriante (salvo non ritenere che la liquidazione del bene revocato debba seguire la disciplina ordinaria[97] od anche speciale, ma affidata ad ente terzo)[98] e organo curatore del patrimonio in cui lo stesso bene revocato confluisce (salvo assumere che costituisca massa particolare, separata, esentata dai pesi della prededuzione generale, e poi sottratta alle destinazioni che oltrepassino le esigenze meramente conservative come in particolare l’esercizio temporaneo d’impresa).
Se ai concorrenti spetta il ricavato, al concorso appartiene il bene revocato [i. e., la gestione (adattamenti modificazioni riallineamenti) al limite dell’operatività (p.e. accensione altiforni o rodaggio assemblaggio linee) in quanto uso funzionale alla liquidazione] di cui il terzo resta titolare, limitato dal vincolo di destinazione che per la revoca vi s’imprime (diritto formale) e dalla nuova situazione proprietaria funzionale, poziore, su cui poggia il locus standi del concorso - ente obiettivo - investito dell’espropriazione (diritto materiale). Solo qualora la procedura si chiuda senza che sia liquidato il bene revocato questo tornerà al terzo (in quanto proprietario, sottolinea la S.C.[99] cui si potrebbe però obiettare che, ciò, piuttosto, è perché è venuta meno la situazione di dominio, predominio, del concorso). Sempre altrimenti deprivato delle aspettative proprietarie, transitate sulla massa (agli effetti del concorso, ovvio).[100] Non dissimilmente, del resto, a quello che si osserva nelle vicende di autotutela esecutiva[101] e di cessione dei beni ai creditori.[102]
Proprietà e responsabilità (ovvero patrimonio) sono avvinte, strette, così che una spiega l’altra, e viceversa, e l’evoluzione dell’una spinge quella dell’altra.[103] Ora insomma innegabile la obiettivazione del diritto soggettivo e, al tempo stesso, la relativizzazione del diritto c.d. assoluto.[104] Fatto sta, comunque, che titolare senza bene, senza possesso nemmeno utile, e senz’azione (che gli assicuri tutela reale sopra il bene c. l’espropriante) è proprietario catalettico, anzi cadavere: «il minimo costituzionale del diritto di proprietà (…) è dato sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall’apprezzabile valore economico (…). Se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non residua alcuna utilità patrimoniale per il dominus, viene meno la medesima proprietà, non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell'interesse collettivo».[105]
Il terzo revocato è, rei, spossessato.
È l’interesse obiettivo, soggettivamente complesso se vogliamo, il vero riferimento - attuale - della situazione:[106] si pensi ai fondi comuni d’investimento[107] od alle spese funerarie[108] e pure all’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria.[109] È l’interesse o scopo che segna sostituendola la “titolarità”. Tanto profondo il vincolo impresso, di scopo o destinazione, tanto elevato il momento grado di entificazione, quanto meno rilevante il riferimento soggettivo. Eccezion forse per il fedecommesso.
7. Le forme della tutela.
Perché si verifichi ciò (l’appropriazione da parte dell’ente espropriante) è però necessario che la revoca abbia pratica attuazione e, al fine, la determinazione di oggetto e natura (della stessa) rileva e come: se si afferma, come fa la giurisprudenza, che si tratta di sentenza non restitutoria (senza capi di condanna alle restituzioni) e costitutiva (di rapporto endoconcorsuale in modificazione del rapporto originario) ne segue che nessuna tutela “reale” si può concepire né nel processo di cognizione (ordinario o sommario) né, dunque, nel processo cautelare e/o d’urgenza (cautelare). Il curatore può … (dice la legge, e) da ciò si ricama il concetto di potestà, come fosse altro, di speciale, rispetto alla signoria della parte sull’azione![110] Ope judicis dunque si allargherebbero i confini soggettivi e obiettivi del concorso, come fosse giurisdizione amministrativa quella del giudice delegato di mera applicazione (al netto della cognizione sulla fattispecie restitutoria) del giudicato revocatorio: tutto a dir poco opinabile! La natura costitutiva della revocatoria si ammette, in genere, in quanto atto necessario alla modificazione innovativa di una realtà giuridica preesistente: senza sentenza nessuno può mettere in discussione gli effetti del negozio giuridico inter alios pur se per sé pregiudizievoli, così come nessuno può (poteva) divorziare dal proprio coniuge anche se infedele (una volta). L’oggetto del processo in questi casi non è la condanna a modificare il regolamento negoziale al fine di eliminarne gli effetti pregiudizievoli riflessi e rispettivamente ad assentire al divorzio. È l’equipollente piuttosto di tali atti ed attività, in quanto non coartabili. E così, per corollario: a) l’effetto prodotto è lo assoggettamento, lo stato di soggezione, il pati, del terzo revocato;[111] b) il risultato per il revocante è il titolo con formula utile estesa ultra partes (intra vires). Il postulato generale è lo stesso, sempre, che non può per principio la giurisdizione gravarsi di attività inutiliquali la condanna ad un facere infungibile: non si può condannare il promittente venditore a trasferire la proprietà al promissario e, id., debitore e terzo acquirente a rescindere la compera. Se ne trae allora che il revocante vanta diritto alla tutela costitutiva (Gestaltungsrecht) la cui affermazione pratica, nel processo esecutivo, è condizionata alla formazione della cosa giudicata, mentre, in sede di processo cautelare, sarebbe limitata ad utilità più circoscritte di quelle proprie del giudicato (costitutivo). Bene, certo, stando alle più diffuse idee. Parliamo però della revoca singolare, e nemmeno di tutte, dato che non poche di queste sono fondate su fatto illecito.[112] È da puntualizzare poi che, a dirla tutta, per quanto sub a) e b) la fattispecie da divisare è di accertamento della responsabilità per debito altrui in funzione non mediata dell’esecuzione forzata: accertamento costitutivo ma, allora, della prelazione del revocante e non della inefficacia dell’atto, ad altro effetto, relativo.
Ma, ciò pur detto, che cioè la revoca funziona alle volte da riparazione,[113] una differenza sta a monte, dirimente, ed è questa: la revocatoria nel concorso anche se fondata su atto lecito[114] non implica modificazione di realtà giuridiche preesistenti né creazione di nuove dacché ciò che vien colpito è l’atto giuridico materiale (in uscita) e, di conseguenza, la causa del rapporto che lega il revocato al concorso, provocandone l’allargamento, è la materiale attribuzione di massa attiva (in entrata).[115] L’estensione dell’esecuzione è momento costitutivo della revocatoria ordinaria in quanto implicante in uno la creazione di un nuovoregolamento di attuazione della garanzia patrimoniale. Nel concorso la responsabilità patrimoniale del revocato non subisce modificazioni: i creditori di questo potranno far valere le loro ragioni sulla controprestazione che seppur rientrata in moneta fallimentare nel patrimonio oggetto di garanzia, ne ristabilisce la condizione ordinaria. Si ha sostituzione, o surrogazione,[116] e non sottrazione (di garanzia patrimoniale) pertanto. La riduzione provocata in genere dalla falcidia fallimentare è dato economico che non rileva quale allocazione del diritto ma, semmai, come riallocazione giuridicamente neutra. Così che può affermarsi che ad essere espropriato è il bene anzi la cosa e non la persona (non si ha infatti espropriazione contro il terzo proprietario come nella revocatoria invece ordinaria extrafallimentare): la r. è titolo formato in mano al curatore che non ha bisogno di null’altro per procedere coattivamente c. il terzo per la consegna (se non la si vuol chiamare restituzione)!Questo l’oggetto della sentenza revocatoria fallimentare, non certo la dichiarazione d’inefficacia (costitutiva del rapporto tra terzo, così ope judicis assoggettato, e massa): come nelle garanzie reali (in cui il credito è elemento costitutivo della garanzia e, della domanda, di mera identificazione,[117] nel processo revocatorio fallimentare la fattispecie materiale (l’atto negoziale attaccato) è trasposta come causa petendi (r. ex art. 166) ad eterodeterminazione del petitum [il pignoramento ovvero, “all’effetto”, la “restituzione” (del bene)].[118]
Accertamento dei presupposti, non rescindenti, e dunque revoca (senz’effetto rescissorio, ma reale) “retraente” è sequenza procedimentale che si osserva anche nel processo affermativo dei diritti di obbligazione (a contenuto patrimoniale): accertato l’inadempimento, si dà titolo per l’aggressione dei beni dell’obbligato [alla prestazione (ora) risarcitoria][119] e così pertanto “ritratti”; come, pure, nei processi su domanda vindicatoria o di tutela di altre situazioni minori [variamente legittimanti l’interdetto (adipiscendae o recuperandae possessionis) contro il terzo attuale detentore]: accertato il merito petitorio, o possessorio, si dà titolo di “retratto” (recuperatorio). Identica è la situazione o rapporto creato: la soggezione alla forza;[120] identico il bene della vita assegnato: il titolo esecutivo.[121] In ragione di questo non è dato distinguere la tutela giurisdizionale[122] per tipologia (art. 2908 c. c.) e nemmeno in base all’azione, personale o reale, dacché ineludibili i limiti dati dalla cosa giudicata[123] (valevoli pure per le azioni di accertamento ed anche per quelle cc. dd. di iattanza, o giattanza, una volta, nel diritto comune).[124] Di costitutivo questo, invero: il vincolo esecutivo, che è tratto tuttavia comune a tutte le sentenze d’affermazione di diritti al bene [od al (controvalore de) la prestazione], quale effetto tipico dell’accertamento da cui promana il comando giudiziale.[125]
Effetto e oggetto della sentenza revocatoria fallimentare sono dunque giustapposti, dacché vincolo esecutivo ed esecuzione rectius esecutorietà coincidono, esattamente.[126]
Ciò che forse basterebbe per la ripresa delle revoche alla funzione di recuperare all’impresa il valore che in assenza di continuità [c.d. aziendale] è gioco forza disperso, nella generalità dei casi almeno. Fine forse inimmaginato quando ricostruito l’impianto revocatorio nei termini surriferiti, criticamente, in quanto tarato sul vecchio sistema della legge fallimentare, frutto di una cultura sensibile alle esigenze di redistribuzione dell’insolvenza in pratica solo finanziaria, sul presupposto della diseconomia dell’impresa - ormai espunta dal mercato (rara avis l’esercizio provvisorio) - salvo l’interesse al salvataggio delle grandi impresi in crisi (anche se, per inciso, nelle procedure di amministrazione straordinaria, le pratiche revocatorie invalse mostrano la natura spiccatamente finanziaria degli scopi cui risultano asservite).[127]
Ora però, posto lo ius novum, il panorama è ben altro, ed il dato economico è in primo piano.[128]
Certo che l’argomento della natura costitutiva della sentenza di revoca è pur sempre ostativo all’anticipazione in via d’urgenza in quanto la tutela cautelare è (sarebbe) rafforzativa dei diritti attuali, si d. perfetti, preesistenti e non dunque di quelli che dovrebbero sorgere, ope iudicis, all’esito del giudizio di merito, anzi della formazione della cosa giudicata, «proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva».[129] Si tratta di argomento che, tuttavia, sarebbe destinato a perder di ogni possibile rilevanza di fronte alla proposta di Direttiva (2022/0408) del Parlamento europeo e del Consiglio (che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza) per la quale, proprio «sulle azioni revocatorie prevede norme minime di armonizzazione volte a proteggere la massa fallimentare dalla rimozione illegittima dei beni prima dell’apertura della procedura di insolvenza (… imponendo al revocato) il pagamento di una somma equivalente al valore della prestazione ricevuta se questa non può essere restituita in natura alla massa fallimentare».
Posto poi che, beninteso, pur ammessa la natura di accertamento costitutivo modificativo del rapporto di diritto materiale impugnato, «il capo restitutorio» non può non essere (contenere) una sentenza di condanna «ancorché (meramente) dipendente da una statuizione costitutiva».[130]
Ora, se il sequestro giudiziario, che è l’unica forma cautelare che la prassi giudiziaria ammette (in questo tipo di casi), può anche autorizzare un’attività di gestione esuberante la mera conservazione, non consente però la vendita del compendio posto sotto sequestro, per certo, fosse pure comprovata la situazione di imminente pericolo. Ma ciò in quanto presupposto un titolo non proprietario (sufficiente si d. la pretesa anche alla mera detenzione del bene) al fine specifico, della concessa tutela,[131] pur se i precedenti invocati a sostegno del sequestro risultano circoscritti a casi di conflitto tra situazioni proprietarie concorrenti, alternative, in re propria od anche aliena (che nelle ipotesi considerate dovrebbe essere invece escluso, coerentemente).[132]
Ma, p. t. q. detto., il locus standi della massa poggia su titolo, restitutorio o non, riempito pur sempre d’interesse e/od aspettative proprietario, o reale, diretto.
La tutela anticipatoria urgente deve dunque apprestarsi, a prescindere dalla natura costitutiva o meno dell’azione (di merito)[133] e dalla natura essenzialmente patrimoniale del diritto agito dal revocante.[134] Nodo, quest’ultimo, oggi senz’altro al pettine (…).
[1] CUZZERI, Del fallimento, I, Torino, 1927, ed. CICU, 880; RAGUSA MAGGIORE, Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare, Milano, 1960.
[2] SANDULLI, La ratio della par condicio ed il problema del danno ai confini tra l’illecito e l’indebito, (Incontri Frascati 1994) in Quad. C.S.M., 1996, 83; LIBERTINI, Sulla funzione della revocatoria., ecc., in Giur. comm., 1977, I, 87.
[3] MAFFEI ALBERTI, Il danno nella revocatoria, Padova, 1970; ID., L’«eventus damni» nella revocatoria ordinaria, in Riv. dir. civ., 1969, I, 454 ss.
[4] BELLAVITE, L’azione pauliana, ecc., Verona-Padova, 1881, 12; cfr. anche SMORTO G., Il danno da inadempimento, Padova, 2005, passim, spec. p. 31; qualcosa anche in ROPPO, Contro l’imperialismo della fonte: influenze biunivoche fra obbligazione e contratto, in Ann. Contratto 2016, Torino, 2017, 225.
[5] Il quasi-contratto continua a “governarci dalla tomba” per parafrasare MAITLAND, The forms of actions at Common law, Cambridge, 1936, 2; MOSCATI, Verso il recupero dei quasi-contratti, Relazione al Convegno di studi “Tradizione civilistica e complessità del sistema, Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto” (Foggia-Lucera 25-27 settembre 2003), che valorizza, soprattutto con riferimento al sistema delle restituzioni, gli spunti offerti dai quasi-contratti e, dice, soffocati dalla soppressione della categoria.
[6] AMBROSINI, Gestione ordinaria e revocatoria: un nodo irrisolto dei recenti progetti di riforma, in Giur. comm., 2006, I, 702 ss. (nota 17); VELLUZZI, Metodologia e diritto civile, ecc., Roma, 2023, passim, spec. 98, 106 ss.; Cass. 05/08/2020, n. 16706: Cass. 19/02/2024, n. 4376; contra però Cass. 24/1/2023, n. 2176; cfr. anche, STAUNOVO-POLACCO, in questa Rivista, 2024, 3, 95 ss,
[7] Art. 2905 c. c.
[8] CECCHERINI, Sequestro giudiziario e azione revocatoria fallimentare, in Fall., 1995, 664 ss.; DI LAURO, Alcune osservazioni sul sequestro giudiziario e l’azione revocatoria fallimentare, in Dir. fall., 1996, II, 122 ss.; FIMMANÒ, L’impresa in crisi come oggetto “proprio” della tutela cautelare, in Nuovo dir. soc., 2013, 30, n. 75, 33, n. 89.
[9] RICCI, E.F., Revocatoria fallimentare del trasferimento di bene fruttifero e restituzione dei frutti, in Giur. comm., 1982, I, 53 ss.
[10] Anche se il tema che si è appena introdotto è davvero nodale (forse cruciale), non potrà essere trattato qui funditus (ovviamente, data la sedes materiae). Infra, nel testo, ci si limiterà alle annotazioni di carattere essenziale, necessarie al suo sviluppo, con l’auspicio che le note di richiamo a piè pagina valgano a colmare il difetto della trattazione, in un qualche modo.
[11] A prescindere dalla natura costitutiva o non della sentenza di revoca, come notano in particolare, M. MONTANARI, Revoca dei pagamenti e disciplina degli interessi: un problema ancora aperto, in Giur. comm., 1985, II, 714; RICCIARDIELLO, Revocatoria di rimesse bancarie e natura dell’obbligazione restitutoria, ivi, 2007, II, 702 ss., nota 40; LO CASCIO, Revocatoria ordinaria e fallimentare promossa tra fallimenti, ecc., in Fall., 2018, 708; CAMPIONE, Revocatoria fallimentare e pretese restitutorie contro un altro fallimento, ecc., in Dir. fall., 2019, I, 750, 759.
[12] Anche se per la relativa determinazione andrebbe fatto riferimento, allora, al tempo della domanda, non a quello dell’acquisto (linearmente). In generale ROSELLI, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in Giur. Bigiavi, Torino, 1990, 150 s.
[13] AMBROSINI, La revocatoria fallimentare delle garanzie, Milano, 2000, 19, testo e nota 45; adde PAJARDI, Fallimento e fisco, Milano, 1974, 294.
[14] Questo il nòcciolo della questione. Cfr. FABIANI, in Foro it., 2005, I, 2711; ID., ivi, 2001, V, 250; ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Trattato Rescigno, XIX, Torino, (2a ed.) 1997, 540; TERRANOVA, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (parte generale), in Comm. Scialoja Branca (l.f.), Bologna-Roma, 1993, 208. Ma già SEGRÈ, G., Giuseppe Unger, in Riv. dir. civ., 1914, 617.
[15] Certo evidente per le fattispecie di revoca di atti anteriori al sorgere del credito.
[16] BREGOLI, Effetti e natura della revocatoria, Milano, 2001, 80 s.
[17] CALAMANDREI, P., Opere giuridiche, Roma, 2019, IX, 241 s.; CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, rist. an. con prefazione di Andrioli, Napoli, 1969, tra «accertamenti con prevalente funzione esecutiva» (51), forme ulteriori di «possibile contrasto fra accertamento esecutivo e diritto alla prestazione» (199) e pure azioni, non faceva infatti cenno della revocatoria.
[18] ZUCCONI, Natura giuridica ed effetti dell’azione surrogatoria, cit. in CLAPS, Sull’indole giuridica dell’azione surrogatoria nel diritto positivo italiano (estr. Foro it., ann. 1913) in (ID.) Studi Giuridici, Potenza, 1925, 384; CARNACINI, Contributo alla teoria del pignoramento, Padova, 1936, 255; GANGI, Scritti giuridici, I, Padova, 1933, 334 s.; PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935; ID., Introduzione ad una teoria dei trasferimenti coattivi, Ann. Messina, 1931; CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, in Riv. dir. proc., 1933, I, 34; S. SATTA, Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, ivi, 1937, I, 32; ID., Il concetto di parte, in Riv. dir. civ., 1957, I, 68; SEGNI, A., Alcuni orientamenti della dottrina processuale germanica, in Riv. dir. comm., 1941, I, 79 ss., 87; di recente GIABARDO, Valores pùblicos y proceso civil, ecc., in Rev. proc., 2023, 435; ma già WINDSCHEID, L’actio del diritto civile romano dal punto di vista del diritto odierno, trad. it. (a cura) di Heinitz e Pugliese, Firenze, 1941, 28, (sui preiudicia); ID.-MUTHER, Polemica intorno all’actio, ivi, Eorundem, 1954.
[19] PROUDHON, Trattato dei diritti d’usufrutto, d’uso personale e di abitazione, ed. it. Ciotti, Napoli 1845, 316, intuiva che la revocatoria è azione «comunque personale nel suo principio … (ma) in rem scripta nel suo fine … (con) effetto simile a quello dell’azione reale»; idem poi per PEDRAZZI, Dell’azione pauliana o revocatoria, in Arch. Serafini, 1874, 459 ss., spec. 462 s.; PLANIOL, in Rev. crit. leg. jur., 1882, 494 ss.; SOLAZZI, Per la storia dell’actio pauliana, in Arch. S., 1901, 531 ss., spec. 540; ACHER, Essai sur la nature de la action paulienne, Rev. trim. dr. civ., 1906, 85 ss.; CARNELUTTI, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, in Studi Chiovenda, Padova, 1930, 299, 301; ANDRIOLI, L’azione revocatoria, Roma, 1935, 26; PICARO, Revocatoria ordinaria e fallimentare, Taranto, 1948, 65; più di recente CONSOLO, in Giur. it., 2000, 2284.
[20] Art. 602 c. p. c.
[21] MAFFEI ALBERTI, Il danno nella revocatoria, cit.
[22] FERRARA SANTAMARIA, Inefficacia ed inopponibilità, Napoli, 1939, 26; BASTIAN, Essai d’une théorie générale de l’inopposabilité, Parigi, 1929, 18; AURICCHIO, La simulazione, Napoli, 1957, 65; DE MARTINI, Limiti di efficacia ecc., in Giur. cass. civ., 1945, II, 119, 125, 130; SCALISI, Il contratto, ecc., Milano, 2011, in prefazione.
[23] Artt. 788 c.c. (Nap.) e 949 c.c. it. (1865).
[24] Su cui, ben prima, WINDSHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, I, Francoforte, 1887; poi SCIALOJA, V., Nullità ed inefficacia, in Saggi di vario diritto, I, Roma, 1927, 22; BASTIAN, Essai d’une théorie générale de l’inopposabilité, Parigi, 1929, 18; ALLARA, Le nozioni fondamentali, Torino, 1958, 282 (Id., Vicende, s.d. ma 1940, 109); CATAUDELLA, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 433; FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941; Salv. ROMANO, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1955, 48; SACCO, Nullità e annullabilità, in Dig. civ., XII, Torino, 1995; R. SCOGNAMIGLIO, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 331, 354, nota 78.
[25] SCALISI, Il negozio giuridico ecc., Milano, 1971 (ora 1998), 347, 359 (ora 407); SCARPELLI, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 951, 959; BASTIAN, op. cit., 302.
[26] GANDOLA, in Arch. Serafini, 1880, 12 ss. (13); CHIRONI, Colpa ecc. Colpa extra-contrattuale, II, Torino, 1906, 350; BUTERA, Della azione pauliana, Torino, 1930, 554 s.; BARASSI, Teoria della ratifica del contratto annullabile, Milano, 1898, 166, 170; BASTIAN, Essai cit., 302; MOURLON, Ripetizioni scritte sopra i tre esami del codice napoleone, ecc. (trad. a cura di Puglisi e Verber), II, Palermo, 1861, 595 ss. (602); MAIERINI, Della revoca degli atti fraudolenti fatti dal debitore in pregiudizio dei creditori, 2.a ed., Firenze, 1877; BRIZZOLARI, L’azione revocatoria o pauliana, in Dir. fall., 1924, I, 544, 548; CAMMARATA, Il significato e la funzione del fatto nell’esperienza giuridica, Ann. Un. Macerata, 1929, V, 393; CARIOTA FERRARA, in Studi Scorza, 81, nota 16; COSATTINI, La revoca degli atti fraudolenti, Padova, 1950, 3a ed., a cura di Vaccarella e Luiso, 235; GIORGI, Teoria7, II, 462, nota 2; GIOVENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino, 1917, 15; RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939; LASERRA, La responsabilità patrimoniale, Napoli, 1966, 89 s.; LACCHINI E., L’azione pauliana nella rinunzia all’eredità, ecc., Rocca San Casciano, 1898, passim, spec. 51; LORDI E, L’articolo 2054 del codice civile, in Arch. Serafini, 1883, 491 ss.; TARDUCCI, L’eccezione di simulazione e l’azione revocatoria dal punto di vista della procedura, ivi, 1894, 184 ss. (192).
[27] SATTA, S., Diritto fallimentare, 3a ed., a cura di Vaccarella-Luiso, Padova, 1996, 209; RICCA BARBERIS, in Sinossi giuridica, 1929-30, 77 (e, diversamente, in Riv. dir. priv., 1931, I, 291); AULETTA, Revocatoria civile e fallimentare, Milano, 1939, 58; BUTERA, Della azione pauliana, Torino, 1930, 56; CICU, L’obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, 31 s.; ma v. ora CIRULLI, Azione revocatoria ordinaria e fallimento del terzo acquirente, in Judicium, 2019, nota 12; e, ben prima, PLANIOL, Note sur la la nature, les effets et la prescription de l’action paulienne, in Rev. crit. leg. jur., 1882, 494 ss. (502 s.).
[28] CAPMAS, De la révocation des actes faits par le débiteur en fraude des droits du créancier, Parigi, 1846, 116.
[29] Per tutti CONSOLO, Oscillazioni “operazionali” sul litisconsorzio necessario da incertezza sulle fattispecie rilevanti (che può riguardare anche l’azione revocatoria), in Giur. it., 2000, 2282.
[30] CONFORTI, nel Nuovo Dig. it., II, Torino, 1938, alla voce: Azione revocatoria; AZZOLINA, La revoca fallimentare, in Dir. fall., 1951, I, 5 ss.; MAIERINI, Della revoca degli atti fraudolenti fatti dal debitore in pregiudizio dei creditori, 2.a ed., Firenze, 1877; MASTROMARCHI, Dell’obbietto dell’azione pauliana, in Temi calabrese, 1897, 3 ss.; MOURLON, Ripetizioni scritte sopra i tre esami del codice napoleone, ecc., vers. curr. di Puglisi-Verber, II, Palermo, 1861, 595 ss.; PEDRAZZI, Dell’azione pauliana o revocatoria, in Arch. Serafini, 1874, 459 ss. (471); PLANIOL, Note cit., 496; PUGLIA, Dell’azione pauliana e del fondamento scientifico del diritto di proprietà, Napoli, 1886, 82 s.; PACIFICI MAZZONI, Istituzioni di diritto civile italiano, IV, ed. Venzi, Torino, 1927, 161; NAST, in Rev. trim. droit civ., 1930, 97; AULETTA, Revocatoria fallimentare ed obbligo di corrispondere il valore del bene alienato, in Foro padano, 1956, III, 59; CAPORALI, Azione revocatoria, in Diz. dir. priv., I, Milano, 1913, 476; e direi anche AUBRY e RAU, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, 4a ed., IV, Parigi, 1871, 131 ss.
[31] Ma v. p. e. CONFORTI, Sugli effetti della revoca degli atti fraudolenti, in Studi D’Amelio, I, Roma, 1933, 363 ss., 375 s.
[32] CARNELUTTI, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, in Studi Chiovenda, Padova, 1930, 301.
[33] BREZZO, La revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori, ecc., Torino, 1892, 64 s.
[34] PINO, Il patrimonio separato, Padova, 1950, passim, spec. 71 s.; adde DE MARTINI, Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali, Milano, 1956, 63 ss., 155 ss.; M. MONTANARI, Profili della revocatoria fallimentare dei pagamenti, ivi, 1985 (rist.), 47 ss.;
[35] Ma v. p. e. CICU, Appunti in tema di revocatoria, Milano, 1934, 127 s. V. anche, se vuoi, RICCÒ, Frode e danno, ecc., in Scritti Sacco, II, Torino, 2024, 1435 ss.
[36] SALETTI, La tutela giurisdizionale nella liquidazione giudiziale, in Dir. fall., 2018, 639.
[37] RICCI, E.F., Revocatoria fallimentare del trasferimento di bene fruttifero e restituzione dei frutti, in Giur. comm., 1982, I, 53 ss.
[38] SANDULLI, Gratuità dell’attribuzione e revocatoria fallimentare, Napoli, 1976, 348 s.
[39] MAFFEI ALBERTI, Il danno nella revocatoria, cit., 189 ss.
[40] PAJARDI, Fallimento e fisco, Milano, 1974, 293 ss.; G. ROSSI, La revocatoria fallimentare delle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1963, I, 493 ss.; PALUMBO, L’actio pauliana nel diritto romano e nel diritto vigente, Napoli, 1935, 86 ss.
[41] CARNELUTTI, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, Studi Chiovenda, Padova, 1927, 299, 301 s.
[42] SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 98 s.; MAGAZZÙ, ad vocem, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1503.
[43] PETRELLI, La surrogazione reale nei patrimoni separati, ecc. in Rass. dir. civ., 2020, 159 ss. (169 s.).
[44] Salv. PUGLIATTI, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962.
[45]D’ALESSANDRO, La revoca dei pagamenti nel fallimento, Milano 1972, 73 ss., 106; CORSI, La revocatoria ordinaria nel fallimento, Napoli, 1965, 135; sulla l. del c. comm., ad es., SRAFFA, L’effetto della revocatoria nel fallimento e la controprestazione del contraente, in Riv. dir. comm., 1917, II, 598 ss.
[46] MAFFEI ALBERTI, Il danno, cit., 203.
[47] RICCI, E.F., Revocatoria fallimentare del trasferimento di bene fruttifero e restituzione dei frutti, in Giur. comm., 1982, I, 53 ss.
[48] NICOLÒ, Successione nei diritti, ad vocem, in (Nuovo Dig. it.), Il diritto civile italiano nelle pagine del Digesto, Caterina cur., Torino, 2008, 129 ss. (138); MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1968 (2a ed.), 165.
[49] THON, Rechtsnorm und subjektives recht. Untersuchungen zur Allgemeinen rechtslehre, Weimar, 1878, trad. it. di A. Levi, Norma giuridica e diritto soggettivo. Indagini di teoria del diritto, Padova, 1951, 58 ss.
[50] SAVIGNY, La vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza, ed. it., Verona, 1857, passim, spec. 113 e 143 (omnis definitio in jure civili periculosa est).
[51] Ma lo stesso avrebbe ben potuto dirsi, pari-pari, in sede di lavori preparatori, circa l’art. 551 c. comm. it. 1865; l’art. 699 c. comm. 1882; l’art. 42 l. f.; e anche, perfino, l’art. 142 c. c. i. i.
[52] G. BONELLI, Del fallimento, Milano, 1923 (2a ed.), I, 420 ss.
[53] Un po’ come nell’espropriazione per pubblica utilità o, meglio, nell’indennizzo assicurativo, o di guerra, su cui ASCOLI, in Riv. dir. civ., 1918, 559 ss.
[54] S. SATTA, Tendenze liberali ed illiberali nell'interpretazione della legge fallimentare, in Riv. dir. comm., 1963, I, 33.
[55] MAIERINI, Della revoca degli atti fraudolenti fatti dal debitore in pregiudizio dei creditori, 2a ed., Firenze, 1877; BREZZO, La revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori, ecc., Torino, 1892; DE PALO, La revocatoria per frode nei recenti studi civilistici, ne Il Filangieri, 1899, 81 ss., spec. 84, 177 ss., 254 ss.; COSATTINI, La revoca degli atti fraudolenti, 2a ed. agg. da Carraro, con prefazione di Santoro Passarelli, Padova, 1950, 239; DE MARTINI, Esperienze pratiche e profili teorici dell’amministrazione controllata, in Dir fall., 1947, I, 125 ss.; T. PACIFICI, Revocatoria fallimentare e subacquirenti, ivi, 64, 67 s.; MINOLI, Il fondamento dell’azione revocatoria, in Riv. dir. proc., 1953, I, 105 ss.
[56] ZOLA, Appunti in tema di revocatoria fallimentare, in Foro subalpino, 1930, 971; per il diritto romano postclassico, in tema di risoluzione e in genere caducazione degli effetti, in part., E. MARELLI, Appunti in tema di vendita con ‘lex commissoria’, in Teoria e Storia del Diritto Privato, (X) 2017, 10 ss.
[57] Stato-persona o Stato-comunità: non s’intende farne questione ideologica.
[58] La stessa tecnica acquisitiva ex artt. 586 e 827, c. c., è votata ad escludere per principio la «vacuità di assetto proprietario».
[59] NICOLÒ, op. loco cit.
[60] SATTA, S., La rivendita forzata, Milano, 1933, 88.
[61] BRANCA, Comunione ecc., in Comm. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982 (6a ed.), 3 ss.; ID., Obbligazioni solidali, correali, collettive, in Riv. dir. civ., 1957, I, 161; IRTI, Sul concetto di titolarità, ivi, 1970, I, 501 ss.; LAUDISA, Il gruppo soggettivo e i suoi membri di fronte all’efficacia di accertamento ed esecutiva della sentenza, ivi, 1976, I, 192 ss.; e anche MESSINEO, Per l’individuazione del «soggetto collettivo» personificato, Arch. giur., 1952, 3 ss.; CARNELUTTI, Personalità giuridica e autonomia nella società e nella comunione, in Riv. dir. comm., 1913, I, 87; LUZZATTO, La comproprietà nel diritto civile italiano, Torino, 1908; e anche CIMBALI, Opere complete, I, La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali, Torino, 1895 (3a ed.), 44 s. (§ 42), 45; e DUGUIT, Les transformations genéral du droit privé depuis le Code Napoléon, Parigi, 1912, 140.
[62] FISICHELLA, Sulla realtà della persona giuridica, Catania, 1885, 190; BALLADORE PALLIERI, Dottrina dello Stato, Padova, 1958, 258; e anche CARNELUTTI, Precedenti storici del diritto sull’energia, in Riv. dir. civ., 1960, I, 117; di recente ANGELICI, A proposito di società di persone e persona giuridica, ivi, 2025, 1 ss. (11).
[63] SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, II, ed. it. a cura di V. Scialoja, Torino, 1886, 240; poi anche WINDSCHEID, Diritto delle pandette, I, 1, trad. it. a cura di Fadda e Bensa, con loro note), Torino, 1902, 232; JHERING, L’esprit du droit romain, ecc., trad. a cura di De Meulenaere, 2a ed., Parigi, 1888, IV, 325 s., nota p. p. 494 (ma amplius 72, V); da noi in part. MANARA, Delle società e delle associazioni commerciali, II, 1, Torino, 1902, 22; poi anche RUFFINI, La classificazione delle persone giuridiche ecc., in Scritti giuridici minori, II, Milano, 1939, 36.
[64] GIERKE, Die genossenschaftstheorie und die deutsche rechtsprechung, Berlino, 1887, 22 ss.; da noi in part. F. FERRARA, Sr., Teoria delle persone giuridiche, 2a ed., Napoli, Torino, 1923, 5 ss.; in Francia LAINÉ, Des porsonnes morales en droit international privé, in Jour. droit int. priv., 1893, 273 ss., 303 s., limitatamente alle società nazionali, posto che, quanto alle estere, negava in radice la p. g., come anche il LAURENT, Le droit civil international, IV, Broxelles, Parigi, 1880, 256 (rist. Parigi 2014); e da noi PESCATORE, Lav. prep. (cod. comm. 1882), I, 1, 528, 615; fino almeno al Congresso internazionale sulle società per azioni, Parigi, 1900 (risoluz. 22).
[65] GÉNY, Méthode d’interprétation, Parigi, 1919, 2a ed., I, 141, II, 178; KELSEN, Teoria generale ecc., trad. it., s. l., rist. 1963, 98; JERING, Geist des römishen rechts, II, 2, Lipsia, 1898 (5a ed.); PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, ecc., Parigi, 1900, I, 262; DE VAREILLES SOMMIÈRES, Le personnes morales, Parigi, 1902, 147 ss.; VAN DEN HEUVEL, De la situation légale des associations sans but lucratif, Brussel, Parigi, 1884 (2a ed.), 24 ss.; H.O. TAYLOR, A treatise on the law of private corporations, 3a ed., Philadelphia, 1894; HART, Definition and theory in jurisprudence, Oxford, 1953; ASCARELLI, Personalità giuridica e sua portata, in Problemi giur., I, Milano, 1959, 235 ss., spec. 247.
[66] Disamina delle varie teorie in GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, I, Firenze, 1889, 51 s.; e G. BONELLI, Di una nuova teorica della personalità giuridica, in Riv. it. scienze giur., 1890, 325 ss., offrono ampia ragionata bibliografia, della dottrina anche tedesca; adde DE GIORGI, Le persone giuridiche in generale, in Tratt. Rescigno, 2a ed., Torino, 2000, II, I, nota 1 piè pp. 279 ss. (dedicate al ricordo di Lina BIGLIAZZI GERI).
[67] Cfr. CARNELUTTI, Personalità giuridica e autonomia patrimoniale nella società e nella comunione, in Riv. dir. comm., 1913, I, 87; CALAMANDREI, Lodovico Mortara, (già) in Riv. dir. civ., 1937, 466, e (poi) in Opere giuridiche, X, Napoli, 1985, 156 ss. DUGUIT, Les transformations genéral du droit privé depuis le Code Napoléon, Parigi, 1912, 140.
[68] M. MONTANARI, Profili della revocatoria fallimentare dei pagamenti, Milano, 1985 (rist.), 48.
[69] Anche SATTA, I soggetti del fallimento, Riv. trim. proc. civ., 1960, 122 ss., che pur sosteneva che, si ritenesse il fallimento eretto ad ente, sarebbe come un soggetto che genera sé stesso, ammetteva però la obiettivazione del soggetto (126) interrogandosi poi sulla esecuzione individuale proseguita dopo la morte dell’esecutato (127).
[70] ASCARELLI, Personalità giuridica e problemi delle società, in Riv. soc., 1957, 982, nota 2, 983, 985.
[71] ANDRIOLI, Fallimento e atti che limitano la disponibilità dei beni, in Riv. dir. proc., 1961, 553 ss.; ID., Fallimento (dir. priv.), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 385; E. GABRIELLI, L’autonomia privata. Dal contratto alla crisi d’impresa, Padova, 2020, 502.
[72] CALABRESI - MELAMED, Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral,
in Harv. law rev., 1972 (85), 1089 ss., in generale.
[73] Non convincente l’affermazione per cui quanto oggetto di restituzione da parte del revocato rileverebbe non in sé ma per il valore che esso rappresenta, e che questo solamente sarebbe restituito alla garanzia … D’altro canto, però, non è da escludersi, a priori, che la regola di responsabilità possa funzionare anche per le restituzioni materiali, in forma specifica, in pristino.
[74] AULETTA, Revocatoria civile e fallimentare, Milano, 1939, 63 s.
[75] G. BONELLI, Comunione e quota, in Riv. dir. comm., 1923, I, 3; ID., Di una nuova teorica della personalità giuridica, in Riv. it. scienze giur., 1890, 325 ss., per il rilievo esterno (del comportamento) dell’ente; MARGHIERI, Delle società e delle associazioni commerciali, in Cod. comm. Bolaffio Vivante, IV, 2a ed. (a cura di Battista), Torino, 1929, 36 s. (per la terza via tra ente e comunione); idem MESSINEO, Per l’individuazione del «soggetto collettivo» personificato, cit., 16 (v. la recensione di DE CUPIS, ?, p. 407); idem FIMMANÒ, L’insensibilità delle destinazioni patrimoniali al fallimento, Ilcaso.it, doc. n. 205/2010, nota 74.
[76] V. in part. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale, in Jus, 1960, 149 ss., spec. 181 s., e 192; MENGONI, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in Studi Carnacini, e già in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 1117 ss., 1135 s.; più di recente, OPPO, Declino del soggetto e ascesa della persona, in Riv. dir. civ., 2002, I, 829, 834.
[77] G. BONELLI, La teoria della persona giuridica, in Riv. dir. civ., 1910, I, 445 ss., 592 ss.; ma già ID., La personalità giuridica dei beni in liquidazione giudiziale, in Riv. it. scienze giur., 1888, 193 ss.; e soprattutto ID., I concetti di comunione e di personalità nella teorica delle società commerciali, in Riv. dir. comm., 1903, I, 285 ss., spec. 295 ss.
[78] PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, ecc., 11a ed., Parigi, 1928, I, 1009 ss., 1010 (nota p. p.): «pour moi, la personnalité fictive n’est pas une addition à la classe des personnes : c’est une manière de posséder les biens en commun, c’est une forme de propriété»; v. anche GALGANO, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica, ecc., in Riv. dir. civ., 1965, I, 557, nota 8
[79] Artt. (rispettivamente) 14 e 19, c. comm. 1882; 1407, 1421 s., 1441 s., c. civ. 1865; 169, 172 s., c. civ. 1865.
[80] G. BONELLI, Di una nuova teorica della personalità giuridica, in Riv. it. scienze giur., 1890, 325 ss.; ID., La rappresentanza del curatore nel fallimento, in Dir. comm., 1902, 5, 30; ID., La teoria, cit.
[81] G. BONELLI, Del fallimento, I, (ed. cit.), 420 s.
[82] P. PISCITELLO, Le garanzie bancarie flottanti, Torino, 1999, passim, 116 s.
[83] CARNELUTTI, Legittimazione a comprare, in Riv. dir. comm., 1935, I, 503 s.; SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, 9a ed., Napoli, 2012; GORLA, L’atto di disposizione dei diritti, Perugia, 1936; ID., La compravendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, Torino, 1937, 21; CARIOTA FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, Padova, 1936; BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, rist. 2a ed. (Torino - 1952), Napoli, 1994, 221 s.; STANZIONE, Capacità, legittimazione, status, in Tratt. Cicu Messineo, Milano, 2017; e anche BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. Rescigno, 2a ed., Torino, 1996, III, II, 469.
[84] SAVIGNY, Das Recht des Besitzes, 6a ed. (con note aggiunte dell’A.), trad. it. di Conticini, Il diritto del possesso. Trattato civile6, Firenze, 1839, 214 s.
[85] Cfr. se vuoi CHOUQUER, Terres et propriété dans le mond romain, Parigi, 2020, 90, 115 s., 119, 121, 179, (e) 199 (rif. alle terre delle province e colonie), 225; BARBERO, Proprietà e usufrutto, ecc., Giur. it., 1938, IV, 225 ss.; dunque COSTANTINO (M.), Proprietà e soggetti interessati all’uso «sociale» dei beni, in Dir. priv. (una ricerca) Lipari, Bari 1974, 240 ss.; e pure ASTUTI, Vecchi feticci in tema di usi civici, Giur. it., 1954, I, 119 ss., ID., Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia, Riv. dir. agrario, 1954, 33 ss; senz’altro ROMANO (Santi), Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, Roma 1902.
[86] AUBRY-RAU, Cours de droit civil français, d’après la méthode de Zachariae, 5a ed., Parigi, 1897, I, 154, nota 45; BRUGI, Le tracce della divisione romana del suolo specialmente in Italia, Atti Venezia, 1899; RESCIGNO, Disciplina dei beni e situazioni della persona, in Quad. fior., 1976-77, 861 ss., 875 s.
[87] THON, Rechtsnorm und subjectives recht, Weimar, 1878, 303 s. Di recente, in part., PATURET, Sujet, objet, res et nature, un aperçu historique de l’évolution, in Int. j. semiot. law, 2018. E. LEVY, Preuve par titre du droit de propriété immobilière, Parigi, 1896, penso meriti nuove letture e recensioni.
[88] CHIOVENDA, Sulla natura giuridica dell’espropriazione forzata, (ora) in Saggi di diritto processuale civile, rist. ana., Milano, 1993, II, 459.
[89] THON, Rechtsnorm und subjektives recht. Untersuchungen zur Allgemeinen rechtslehre, Weimar, 1878, trad. it. di A. Levi, Norma giuridica e diritto soggettivo. Indagini di teoria del diritto, Padova, 1951, 319 (328).
[90] FINZI, E., Il possesso dei diritti, rist. 1a ed., Milano, 1968, 389 s.
[91] CARNELUTTI, Studi Chiovenda, cit., 295.
[92] Ibidem, 294.
[93] Ibidem, 296.
[94] CALAMANDREI, La sentenza come atto di esecuzione forzata, (ora) in Opere giuridiche, ried., Roma, 2019, IX, 356.
[95] SAVIGNY, Das Recht des Besitzes, 6a ed. (con note aggiunte dell’A.), trad. it. di Conticini, Il diritto del possesso. Trattato civile6, Firenze, 1839, 214 s.
[96] R. D. 10/04/1921 n. 470.
[97] SEMIANI BIGNARDI, La ritenzione nell'esecuzione singolare e nel fallimento, Padova, 1960.
[98] Come p. e. la commissione, ora soppressa, delle prede navali (D. Luog. 30/05/1915 n. 807).
[99] Cass. 1978/5176, in Giust. civ., 1979, I, 653, ed in Riv. dott. comm., 1979, 1004.
[100] SRAFFA, L’effetto della revocatoria nel fallimento e la controprestazione del contraente, in Riv. dir. comm., 1917, II, 598 ss. (600).
[101] BONGIORNO, La tutela espropriativa speciale del creditore pignoratizio, in Riv. dir. proc., 1990, 1037 ss.; M. RAGGI, Profili di autotutela esecutiva tra credito su pegni e vendita pignoratizia di diritto comune, in Riv. dir. civ., 2025, 477 ss., 482.
[102] Au. CANDIAN, Nuove osservazioni sulla cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. proc., 1959, 190: BETTI (e ALLORIO), Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1935, II, 304 ss.
[103] La teoria della proprietà è essenziale (a quella della responsabilità) anche se i diritti reali «se ne stanno seccati e annoiati in un angolo» come intuiva, già, JHERING, Nel cielo dei concetti giuridici. Grottesco, in ID., Serio e faceto nella giurisprudenza (1884), trad. Lavaggi, ne I classici del diritto, III, a cura di Calasso e Sansoni, Firenze, s.d. (ma 1954), 271 ss., 304.
[104] Cfr. ALCARO, Unità del patrimonio e destinazione dei beni, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645-ter del codice civile, a cura di Bianca, Milano, 2007, 105; e PORCELLI, Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale, Napoli, 2011, 13 “(…) simile concezione familiare e di respiro angusto, consegnataci dalla tradizione dommatica, appare piuttosto inadeguata a spiegare le sempre più numerose fattispecie di limitazione normativa della responsabilità patrimoniale del debitore presenti nell'ordinamento giuridico vigente L'idea dell'unificazione del patrimonio in funzione del soggetto proprietario, pertanto, si rivela, oggi più di ieri, incapace di dar conto « della realtà molteplice dei fini e degli obiettivi intrinseci a qualunque vicenda giuridica »”; entrambi cit. da DE PROPRIS, Revocatoria vs. fallimento: le sezioni unite tra problemi reali e miti della dommatica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, 245 ss. (alla nota p. p. 59). V. anche, se vuoi, REICH, C.A., The new property, in Yale law jour., 1964, 733; poi RESCIGNO, P., Per uno studio sulla proprietà, in Riv. dir. civ., 1972, I, 1 ss., spec. 11,
[105] Cass., ss. uu., 11/08/2025, n. 23093, Pres. D’ASCOLA, Est. SCARPA.
[106] CICU, Le successioni, Milano, 1947, 132; MICCOLI, Eredità giacente, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 212; NATOLI, L’amministrazione dei beni ereditari, I, Milano, 1947; AA. VV., Il soggetto di diritto, ecc., a cura di Bilotta e Raimondi, Napoli, 2020.
[107] COSTI, La struttura dei fondi comuni d’investimento, ecc., in Riv. soc., 1968, 265 s.; v. poi, di recente, Trib. Milano, 16/07/2025, in questa Rivista, e in Dirittobancario.it, con nota di BONFATTI.
[108] VENDITTI, Del debito per spese funebri, in Giust. civ., 1956, I, 1774 s.; ma anche GABBA, Questioni, ecc., Torino, 1911, II, 68 ss.; GIOVENE, Il negozio giuridico, ecc., Torino, 1917, 431 ss.; MELUCCI, Trattato della separazione ecc., Torino, 1878, 246 ss.; ID., Il sistema ipotecario ecc., Torino, 1893, 36; MIRABELLI, Del diritto dei terzi ecc., Torino, 1889, 669 ss.; VERGA, La separazione del patrimonio, ecc., in Riv. dir. civ., 1928, 105 ss., 113 s., testo e note
[109] C. PICCININI, Interesse pubblico e interessi privati nelle procedure concorsuali, in questa Rivista, 1990, I, 940 ss..
[110] Per tutti, RICCI, E.F., Sulla pretesa natura costitutiva della revocatoria fallimentare, in Riv. dir. proc., 1973, p. 479 ss., spec. p. 482 ss.; ID., Revocatoria fallimentare dei pagamenti in danaro e computo degli interessi, in Giur. comm., 1980, I, 897 ss.; ID., Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare, in Riv. dir. proc., 2000, p. 22 ss. In giurisprudenza, Cass. 2016/13611; Cass. 2016/6282; Cass. 2012/8783; Cass. 2012/6795; Cass. 2012/5492; Cass. 2009/13759; Cass. 2007/9143; Cass. 2003/142; Cass. 2002/13479; ma già Cass. 1946/114, in Dir. fall., 1946, II, 13.
[111] CARNELUTTI, Diritto e processo, cit., 299, 301 s.
[112] G. ROSSI, La revocatoria fallimentare delle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1963, I, 493 ss.; RICCÒ, in Gazzetta forense, 2022, 616 ss.
[113] ROTONDI, G., Dalla lex aquilia ecc., in Riv. dir. comm., 1916, I, 942 ss., spec. 968; ROCCO, Alf., Studi sulla storia del fallimento, ivi, I, 1913, 931; ora CAZZETTA, in Dialoghi Alpa, Roma, 2018, 68, 71; RICCÒ, Frode e danno al creditore, illecito e responsabilità civile, in Scritti in memoria di Rodolfo Sacco (a cura di P.G. Monateri), Torino, 2024, II, 1435 ssss.
[114] Dietro la responsabilità del terzo, però, «si scavi sin che si vuole, si troverà solo l’obbligazione» mi pare dicesse PACCHIONI, o forse BARBERO. V., comunque sia, CARNELUTTI, Appunti sulle Obbligazioni, ecc., in Riv. dir. comm., 1915, I, 555; e CONFORTI, Trascrizione e revocabilità, ecc., in Giur. it., 1930, I, l, 245 ss., 251; e poi MINOLI, in Riv. dir. proc., 1953, 138; ZAPPONI, Alcuni appunti sulla pauliana, in Foro it., 1927, I, 650; in media re invece; BUTERA, Azione pauliana e subastazione, ibidem, 590 ss., 598; contra, in part., CASTIGLIONE HUMANI, Natura giuridica del negozio in frode ai creditori e limiti dell’azione revocatoria, in Ann. dir. comp. studi leg., 1947, p. 11755., per la pregnanza dell’illecito extracontrattuale; idem per BAERI, L’azione revocatoria, ecc., Caltanissetta, 1904, 5 s.; per la r. senz’altro contrattuale del debitore, CORRADO, La revoca, ecc., in Riv. dir. comm., 1947, I, 123.
[115] PORTALE, Sostituzione di un’azienda di credito ad un’altra, ecc., in Banca borsa tit., 1989, I, 10 s.; contra mi pare TOMMASINI, Conferimento d’azienda bancaria e debito da revocatoria, in Riv. dir. civ., 2002, I, 422, 433; SCHIAVON, Fusione per incorporazione, cessione d’azienda bancaria e revocatoria fallimentare, in Soc., 2001, 10, 1252 cfr. anche DI BRINA, I debiti derivanti da azioni revocatorie fallimentari, ecc., in Mondo banc., 2004, I, 61
[116] GAZZILLI, L’eccesso di potere nella giurisprudenza della IV sezione del Consiglio di Stato, in Riv. it. scienze giur, 1899/1900, 318 ss.
[117] A. VILLA, La graduazione delle questioni di merito, Torino, 2023, 148 s.; CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, in Cod. civ. Busnelli, Milano, 2018, 463 s.; CERINO CANOVA, La domanda giudiziale ed il suo contenuto, in Comm. Allorio, II, 2, Torino, 1980, 178 s.
[118] Contra, in part., FABIANI, Le condanne anticipate nei processi di cognizione a sfondo concorsuale, in Riv. dir. proc., 1997, 54 ss. (81).
[119] ZIEBARTH, Die Realexecution und die Obligation mit besonderer Rücksicht auf die Miethe, Halle, 1866; adde, perfino, SAVIGNY, System des heutigen Romischen Recht, I (1840), trad. Scialoja, V., Torino, 1886, 372; ID., Obligationenrecht, I (1852), trad. Pacchioni, Torino, 1912, 8. s., 16; adde
[120] PACCHIONI, La successione singolare nei debiti, ecc., in Riv. dir. comm., 1911, I, 1046 ss.; ID., Idem, ivi, 1913, I, 81 ss.; SOLMI, Postilla a Giovanni Brunetti (Per la scienza del diritto), ivi, 1913, I, 803; BONFANTE, Le obbligazioni naturali e il debito di gioco, ivi, 1915, I, 123 s.; BRUNETTI, La costruzione del rapporto obbligatorio considerata sotto l’aspetto negativo, ivi, 1916, I, 145; CARNELUTTI, Obbligo del debitore e diritto del creditore, ivi, 1927, I, 295 ss., 309, ID., Appunti sulle obbligazioni, ivi, 1915, I, 561; WINDSHEID, Pandette, Francoforte, 1862, I; KOHLER, Substanzrecht und Wertrecht, in Arch. für civ. prax., 1901, 172 ss.; GIERKE, Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht, Breslau, 1910; GIUSIANA, L’atto del terzo, il diritto di credito e l’adempimento dell’obbligazione, in Riv. dir. priv., 1937, I, 231 s.; PUGLIATTI (Salv.), Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935; BIGLIAZZI GERI, A proposito di patrimonio autonomo e separato, in Studi Rescigno, Milano, 1998, II, 105 ss.; AUTELITANO, Responsabilità patrimoniale del debitore ed esecuzione per rilascio di cose immobili nei confronti del fallito, in Giur. comm., 2006, I, 880 ss., nt. 13; D’ALESSANDRO, La crisi delle procedure concorsuali e le linee della riforma: profili generali, in Giust. civ, 2006, II, 329 ss.; A. TEDOLDI, Profili processuali della responsabilità dell’erede "beneficiato", in Resp. civ. prev., 2006, 570 ss., nt. 30; IRTI, Un dialogo tra Betti e Carnelutti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 1 ss.; Ang. DI SAPIO, Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all’atto di destinazione ex art. 2645-ter, in Dir. fam, 2007, 1257 ss.; ROJAS ELGUETA, Il rapporto tra l’art. 2645-ter c.c. e l’art. 2740 c.c.: un’analisi economica della nuova disciplina, in Banca borsa tit., 2007, I, 185 ss., nt. 31; P. MADDALENA, Danno alla collettività e finalità della responsabilità amministrativa, in Giust. civ, 2008, I, 483, nt. 36; ANGELICI, Note minime, ecc., in Giur. comm., 2009, I, 403 ss., nt. 31; per altre considerazioni, ROPPO, Sulle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore, in Giur. comm., 1982, I, 250; ID., in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1048, 1050; NERVI, Spunti civilistici, ecc., in Riv. dir. priv., 2009, 115; PIRAINO, Ancora sul nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale, in Foro it., Spec., 2020, I, 169 ss.; PROTO PISANI, Appunti sull’esecuzione forzata, ivi, 1994, V, 305 ss.; ROSELLI, Le Opere di Rosario Nicolò, in Riv. dir. comm., 2009, I, 562; SIRENA, Effetti e vincolo, in Tratt. Roppo, III - Effetti, Costanza cur., Milano, 2023, 3 ss. (4 s,); TUCCI, Trust, in Trusts, 2003, 24; BARBERO, Il diritto soggettivo, in Foro it., 1939, IV, c. 16; D’AMELIO, in Comm. D’Amelio, 431.
[121] Di recente Y. EMERICH, Faut-il condamner la propriété des biens incorporels? Réflexions autour de la propriété des créances, in Les Cahiers de droit, 2025, 905 ss.
[122] COBIANCHI, Sull’adempimento coattivo, ecc., in Riv. dir. comm., 1924, II, 129; BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1953, 103; POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, Roma, 1915, 554; e già SAVIGNY, Le obbligazioni (trad. it. Pacchioni), I, Torino, 1912, 9.
[123] ORTOLAN, Généralisation du droit romain, 5a ed., I, Parigi, 1851, 72; WINDSHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, trad. it. Fadda - Bensa, Torino, 1925, I, 111; BRINZ, Der Begriff obligatio, in «Grünhuts Zeitschrift», I, 1874, 18; PACCHIONI, Sul concetto dell’obbligazione, in Studi Schupfer, Torino, 1898, 203; ID., La successione singolare nei debiti, ecc., in Riv. dir. comm., 1911, I, 1046 ss.; ID., Idem, ivi, 1913, I, 81 ss.; De VAREILLES-SOMMIÈRES, Du conflit de créances et du droit de préférence entre créanciers, in Rev. crit. leg. jur., 1906, 479; DERRUPPÉ, La nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, Parigi, 1952, 242; CONDORELLI, La responsabilità senza colpa, Catania, 1924, 5; POLACCO, Le obbligazioni, ecc., 2a ed. riv., Roma, 1914, I, 76; ASCARELLI, La rivendicazione del venditore, in Riv. dir. comm., 1935, I, 461.
[124] V. p. e. CAMMEO, Le azioni dichiarative nel diritto inglese e nordamericano, in Studi Chiovenda, cit., ?, § 12 s.; CHIOVENDA, in Riv. dir. proc., 1933, I, 4 ss.; MICHELI, L’azione preventiva, ivi, 1959, I, 201 ss., 205 s.; cfr. anche CARNELUTTI, Postilla (a Calamandrei, Il concetto di “lite” nel pensiero di Francesco Carnelutti), ivi, 1928, I, 33 s.
[125] Cfr. A. VILLA, Le questioni cit., 209.
[126] CALAMANDREI, La sentenza come atto di esecuzione forzata, (ora) in Opere giuridiche, ried., Roma, 2019, IX, 358 (e 359).
[127] Anche le revocatorie esercitate nella fase conservativa riguardano quasi sempre i pagamenti: p. e. Cass. 21/09/2004 n. 18915, Foro it., 2004, I, 3310; Cass. 03/12/2012 n. 21595; Cass. 25/05/2007 n. 12313; Cass. 10/05/2012 n. 7163; Cass. 01/08/2007 n. 16994; Cass. 19/01/2007 n. 1152. In generale AMBROSINI - JEANTET, La revocatoria fallimentare nelle procedure “amministrative” fra diritto concorsuale e diritto della concorrenza: la questione degli aiuti di Stato, in Giur. comm., 2002, I, 192 ss.; F. PENNAFINA, La revocatoria e amministrazione straordinaria, Padova 2010, 85 ss.; M. TARANTANO, Revocatoria fallimentare nei modelli di amministrazione straordinaria, Napoli 2002, 31 ss.; Cass. 17/03/25 n. 7056, Ilcaso.it; Cass. 30/03/25 n. 8384, ivi).
[128] Cfr. RICCIARDIELLO, Azione revocatoria: appunti a margine della proposta di direttiva insolvency II, in Dir. fall., 2025, fasc. 1; ID., Nuove prospettive dell’azione revocatoria nella crisi d‘impresa, in questa Rivista, 2024, III, 66 ss.
[129] Trib. Latina 30/03/2010, Giur. merito, 2011, 714.
[130] PICOZZI, Considerazioni sulla natura e sugli effetti della sentenza revocatoria fallimentare, in Dir. fall. 2013, II, 319.
[131] Trib. Napoli, 14/05/2012, De Jure; Trib. Nola, 24/01/2013, La nuova proc. civ.; Id., 18/10/2011, Il Caso.it; Trib. Sulmona 11/11/2011, in Giur. mer., 2010, 6, 1576 (1579); Trib. Genova 22/09/1997 (e Id. 13/03/1998), in Foro it., 1998, I, 1997 con nota adesiva di FABIANI, Il sequestro giudiziario nell'azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare; Trib. Napoli, 22/11/1995, Dir. fall., 1996, II, 122 ss.; Trib. Roma, 07/05/1991, ivi, 1991, II, 847, 998.
[132] Cass. 16/11/1994, n. 9645 (riferita a situazione di ritenzione dell’un coniuge, in danno dell’altro, a seguito della loro separazione); Cass. 19/10/1993, n. 10333, in Giust. civ., 1994, I, 1282; Cass., 18/07/1987, n. 6324 (con riferimento agli obblighi di restituzione sorti in capo al conduttore a seguito della risoluzione del contratto di locazione); Cass. 10/11/1992, n. 12087 (in tema di controversia circa l’amministrazione di bene nell’àmbito di una società semplice); Cass., 07/07/1987, n. 5899, in Giust. Civ., 1988, I, 1271 (in tema di restituzione cui è tenuto il comodatario al termine del comodato); Cass. 15/10/1986, n. 6038, ivi, Mass., 1986.
[133] TOMMASEO, Provvedimenti di urgenza, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1998, 856, spec. 873.
[134] Benissimo il Tribunale di Teramo, 11/02/2010, n. 2546, in Giur. locale - Abruzzo, 2010-