, 24 settembre 2021, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Le proposte di modifica del decreto n. 118, riportate qui in appresso, si riferiscono a una nutrita serie di disposizioni.
Balza all’occhio, innanzitutto, la diversa formulazione del presupposto oggettivo della composizione della crisi e del concordato semplificato (su cui si vedano i due saggi di Stefano Amborsini, Il concordato semplificato: primi appunti e La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti, in questa Rivista). Si propone infatti di espungere dall’art. 2 il riferimento all’insolvenza, sulla scorta del rilievo che essa è ricompresa nello stato di crisi. Si allude implicitamente al disposto dell’art. 160 l. fall., che peraltro non è richiamato, per cui l’effetto potrebbe non consistere semplicemente nell’espunzione di una previsione superflua, imprimendo una “curvatura” potenzialmente diversa all’istituto.
Altre ipotetiche modifiche attengono ad aspetti rilevanti, dall’indipendenza dell’esperto alla precisazione che la sottoscrizione del piano da parte dell’esperto non equivale all’attestazione: donde l’inapplicabilità alla nuova figura professionale delle responsabilità proprie dell’attestatore.
Su questo come sul resto il dibattito è aperto.