Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

La continuità aziendale nel codice della crisi: casi di “consustanzialità” e declinazioni di un concetto polisenso*


Stefano Ambrosini
Focus

La buona fede quale presupposto della domanda di concordato semplificato: una recente pronuncia di merito.


Data pubblicazione
23 dicembre 2025

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Focus

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Sommario: 1. Il caso; 2. Le norme in questione e l’esame del Tribunale; 3. Conclusioni


1. Il caso

Con il decreto del 17 novembre 2025 il Tribunale di Vercelli, decidendo sulla domanda di omologa di un concordato semplificato ex art. 25 sexies secondo comma CCII presentata da un debitore la ha dichiarata inammissibile e ha disposto in via separata in ordine alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata nei suoi confronti da diversi creditori.

Il debitore aveva fatto accesso al percorso della composizione negoziata della crisi con la protezione delle misure protettive confermate, e poi prorogate, dal Tribunale. 

Il piano di risanamento allegato alla istanza di nomina dell’Esperto prevedeva la prosecuzione dell’attività di impresa, una rateizzazione del debito nei confronti dei fornitori, l’apporto di Nuova Finanza al fine di incentivare la produzione e favorire l’iniziale ripresa produttiva e dei contributi dei soci a sostegno del fabbisogno di cassa. In seguito al deposito della relazione finale dell’Esperto il debitore aveva depositato, nei termini di Legge, la domanda di omologa del concordato semplificato per la liquidazione del proprio patrimonio.

La proposta di concordato semplificato contemplava la liquidazione dei beni della debitrice e l’apporto di rilevante Nuova Finanza da parte di terzi, con il quale attivo il debitore prevedeva di pagare integralmente spese di prededuzione, creditori prededucibili e dipendenti, e in misura parziale i creditori privilegiati ex artt. 2751 bis comma secondo e quinto c.c., i crediti previdenziali e tributari, i fondi rischi e i crediti chirografari.

Nel frattempo diversi creditori formulavano istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore.

Il Tribunale concedeva il termine perentorio ex art. 25 sexies terzo comma CCII al debitore per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti. Il Tribunale nominava altresì un Ausiliario, assegnandogli un termine per un dettagliato parere e fissando udienza per l’omologa del concordato semplificato.

Successivamente, la debitrice presentava istanza di proroga del termine per il deposito del parere dell’Ausiliario e di rinvio dell’udienza per l’omologa del concordato semplificato, che venivano entrambe rigettate dal Tribunale.

Il debitore depositava solo tardivamente una nota con integrazioni, modifiche e produzioni documentali.

Diversi creditori proponevano opposizione all’omologa del concordato semplificato, nei termini di Legge, e l’Ausiliario depositava il proprio parere motivato.

 

2. Le norme in questione e l’esame del Tribunale

Il Tribunale di Vercelli, anche in ragione del contenuto del parere dell’Ausiliario e delle opposizioni dei creditori, ha valutato o, meglio, ha rivalutato la ritualità della proposta già scrutinata in nuce con il decreto di nomina dell’Ausiliario e di fissazione dell’udienza ex art. 25 sexies terzo comma CCII.

La giurisprudenza[1] si è già espressa sul fatto che non sia ostativo alla nomina dell’Ausiliario persino che l’Esperto si sia espresso negativamente sulla sussistenza della buona fede nella Composizione Negoziata, dovendo tale aspetto essere poi più compiutamente valutato dal Tribunale in sede di vaglio ex art. 25 sexies quinto comma CCII nella decisione sull’omologa.

Si è autorevolmente affermato[2] al riguardo che “nel concordato semplificato non esiste, né risulta “edificabile” in via interpretativa, una fase di ammissione alla procedura e non è prevista (né appare configurabile) una convocazione del debitore volta all’esame “preventivo” di aspetti che costituiscono invece espressamente oggetto del giudizio di omologazione, insuscettibile per legge di anticipazioni di sorta, del tutto improprie in quanto non volute e difatti non previste”.

Il Tribunale Vercellese ha evidenziato infatti che la valutazione sulla ritualità della domanda di omologa del concordato semplificato comprende in sé la valutazione sul presupposto di legge fondante del concordato semplificato, ovvero che a monte della proposta vi sia stato un percorso di composizione negoziata della crisi condotto dal debitore secondo correttezza e buona fede.

La domanda di concordato semplificato può infatti essere proposta esclusivamente allorquando “l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi primo e secondo, lettere a) e b) non sono praticabili” ai sensi dell’art. 25 sexies primo comma CCII.

L’indagine del Tribunale sull’effettivo svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza deve essere necessariamente molto approfondita e tanto più penetrante, in quanto costituisce il contraltare sostitutivo del diritto di voto che i creditori non possono esprimere sulla proposta di concordato semplificato.

Il ceto creditorio, non disponendo del diritto di voto, è infatti tutelato esclusivamente dal sindacato del Tribunale sulla ritualità della proposta e dal proprio diritto di opporsi all’omologa[3].

Si legge nella Relazione illustrativa al Codice della Crisi: “Sono omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata esaminata dall’esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale che chiude la composizione negoziata e sull’ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso delle trattative”, concetto ripreso dalla giurisprudenza[4]. 

Nell’ambito della procedura di concordato semplificato, sottolinea quindi attentamente il Tribunale di Vercelli, l’apparato informativo offerto dal debitore deve essere certo, esaustivo ed oggettivo e i termini della proposta devono essere chiari, senza incertezza e senza ambiguità.

Una norma di presidio per il ceto creditorio è in particolare l’art. 106 CCII che sanziona gli atti in frode compiuti dal debitore: tale norma, applicabile al concordato semplificato ex art. 25 sexies ottavo comma CCII, sanziona anche quelle omissioni o quelle reticenze informative che determinino una falsa rappresentazione della reale condizione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa[5].

Tra gli elementi fondamentali che il Tribunale deve vagliare in sede di omologa, al fine di scrutinare la ritualità e la fattibilità della proposta di concordato semplificato, vi è il parere dell’Ausiliario ex art. 25 sexies comma quarto CCII.

Ebbene nel caso di specie proprio dal parere dell’Ausiliario sono emerse, secondo il Tribunale Vercellese, gravi carenze informative del debitore e condotte omissive e decettive dello stesso debitore, sia nella fase della composizione negoziata della crisi che nella procedura di concordato semplificato, idonee a incidere sulla quantificazione dell’attivo e passivo concordatario e a minare quindi, oltre che la ritualità della proposta, anche la fattibilità del piano di liquidazione, la convenienza e la utilità per ciascun creditore ex art. 25 sexies quinto comma CCII.

Il Tribunale di Vercelli, nel caso concreto, ha ravvisato plurimi elementi critici evidenziati dall’Ausiliario nel suo parere che hanno corroborato la totale assenza di buona fede oggettiva e il prevedibile esito negativo delle trattative.

L’Ausiliario aveva evidenziato, in particolare, la mancanza di interlocuzioni con il sistema bancario, la mancata sottoposizione ai creditori di soluzioni ex art. 23 commi primo e secondo lettera a) CCII e il mancato adeguamento da parte del debitore del proprio patrimonio netto.

Il Tribunale ha poi stigmatizzato, al fine di escludere la buona fede, la correttezza e la trasparenza del debitore, la omessa informazione ai creditori circa la pendenza di un procedimento penale per reati ambientali a carico del debitore.

Tale procedimento penale era tale peraltro da minare financo la fattibilità giuridica della proposta concordataria, potendo gli stessi beni che sarebbero stati messi a disposizione dei creditori essere colpiti da provvedimenti di confisca.

Sempre da tale procedimento penale, la cui esistenza era stata omessa dal debitore, sarebbero emersi violazioni da parte del debitore dei precetti stabiliti con le misure cautelari.

Da quanto sopra il Tribunale ha conseguito la inaffidabilità ed inverosimiglianza della proposta di concordato semplificato formulata dal debitore ai propri creditori.

Ed ancora, negli incontri con i propri creditori nella composizione negoziata della crisi il debitore aveva fornito informazioni incomplete ed ambigue, che avevano inciso sulla incerta quantificazione del passivo concordatario. Inoltre, il debitore non aveva correttamente rappresentato la riduzione del capitale sociale per perdite e non aveva modificato la propria proposta di concordato alla luce dei rilievi del Tribunale.

Il Tribunale censurava infine ulteriori elementi di incompletezza e di irritualità della proposta concordataria.

Il Giudice Vercellese concludeva quindi rilevando la carenza delle condizioni di ammissibilità della proposta di concordato semplificato formulata dal debitore.

La penetrante analisi del Tribunale è autorevolmente[6] giustificata poiché “è il corretto ed equilibrato esercizio delle prerogative giudiziali a costituire, nell’impalcatura del concordato semplificato, l’antitodoto, in thesi efficace, tanto al carattere coattivo di questa tipologia di concordato sui generis quanto a ciò che altrimenti rappresenterebbe un corollario indesiderato – ed invero inaccettabile – del ricorso a questo istituto: la “tirannia” dell’esperto, intesa come automatica dipendenza degli esiti della procedura dall’esclusiva valutazione di un soggetto estraneo alla giurisdizione”. 

 

3. Conclusioni

L’interessante e puntuale pronuncia del Tribunale di Vercelli illumina ed insegna, se ve ne fosse ancora bisogno, sul fatto che gli obblighi, a carico del debitore nella composizione negoziata della crisi, di buona fede e correttezza sanciti dal primo comma dell’art. 4 CCII e di informativa sancito dal secondo comma dell’art. 4 CCI non sono affatto norme vuote o prive di una concreta sanzione.

Qualora il debitore intraprenda, all’esito negativo del percorso di composizione negoziata della crisi, l’accesso allo strumento del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio il Tribunale dovrà necessariamente vagliare con peculiare attenzione come quelle trattative si siano articolate e quale livello di informazione, necessariamente completa ed esauriente, il debitore abbia adottato con i propri creditori.

In difetto di trattative che siano state svolte secondo correttezza e buona fede e di una completa e precisa disclosure da parte del debitore, il Tribunale in sede di procedura di concordato semplificato non potrà che ritenere inammissibile la proposta di concordato semplificato più propriamente in sede di decisione sull’omologa censurando la irritualità della proposta e la conseguente non fattibilità e non convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Un motivo ulteriore per illuminare ancor più ed ancora una volta il percorso della composizione negoziata della crisi quale alveo cruciale e fondante per la soluzione della crisi o dell’insolvenza del debitore, all’interno del quale il debitore deve necessariamente atteggiarsi con buona fede e correttezza, con trasparenza e limpida informativa, nel tentativo di risanamento intrapreso. 



[1] Così Tribunale Vicenza, 9 novembre 2023, Presidente dott. Limitone Estensore dott.ssa Saltarelli, in Ristrutturazioni Aziendali.

[2] Così S. Ambrosini, Concordato Semplificato: La giurisdizione come antidoto alla “coattività” allo strumento e alla “tirannia” dell’esperto, in Quaderni di Ristrutturazione Aziendale 2/2023, pag. 148.

[3] Così il Tribunale Milanese, Sezione Seconda, 9.01.2024, n. 24.

[4] Così Tribunale Firenze 31 agosto 2022, in Diritto della Crisi.

[5] Così Tribunale di Milano, 22.04.2025, Presidente estensore De Simone.

[6] Così S. Ambrosini, Concordato Semplificato: La giurisdizione come antidoto alla “coattività” allo strumento e alla “tirannia” dell’esperto, cit., pag. 153.