Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Nullità delle operazioni “baciate” ex art. 2358 c.c.


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Gli obblighi di rinegoziazione nella composizione negoziata della crisi: appunti*


Giovanni Capo

Data pubblicazione
24 settembre 2026

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Sommario: 1. I contratti d’impresa e gli obblighi di rinegoziazione: profili generali. – 2. La rinegoziazione delle condizioni contrattuali nella composizione negoziata. – 3. Le possibili conseguenze della violazione degli obblighi di rinegoziazione.


1. I contratti d’impresa e gli obblighi di rinegoziazione: profili generali

Quello degli obblighi di rinegoziazione è un tema che, come è noto, viene sostanzialmente in rilievo nella dinamica dei contratti d’impresa incentrati su rapporti di durata, che vivono su relazioni continuative tra le parti e che si inseriscono nel quadro di politiche imprenditoriali di medio-lungo periodo. Rapporti nel cui svolgersi risulta particolarmente sentito il tema della rideterminazione o della rimodulazione del contenuto dei regolamenti negoziali, in funzione conservativa e ai fini della realizzazione degli interessi che hanno indotto le parti a vincolarsi, ove nell’orizzonte temporale di vigenza del contratto intervengano fatti o eventi che vadano ad alterare significativamente il quadro fattuale e le condizioni sulla cui base esso è stato originariamente “costruito”[1].

E se ormai diffusa è l’applicazione, soprattutto nei rapporti commerciali internazionali, di clausole di hardship e di rinegoziazione che prevedono, su base convenzionale, regole di adeguamento del contratto ad eventi sopravvenuti che ne modificano le condizioni di partenza[2], una crescente sensibilità rispetto al problema del ripristino degli equilibri negoziali alterati a causa di sopravvenienze si pone alla base degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza inclini a rinvenire nel principio dell’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.) - la cui portata applicativa evidentemente travalica l’area della contrattazione d’impresa, ma che in tale ambito può senz’altro trovare i più significativi spazi di operatività[3] - la fonte legale degli obblighi di rinegoziazione[4].

D’altra parte, le implicazioni di eventi drammatici come l’esplosione dell’emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 o come l’apertura di fronti di guerra geograficamente sempre più estesi, capaci di generare crisi economiche dagli esiti non prevedibili, rendono quanto mai avvertita l’esigenza di dare appunto spazio, nella dinamica dei contratti d’impresa, e non solo, all’applicazione di meccanismi intesi al ripristino dell’equilibrio negoziale[5] a fronte di situazioni sopravvenute che rendano non più sostenibili l’assetto degli interessi e gli equilibri dello scambio originariamente fissati dal regolamento negoziale[6]. Dovendo convenirsi, al riguardo, che rispetto a simili «sopravvenienze perturbative di rapporti negoziali», possono risultare poco efficaci le risposte offerte dalla disciplina della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, che apre a soluzioni opposte a logiche che guardino alla conservazione del contratto (artt. 1467 ss., c.c.); né soddisfacenti, in quanto di respiro per loro natura limitato, appaiono le risposte affidate a norme che, con riferimento ad alcune fattispecie contrattuali tipiche, legittimano la revisione delle pattuizioni intercorse tra le parti: si pensi, a solo titolo di esempio e in un più ampio novero di disposizioni, alle norme in tema di revisione del prezzo nel contratto di appalto, per variazioni dello stesso dovute ad aumenti o diminuzioni dei costi dei manufatti o delle opere connessi a circostanze imprevedibili (art. 1664 c.c.)[7].

 

2. La rinegoziazione delle condizioni contrattuali nella composizione negoziata

In tale quadro, a confermare la rilevanza del problema del ripristino della “giustizia contrattuale” si pongono norme il cui specifico ambito di applicazione riporta a situazioni di crisi o insolvenza delle imprese: mi riferisco all’art. 58 c.c.i.i., che attiene alla rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle ipotesi di modifiche sostanziali dei piani che ad essi sono sottesi, e, per quanto qui direttamente interessa, all’art. 17, comma 5, c.c.i.i., in virtù del quale, come è noto, nel corso delle trattative che si svolgono tra l’imprenditore e i creditori nell’ambito della composizione negoziata, «l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute», fermo l’obbligo delle parti «a collaborare per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni»[8]. Obbligo, quest’ultimo, che, in effetti, si riporta al più generale dovere imposto al debitore, ai creditori e a tutti i soggetti coinvolti nella composizione negoziata dall’art. 4, comma 1, c.c.i.i., di comportarsi secondo buona fede e correttezza nel corso delle trattative[9].

Si tratta di norme nella cui ottica la declinazione degli obblighi di rinegoziazione sembra poter assumere riflessi applicativi invero particolari.

Avendo specificamente riguardo alla disciplina della composizione negoziata, mi sembra, innanzitutto, che l’alterazione del nesso sinallagmatico cui fa riferimento l’art. 17, comma 5, c.c.i.i., dovuta all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione o all’alterazione dell’equilibrio negoziale in ragione di altre sopravvenienze, vada colta non limitando l’angolo di visuale alla dimensione, che, nella logica della norma, risulterebbe limitata, del rapporto intercorrente tra le parti e tra le reciproche prestazioni, ma, in un orizzonte valutativo di più ampio respiro, guardando alla funzionalità ovvero alla necessità della rinegoziazione rispetto alla costruzione e all’attuazione del piano di risanamento che il debitore intenderebbe proporre ai creditori[10].

E’ in questa prospettiva, dunque, che l’esperto è legittimato a rivolgere alle parti l’invito a rideterminare o rimodulare le condizioni del rapporto negoziale i cui equilibri risultino compromessi: valutando, cioè, alla luce del programma di risanamento che l’impresa intenderebbe perseguire, se la prestazione richiesta al debitore sia divenuta eccessivamente onerosa o se l’equilibrio del rapporto abbia, per circostanze sopravvenute, subito significative alterazioni che ne rendano, nelle mutate condizioni, la prosecuzione incompatibile con le esigenze del piano[11].

Ciò non significa, evidentemente, che, come è stato condivisibilmente rimarcato in dottrina, l’affermarsi di tale obbligo decreti il tramonto della libertà di autodeterminazione delle parti, posto che, di là da una «apparente antinomia fra l’obbligo di rinegoziare e la libertà di autodeterminazione», non può invero negarsi che, in ultima istanza, «la rinegoziazione tende, non a comprimere, bensì a realizzare la volontà delle parti»[12].

Di talché, in questa prospettiva, l’obbligo di rinegoziazione implica sì il dovere delle parti di confrontarsi e collaborare in buona fede e con lealtà in funzione di una rimodulazione dell’accordo che renda realizzabili i rispettivi interessi e, compatibilmente con essi, gli obiettivi del piano di risanamento; ma non anche quello di addivenire ad ogni costo alla definizione di un rinnovato assetto negoziale, ove non sussistano le condizioni che, in buona fede, siano ritenute a tal fine essenziali dalle parti stesse. Da ciò derivando, quindi, che dovrà considerarsi inadempiente la parte che, disattendendo l’obbligo di osservare una condotta improntata alla buona fede e alla correttezza nell’esecuzione del contratto, si sottragga ingiustificatamente al confronto con l’altra parte sulla sussistenza dei presupposti per la rimodulazione delle condizioni negoziali, conduca trattative maliziose o, ancora, prospetti strumentalmente nuove condizioni inaccettabili[13].

Va peraltro ricordato, con riguardo proprio alla composizione negoziata della crisi, che il d.l. n. 118/2021, introducendo tale istituto, ha stabilito, nell’art. 10, comma 2, che, in caso di mancato accordo tra le parti per la rinegoziazione di un contratto di durata, le cui prestazioni erano diventate eccessivamente onerose a causa della pandemia da COVID-19, il giudice potesse rideterminare equamente le condizioni contrattuali. Il riferimento a tale specifico potere “sostitutivo ed equitativo” del tribunale è poi venuto meno quando l’intera disciplina del d.l. 118/2021 è confluita nel c.c.i.i.[14]

 

3. Le possibili conseguenze della violazione degli obblighi di rinegoziazione

Sulla base di tali premesse, problema di indubbio rilievo è quello relativo alle conseguenze che possono connettersi, per quanto qui specificamente interessa nell’ambito della composizione negoziata, alla violazione degli obblighi di rinegoziazione, tanto più se non dedotti in specifiche clausole contrattuali[15], intendendone il contenuto e la portata nei sensi anzidetti[16].

In tale prospettiva, in sostanza, occorre valutare se le implicazioni conseguenti all’inadempimento della controparte dell’imprenditore in crisi all’obbligo di rinegoziare il contratto si risolvano:

a)   nella produzione di effetti puramente risarcitori, dovendo, in questa ipotesi, qualificarsi in termini di responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale la responsabilità in cui incorre il contraente inadempiente per il danno provocato dalla sua condotta e orientandosi, a seconda della soluzione adottata, rispettivamente a contenere lo stesso danno entro i limiti dell’interesse negativo (art. 1337 c.c.) o, di converso, a determinarlo tenendo conto dell’interesse positivo dell’imprenditore in composizione negoziata all’adempimento del contratto così come rimodulato nel suo contenuto (art. 1218 c.c.);

b)  oppure diano adito alla legittimazione dell’altro contraente a chiedere l’intervento sostitutivo del giudice ai sensi dell’art. 2932 c.c., al fine di ottenere per questa via la rimodulazione delle condizioni contrattuali nel segno del ripristino dell’originario equilibrio tra le posizioni delle parti.

Ora, tanto più con riferimento alla fattispecie che qui occupa, sembra che la portata sanzionatoria di una condanna del contraente inadempiente all’obbligo di rinegoziazione al risarcimento dell’interesse negativo, in quanto leso da una condotta illecita che si collochi in una fase prenegoziale, possa risultare obiettivamente limitata; senza contare, peraltro, che, nel caso in cui esso si sia sottratto anche all’avvio di una trattativa con il debitore in composizione negoziata, sarebbe particolarmente difficile individuare addirittura l’interesse negativo leso[17].

Parrebbe più convincente, in tale prospettiva, ritenere che l’inadempimento degli obblighi di rinegoziazione, quale violazione di un canone di correttezza e buona fede imposto dalla legge ai soggetti coinvolti nella composizione negoziata (artt. 4 e 18, comma 5, c.c.i.i.) e, in linea generale, riconducibile al dovere di buona fede imposto alle parti nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), integri una fattispecie di responsabilità contrattuale, che possa dare adito al risarcimento dell’interesse positivo e dunque al risarcimento del danno conseguente all’immotivato, irragionevole o addirittura strumentale rifiuto della controparte dell’imprenditore di rimodulare le condizioni contrattuali[18]. Danno che, sempre che possa provarsi l’essenzialità della rimodulazione ai fini dell’attuazione del piano di risanamento dell’impresa e, dunque, la connessione tra l’inadempimento all’obbligo di rinegoziazione e l’inattuabilità del piano, nella consapevolezza delle difficoltà di una simile quantificazione, potrebbe  giungersi a determinare in ragione dei maggiori oneri conseguenti all’accesso del debitore a un diverso strumento di soluzione della crisi o addirittura all’apertura della liquidazione giudiziale.

In tale ottica, meriterebbe forse una riflessione anche la configurabilità, quantomeno in linea di principio, di un diritto dei creditori dell’imprenditore in composizione negoziata ad agire contro il contraente inadempiente all’obbligo di rinegoziazione ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il risarcimento del danno, rispetto alla cui quantificazione non possono tuttavia negarsi obiettive difficoltà, derivante dalla lesione aquiliana delle loro ragioni di credito, ove frustrate dall’inadempimento di quest’ultimo[19]. Vieppiù, considerando la portata trasversale che assume l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative imposto dall’art. 4, comma 1, c.c.i.i.; obbligo che, deve ritenersi, il debitore, i creditori e tutti i soggetti interessati alla composizione negoziata devono osservare gli uni nei confronti di tutti gli altri.

Più “audace”, sebbene certamente più incentivante, per così dire, rispetto all’osservanza degli obblighi di rinegoziazione da parte dei contraenti, resta, a mio avviso la tesi, oggi affacciata, sulla scia dell’elaborazione di autorevole dottrina[20], anche nella Relazione tematica n. 56 redatta dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, secondo la quale nelle ipotesi a cui qui si fa riferimento, posta la violazione di un vero e proprio obbligo a contrarre ovvero a rinegoziare, potrebbe essere chiesto l’intervento del giudice, ai sensi dell’art. 2932 c.c., al fine di “riscrivere” le condizioni del contratto[21].

Tesi, questa, che un orientamento interpretativo, del pari autorevole, ritiene non condivisibile, in quanto postula l’attribuzione al giudice del potere di emanare una sentenza che tenga luogo di un contratto i cui nuovi termini e condizioni sarebbero tutti da definire sulla base di clausole generali obiettivamente ampie e per certi versi «vaghe»: ciò, a meno il giudice stesso non possa disporre di «criteri concretamente dettati, ancorché bisognosi di ricognizione, applicazione, e al caso qualche sviluppo e integrazione»[22].

Si tratta di questioni sulle quali, dunque, il confronto è aperto e vivo: e, quali che essi siano, a me pare che gli esiti di tale confronto siano destinati ad avere riflessi affatto significativi anche sulle future fortune della composizione negoziata.



[1] (*) Con l’aggiunta delle note, il testo, sotto posta alla valutazione di un referee, riproduce la relazione tenuta al Convegno “La composizione negoziata alla luce del diritto europeo della crisi”, Monopoli, 18 settembre 2026.

 Sul rilievo assunto dagli obblighi di rinegoziazione quale profilo caratterizzante dei contratti d’impresa, v. M. Libertini, Autonomia individuale e autonomia d’impresa, in AA.VV., I contratti per l’impresa, a cura di G. Gitti-M.R. Maugeri-M. Notari, I, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 33 ss., spec. p. 66 ss. 

[2] Il tema della regolamentazione delle sopravvenienze idonee ad alterare l’equilibrio negoziale assume significativo rilievo nell’ambito delle così dette “codificazioni colte”. Il Chapter 6 dei Principles of international commercial contracts redatti dall’Unidroit (versione 2016), ad esempio, nella Section 2, costituita dagli artt. 6.2.1-6.2.3,disciplina appunto l’Hardship. L’art. 6.2.1, in particolare, enuncia il principio secondo cui: «Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship», laddove l’art. 6.2.2. rende la definizione di harship hardship precisando che essa ricorre «where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party». L’art. 6.3.3, infine, nel regolare gli effetti dell’hadrship stabilisce, tra l’altro, che laddove essa ricorra «the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based». Nei Principles ofe of European Contract Law (PECL), poi, l’Article 6:111: Change of Circumstances, prevede: «(1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of the performance it receives has diminished. (2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it, provided that: (a) the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the contract, (b) the possibility of a change of circumstances was not one which could reasonably have been taken into account at the time of conclusion of the contract, and (c) the risk of the change of circumstances is not one which, according to the contract, the party affected should be required to bear. (3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may: (a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court; or (b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and equitable manner the losses and gains resulting from the change of circumstances. In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing».

[3] M. Libertini, op. cit., p. 66.

[4] Sull’adeguamento del contratto e sugli obblighi di rinegoziazione nei contratti di durata, in generale, v. F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Jovene, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziazione, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 63 ss. e, più recentemente, Id., L’adeguamento e la rinegoziazione, in AA.VV., I contratti in generale3, a cura di E. Gabrielli, in Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, Giappichelli, Torino, 2026, 1995 ss., ove, in chiave comparatistica, anche un approfondito sguardo al problema della rinegoziazione in altre esperienze ordinamentali;F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Giuffrè, Milano, 2004; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. impr., 2002, p. 774 ss. E v. anche M. Libertini, op. cit.,p. 65 ss., il quale rimarca come gli obblighi di rinegoziazione stiano gradualmente trovando sempre più ampi spazi di operatività nell’interpretazione della giurisprudenza e individua alcune possibili prospettive di applicazione degli stessi.

[5] In tema, tra gli altri studi, v. G. Scognamiglio, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, in giustiziacivile.com, 15 aprile 2020; F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in giustiziacivile.com, 17 marzo 2020; Id., Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di Coronavirus, ivi, Editoriale del 17.3.2020; Id., Sopravvenienze e rimedi al tempo del Coronavirus: interesse individuale e solidarietà, in Contratti, 2020, p. 129 ss.; A. Gentili, Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus, in giustiziacivile.com, 29 aprile 2020; P. Gaggero, Diritto e rapporti economici: questioni di metodo e di merito in tempi di crisi economica di origine pandemica, in Nuova giur. civ., 2020, 5 - Supplemento, p. 38; F. Sudiero, Pandemia e contratti d’impresa: rimedi transtipici dal diritto commerciale e un approccio “integrato” con il diritto civile, Relazione al XIII Convegno annuale dell’associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale”, Il diritto commerciale, le lezioni della pandemia e la pianificazione del rilancio economico, Roma, 27-28 maggio 2022. E rilevante importanza assume, ai fini di una compita compiuta analisi della complessa materia, la Relazione tematica n. 56 dell’8 luglio 2020, redatta dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, avente ad oggetto «Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale», consultabile in cortedicassazione.it. La sussistenza dell’obbligo di rinegoziazione del contratto, in effetti, è stata affermata in giurisprudenza con riguardo ai rapporti di locazione e, specificamente, alla rideterminazione del canone, proprio in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19 (tra le altre, v. Trib. Roma, 27 agosto 2020, in Contratti, 2021, p. 23;Trib. Milano, 21 ottobre 2020, in Contratti, 2021, p. 161;Trib. Roma, 21 maggio 2021, n. 9457, in dejure.it; Trib. Palermo, 9 giugno 2021, n. 2435, ivi, la quale che ha precisato che l’obbligo di rinegoziazione del contratto deve essere inteso come impegno «a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell’adeguamento del contratto»; Trib. Lecce, 24 giugno 2021, in Contratti, 2022, p. 51). In linea più generale, cfr. Trib. Benevento, 22 gennaio 2025, in onelegale.it, secondo cui: «In base al principio di conservazione del contratto, in presenza di eventi straordinari e imprevedibili che alterano l’equilibrio del sinallagma contrattuale, si deve privilegiare la rinegoziazione del contratto, in quanto ricavabile dalla regola generale di buona fede contrattuale, rispetto alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta». Di segno diverso, tuttavia, altre pronunce, intese ad affermare l’assenza, nel nostro ordinamento, dei presupposti per configurare un obbligo di rinegoziazione dei termini del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge: Trib. Roma, 12 gennaio 2023, in onelegale.it;Trib. Roma, 31 maggio 2022, n. 8765, ivi; Trib. Biella, 17 marzo 2021, n. 1, ivi.).

[6] In tal senso, v. S. Leuzzi, Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione dei contratti d’impresa, in dirittodellacrisi.it, p. 18, il quale osserva: «Se la sopravvenienza trasforma a tal punto la distribuzione del rischio contrattuale da renderlo radicalmente infedele rispetto all’originario accordo, la rinegoziazione serve a portare in evidenza, sotto la lente della buona fede, il contenuto che quelle stesse parti contrattuali avrebbero razionalmente impresso al regolamento di interessi in presenza delle condizioni scaturite dalla sopravvenienza».

[7] In questo senso S. Leuzzi, op. cit., pag. 5, il quale osserva che la prima linea di intervento mette in campo strumenti non improntati a logiche di conservazione del rapporto perturbato, che invece sovente assecondano le esigenze delle imprese; la seconda, poi, punta su rimedi ancorati «ad una considerazione parcellizzata e monistica del contratto, che nella dinamica delle relazioni d’impresa si rivela asfittica». Per una ricognizione delle norme dettate con riguardo ai contratti tipici che, sotto profili diversi e sulla base di presupposti diversi, prevedono la rimodulazione delle condizioni negoziali, v. F. Macario, L’adeguamento e la rinegoziazione, p. 2007 ss.

[8] Sul tema degli obblighi di rinegoziazione in presenza di fenomeni di crisi o insolvenza, cfr., in particolare, F. Di Marzio, Diritto dell’insolvenza, Giuffrè, Milano, 2023, p. 435 ss. e 477 ss.; F. Macario, L’esecuzione dei concordati e degli accordi di ristrutturazione, in AA.VV., Il diritto delle imprese in crisi fra contratto società e procedure concorsuali, Giappichelli, Torino, 2014, p. 993 ss.

[9] In particolare, a norma dell’art. 4, comma 4, c.c.i.i., il creditore e tutti i soggetti interessati hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e con l’esperto, nonché di osservare il dovere di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative che esso intenda porre in essere e sulle informazioni acquisite.

[10] In tal senso, v. anche V. Caridi, Contratti pendenti e procedimenti per la soluzione negoziata della crisi, in Giur. comm., 2023, I, p. 301 ss. e, ivi, p. 336, il quale osserva che «la modifica dell’originario programma contrattuale non è fatta dipendere dalle esigenze dei contraenti individualmente considerati, ma è legata all’attività imprenditoriale del contraente in crisi, e ciò in quanto quella attività, proprio in relazione alla condizione in cui versa l’impresa, è ormai funzionalizzata, sulla base di una più ampia riprogrammazione, al risanamento. Il che emerge in particolare dalla circostanza che legittimato alla proposta di rideterminazione del contratto è innanzi tutto l’esperto negoziatore, ossia proprio e solo il soggetto che è in grado di operare una imparziale valutazione in ordine alla strumentalità della ridefinizione del singolo programma contrattuale rispetto alle esigenze della più generale riprogrammazione dell’attività che l’imprenditore sta realizzando onde conseguire l’obiettivo del risanamento dell’impresa; ed anzi, prima ancora, in ordine alla incoerenza della sopravvenuta eccessiva onerosità di quel contratto con quell’obiettivo».

[11] Ritiene che soltanto sulla base dell’invito dell’esperto possa in sostanza avviarsi il confronto tra le parti finalizzato alla rinegoziazione dei termini del rapporto contrattuale, V. Caridi, op. loc. ultt. cit.

[12] F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., p. 319 s.

[13] Si legge, in tal senso, nella Relazione tematica n. 56 dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte. cit., p. 25: «L’obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo. Pertanto, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l’invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto; di sicuro non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che, è evidente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica che non possono essere sottratte né all’uno, né all'altro contraente. Si avrà, per contro, inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell’accordo. L’inosservanza dell’obbligo in questione dimora nel rifiuto di intraprendere il confronto oppure nel condurre trattative maliziose (senza, cioè, alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto)». E v. anche S. Leuzzi, op. cit., p. 23 s., secondo il quale tale obbligo impone sì di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo. Di talché non potrà contestarsi alcun inadempimento alla parte tenuta alla rinegoziazione allorquando si dispone a confrontarsi attivamente e nel rispetto del canone della buona fede con la controparte per scrutinare possibili rimodulazioni del regolamento negoziale, impregiudicato l’esito del confronto e delle interlocuzioni. Nello stesso senso, F. Di Marzio, op. ult. cit., p. 478 e in questi termini, per la giurisprudenza amministrativa, v., tra le molte, Cons. Stato, 24 luglio 2023, n. 7200, in Urbanistica e appalti, 2023, p. 751;TAR Campania - Napoli, 21 gennaio 2022, n. 429, in onelegale.it.

[14] Sulla norma dettata dal d.lgs. n. 118/2021, v., tra gli altri, F. Angiolini, Sopravvenienze contrattuali e composizione negoziata: quali rimedi?, in Dir. fall., 2022, I, p. 585 ss.; S. Bonfatti, Il ruolo dell’esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto, in AA.VV., Il ruolo dell’Esperto nella Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa, a cura di S. Bonfatti-R. Guidotti, Giappichelli, Torino, 2022, p. 178 ss.; E. Fregonara, Impresa, contratti di durata, sopravvenienze e assetti adeguati: opportuno o necessario l’intervento dell’autonomia privata?, in Il nuovo diritto delle società, 2022, p. 779 ss.;V. Caridi, op. cit., p. 334 ss., ove ulteriori riferimenti.

[15] Sui «presidi delle sopravvenienze nel regolamento contrattuale», anche nella interessante prospettiva della gestione dei rischi dell’impresa mediante la predisposizione degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, si veda E. Fregonara, op. cit., p. 751 ss., spec. p. 786 ss.

[16] Nel segnalare la rilevanza del problema, rileva, tuttavia, V. Caridi, op. cit., p. 337, che un «incentivo implicito a collaborare» proviene alla controparte dell’imprenditore in crisi non soltanto oltre che «dalla segnalata “relazionalità” del rapporto» ma anche dai limiti posti dalla normativa alla «facoltà di autotutela contrattuale» derivanti dalla concessione delle misure protettive del patrimonio, che investono evidentemente anche i contratti di cui si tratta. Sul tema delle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di rinegoziazione cfr. la compiuta ricostruzione delle diverse posizioni espresse dalla dottrina operata da F. Macario, L’adeguamento e la rinegoziazione, cit., p. 2039 ss., ove si rinvengono importanti riferimenti anche all’esperienza di ordinamenti esteri.

[17] In tal senso F. Gambino, voce Rinegoziazione, in AA.VV., Dizionari del Diritto privato, Diritto civile, promossi da N. Irti, Milano, 2011, p. 1518 ss.; G. Sicchiero, voce Rinegoziazione, in Dig. discipl. priv., Sez. civ., Aggiornamento, II, UTET, Torino, 2003, p. 1217 ss. Ritiene, invece, che la violazione degli obblighi di rinegoziazione non avrebbe effetti reali e tantomeno risarcitori, A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, in Contr. impr., 2003, p. 771.

[18] F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione, cit., p. 397. Sulla configurabilità, di là da una responsabilità precontrattuale, anche di una responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di buona fede del contraente che si sia sottratto all’obbligo di rinegoziazione, quando la sua condotta abbia inciso sull’esecuzione del contratto alla cui modificazione le trattative tendendevano tendevano, cfr. anche Cass., 3 agosto 1995, n. 8501, in Giust. civ.,1995, I, p. 119.

[19] Si pensi all’ipotesi in cui, rivelatosi inattuabile il piano di risanamento proposto dal debitore per effetto della mancata rinegoziazione di uno o più rapporti negoziali, dovuta alla violazione dell’obbligo di buona fede di cui si siano rese responsabili le controparti dell’imprenditore, i creditori abbiano perso l’opportunità di conseguire, attraverso la composizione negoziata, prospettive satisfattorie più vantaggiose di quelle offerte dallo strumento di regolazione della crisi a cui l’imprenditore stesso abbia avuto accesso o, laddove sia stata aperta, dalla procedura di liquidazione giudiziale dell’impresa insolvente. Ipotesi nella quale, peraltro, la determinazione del danno può comunque scontare l’incertezza degli esiti della stessa composizione negoziata.

[20] Tale è l’indirizzo interpretativo proposto da M. Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in AA.VV., Inadempimento, adattamento, arbitrato, a cura di U. Draetta-C. Vaccà,  Egea, Milano, p. 316; S. Patti, Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale, in Contratti, 2012, 582 s. Nel senso che il ricorso al rimedio di cui all’art. 2932 c.c. sarebbe ammissibile soltanto solo nell’ipotesi in cui le parti avessero inserito nel contratto originario una clausola di revisione talmente dettagliata e vincolata a indici matematici o a parametri oggettivi talmente precisi da non lasciare alcuno spazio alla discrezionalità delle parti, R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, UTET, Torino, 2016, p. 1683 ss.

[21] Relazione tematica n. 56, cit., p. 26 ss.

[22] In questi termini, A. Gentili, op. ult. cit., p. 712 ss.