, 28 gennaio 2026, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
1. Le massime del Tribunale di Vasto:
Ai fini dell’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII, il requisito della non liquidatorietà dell’accordo costituisce presupposto indefettibile e deve emergere in modo coerente dalla struttura del piano e dall’attestazione del professionista indipendente. Ne consegue che il richiamo a prospettive di continuità aziendale meramente enunciate e non tradotte in una effettiva riorganizzazione economico-finanziaria dell’operazione, né valutate nell’attestazione, è inidoneo a escludere il carattere sostanzialmente liquidatorio dell’accordo e preclude l’accesso all’omologazione forzosa del credito pubblico.
In materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora la proposta originaria venga sostituita da successive proposte che incidono su elementi essenziali dell’operazione – quali il trattamento del credito erariale, le percentuali di soddisfacimento e la natura liquidatoria o in continuità del piano – tali proposte devono qualificarsi come nuove proposte. Ne consegue che ad esse si applica la disciplina vigente al momento della loro formulazione, ivi comprese le disposizioni introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, anche se il procedimento sia stato avviato anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere la perdurante applicazione della normativa previgente in ragione del solo dato cronologico della prima istanza.
2. Premessa
La decisione in commento si colloca al crocevia di alcune delle questioni più delicate e attuali del diritto della crisi d’impresa, offrendo lo spunto per una riflessione sistematica sul rapporto tra dinamica negoziale degli accordi di ristrutturazione, controllo giudiziale e disciplina del dissenso del credito pubblico.
La pronuncia affronta, con un approccio rigoroso e sostanziale, temi di particolare rilievo quali la distinzione tra modifica del piano e modifica della proposta, l’individuazione della disciplina applicabile in presenza di successive riformulazioni dell’accordo, la funzione dell’attestazione del professionista indipendente e i presupposti di operatività dell’omologazione forzosa del credito erariale.
In un contesto normativo segnato dai ripetuti interventi correttivi sul Codice della crisi, e in particolare dall’entrata in vigore del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136[1], la decisione consente, inoltre, di mettere a fuoco i criteri attraverso i quali ricostruire il diritto intertemporale in modo coerente con la sostanza dell’operazione e con i principi che sorreggono il sistema.
Al tempo stesso, essa offre una lettura particolarmente esigente della continuità aziendale e della funzione dell’attestazione, ribadendo che la compressione del dissenso dei creditori pubblici non può prescindere dalla costruzione di piani strutturalmente coerenti, trasparenti e adeguatamente dimostrati.
Muovendo da tali premesse, il contributo si propone di analizzare criticamente la pronuncia, ricostruendone il percorso argomentativo e valorizzandone le implicazioni sistematiche, anche in chiave prospettica, per la tenuta e l’effettività degli strumenti di regolazione negoziale della crisi d’impresa nel vigente assetto del Codice.
3. Il fatto
La controversia trae origine dalla situazione di crisi di una società attratta all’interno di un procedimento unitario instaurato a seguito di ricorso per liquidazione giudiziale promosso da un creditore.
Nell’ambito di tale procedimento, la debitrice ha tempestivamente attivato gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ottenendo l’applicazione di misure protettive e il termine per la presentazione di una proposta alternativa di concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti. Optando per quest’ultima soluzione, la società ha depositato domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 57 CCII, fondando la proposta su un piano di natura sostanzialmente liquidatoria, incentrato sulla dismissione del patrimonio sociale e sul pagamento dei creditori nei termini successivi all’omologazione.
L’operazione proposta dalla debitrice si fonda su un piano inizialmente dichiarato di natura liquidatoria, accompagnato dalla richiesta di autorizzazioni funzionali alla dismissione del patrimonio. Contestualmente al deposito degli accordi di ristrutturazione, la società formula nei confronti degli enti creditori pubblici una proposta di transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 63 CCII, inserendo sin dall’origine il trattamento del credito erariale tra gli elementi strutturali del piano. Nel corso del procedimento, la società ottiene l’adesione solo parziale del ceto creditorio, mentre l’Amministrazione finanziaria rimane estranea agli accordi e propone opposizione all’omologazione, contestando il mancato rispetto dei presupposti normativi della transazione fiscale.
Parallelamente, il commissario giudiziale rileva l’insufficienza delle adesioni ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento dei crediti richiesta dall’art. 57 CCII. In tale contesto, la procedura è caratterizzata dal susseguirsi di proposte di transazione fiscale tra loro non coincidenti e dalla reiterata rimodulazione del trattamento dei crediti pubblici, sino alla proposizione di un’istanza di omologazione forzosa sul presupposto della decisività dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria.
Nel medesimo arco temporale muta anche l’impostazione funzionale del piano, che, pur restando incentrato sulla liquidazione degli attivi, viene progressivamente corredato da riferimenti a prospettive di continuità aziendale non sorrette da una coerente rielaborazione del piano economico-finanziario.
L’attestazione del professionista indipendente, a sua volta, continua a qualificare l’operazione come liquidatoria, valutandone la fattibilità sulla base della dismissione del patrimonio. Si determina così una significativa discrasia tra piano, attestazione e allegazioni difensive, che conduce il Tribunale a qualificare le proposte succedutesi nel tempo come vere e proprie nuove proposte di accordi di ristrutturazione, con rilevanti ricadute in punto di diritto intertemporale e di ammissibilità dell’omologazione forzosa del credito erariale.
4. La ricostruzione del Tribunale di Vasto
Sul piano giuridico, la decisione del Tribunale di Vasto si articola lungo due direttrici strettamente connesse, concernenti, da un lato, l’individuazione della disciplina applicabile in ragione del susseguirsi di interventi normativi e della pluralità di proposte formulate nel corso del procedimento e, dall’altro, la verifica dei presupposti di ammissibilità dell’omologazione forzosa del credito erariale ai sensi dell’art. 63 CCII.
Il Collegio muove preliminarmente dall’esigenza di chiarire il quadro normativo di riferimento, osservando come la procedura si collochi in una fase di transizione segnata dall’entrata in vigore del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. correttivo ter), che ha inciso in modo significativo sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, in particolare, sulla transazione fiscale e contributiva[2].
Richiamata la regola generale di applicabilità del correttivo anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, il Tribunale si sofferma sulla disciplina transitoria dettata per l’art. 63 CCII, la quale prevede che le modifiche si applichino alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente al 28 settembre 2024, evidenziando tuttavia come tale criterio temporale non possa essere inteso in senso meramente formale, dovendo essere coordinato con la concreta dinamica procedimentale e con la natura delle modifiche intervenute.
In tale prospettiva, il Collegio attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che la proposta originaria di accordo e di transazione fiscale sia stata progressivamente superata da una pluralità di proposte successive, fino a quella da ultimo depositata, caratterizzata da un contenuto non solo quantitativamente diverso, ma strutturalmente eterogeneo rispetto alla prima. Le modifiche intervenute, infatti, non si limitano a incidere sul quantum del soddisfacimento del credito erariale, ma investono elementi essenziali dell’operazione, quali la composizione del passivo, il numero e la tipologia dei creditori coinvolti, le percentuali di soddisfacimento e, soprattutto, la natura del piano, che da esplicitamente liquidatorio viene progressivamente rappresentato come potenzialmente in continuità.
Tale mutamento induce il Tribunale a escludere che si sia in presenza di mere modifiche emendative di un’unica proposta, qualificando invece le successive riformulazioni come vere e proprie nuove proposte di accordi di ristrutturazione[3].
A sostegno di tale conclusione, il Collegio richiama l’elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di concordato preventivo, ed in particolare il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le modifiche che incidono sull’impianto satisfattorio e sulla logica di superamento della crisi integrano una mutatio libelli, con conseguente necessità di valutare la proposta alla luce della disciplina vigente al momento della sua formulazione. In virtù dell’impostazione unitaria dell’art. 48 CCII, tale principio viene esteso anche agli accordi di ristrutturazione, con la conseguenza che la fattispecie deve essere scrutinata alla luce degli artt. 57, 58 e 63 CCII nel testo risultante dal correttivo ter.
Chiarito il profilo intertemporale, il Tribunale procede quindi alla verifica dell’ammissibilità dell’omologazione forzosa del credito erariale, soffermandosi in modo analitico sui presupposti cumulativi richiesti dall’art. 63 CCII. In primo luogo, viene escluso che l’accordo possa qualificarsi come non liquidatorio, rilevandosi come le prospettive di continuità aziendale prospettate dalla debitrice rimangano confinate sul piano delle allegazioni difensive, prive di adeguato supporto documentale e, soprattutto, incoerenti rispetto all’attestazione del professionista indipendente, che continua a qualificare il piano come sostanzialmente liquidatorio e a fondare la valutazione di fattibilità sulla dismissione del patrimonio.
Tale discrasia tra piano, attestazione e prospettive dichiarate impedisce, secondo il Collegio, di ritenere integrato il presupposto indefettibile della non liquidatorietà dell’accordo, che costituisce una condizione preliminare per l’accesso al cram down fiscale[4].
La motivazione del Tribunale si incentra in modo significativo sul presupposto della nonliquidatorietà dell’accordo, richiesto dall’art. 63 CCII quale condizione indefettibile per l’operatività dell’omologazione forzosa nei confronti del credito pubblico. Secondo il Collegio, tale requisito non può essere desunto da mere enunciazioni programmatiche o da prospettive astratte di prosecuzione dell’attività, ma deve emergere in modo coerente e verificabile dall’assetto complessivo del piano e dall’attestazione del professionista indipendente. In questa prospettiva, la non liquidatorietà assume una valenza sostanziale e funzionale, imponendo che la regolazione della crisi sia orientata alla conservazione, almeno parziale, dei valori aziendali e non si risolva nella mera dismissione degli attivi a fini satisfattivi.
La decisione chiarisce come la qualificazione dell’accordo non possa essere affidata alla sola auto-rappresentazione del debitore, ma richieda una convergenza tra struttura del piano, flussi economico-finanziari prospettati e giudizio attestativo sulla fattibilità dell’operazione. Laddove il piano continui a fondarsi sulla liquidazione del patrimonio e l’attestazione ne confermi la natura liquidatoria, il richiamo a prospettive di continuità non documentate né tradotte in una diversa architettura economica dell’operazione risulta privo di efficacia qualificatoria e non idoneo a soddisfare il requisito richiesto dalla legge.
In tale ottica, la discrasia tra piano, attestazione e allegazioni difensive non rappresenta un mero vizio formale, ma incide sull’identità stessa dell’istituto attivato, precludendo l’accesso a un meccanismo – quale il cram down fiscale – che il legislatore ha riservato a soluzioni di ristrutturazione non meramente liquidatorie, in cui la compressione coattiva del credito pubblico trovi giustificazione nella prospettiva di una conservazione del valore aziendale e di un miglior soddisfacimento complessivo del ceto creditorio.
Nel ricostruire il presupposto della non liquidatorietà dell’accordo, il Tribunale di Vasto adotta una nozione che non si identifica necessariamente con la continuità aziendale in senso pieno, ma che richiede comunque un quid pluris rispetto alla mera liquidazione del patrimonio. La decisione chiarisce, infatti, che ciò che rileva non è l’etichetta formale attribuita al piano, bensì la sua struttura economico-funzionale e la capacità dell’operazione di conservare, anche solo in parte, valori aziendali ulteriori rispetto a quelli ricavabili dalla semplice dismissione degli attivi. In questa prospettiva, il Collegio valorizza una lettura teleologica del requisito, coerente con la funzione selettiva attribuita dal legislatore – specie a seguito del correttivo di cui al d.lgs. n. 136/2024 – all’istituto dell’omologazione forzosa del credito pubblico, riservato a soluzioni di regolazione della crisi che non si risolvano in una liquidazione mascherata[5].
Ne discende un approccio volto a contrastare l’uso meramente strumentale del richiamo alla continuità aziendale quale artificio argomentativo finalizzato a superare il dissenso dell’Amministrazione finanziaria, imponendo invece una verifica rigorosa della coerenza tra piano, attestazione e prospettive effettivamente praticabili di ristrutturazione[6].
A ciò si aggiunge la rilevata violazione dell’art. 58 CCII, in quanto le modifiche sostanziali apportate al piano avrebbero imposto il rinnovo dell’attestazione e delle manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati, adempimenti che non risultano essere stati correttamente assolti. Anche sotto il profilo del trattamento del credito erariale, il Tribunale rileva il mancato rispetto delle soglie minime di soddisfacimento previste dall’art. 63 CCII, osservando come l’importo offerto nella proposta finale risulti inferiore alle percentuali richieste dalla norma e, per di più, peggiorativo rispetto a precedenti formulazioni, senza che ciò sia compensato da una più solida dimostrazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Proprio su tale ultimo profilo, il Collegio sottolinea l’insufficienza dell’attestazione e delle allegazioni della debitrice, evidenziando l’assenza di una compiuta valutazione comparativa che tenga conto non solo del valore di realizzo degli attivi, ma anche degli elementi immateriali potenzialmente valorizzabili in ipotesi di continuità, quali l’avviamento, il know-how e le prospettive reddituali dell’attività prospettata.
In definitiva, la ricostruzione operata dal Tribunale conduce ad affermare che l’istanza di omologazione forzosa non soddisfa i presupposti sostanziali e procedurali richiesti dall’art. 63 CCII e si inserisce in un contesto segnato da una sostanziale instabilità della proposta e da una incoerenza strutturale tra piano, attestazione e trattamento dei creditori pubblici. Su tali basi, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione viene dichiarata inammissibile, riaffermando il ruolo del controllo giudiziale quale presidio di coerenza sistemica e di tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché la funzione selettiva dell’omologazione nel nuovo assetto del Codice della crisi.
5. Alcune considerazioni
Le conclusioni cui perviene il Tribunale di Vasto offrono l’occasione per una riflessione critica di ordine sistematico che investe, in modo intrecciato, la natura degli accordi di ristrutturazione[7], il significato della continuità aziendale, la funzione dell’attestazione del professionista indipendente, la distinzione tra modifica del piano e modifica della proposta e, infine, le condizioni e i limiti strutturali dell’istituto del cram down fiscale nel disegno complessivo del Codice della crisi.
In primo luogo, la conclusione cui perviene il Tribunale di Vasto in ordine alla mancanza del requisito della non liquidatorietà dell’accordo si inserisce coerentemente in una lettura sostanziale e funzionale degli accordi di ristrutturazione dei debiti, intesi non come meri strumenti solutori o liquidatori, bensì come operazioni economico-giuridiche unitarie, sorrette da una specifica causa di ristrutturazione[8].
In tale prospettiva, la liquidazione degli attivi può certamente costituire una modalità attuativa dell’accordo, ma solo nella misura in cui risulti funzionalizzata a un disegno complessivo di riorganizzazione del profilo debitorio e, più in generale, della struttura dell’impresa, e non quando essa esaurisca integralmente la logica dell’operazione.
Il Collegio, valorizzando la persistente qualificazione liquidatoria del piano e dell’attestazione del professionista indipendente, mostra di aderire a una concezione secondo cui la non liquidatorietà non coincide necessariamente con la continuità aziendale in senso pieno, ma richiede comunque un quid pluris rispetto alla mera dismissione del patrimonio, idoneo a giustificare l’accesso agli effetti più incisivi dell’omologazione, e in particolare alla compressione coattiva del credito pubblico. Ne deriva una verifica che non può arrestarsi al piano delle dichiarazioni o delle prospettive astrattamente enunciate dal debitore, ma deve investire la coerenza interna dell’operazione, il rapporto tra piano economico-finanziario e attestazione e la reale capacità dell’accordo di esprimere una funzione di ristrutturazione in senso proprio. In questa chiave, la decisione appare espressione di un approccio teleologico al requisito della non liquidatorietà, pienamente coerente con la funzione selettiva rafforzata dal d.lgs. n. 136/2024, e si colloca nel solco di un orientamento volto a prevenire l’uso meramente strumentale del richiamo alla continuità aziendale quale etichetta formale destinata a legittimare soluzioni che, nella sostanza, rimangono integralmente liquidatorie.
In secondo luogo, la decisione consente di ribadire come la continuità aziendale non possa essere degradata a mero argomento difensivo o a formula retorica funzionale al superamento di specifici ostacoli procedurali, ma debba costituire un elemento strutturale, dimostrato e coerentemente incorporato nell’impianto economico-finanziario del piano, tale da orientarne la logica complessiva e da giustificare, sul piano sostanziale, la compressione del dissenso di creditori qualificati.
Nel sistema del CCII, infatti, la continuità non rappresenta soltanto una modalità alternativa alla liquidazione, bensì assurge a criterio selettivo dell’accesso agli strumenti di regolazione negoziale della crisi, in particolare quando si tratta di imporre un trattamento non consensuale al credito pubblico.
In questa prospettiva, la pronuncia in commento appare pienamente coerente con l’impostazione normativa che subordina l’operatività del cram down fiscale alla presenza di un accordo non liquidatorio, evidenziando come l’introduzione tardiva o meramente enunciativa di prospettive di continuità, prive di adeguato riscontro documentale e non recepite nell’attestazione, non possa mutare la natura dell’operazione senza svuotare di contenuto il presidio sostanziale predisposto dal legislatore a tutela dell’interesse erariale e della par condicio creditorum.
Tale profilo si salda strettamente con la funzione dell’attestazione del professionista indipendente[9], che la decisione valorizza non come adempimento formale, ma come snodo essenziale di raccordo tra piano, rappresentazione della crisi e controllo giudiziale. Nel sistema del Codice della crisi, l’attestazione è chiamata a svolgere una funzione di garanzia non solo per i creditori, ma anche per il giudice, fungendo da filtro tecnico sulla coerenza interna del piano, sulla veridicità dei dati e sulla plausibilità delle soluzioni prospettate.
La vicenda esaminata mostra con particolare chiarezza come l’incoerenza tra un piano qualificato come liquidatorio e una narrazione difensiva incentrata su ipotetiche prospettive di continuità determini un vero e proprio corto circuito sistemico, che priva il giudice degli elementi necessari per esercitare il controllo richiesto in sede di omologazione, tanto più quando si invoca l’intervento sostitutivo del tribunale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In tale senso, la pronuncia ribadisce implicitamente che l’attestazione non può limitarsi a recepire in modo generico le prospettive prospettate dal debitore, ma deve farsi carico di una valutazione effettiva, strutturata e coerente della continuità, ove questa venga invocata come presupposto per l’accesso a regimi più incisivi di compressione del dissenso.
In questo quadro si inserisce, con rilievo centrale, la distinzione tra modifica del piano e modifica della proposta[10], che la decisione contribuisce a chiarire secondo un criterio sostanziale e non meramente formale. Non ogni modifica del piano, infatti, si traduce automaticamente in una modifica della proposta, ma ciò avviene ogniqualvolta l’intervento del debitore incida sugli elementi essenziali dell’assetto satisfattorio e sulla logica di regolazione della crisi, quali la composizione del passivo, le percentuali di soddisfacimento, la natura liquidatoria o in continuità dell’operazione.
In tali ipotesi, la modifica del piano assume la valenza di una vera e propria modifica della proposta, integrando una mutatio libelli che impone il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori e dell’attestazione, ai sensi dell’art. 58 CCII, e che, soprattutto, incide sull’individuazione della disciplina applicabile. L’aggancio del regime normativo alla data delle successive modifiche sostanziali, lungi dal costituire un eccesso di formalismo, si pone come corollario necessario di un approccio improntato all’effettività e alla coerenza sistemica, impedendo che il debitore possa selezionare in modo opportunistico la normativa più favorevole mediante il richiamo alla cronologia dell’avvio del procedimento, a fronte di un assetto negoziale ormai profondamente mutato.
Infine, la pronuncia consente di riflettere sui limiti strutturali del cram down fiscale, così come ridisegnato dal legislatore e interpretato dalla giurisprudenza di merito. L’art. 63 CCII, specie nel testo risultante dal correttivo ter, delinea un istituto di natura eccezionale, la cui operatività è circoscritta da condizioni cumulative particolarmente rigorose[11].
Se tale rigidità risponde all’esigenza di evitare un uso distorto dello strumento e di preservare l’equilibrio tra interesse pubblico alla riscossione e interesse privato alla ristrutturazione dell’impresa, essa comporta tuttavia il rischio di ridurre il cram down fiscale a una figura di difficile praticabilità, soprattutto nei casi in cui il debito pubblico rappresenti una componente rilevante dell’esposizione complessiva e il piano si collochi in una zona grigia tra liquidazione e continuità attenuata.
La decisione in commento si colloca consapevolmente in questa linea di rigore, riaffermando che il cram down non può fungere da rimedio ex post alla mancata costruzione di un piano coerente e credibile, né può supplire a carenze strutturali del progetto di ristrutturazione o dell’attestazione. In tale prospettiva, la pronuncia contribuisce a chiarire che l’istituto è concepito come strumento selettivo e non generalizzato, destinato a operare solo in presenza di piani solidi, trasparenti e sistemicamente coerenti, e sollecita, sul piano de iure condendo, una riflessione sul punto di equilibrio tra rigore delle condizioni di accesso ed effettività delle soluzioni negoziali della crisi, affinché l’obiettivo del risanamento dell’impresa non resti sacrificato a un’eccessiva rigidità applicativa.
Trib. Vasto, 16 gennaio 2026. Pres. Estensore Michele Monteleone
[1] Sui punti focali del d.lgs. 136, Le modifiche al Codice della crisi: il d.lgs.n. 136/2024, Procedure concorsuali, 1/2025; I. PAGNI, Il decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136: una guida alla lettura, in dirittodellacrisi.it, 2024, 13.
[2] Sulle modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazioni, in particolare sulle questioni applicative ancora aperte introdotte dal d.lgs. 136/2024, E. CAVUOTO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo il d.lgs. 136/2024, Studio n.71/2024, in Notariato.it.
[3] Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la nozione di proposta non possa essere ricostruita in senso meramente formale, dovendosi avere riguardo alla sua incidenza sull’assetto complessivo dell’operazione e sulla logica di superamento della crisi. Ne consegue che le modifiche che investono elementi essenziali del piano e dell’impianto satisfattorio – quali la composizione del passivo, le percentuali di soddisfacimento o la natura liquidatoria o in continuità dell’operazione – non possono essere degradate a meri aggiustamenti emendativi, ma integrano una vera e propria mutatio della proposta, con conseguente necessità di applicare la disciplina vigente al momento della loro formulazione. In giurisprudenza, Cass. 22988/2022.
[4] Sul presupposto della non liquidatorietà dell’accordo, esso non coincide necessariamente con la continuità aziendale in senso pieno, potendo gli strumenti di regolazione negoziale della crisi presentare soluzioni ibride o attenuate; ciò nondimeno, tale requisito esige comunque un quid pluris rispetto alla mera dismissione del patrimonio, idoneo a esprimere una funzione di ristrutturazione in senso proprio e a giustificare l’accesso agli effetti più incisivi dell’omologazione. Cfr. A. FAROLFI, Brevi note in tema di accordi di ristrutturazione, in Dirittodellacrisi.it, 2 Novembre 2023
[5] La liquidazione degli attivi può essere compatibile con gli accordi di ristrutturazione solo ove risulti funzionalizzata a un disegno complessivo di riorganizzazione dell’esposizione debitoria e dell’assetto dell’impresa, mentre deve escludersi che un piano integralmente liquidatorio, privo di ulteriori elementi di ristrutturazione, possa accedere indistintamente ai meccanismi di compressione coattiva delle posizioni creditorie.
[6] A tale rischio - di un uso meramente strumentale del richiamo alla continuità aziendale quale etichetta formale destinata a superare specifici ostacoli procedurali o il dissenso dei creditori qualificati - si oppone un controllo giudiziale improntato alla verifica della coerenza tra piano, attestazione e prospettive effettivamente praticabili di prosecuzione o valorizzazione dell’attività, evitando che soluzioni sostanzialmente liquidatorie vengano surrettiziamente attratte nell’area degli strumenti di ristrutturazione.
[7] Sul punto, tra i più recenti commenti E. CAPOBIANCO, Commento all’art. 57, in S. BONFATTI, Commentario al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Pisa, 2025, 283 ss.; S. PACCHI, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato ARATO-D’ATTORRE-FABIANI, di prossima pubblicazione; A. DE PRA, Sub art. 57, in A. MAFFEI ALBERTI – M. SPERANZIN, Commentario breve alle leggi sulle crisi d’impresa ed insolvenza8, Padova, 2025; P.D. BELTRAMI, Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, in M. IRRERA e S. A. CERRATO (diretto da), Crisi e insolvenza dopo il correttivo ter, T. I, Bologna, 2024, 979 ss.;
[8] La lettura sistematica delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 induce a ritenere che il legislatore abbia inteso rafforzare la funzione selettiva degli strumenti di regolazione della crisi, limitando l’accesso agli effetti più penetranti – quali la compressione coattiva delle posizioni creditorie – alle sole operazioni dotate di una effettiva causa di ristrutturazione. In tale ottica, il controllo sulla non liquidatorietà del piano non assolve a una funzione meramente classificatoria, ma diviene criterio di accesso sostanziale agli istituti premiali dell’ordinamento. Sul tema cfr. S. FORTUNATO, Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: quale unitarietà della categoria?, in Quaderni di Ristrutturazioni aziendali, 2025, II, 4 ss.; O. CAGNASSO e L. PANZANI, Crisi d’impresa e procedure Concorsuali: un’introduzione, ivi, 33.
[9] V. COMERCI- S. CHINAGLIA, Sub art. 63, in A. MAFFEI ALBERTI – M. SPERANZIN, Commentario breve ecc., cit., 451.
[10] Sulla differenza tra piano e proposta, M. FABIANI, Per la chiarezza di idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, in Fallimento, 2011, 175 ss. Sul concetto di modifica negli accordi di ristrutturazione, vedi P. BELTRAMI, Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano, in Crisi e insolvenza dopo il Correttivo ter. Commentario sistematico, diretto da M. Irrera - S.Cerrato, I, Bologna, 2024, 1003 ss.; G. NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel codice della crisi, in Fallimento, 2020, 1052; G: D’ATTORRE, L’esecuzione del concordato e le modificazioni del piano, in Le modifiche al Codice della crisi: il d.lgs.n. 136/2024, cit., 76; M. FABIANI, Gli accordi di ristrutturazione (profili sostanziali), in Foro it., 2020, V, 152; V. Lenoci, Art. 58, in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza diretto da F. Di Marzio, Milano, 2022, 254; P. BELTRAMI, Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano, cit., 1013. Sulle modifiche necessarie negli accordi, v. L. D’ORAZIO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in S. Ambrosini (a cura di), Crisi e insolvenza nel nuovo codice, Bologna, 2022, 633; P. BELTRAMI, Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano, cit., 1004.
[11] V. ZANICHELLI, Commento all’art. 63, in S. BONFATTI, Commentario al Codice della crisi d’impresa ecc., cit., 304.