, 05 maggio 2026, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Sommario: 1. Perimetro dell’indagine; 2. Rilievo e attualità del tema; 3. La (ri)formulazione dell’art. 2394-bis c.c.; 4. Alcune perplessità; 4.1. L’incompleta individuazione degli organi legittimati ad agire; 4.2. La lacuna del CP-CO; 4.3. L’anacronistico indistinto rinvio ai «precedenti articoli»; 4.4. L’omessa specificazione circa il carattere esclusivo o concorrente della legittimazione; 4.5. L’eccentrica introduzione di un termine biennale di decadenza; 5. Rischio di eterogenesi dei fini?; 6. Qualche spunto di riflessione; 7. En attendant il recepimento della Direttiva (UE) 2026/799.
1. Perimetro dell’indagine
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (talora indicato come “Codice dei mercati finanziari”) che, nell’attuare la delega contenuta nell’art. 19 della c.d. “Legge Capitali” n. 21/2024, ha revisionato sia il Testo Unico della Finanza (breviter, TUF di cui al D.Lgs. n. 58/1998) che le norme in materia di amministrazione e controllo delle società di capitali contenute nella Sezione VI-bis del Capo V del Libro V del Codice civile.
Gli obiettivi dichiarati erano essenzialmente quelli di razionalizzare il mercato dei capitali e di uniformare (e parificare) i sistemi di governance, ma il Legislatore ha altresì cercato di coordinare il Codice civile con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d’ora in poi CCII).
Per la precisione, l’art. 9, comma 1, del citato D.Lgs. n. 47/2026:
- (alla lett. f) ha introdotto l’art. 2381-bis, che, al comma 3, riproduce quanto attualmente previsto dall’art. 2381, comma 4, c.c. aggiungendo tra le competenze non delegabili anche la decisione di adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e dell’insolvenza ai sensi del capoverso dell’art. 2086 c.c. (ferma la possibilità di delegarne l’attuazione)[1];
- (alla lett. t) ha modificato l’art. 2394-bis c.c. concernente la legittimazione attiva ad esperire le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
Tralasciando le altre norme che avrebbero forse meritato una revisione[2] e le “occasioni perse”[3], nel prosieguo ci si soffermerà sulla riformulazione dell’art. 2394-bis c.c.: dopo averne ricordato (nel par. 2) la persistente centralità sistematica nel quadro delle azioni finalizzate alla ricostruzione dell’attivo e alla determinazione del valore di liquidazione e riportato il nuovo testo (par. 3), (nel par. 4) si metteranno in luce alcuni difetti di coordinamento. Infine, pur con tutta la cautela che impone l’esegesi “a prima lettura” di norme ancora fresche di inchiostro, non si nasconderà il timore di un disallineamento sistemico che rischia di accrescere l’incertezza interpretativa e di incidere negativamente sull’effettività delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
2. Rilievo e attualità del tema
In un contributo, pubblicato qualche anno fa[4], chi scrive aveva posto all’attenzione dei Conditores la necessità di un aggiornamento (non solo lessicale) dell’art. 2394-bis c.c. che, contrariamente al criterio direttivo dettato dall’art. 14 della legge delega n. 155/2017, non era stato abrogato e, nella formulazione allora vigente, oltre ad usare la vecchia dicitura “fallimento” (da intendersi comunque sostituita, in forza della norma generale dell’art. 349 CCII, dall’espressione neutrale «liquidazione giudiziale», breviter LG), ometteva ogni riferimento al liquidatore della liquidazione controllata (breviter LC) e alla figura del liquidatore giudiziale presente nel concordato preventivo (CP) e forse anche nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO).
Nel frattempo, il quadro normativo si è ulteriormente (stratificato e) complicato, per cui non è agevole riformulare la suddetta Grundnorm in termini compatibili con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nel testo risultante a seguito dei decreti n. 147/2020 (c.d. primo correttivo), n. 83/2022 (di recepimento della Direttiva Insolvency n. 1023/2019) e n. 136/2024 (spesso impropriamente indicato come terzo decreto correttivo).
Il Legislatore italiano si è cimentato in questo arduo compito, ma pare lecito dubitare dell’effettiva riuscita del coordinamento tra i due orditi codicistici.
Il tema in esame, pur riferito a una singola disposizione, assume un rilievo non “solo” processuale, ma anche sostanziale. In particolare, la pretesa di ricondurre a unità il regime della legittimazione all’esercizio delle azioni di responsabilità — affermandone l’automatica concentrazione in capo agli organi della procedura — rischia di alterare gli equilibri del sistema, fino a comprometterne la coerenza complessiva.
Ciò emerge con evidenza in relazione alla determinazione del «valore di liquidazione»[5], che oggi assolve una duplice funzione: da un lato, distributiva, quale criterio di delimitazione tra absolute e relative priority rule (APR vs RPR); dall’altro, comparativa, come parametro per la verifica del rispetto del principio del No Creditor Worse Off (NCWO). In tale contesto, le utilità ritraibili dalle azioni di responsabilità assumono un ruolo decisivo nella costruzione del benchmark liquidatorio. Ebbene, ove si ritenesse il liquidatore giudiziale (del concordato preventivo) sempre legittimato a esercitare tali azioni, il relativo ricavato finirebbe per assumere una valenza “neutra”, essendo comunque destinato — indipendentemente dalle scelte pianificatorie — alla soddisfazione dei creditori, con conseguente svuotamento della funzione selettiva del valore di liquidazione[6].
Il rilievo della questione è ulteriormente accentuato dal fatto che le azioni risarcitorie hanno progressivamente soppiantato le azioni revocatorie concorsuali[7] quale principale strumento di recupero di valore, anche alla luce dell’evoluzione normativa che ha valorizzato la responsabilità degli organi sociali per la violazione del dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a monitorare il going concern (artt. 2086 c.c. e 3 CCII)[8] e per “perdita di valore” superando una lettura meramente statica del patrimonio sociale (sottesa alla presunzione sancita dall’art. 2486, comma 3, c.c.)[9].
3. La (ri)formulazione dell’art. 2394-bis c.c.
Prima di soffermarci sul nuovo testo, giova ricordare che l’art. 2394-bis c.c. era stato introdotto (estrapolando una parte dell’art. 2394, comma 3, c.c. vecchio testo) dalla riforma societaria operata con il D.Lgs. n. 6/2003 per disciplinare la legittimazione attiva all’esercizio delle azioni di responsabilità nelle principali «procedure concorsuali».
L’inserimento, nel codice civile, di un’autonoma disposizione trovava giustificazione nella circostanza che, secondo l’id quod plerumque accidit, la procedura fallimentare (oggi LG) è sempre stata il terreno elettivo delle azioni di responsabilità[10] e, fin dall’inizio, l’art. 2394-bis c.c. è stato letto come una conferma dell’opinione, assolutamente prevalente, secondo cui quella spettante al curatore (o all’organo corrispondente delle altre procedure concorsuali) non sarebbe un’azione autonoma e diversa dalle fattispecie ivi richiamate.
Il testo della norma, interpolato dal D.Lgs. n. 47/2026 (evidenziando in grassetto le parole aggiunte), è il seguente:
«In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza».
Nella Relazione di accompagnamento si legge: «Nello specifico, si provvede ad effettuare un aggiornamento alle nuove disposizioni del Codice della crisi d’impresa, sostituendo il riferimento al fallimento con un riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale. Si inserisce un riferimento al concordato liquidatorio (per allineamento alla legittimazione attiva prevista dal Codice della crisi in favore del liquidatore giudiziale) e inserito un termine di natura decadenziale per l’esercizio delle azioni di responsabilità in caso di procedure di insolvenza, che favorisce il celere ed efficiente svolgimento delle procedure».
Prima facie, i nostri Conditores sembrerebbero aver apportato le modifiche strettamente indispensabili per allineare la norma al nuovo lessico del Codice della crisi e, sul piano sostanziale, introdotto un termine per accelerare la chiusura della procedura concorsuale.
Ad un’analisi più attenta è agevole constatare che la nuova formulazione solleva più dubbi di quanti ne avrebbe dovuto risolvere, ragion per cui - sia pure con tutto il rispetto che merita il lavoro della Commissione di riforma - è forte la tentazione di annoverarla tra le c.d. “cattive leggi”[11], per tali intendendosi i complessi normativi (ma anche singole norme) tecnicamente mal scritti, anche se volti a realizzare obiettivi meritevoli.
4. Alcune perplessità
L’esame del testo novellato dell’art. 2394-bis c.c. – nel momento in cui si scrive non ancora commentato in dottrina[12] - solleva criticità, che non sono semplici difetti di coordinamento, ma riflettono una più profonda incertezza circa la funzione sistemica delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
4.1. L’incompleta individuazione degli organi legittimati ad agire
Innanzitutto, l’aggiornamento pare incompleto perché continua a mancare un riferimento:
a) al liquidatore della liquidazione controllata (LC) che, ai sensi dell’art. 274 CCII, è legittimato (previa autorizzazione del giudice delegato subordinata alla verifica dell’utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori) ad esercitare o, se pendente, a proseguire, «ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti» (e, quindi quantomeno anche l’azione sociale di responsabilità[13]), nonché «l’azione revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile» (id est, l’actio pauliana, ma non la revocatoria concorsuale);
b) al liquidatore del concordato liquidatorio semplificato (CLS), legittimato ad agire in responsabilità (arg. desunto dal rinvio all’art. 115 aggiunto dall’ultimo correttivo all’art. 25-septies, comma 1, CCII)[14], con conseguente non configurabilità di tale procedura concorsuale (introdotta dal d.l. n. 118/2021) caratterizzata dall’assenza di votazione da parte dei creditori, come una sorta di salvacondotto sul passato.
Forse - ma quest’ultimo punto è controverso essendo dubbia la possibilità di nominarlo[15] - anche il liquidatore del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) potrebbe agire in responsabilità in quanto l’art. 64-bis, comma 9, CCII esclude dal rinvio (nei limiti della compatibilità) ad alcune disposizioni dettate per il concordato preventivo soltanto gli artt. 112 e 114-bis CCII. Ragionando a contrario, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) includersi l’art. 115 CCII alle stesse condizioni in cui un liquidatore è legittimato ad agire nel concordato preventivo in continuità aziendale (v. infra).
Se così fosse, anche l’immutata rubrica dell’art. 2394-bis c.c. andrebbe rivista poiché è discussa la riconducibilità del PRO – caratterizzato dalla possibilità di distribuire il valore generato dal piano in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione - al novero delle «procedure concorsuali»[16].
Per contro, nonostante l’assenza di un espresso richiamo, dovrebbe essere pacifica la legittimazione ad agire in responsabilità del curatore di una procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo purché abbia cura di chiedere, previamente, al tribunale di disporre la separazione delle procedure (v. combinato disposto degli artt. 287, comma 2 e 291, comma 1, CCII)[17]. L’unico dubbio che potrebbe sorgere è se, in tal caso (essendo il rimedio disciplinato dall’art. 2497 c.c. e non dagli «articoli precedenti» all’art. 2394-bis c.c. cui quest’ultimo fa espresso rinvio), sia applicabile il neo-introdotto termine di decadenza biennale (v. infra).
In assenza di una norma corrispondente all’art. 291 CCII e del mancato aggiornamento del comma 4 dell’art. 2497 c.c. (che continua a menzionare solo il curatore del fallimento, rectius della LG, nonché il commissario liquidatore/straordinario rispettivamente nella l.c.a. e nell’a.s.) il discorso è più complicato per il concordato preventivo e gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che contemplano la nomina di un liquidatore giudiziale. Tuttavia, se si muove dal presupposto che l’azione ex art. 2497 c.c. possa essere esercitata dalla società eterodiretta per il risarcimento del danno direttamente subito, tale diritto dovrebbe rientrare nel patrimonio gestito dal liquidatore e, quindi, nella sua sfera di legittimazione processuale[18]. Nonostante l’uso, nell’art. 291 CCII, del plurale «azioni di responsabilità», pare, invece, da escludere una concentrazione nelle mani dell’organo della procedura dell’azione spettante ai soci della società controllata[19].
4.2.La lacuna del CP-CO
In secondo luogo, l’analisi del dettato normativo rivela un’omissione che non può essere derubricata a mera svista redazionale. Sebbene il sintagma “concordato liquidatorio” sia rintracciabile nel glossario del D.Lgs. n. 14/2019[20], l’averlo isolato all’interno del nuovo art. 2394-bis c.c. produce un effetto (probabilmente non voluto) di perimetrazione, lasciando fuori il concordato preventivo con continuità aziendale (CP-CO)[21] o misto[22].
Tale silenzio appare particolarmente critico qualora sia stato nominato un liquidatore giudiziale per la vendita degli assets non funzionali alla prosecuzione dell’attività[23]. In tali ipotesi, dottrina e giurisprudenza più accorte hanno già chiarito come l’organo della procedura sia legittimato ad agire in responsabilità, a condizione che il piano o la proposta prevedano di destinare ai creditori i proventi dell’azione risarcitoria[24]. Anzi, il valore ipoteticamente recuperabile tramite le azioni di responsabilità assume un rilievo centrale anche qualora la società decida di non esercitarle giacché deve comunque confluire nel calcolo del benchmark liquidatorio ai fini del giudizio comparativo sul valore di liquidazione[25].
Il mancato richiamo al CP-CO nell’art. 2394-bis c.c. sembra dunque tradire una volontà di semplificazione che scivola nell’incompletezza. Se l’obiettivo della novella era la determinatezza applicativa, l’aver privilegiato il solo paradigma liquidatorio rischia di generare un’ingiustificata disparità di regime tra procedure, rectius, all’interno della stessa procedura. Si profila così il paradosso di un Legislatore che, nel tentativo di coordinare i codici (civile e della crisi), finisce per delegittimare implicitamente l’organo del concordato in continuità, proprio laddove la gestione dei flussi e la stabilità del valore richiederebbero la massima certezza sulle prerogative processuali.
4.3. L’anacronistico indistinto rinvio ai «precedenti articoli»
In terzoluogo, l’aver mantenuto inalterato il riferimento alle «azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli», ossia a quella sociale (al cui esercizio sono legittimati anche il collegio sindacale, i soci di minoranza e, nelle s.r.l., il singolo socio come sostituto processuale della società ai sensi dell’art. 81 c.p.c.) e a quella spettante ai creditori sociali risulta potenzialmente fuorviante poiché non tiene conto che una legittimazione così ampia è prevista solo per il curatore (art. 255 CCII)[26] e per il commissario della l.c.a. (art. 307 CCII) e, tramite il rinvio (contenuto nell’art. 36 del D.Lgs. n. 270/1999), anche per il commissario straordinario dell’a.s. Viceversa, l’apertura del concordato preventivo (nonché degli altri strumenti concordatari) e della liquidazione controllata non renderebbe improcedibile l’azione spettante ai creditori sociali.
Non può, infatti, trascurarsi la differente formulazione dei commi 2 e 3 dell’art. 115 CCII[27] interpretati dalla tesi maggioritaria – sebbene talora in senso critico[28] e provocatorio[29] e pur in presenza di autorevoli voci contrarie[30] - nel senso che al liquidatore giudiziale spetterebbe esercitare o, se già pendente, proseguire solo l’azione sociale di responsabilità[31]. Viceversa, l’actio ex art. 2394 c.c. (ripetuta, per la s.r.l., dall’art. 2476, comma 6, c.c.) resterebbe esperibile dai creditori uti singuli anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione.
Quanto alla liquidazione controllata, mentre il trasferimento al liquidatore dell’azione sociale di responsabilità è il precipitato processuale dello spossessamento del debitore, in mancanza di una disposizione ad hoc, il dominus della procedura non parrebbe legittimato a sostituirsi ai creditori sociali nel far valere l’inosservanza «degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale»[32]. La conclusione, peraltro, non è pacifica poiché, secondo quella giurisprudenza che fa dottrina[33], anche nel “fallimento in piccolo” il liquidatore, assumendo al pari del curatore la disponibilità dei beni del liquidato, potrebbe non solo esercitare l’azione di responsabilità sociale, ma (analogamente a quanto gli è espressamente consentito in ordine all’azione revocatoria ordinaria) altresì agire ex art. 2394 c.c. utendo juribus dei creditori.
4.4. L’omessa specificazione circa il carattere esclusivo o concorrente della legittimazione
Il nuovo art. 2394-bis c.c. omette di specificare se la legittimazione dell’organo della procedura concorsuale sia esclusiva o concorrente e, ove si propenda per questa seconda tesi, se operi in ogni caso o solo nell’ipotesi di inerzia del dominus (curatore/liquidatore giudiziale/commissario liquidatore o straordinario).
Anche sul punto sarebbe stato difficile fare un discorso unitario in quanto si registrano diverse opinioni: vi è chi[34], alla luce della nuova rubrica dell’art. 115 CCII (che non contiene più un riferimento alla modalità satisfattiva della cessione dei beni) e della possibilità di nominare il liquidatore giudiziale anche in ipotesi di continuità aziendale, reputa difficile concludere per la perdita tout court della capacità processuale in capo al debitore; chi propende per la legittimazione di quest’ultimo solo in caso di inerzia del liquidatore[35] e chi per la legittimazione esclusiva dell’organo della procedura[36].
Peraltro, anche per quanto concerne il curatore, una pronuncia di merito ha affermato, in modo innovativo e in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità maturata proprio sul (vecchio) art. 2394-bis c.c., la persistente legittimazione attiva dei creditori qualora, intervenuto il fallimento (oggi LG) della società debitrice, il curatore ometta di esercitarla[37].
4.5. L’eccentrica introduzione di un termine biennale di decadenza
Last but not least, il periodo aggiunto all’art. 2394-bis c.c.[38], solleva perplessità concernenti:
i) l’assenza di una disciplina transitoria;
ii) l’individuazione del dies a quo;
iii) la scelta tanto della natura (decadenziale), quanto della durata (biennale) del termine per agire in giudizio.
i) Sotto il profilo intertemporale, preme segnalare una circolare del Tribunale di Verona[39] che, dopo aver ricordato l’applicabilità dell’art. 2394-bis c.c. anche all’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci (in forza del richiamo contenuto nell’art. 2407 c.c.) ed aver escluso, in assenza di una previsione ad hoc, un’applicazione retroattiva, evidenzia i possibili margini di incertezza interpretativa. In particolare, vengono prospettate due alternative ermeneutiche: da un lato, l’applicazione limitata alle sole procedure aperte successivamente all’entrata in vigore (29 aprile 2026); dall’altro, l’estensione anche alle procedure già pendenti, ma con decorrenza del termine decadenziale dalla medesima data. A fronte di tale incertezza, la circolare suggerisce un approccio prudenziale, raccomandando ai curatori di attivarsi in modo da poter esercitare tempestivamente le eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.
ii) Al di là delle inevitabili questioni intertemporali, destinate a emergere sotto forma di eccezioni preliminari di decadenza, lascia perplessi l’aver individuato come dies a quo del termine biennale, accanto alla sentenza di apertura della LG, la «sentenza che dichiara lo stato di insolvenza».
Quest’ultima dizione suscita (almeno in chi scrive) più di un interrogativo, giacché soltanto la LG presuppone lo stato di insolvenza, mentre nella l.c.a. e nell’a.s. l’accertamento di tale presupposto incide sulla proponibilità delle azioni revocatorie.
Forse sarebbe stato più corretto parlare di sentenza di apertura della liquidazione (giudiziale, controllata o di l.c.a.) o di a.s. o di omologazione di uno dei tanti strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza che, fatta eccezione per la convenzione di moratoria (art. 62 CCII), possono avere come presupposto oggettivo tanto la crisi, quanto l’insolvenza.
iii) Giova, infine, ricordare che il termine per l’esercizio delle azioni di responsabilità è sempre stato considerato di prescrizione[40] e, pur essendo quinquennale (art. 2949 c.c.), ha decorrenze diverse a seconda del rimedio azionato[41] e (per effetto del comma 4 aggiunto all’art. 2407 c.c.[42] che ha sostituito il rinvio, in quanto compatibile, all’art. 2393, c.c.) dell’organo (di gestione o di controllo) contro il quale si agisce[43].
Anche qualora, secondo l’id quod plerumque accidit, siano promosse dal curatore (ex art. 255 CCII), nonostante la tralatizia affermazione per cui egli le esercita “in via unitaria ed inscindibile”[44], le stesse non si “fondano” in un’unica super-azione, ma mantengono le loro peculiarità e la loro disciplina (dettata dal codice civile per il caso in cui le stesse azioni siano proposte al di fuori della procedura concorsuale). Né può trascurarsi come, anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione dell’azione esercitata dal curatore continui a muoversi lungo linee non del tutto univoche, oscillando tra l’affermazione di un cumulo “unitario” e il riconoscimento della persistente autonomia strutturale delle azioni (sociale e creditoria), le quali restano distinte quanto a presupposti, disciplina e regime prescrizionale. In tale contesto, già di per sé connotato da incertezza sul piano soggettivo e funzionale, l’introduzione di un termine decadenziale breve ed inderogabile, insuscettibile di essere interrotto o sospeso[45], finisce per accentuare – anziché risolvere – le tensioni sistematiche, specie ove si consideri che lo stesso presupposto dell’azione ex art. 2394 c.c. (l’insufficienza patrimoniale) è qualificato dalla giurisprudenza più recente come mera condizione di proponibilità e non come evento dannoso[46].
Ne deriva un evidente disallineamento rispetto alla tradizione, che potrebbe comportare una surrettizia modifica strutturale della natura dell’azione e sfociare in questioni di incostituzionalità per compressione ingiustificata della tutela risarcitoria della massa. Il suddetto dubbio si andrebbe ad aggiungere a quelli che la Consulta ha (invano) tentato di dissipare (con una sentenza interpretativa di rigetto) con riguardo all’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010[47] e ai sospetti già adombrati in relazione al comma 4 aggiunto all’art. 2407 c.c. dalla legge n. 35/2025.
Anche sulla scorta di un raffronto con l’ordinamento spagnolo[48], in caso di decadenza dell’organo concorsuale dalla facoltà di promuovere l’azione di responsabilità, i creditori riacquisterebbero la legittimazione individuale ad esercitarla?
In aggiunta a tale interrogativo, la norma (a differenza di quanto previsto dall’art. 213, comma 1, CCII a proposito dei termini per redigere il programma di liquidazione) nulla dice sulla sanzione applicabile in caso di mancato rispetto del termine biennale: la revoca per giusta causa sarebbe automatica o il curatore potrebbe addurre a sua discolpa «giustificati motivi»?
Infine, il termine biennale pare disarmonico rispetto:
- alla durata (di regola, quinquennale) della LG (arg. desunto dall’art. 213, comma 8, CCII) e a quella (tre anni) della LC[49];
- al doppio termine per l’esercizio dell’azione revocatoria: quello (decadenziale) triennale dall’apertura della LG e quello (di prescrizione) quinquennale dal compimento dell’atto. Il raffronto con l’art. 170 CCII[50] mostra come, laddove il legislatore abbia inteso comprimere temporalmente l’esercizio di azioni funzionali alla reintegrazione dell’attivo, abbia costruito un sistema articolato e coerente. La scelta operata dall’art. 2394-bis c.c. si pone, invece, come intervento isolato, che incide su azioni strutturalmente complesse senza predisporre adeguati meccanismi di coordinamento, con il rischio di alterarne la stessa funzione.
Al di là della scarsa persuasività della giustificazione addotta dalla Relazione illustrativa e tralasciando l’esistenza di altri strumenti acceleratori (come la possibilità di cedere le azioni giudiziarie ai sensi dell’art. 215 CCII o di proseguire i giudizi pendenti ex art. 234 CCII), si ha l’impressione che la scelta legislativa sia stata dettata dalla volontà (non dichiarata) di razionalizzare e contenere l’esercizio delle azioni di responsabilità, scoraggiando iniziative meramente esplorative intentate a distanza di anni.
Il rischio, tuttavia, è che l’effetto sia opposto a quello (verosimilmente) perseguito: la previsione di un termine decadenziale stringente potrebbe, infatti, indurre i curatori ad attivarsi comunque, anche in presenza di margini di incertezza, al solo fine di evitare la decadenza, con conseguente incremento — e non riduzione — delle iniziative giudiziarie.
È vero che “il tempo è denaro” anche nelle procedure concorsuali[51]; tuttavia, l’esigenza di fare presto (e scongiurare l’avvio di iniziative giudiziarie a distanza di molti anni sia dai fatti censurati che dall’apertura del concorso) non può tradursi in una compressione delle valutazioni che precedono l’esercizio delle azioni di responsabilità, attesa la particolare delicatezza della fase istruttoria tanto con riguardo all’an e al quantum (ossia all’individuazione dei comportamenti rilevanti ai fini della responsabilità e alla quantificazione dei relativi danni) e quanto alla necessità di un’analisi costi-benefici connessa alla solvibilità del soggetto passivo da cui dipende l’effettiva realizzabilità del credito risarcitorio[52].
L’equo contemperamento tra la logica concorsuale di recupero del valore e quella acceleratoria, presidiata dalla decadenza, avrebbe forse richiesto una più accurata ponderazione. Sorge spontaneo chiedersi se la novella, più che rendere più efficiente la disciplina delle azioni di responsabilità, non rischi di determinarne un progressivo svuotamento funzionale.
5. Rischio di eterogenesi dei fini?
Allo stato attuale sarebbe prematuro cantare il de profundis delle azioni di responsabilità e sarà la giurisprudenza a darci le risposte.
In questo primo commento, sia pure con tutta la cautela che impone un’esegesi “a caldo”, si è cercato di sottolineare alcune tensioni di carattere sistemico che, alla prova dell’applicazione, potrebbero incidere sulla coerenza complessiva della disciplina e sull’effettività delle azioni di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali.
Escluso che l’obiettivo della Commissione di riforma fosse quello di dettare una sorta di “interpretazione autentica” delle norme in tema di legittimazione processuale attiva contenute nel CCII, forse la complessità di coordinare i due Codici (Civile e della Crisi) pare essere stata sottovalutata in quanto i tratti di penna aggiunti all’art. 2394-bis c.c. rischiano di trasformare una norma di disciplina in una norma (asistematica e disallineata proprio rispetto al D.Lgs. n. 14/2019) di fattispecie[53].
6. Qualche spunto di riflessione
A “discolpa” del D.Lgs. n. 47/2026, occorre onestamente riconoscere che riformulare l’art. 2394-bis c.c. in termini coerenti con la pluralità delle soluzioni accolte dal D.Lgs. n. 14/2019 costituiva un’operazione intrinsecamente complessa.
Proprio tale difficoltà, tuttavia, induce a ritenere che un intervento di coordinamento minimale non fosse la risposta più adeguata: soluzioni alternative — quali la conservazione del testo originario, affidandone all’interprete l’esegesi evolutiva, ovvero la sua abrogazione in attuazione del criterio direttivo di cui alla legge delega n. 155/2017 — avrebbero probabilmente preservato meglio la coerenza sistemica.
Il nodo, infatti, non è meramente redazionale, ma attiene alla qualificazione stessa delle azioni esercitate nell’ambito delle procedure concorsuali.
Per un verso, il D.lgs. n. 14/2019 non ha superato la difficoltà di affermare l’esistenza o la configurabilità nel concordato preventivo di azioni di pertinenza della massa. Per l’altro, si è replicato che il problema della legittimazione non può essere risolto postulando l’esistenza di una “massa” quale autonomo centro di imputazione, né ricostruendo in via generale una pretesa esclusività dell’organo concorsuale[54].
Forse (se non la “quadratura del cerchio”) la riduzione dei problemi esegetici potrebbe essere raggiunta attribuendo all’azione dei creditori natura surrogatoria in senso tecnico[55] o lato sensu sostitutiva[56].
In alternativa, per evitare le aporie derivanti dalla costruzione della massa quale autonomo centro di imputazione, si potrebbe sostituire al tradizionale sintagma “azioni di massa”[57] l’innovativa espressione “azioni pro massa”[58] consentendo all’organo della procedura concorsuale (o dello SRCI) di agire a tutela dei creditori meno organizzati e meno inclini a sostenere i costi di un’azione giudiziaria. Del resto, come da tempo posto in luce dalla dottrina francese (e ormai riconosciuto anche dalla giurisprudenza italiana e codificato dal comma 1-bis aggiunto all’art. 255 CCII), escludere la legittimazione del curatore può significare consacrare “dans la plupart des cas l’irresponsabilite’ de fait des banquiers” a causa della difficoltà, per il singolo creditore, di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie[59]. A titolo esemplificativo, la rigida distinzione tra creditori anteriori e posteriori è già stata superata con riguardo alla concessione abusiva di credito e pare anacronistico continuare a negare la legittimazione del curatore ad agire per escutere la garanzia data dal terzo a beneficio dei creditori concordatari in quanto sarebbe contraddittorio rendere obbligatorio l’apporto di risorse esterne per poi precludere alla curatela la possibilità di ottenerne l’adempimento nel loro interesse[60].
Non pare così eversivo pensare che in un prossimo futuro si possa assistere ad un revirement anche in merito al tradizionale difetto di legittimazione del curatore (e dei corrispondenti organi delle altre procedure concorsuali o SRCI) ad agire ai sensi dell’art. 2395 c.c. (ripetuto verbatim dall’art. 2476, comma 7, c.c.)[61]. Si pensi ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione[62] che parrebbe configurabile come un danno diretto, ma diffuso (eccettuata l’ipotesi di un’esclusione selettiva). Viceversa, un danno diretto al singolo socio (non azionabile dal dominus della procedura concorsuale) potrebbe, per esempio, derivare dalla scelta degli accordi di ristrutturazione anziché del concordato preventivo che libera ex lege i soci-fideiussori anche dalle garanzie personali (art. 117 CCII), laddove per l’ADR occorre che tale liberazione venga espressamente prevista (art. 59 CCII).
In definitiva, la prospettiva delle azioni pro massa consentirebbe di spostare il baricentro dell’analisi dalla titolarità formale delle azioni alla loro funzione, offrendo una chiave interpretativa idonea a ridurre le incertezze applicative e a ricondurre a coerenza un quadro normativo altrimenti frammentato.
7. En attendant il recepimento della Direttiva (UE) 2026/799
Nel momento in cui si scrive, l’ordinamento interno si colloca tra categorie ancora incerte e una traiettoria europea ormai definita.
La Direttiva (UE) 2026/799[63], nel perseguire l’obiettivo di accrescere la prevedibilità dei recuperi e la comparabilità degli esiti delle procedure[64], muove da un presupposto che segna un punto di non ritorno: il valore è il risultato di scelte normative e la configurazione degli strumenti di reintegrazione dell’attivo assume un rilievo decisivo.
In questa prospettiva, la disciplina della legittimazione processuale attiva all’esercizio delle azioni di responsabilità cessa di essere un problema di mera tecnica processuale e diventa una variabile di sistema. Non è indifferente stabilire chi possa agire, a quali condizioni e con quali limiti: da tali opzioni dipende, infatti, la stessa stabilità del perimetro del valore e l’affidabilità del confronto tra scenari alternativi.
È proprio sotto questo profilo che l’attuale assetto normativo mostra la sua fragilità. I dubbi interpretativi cui si è fatto cenno non si traducono soltanto in altrettante incertezze applicative, ma introducono un fattore di variabilità non governata, capace di incidere ex post sulla struttura del confronto tra piano e liquidazione. Ciò che resta formalmente indeterminato sul piano della legittimazione tende a riflettersi, in modo meno visibile ma più incisivo, sulla costruzione del valore.
La nuova Direttiva Insolvency non impone soluzioni precostituite, ma chiarisce il criterio di valutazione: le discipline nazionali sono funzionali nella misura in cui rendono prevedibile e comparabile il valore distribuibile. In questa chiave, non è tanto la scelta tra modelli alternativi a risultare decisiva, quanto la capacità del sistema di evitare zone d’ombra che ne compromettano la coerenza.
L’art. 2394-bis c.c., nella sua attuale formulazione, sembra ancora muoversi entro coordinate che prescindono da questa esigenza, lasciando aperto proprio il punto in cui il sistema richiederebbe maggiore determinatezza. Se così è, il rischio non è soltanto di un’applicazione disomogenea, ma anche di una frizione tra livelli normativi: da un lato, un diritto europeo che tende a costruire il valore come categoria funzionale e comparabile; dall’altro, una disciplina interna scoordinata (stante il disallineamento tra Codice civile e della crisi) che finisce per reintrodurre margini di imprevedibilità. In questa tensione si annida una possibile eterogenesi dei fini: strumenti concepiti per rafforzare la tutela dei creditori che, per effetto della loro configurazione, rischiano di indebolire la coerenza complessiva del sistema.
Il recepimento (entro gennaio 2029) della Direttiva costituirà, verosimilmente, l’occasione per affrontare in modo esplicito questo nodo. Ma già oggi appare chiaro che il problema non è scegliere se concentrare o distribuire la legittimazione, bensì definire un assetto che renda tale scelta compatibile con l’esigenza – ormai ineludibile – di stabilità e trasparenza del valore nella crisi.
Non resta che attendere i futuri sviluppi, normativi e giurisprudenziali.
[1] Ad avviso di M. Pezzetta, Accesso a uno strumento di regolazione della crisi con delibera collegiale del CdA. Il nuovo art. 2381-bis c.c. in vigore dal 29 aprile stabilisce che non sono delegabili le decisioni sull’accesso a tali strumenti, in Eutekne.info del 24 aprile 2026, «si tratta di un chiarimento i cui contenuti, in termini generali, erano desumibili da altre disposizioni (ad esempio quella che richiede che la delibera per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi sia assunta mediante verbale notarile, cosa che presuppone, in genere, una riunione collegiale dell’organo amministrativo). In ogni caso essa è comunque utile a chiarire il quadro della disciplina dell’art. 120-bis CCII», non espressamente richiamato.
[2] A titolo esemplificativo:
- nel riscrivere l’art. 2383, comma 3, c.c. sarebbe stato opportuno precisare che la regola generale della revocabilità ad nutum dell’organo amministrativo è derogata dall’art. 120-bis, comma 4, CCII;
- nel dettare il nuovo art. 2396-quinquies c.c. sui doveri dell’organo di controllo comunque denominato (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato interno per il controllo sulla gestione) non avrebbe guastato un richiamo al dovere di segnalazione (disciplinato dall’art. 25-octies CCII) e al potere-dovere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 37, comma 2, CCII);
- per simmetria con l’art. 2394-bis c.c., anche l’art. 2497, comma 4, c.c. avrebbe meritato un aggiornamento sul piano sia lessicale che contenutistico.
[3] Cfr. F. Sudiero, One share – one vote e sterilizzazione del voto plurimo nella crisi: rischi di incompatibilità con il diritto UE e la CEDU, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 17 febbraio 2026.
[4] Sia consentito rinviare a M. Spiotta, Le azioni del Curatore e quelle esperibili dalle corrispondenti figure, in Giur. it., 2023, 1747 ss.
[5] Concetto definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII e menzionato in diverse norme: sull’argomento v. in particolare L. Balestra, La comparazione con lo scenario liquidatorio nella prospettiva delle azioni di responsabilità per mala gestio, in dirittodellacrisi.it, 10 giugno 2024; F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 28 novembre 2024; M. Billone, La stima del valore economico delle azioni di responsabilità, in Amministrazione & Finanza, 2024, 11, 73 ss.; M. Greggio- M. Razzino, Il valore di liquidazione dei beni: brevi considerazioni basate su osservazioni empiriche, in dirittodellacrisi.it, 23 aprile 2024; G.B. Nardecchia, Il valore di liquidazione, in Fallimento, 2024, 1389 ss.; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel Codice della crisi e dell'insolvenza, in dirittodellacrisi.it, 20 settembre 2024; Id., Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito, ivi, 11 dicembre 2023; Id., Il valore di liquidazione nel codice della crisi e dell’insolvenza dal testo originario al D.Lgs. n. 136/2024, ivi, 18 agosto 2025.
[6] La riflessione è stata svolta da G. D’Attorre in occasione del Convegno su Le crisi delle società e dei gruppi dopo il decreto correttivo, Mantova, 4 e 5 ottobre 2024 (la registrazione audio-video è reperibile in dirittodellacrisi.it).
[7] Azione depotenziata già dal d.l. n. 35/2025 (c.d. “decreto competitività”), convertito con modifiche nella L. n. 80/2025.
[8] La letteratura è ampia. V. per tutti e senza alcuna pretesa di completezza S. Ambrosini, Doveri degli amministratori di s.p.a., Business Judgement Rule e azioni di responsabilità alla luce del codice della crisi, in Trattato delle Società, diretto da V. Donativi, Tomo II, Società per azioni, Vicenza, 2022, 2060 ss.; U. De Crescienzo, Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali delle società di capitali secondo il nuovo codice della crisi e della insolvenza, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali-Trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, tomo 2°, Milano, 2025, 1553 ss.; F. Dimundo, Le azioni di responsabilità esperibili dagli organi delle procedure concorsuali: il regime attuale e la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi e dell’insolvenza, in www.ilcaso.it, 15 giugno 2019; Id., Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, Milano, 2026;M. Fabiani, Le azioni di responsabilità verso gli organi sociali, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Arato, G. d’Attorre e M. Fabiani, Tomo IV, Torino, 2026, 353 ss.; F. Macario, La disciplina sostanziale delle azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale: tra adeguatezza degli assetti, monitoraggio della continuità e gestione tempestiva della crisi, in dirittodellacrisi.it, 26 maggio 2025.
[9] Cfr. M. Fabiani, Perdita di valore dell'impresa, responsabilità degli organi sociali e il pernicioso “abbaglio” dei netti patrimoniali, in Società, 2024, 1045; Id., Le azioni di responsabilità verso gli organi sociali, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., 423 ss.
[10] Come noto, da un lato, l’azione sociale ex art. 2393 c.c. nelle società in bonis è tendenzialmente ostacolata dall’ordinario rapporto fiduciario che lega gli amministratori (ma anche i membri del collegio sindacale) al gruppo di soci che dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (e l’introduzione dell’art. 2393-bis c.c. non ha posto rimedio alla c.d. “apatia razionale” dei soci di minoranza); dall’altro, il requisito dell’insufficienza del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c. (sul quale v. anche infra), viene, di regola, a sfociare nello stato di insolvenza, determinando la perdita della legittimazione in capo ai creditori uti singuli.
[11] Così A. Nigro, Qualità della legislazione e Codice della crisi: considerazioni critiche e qualche puntualizzazione in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società, in dirittodellacrisi.it, 28 novembre 2024. V. anche Á. Rojo Fernández-Río, Las malas leyes, in Dir. banca merc. fin., 2024, 1, 11 ss.
[12] Per un sintetico esame di tutte le novità v. lo studio pubblicato il 28 aprile 2026 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), congiuntamente alla FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), scaricabile all’indirizzo Dirittobancario.it.
[13] In tal senso - facendo leva sull’espresso richiamo agli artt. 142 e 143 CCII aggiunto nell’art. 270, comma 5, CCII - v. D. Manente, Appunti sulle azioni (sociale e dei creditori sociali) di responsabilità nella liquidazione controllata, in ilcaso.it, 13 novembre 2024. Contra G. Colombo, Liquidazione controllata dell’impresa minore ed azione di responsabilità: considerazioni intorno al silenzio del legislatore, in Fallimento, 2023, 729 ss., a cui avviso il silenzio serbato dal D.Lgs. n. 14/2019 dovrebbe ritenersi frutto, non di una svista, ma di una scelta consapevole di “privatizzazione” della responsabilità degli amministratori delle imprese minori.
[14] La novità è ben sottolineata da S. Pacchi, sub art. 25-septies, in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di A. Carratta, Tomo I, Bologna, 2026, 425 ss.; S. Leuzzi, Il concordato semplificato, in I concordati dopo il Correttivo, a cura di A. Jorio e M. Spiotta, Torino, 2025, 1225; P. Vella e S. Leuzzi, Composizione negoziata della crisi, misure cautelari, piattaforma unica nazionale e concordato semplificato, in Il diritto della crisi d’impresa, a cura di A. Didone, F. De Santis e I. Pagni, Tomo I, Milano, 2026, 437; A. Zuliani, Concordato semplificato liquidatorio, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, tomo 1°, Milano, 2025, 1081 s. Allo stesso traguardo era già pervenuta parte della giurisprudenza (v. ad es. Trib. Ancona, 1° aprile 2025, in ilcaso.it; App. Venezia, 28 marzo 2024, ivi).
[15] Ad avviso di L. Panzani, Le novità in materia di piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025, 55; Id., Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, tomo 1°, cit., 1570 s., «il mancato richiamo dell’art. 114-bis e l’introduzione del nuovo comma 9-bis dell’art. 64-bis da parte del nuovo decreto correttivo comporta che non vi sia nomina del liquidatore» e, quindi, mancherebbe l’organo potenzialmente legittimato ad agire in responsabilità. L’A. riconosce, tuttavia, che la Relazione illustrativa parrebbe legittimare il PRO parzialmente (e non meramente) liquidatorio. Su questa questione di vertice – che non può essere affrontata in questa sede – si rinvia a S. Zenati e N. Caineri Zenati, Ammissibilità di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di carattere liquidatorio, in Ius-Crisi d’impresa, 22 ottobre 2025; M. Vitiello, Note a margine sulla inammissibilità del PRO liquidatorio “post-correttivo”, in Ius-Crisi d’impresa, 14 luglio 2025. V. inoltre le monografie di F. Grieco, La deroga alla par condicio nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Milano, 2025, 172 ss.; G. Barvas e M. Delucca, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Le prime applicazioni del PRO, Milano, 2023, passim. In giurisprudenza v. Trib. Roma, 25 marzo 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[16] Per un’efficace sintesi dei connotati della concorsualità e un inquadramento di sistema del PRO si rinvia a M. Fabiani, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Arato, G. d’Attorre e M. Fabiani, Tomo IV, cit., 128 ss., che, seppure con cautela, propende per la natura concorsuale. Si aggiunge che non può, invece, ritenersi frutto di una dimenticanza il mancato riferimento al concordato minore (CM), agli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento (PAR), alla convenzione di moratoria (CdM) e agli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), non potendosi immaginare che la legittimazione ad agire in responsabilità si trasferisca all’OCC o al commissario giudiziale eventualmente nominato per svolgere le funzioni di tale Organismo (art. 78, comma 2-bis, CCII) o nel caso di domanda di accesso a un ADR (art. 40, comma 4, CCII).
[17] Sull’argomento v. ex multis S. Covino, Le azioni di responsabilità da direzione e coordinamento nel sistema del codice della crisi, in Riv. dir. impr., 2024, fasc. 1, 131 ss.
[18] Così A. Zanardo, Le azioni di responsabilità, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Arato, G. d’Attorre e M. Fabiani, Tomo II, cit., p. 859 s.; R. Pennisi, La legittimazione della società diretta all'azione di responsabilità per abuso di attività e direzione e coordinamento, in Società, banche e crisi di impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, 2014, 1634 ss. Viceversa, secondo S. Pacchi, sub art. 25-septies, op. cit., 426, tale esegesi estensiva, «pur non priva di fondamento dogmatico, si scontra con la ratio complessiva della disciplina, che tende a circoscrivere la legittimazione del liquidatore alle sole azioni direttamente funzionali al recupero di valori patrimoniali certi e determinabili nell’interesse della massa concorsuale».
[19] Cfr. Cass., 30 maggio 2024 n. 15196, in Giur. Comm., 2025, II, 47 ss., con nota di M. Spiotta, Legittimazione “limitata” per il curatore della società eterodiretta fallita (ora sottoposta a liquidazione giudiziale).
[20] Si pensi agli artt. 47, comma 1, lett. a); 88, commi 2 e 3; 95, comma 2 e 114 CCII.
[21] Non vi è più ragione di escluderlo dalla sfera applicativa dell’art. 115 CCII, la cui rubrica (sostituita dal D.Lgs. n. 136/2024) è «Azioni del liquidatore giudiziale», senza più alcun riferimento alla «cessione dei beni». Nello stesso senso depone l’inserimento di un nuovo art. 114-bis CCII, rubricato «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità».
[22] Proprio facendo leva sull’applicabilità dell’art. 115 CCII, S. Ambrosini, Le finalità del C.P. e le declinazioni tipologiche dell’istituto: profili ricostruttivi di fattispecie e disciplina, in I concordati dopo il Correttivo, cit., 119, sottolinea che «il concordato misto cessa di essere lo strumento per scongiurare con certezza, in ambito concordatario, il rischio di azioni di responsabilità».
[23] Dall’art. 114-bis CCII si desume che nel CP in continuità o misto la nomina del liquidatore giudiziale è facoltativa ed è subordinata all’assenza di un offerente già individuato. Cfr. ex multis L. Jeantet, P. Vallino, E. Albesano, La nomina del liquidatore nel concordato preventivo in continuità: un primo caso applicativo a seguito del correttivo-ter, in Ius-Crisi d’impresa, 19 dicembre 2025.
[24] Come spiega G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, III ed., Torino, 2024, 178; Id., L’esecuzione del concordato e le modificazioni del piano, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025, 74, «nei concordati in continuità il liquidatore, ove nominato, esercita, o se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella porzione di patrimonio del debitore messo a disposizione dei creditori concordatari ed ogni azione diretta al recupero dei crediti destinati ai creditori concordatari. Se un bene o un credito non è stato incluso nella parte di patrimonio messa a disposizione dei creditori, ma è rimasto nel patrimonio che il debitore ha riservato a sé, il liquidatore non potrà certo esercitare le azioni finalizzate a conseguirne la disponibilità o al recupero. I poteri del liquidatore nel concordato in continuità sono funzionali alla migliore liquidazione del patrimonio destinato ai creditori concordatari e trovano in questo patrimonio il proprio confine applicativo». Anche ad avviso di D. Beltrami, Disposizioni sulla liquidazione nel concordato preventivo in continuità aziendale e liquidatorio, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, tomo 1°, cit., 1902, «con la nuova disciplina è verosimile ritenere che i creditori vengano messi nella condizione di poter decidere se preferire la soddisfazione concordataria – che in thesi non prevede l’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti del debitore – ovvero quella derivante dalla alternativa liquidatoria, nella quale tali azioni verranno/potranno essere esercitate dal liquidatore giudiziale o dal curatore, a seconda dei casi». Contra P.G. Cecchini, Fuoco amico: le azioni di responsabilità esercitate dal liquidatore giudiziale nei concordati in continuità, in Ius-Crisi d’impresa, 9 settembre 2025, 4 ss. e, sia pure in senso dubitativo, A. Zanardo, Le azioni di responsabilità, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Arato, G. d’Attorre e M. Fabiani, cit., p. 850 ss. Per una sintesi delle diverse opinioni si rinvia a G. Canale, sub art. 115, in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di A. Carratta, Tomo II, Bologna, 2026, 1441 ss.
[25] Cfr. Trib. Roma, 10 luglio 2024, in Dirittodellacrisi.it e Trib. Roma, 24 ottobre 2023, ivi. In dottrina v. per tutti M. Fabiani, La disciplina del concordato preventivo con piano di continuità, in Il diritto della crisi d’impresa, a cura di A. Didone, F. De Santis e I. Pagni, Tomo I, cit., 1351 ss.
[26] L’art. 255 CCII costituisce il pendant dell’art. 2394-bis c.c., ma non è l’esatto equivalente del previgente art. 146 l. fall., in quanto: elenca puntualmente le azioni esperibili; menziona anche l’azione dei creditori sociali aggiunta (dall’art. 378 CCII) all’art. 2476 c.c. e quella contemplata dall’art. 2497, comma 4, c.c.; contiene la formula di chiusura per cui al curatore spettano «tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge» (nel rispetto della riserva prevista dall’art. 81 c.p.c.). Inoltre, il comma 1-bis (introdotto con il D.Lgs. n. 136/2024) estende la legittimazione del curatore alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. Per un sintetico raffronto tra le due norme si rinvia a M. Angelini, L’azione di responsabilità ex art. 146 legge fallimentare e la sua evoluzione alla luce dell’art. 255 CCII, in ilcaso.it, 18 novembre 2025.
[27] Sui dibattiti sorti nel silenzio dell’abrogata legge fallimentare cfr., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, A. Zanardo, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo, Torino, 2018, passim;dopo la promulgazione del D.Lgs. n. 14/2019, ma prima del correttivo del 2024, Id., Concordati e azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, in Rivista ODC, 2023, 219 ss.; da ultimo (con un cenno allo schema di D.Lgs. recante attuazione della delega della Legge Capitali) Id., Le azioni di responsabilità, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Arato, G. d’Attorre e M. Fabiani, cit. 831 ss. V. anche M. Fabiani, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo con cessione dei beni: la transizione dalla legge fallimentare al codice della crisi (commento a Trib. Firenze, 3 ottobre 2019), in Fallimento, 2019, 1539 ss.; G. Dongiacomo, Le azioni di responsabilità delle procedure concorsuali, in Società e soci nel Codice della crisi d’impresa, a cura di F. Lamanna, Milano, 2025, 1296 ss.
[28] Tra le voci più critiche per il rischio d’interferenze e sovrapposizioni potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi dei creditori globalmente considerati v., a livello manualistico, A. Jorio, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2ª ed., 2025, 242; A. Nigro e D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, 7ª ed., Bologna, 2025, 398 s.
[29] La norma è stata oggetto di un’interpretazione definita (dallo stesso Autore che l’ha proposta) «quasi provocatoria»: «le azioni di massa […] sono naturalmente affidate alla legittimazione esclusiva del curatore (o del liquidatore giudiziale)» ed è «necessaria una norma ad hoc per derogare a tale regola “di sistema” e prevedere che l’azione dei creditori sociali resti, nell’ambito del concordato per cessione dei beni, agli stessi creditori proprio in forza di tale espressa previsione»: così R. Del Porto, Brevi note in tema di legittimazione attiva del curatore: le azioni di massa come regola “di sistema, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 29 novembre 2023, 8 s.; Id., Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali nella giurisprudenza di legittimità più recente, ivi, 28 ottobre 2024.
[30] Il riferimento è a I. Pagni, Impresa, società e processo, Pisa, 2025, 80 ss. ad avviso della quale il passo della Relazione di accompagnamento in cui si legge che l’art. 115 CCII è coerente con l’art. 2740 c.c. e si sottolinea che spetta al liquidatore realizzare, nell’interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore, dovrebbe valere anche per l’azione ex artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. che ha pur sempre una funzione di ricostituzione della garanzia patrimoniale. Ne consegue che, sia pure con qualche forzatura del tenore letterale dell’art. 115, comma 3, CCII (volto a chiarire che «[r]esta ferma, in ogni caso, […], la legittimazione di ciascun creditore sociale» e non ad escludere la legitimatio del liquidatore) e fermo restando il divieto di duplicazione del risarcimento, rimarrebbe aperta la possibilità di ragionare sull’esistenza di una legittimazione del dominus della procedura concorrente con quella del singolo creditore e riconducibile ad una “sorta di azione di classe”.
[31] Secondo la tesi dominante, non sarebbe necessaria una previa deliberazione assembleare o del collegio sindacale, ma il punto non è stato chiarito. In senso contrario, ma con riferimento al vecchio regime, v. S. Ambrosini, Appunti sui doveri degli amministratori di S.p.A. e sulle azioni di responsabilità alla luce del codice della crisi e della “miniriforma” del 2021, in Ristrutturazioni Aziendali, 23 novembre 2021, reperibile in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, secondo cui l’esperimento dell’azione sociale deve essere preceduto, a norma dell’art. 2393 c.c., da apposita deliberazione assembleare poiché «alla procedura concordataria […] non si applica l’art. 146 l. fall. né la relativa sostituzione del placet del giudice delegato a quello dell’adunanza dei soci, che appare, pertanto, sempre necessario».
[32] In tal senso v. Trib. Venezia, 29 dicembre 2024, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025, 1356, con commento di L. De Bernardin, Le azioni di responsabilità degli amministratori nella liquidazione controllata, alla quale si rinvia per ulteriori riferimenti.
[33] G. Bozza, Liquidazione controllata e liquidazione giudiziale: affinità e divergenze, in Dirittodellacrisi.it, 28 ottobre 2025, 69.
[34] V. in particolare F. Sacchi, Azioni di responsabilità nel concordato preventivo e azioni del liquidatore giudiziale, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, tomo 1°, cit., 1929 ss. secondo cui, «ove il piano non consista nella mera cessione dei beni, sembra […] preferibile affermare la sussistenza di una legittimazione concorrente, quantomeno per quei giudizi che non abbiano ad oggetto rapporti giuridici rilevanti ai soli fini della liquidazione affidata al liquidatore giudiziale».
[35] A. Audino, sub art. 115, in Commentario breve Crisi d’impresa ed insolvenza, diretto da A. Maffei Alberti, Milano, 2023, 836.
[36] C. Giampaolino, sub art. 115, in Il Codice della crisi. Commentario, a cura di P. Valensise, G. Di Cecco e D. Spagnuolo, Torino, 2024, 679.
[37] Così App. Napoli, 28 aprile 2023, in Giur. comm., 2023, II, 1074, con nota parzialmente critica di R. Ghetti; in Dir. fall., 2024, II, 403 ss., con nota di A. Zanardo; in Fallimento, 2024, 386, con commento di G. Carmellino; in Foro it., 2023, 1915, con nota di N. de Luca e in Riv. dir. comm., 2025, II, 155 ss., con nota di J. Rencricca. Secondo tale pronuncia, la legittimazione dei creditori verrebbe meno, non come effetto automatico dell’apertura della procedura concorsuale, ma solo con l’esercizio della medesima azione da parte del curatore. «Tale affermazione, rispondente a ragioni di equità ed alla ratio dell’art. 2394-bis c.c. - in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di azione revocatoria ordinaria esercitata dai creditori di soggetti falliti nell’ipotesi in cui il curatore non la eserciti e/o la prosegua ai sensi dell’art. 66 l. fall. (Cass. S.U. 29421/2008) - vale sia per l’ipotesi […] in cui la citata azione di responsabilità sia stata già esercitata dal creditore e sia ancora pendente all’epoca del fallimento, sia per l’ipotesi in cui il singolo creditore non l’abbia ancora esercitata nel termine quinquennale di prescrizione».
[38] La novità è stata segnalata da M. Valinotti, Entro due anni dall’apertura della procedura l’azione del curatore contro gli amministratori, in Eutekne.info, 3 aprile 2026.
[39] Trib. Verona, 22 aprile 2026, Introduzione di un termine decadenza per le azioni di responsabilità, in dirittodellacrisi.it, Sezione Prassi e uffici.
[40] Come rileva M. Fabiani, Le azioni di responsabilità verso gli organi sociali, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., 373 s., la finalità delle disposizioni in materia di decadenza (id est, stabilizzare rapidamente determinate situazioni) non ricorrerebbe nel caso in esame in quanto i ritardi nell’innesco delle azioni di responsabilità, il più delle volte, non sono sintomo di inerzia, ma esprimono le difficoltà di raccogliere e sistematizzare gli elementi che supportano l’azione (cfr. p. 387).
[41] Il dies a quo è: per l’azione sociale contro gli amministratori la cessazione dalla carica (art. 2393, comma 4, c.c. che costituisce un’applicazione della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c.); per l’azione attribuita ai creditori sociali il manifestarsi dell’insufficienza patrimoniale (così l’art. 2394 c.c.), momento che si è soliti individuare presuntivamente nella data di apertura della procedura concorsuale; per l’azione spettante ai singoli soci/terzi direttamente danneggiati il compimento dell’atto che ha recato loro pregiudizio (sottendendo così la già avvenuta emersione del danno in ossequio alla regola generale dell’art. 2935 c.c.).
[42] Ai sensi di tale comma «l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno», dizione non esattamente coincidente con quella attualmente prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010 che individua come dies a quo la data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
[43] In chiave operativa v. G. Limitone, Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore nella liquidazione giudiziale (anche alla luce della modifica dell'art. 2407 c.c.). “Vademecum” operativo, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 25 maggio 2025.
[44] La facoltà di proporre le azioni «anche separatamente» era stata riconosciuta expressis verbis dalla versione originaria dell’art. 255 CCII, ma il suddetto avverbio è poi stato soppresso dal D.Lgs. n. 83/2022 «in ossequio al principio di efficienza delle procedure di gestione dell’insolvenza di cui agli artt. 25 e segg. della Direttiva» Insolvency dato che, come spiega la Relazione illustrativa, la proposizione separata ne aggreverebbe la durata e complicherebbe gli accertamenti. Tale modifica non è “neutra” e la giurisprudenza non dovrebbe restare indifferente all’espressa volontà del Legislatore anche nell’esegesi dell’art. 115 CCII: così I. Pagni, Impresa, società e processo, cit., 76.
[45] Ai sensi dell’art. 2966 c.c., la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto, ma non ammette interruzioni (es. atti stragiudiziali di messa in mora). Ciò spiega perché, in genere, la dicitura «a pena di decadenza» sia prevista per la denuncia (ad esempio dei vizi nei contratti di vendita e di appalto), ma non per agire in giudizio.
[46] Cass., 30 luglio 2025, n. 22005, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2026, 199, con commento di A. Nigro, Art. 2394 c.c. e itinerari (strani) della giurisprudenza e in Società, 2026, 179, con commento di D. Galletti, Il cumulo fra azioni di responsabilità e la tutela degli interessi rilevanti nella crisi contro gli atti di gestione illeciti.
[47] Il riferimento è a Corte Cost., 1° luglio 2024, n. 115, pubblicata in Judicium on line, 2024, con nota di A.J. Pagano; in NGCC, 2024, 1558, con commento di G. Calabrese; in Riv. dir. comm., 2024, II, 415, con nota di L. Furgiuele; in Giur. It, 2025, 583, con nota di F. Sudiero; in Giur. Comm., 2025, II, 1206, con nota di R. Rivaro e in Società, 2024, 936, con nota di M. Spiotta.
[48] Il Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), all’art. 37 quinquies.2, prevede che l’administrador concursal debba esercitare le acciones rescisorias e le acciones sociales de responsabilidad entro due mesi dalla presentazione della relazione; in caso di inerzia, il creditore o i creditori che hanno chiesto la nomina dell’amministratore concorsuale acquistano legittimazione sussidiaria per i due mesi successivi. Quindi la Spagna conosce sì un termine breve e la concentrazione processuale, ma con una valvola di sicurezza pro-creditori che il nuovo art. 2394-bis c.c. non prevede espressamente e che è arduo ricavare in via interpretativa. Sul ruolo delle azioni di responsabilità nel diritto della crisi e sulle tendenze evolutive in prospettiva comparata v. G. Guizzi, “Convergenze parallele”: le azioni di responsabilità nel diritto della crisi tra Spagna e Italia, in Crisi e insolvenze tra imprenditori, imprese e società. In onore di Vittorio Santoro, Pisa, 2025, 1309 ss.
[49] Cfr. Corte Cost., 19 gennaio 2024, n. 6, pubblicata su numerose Riviste, tra cui in Dir. fall., 2024, II, 338 ss., con nota di M. Spiotta, Durata della liquidazione controllata: tre (anni) è il numero perfetto.
[50] La formulazione di tale norma - sebbene abbia sollevato difficoltà applicative (cfr. per tutti V.V. Chionna, Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Arato, G. d’Attorre e M. Fabiani, Tomo III, cit., 495 ss.) - rivela quantomeno il tentativo di bilanciare l’esigenza di certezza dei terzi con quella di assicurare al curatore uno spazio effettivo di valutazione e di esercizio dell’azione. Nulla di analogo si rinviene nel nuovo art. 2394-bis c.c.
[51] È il prezioso insegnamento di G. Terranova, Il fattore “tempo” nelle procedure concorsuali, in L’autonomia del diritto concorsuale, Torino, 2016, 228 ss. e di M. Sandulli, Il tempo è danaro (anche nelle procedure concorsuali), in Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum P. Abbadessa, diretto da M. Campobasso-V. Cariello-V. Di Cataldo-F. Guerrera-A. Sciarrone Alibrandi, vol. 3, Milano, 2014, 2761 ss. V. anche S. Pacchi, Efficienza e mercato: i tempi della giustizia – Ovvero, La importanza del tempo nella disciplina della crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 8 febbraio 2024; G. D’Attorre, I principi unificanti nei trasferimenti di valore nelle diverse soluzioni della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 3 giugno 2025, 10 ss.
[52] Cfr. M. Pericciuoli, Dall’azione di responsabilità alla liquidazione controllata: una tattica processuale con risvolti critici in tema di prededuzione e crediti solidali tra procedure, in Dirittodellacrisi.it, 9 settembre 2024.
[53] Si è sempre detto che l’art. 2394-bis c.c. non crea nuovi presupposti per la responsabilità degli amministratori, ma si limita a regolare le modalità di esercizio delle azioni di responsabilità già esistenti quando la società entra in una procedura concorsuale.
[54] È dunque sempre attuale il “dialogo a due voci” tra I. Pagni, La legittimazione alle azioni di responsabilità nel concordato preventivo, in Società, 2015, 609 (la quale sottolinea che, sul piano metodologico, dovrebbe essere la titolarità del diritto a determinare la legittimazione ad agire, mentre la giurisprudenza tende a ricavare la natura di massa di una certa azione dall’esistenza o meno di un’apposita norma di legge che ne incanali l’esito vittorioso verso l’arricchimento della massa attiva) e M. Fabiani, Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in concordato preventivo, ivi, 619 (a cui avviso «ciò che manca nel concordato preventivo non è tanto l’attribuzione al liquidatore giudiziale dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, quanto di quel complesso di azioni che hanno un senso all’interno del fallimento ma non anche nel concordato preventivo»).
[55] Come, ancora di recente, posto in rilievo da A. Nigro, Art. 2394 c.c. e itinerari (strani) della giurisprudenza, cit., 207, attribuendo all’azione dei creditori natura surrogatoria (pur se con caratteristiche peculiari), «gran parte del groviglio di problemi» (tra cui quelli relativi al silenzio dell’art. 274 e al sibillino art. 115 CCII) verrebbero meno.
[56] Sul tema v. amplius M. Fabiani, L’azione di responsabilità dei creditori sociali e le altre azioni sostitutive, Milano, 2015.
[57] Definite dalle Sezioni unite come «azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo»: così Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030, e 7031, pubblicate su numerose Riviste, tra cui in Giur. it., 2006, 1193, con nota di M. Spiotta.
[58] M. Spiotta, Le “azioni di massa” dopo il d.lgs. n. 83/2022: un aggiornamento del catalogo o un ripensamento del significato del sintagma?, in Judicium, 2022, fasc. 3, 332 s. L’espressione è stata ripresa da G. Fauceglia, Riflessioni sulla responsabilità delle banche nel Codice della crisi con particolare riguardo all’abusiva concessione del credito, in dirittodellacrisi.it, 4 gennaio 2023, nota 21; Id., Il codice della crisi e dell’insolvenza e le banche: qualche spunto di riflessione, in Dir. fall., 2023, I, 350, nota 35 e da D. Galletti, Questioni in materia di abuso dell’attività di direzione e coordinamento: legittimazione della curatela e prescrizione dell’azione, in Dir. fall., 2023, II, 748, nota 22.
[59] G. Ripert e R. Roblot, Traité de droit commercial, 2, Paris, 1994, 840.
[60] P. Spolaore, La legittimazione del curatore ad agire per l’adempimento dell’impegno del terzo ad apportare risorse funzionali all’esecuzione del concordato preventivo (inattuato), in Banca, borsa, tit. cred., 2023, II, 901.
[61] V. per tutti S. Corso, Le azioni di responsabilità nel fallimento tra “azioni della massa” e “azioni individuali”, in Riv. dir. comm., 2010, I, 1038 ss.
[62] Ai sensi dell’art. 120-bis CCII gli amministratori (e i liquidatori) hanno una riserva esclusiva di competenza in tema di accesso ad uno SRCI, ma anche in ordine al contenuto della proposta e alle condizioni del piano, che, ai fini del buon esito della ristrutturazione, «può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni».
[63] Tra i primi, approfonditi, commenti al testo definitivo v. S. Pacchi, La Direttiva (UE) 2026/799 e il nuovo cantiere europeo del diritto della crisi, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 13 aprile 2026. Sulla versione originaria della proposta di Direttiva e sul testo di compromesso v., senza alcuna pretesa di completezza, S. Fortunato, Il diritto della crisi nella prospettiva unionale, ivi, 21 gennaio 2026; A. Nigro, Procedure di insolvenza e doveri degli amministratori, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2025, fasc. 3, 67 ss., nonché le relazioni al seminario su La proposta di Direttiva di armonizzazione di determinati aspetti della disciplina euro-unitaria dell’insolvenza, in Giur. Comm., 2025, I, 681 ss.
[64] V. Considerando iniziali e disposizioni in materia di azioni revocatorie e responsabilità degli amministratori.