Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza commentata

La tutela del risanamento oltre il termine delle misure protettive. Nota a Trib. Trani, 30 maggio 2026.


Stefania Pacchi
Giurisprudenza commentata

La tutela del risanamento oltre il termine delle misure protettive. Nota a Trib. Trani, 30 maggio 2026.


Stefania Pacchi

Sommario: 1. La questione affrontata; 2. La distinzione tra misure protettive e misure cautelari; 3. Il problema dell’elusione del termine massimo; 4. Il ruolo della relazione dell’esperto; 5. Le misure concretamente adottate; 6. Osservazioni conclusive.


Trib. Trani, 30 maggio 2026, Estensore Maria Azzurra Guerra.

La scadenza del termine massimo di durata delle misure protettive previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII impedisce la concessione di ulteriori misure protettive generalizzate, ma non preclude l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 19 CCII. Tali misure, avendo natura autonoma rispetto alle misure protettive, possono essere concesse anche successivamente all'esaurimento del periodo massimo di protezione, purché abbiano contenuto specifico e destinatari determinati, risultino necessarie ad assicurare il buon esito delle trattative e siano proporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori interessati. Il rischio di elusione del limite temporale stabilito per le misure protettive è escluso dal carattere selettivo delle misure cautelari e dal controllo giudiziale di necessità e proporzionalità.

 

1. La questione affrontata

L’ordinanza del Tribunale di Trani interviene su una delle questioni più controverse emerse nella prassi applicativa della composizione negoziata: il rapporto tra il limite massimo di durata delle misure protettive e la possibilità di ricorrere alle misure cautelari previste dall’art. 19 CCII una volta che tale limite sia stato raggiunto.

La vicenda processuale si inserisce in un contesto particolarmente significativo. La società istante aveva già beneficiato delle misure protettive e delle proroghe consentite dall’ordinamento, sino all’esaurimento del periodo massimo previsto dal Codice della crisi. Giunta alla scadenza di tale termine, e pur permanendo un quadro di trattative ancora in corso e ritenute suscettibili di condurre a una soluzione della crisi, la debitrice ha chiesto al tribunale una nuova estensione della protezione oppure, in via subordinata, la concessione di misure cautelari capaci di assicurare risultati sostanzialmente analoghi.

Il problema interpretativo sottoposto al giudice non riguarda, dunque, soltanto l’applicazione delle norme sulle misure cautelari, ma investe più in profondità l’equilibrio complessivo del sistema delineato dal legislatore della composizione negoziata. Si tratta, infatti, di stabilire se il limite temporale imposto alle misure protettive rappresenti un confine invalicabile rispetto a qualsiasi forma di tutela inibitoria del patrimonio e dell’attività dell’impresa oppure se, al contrario, esso operi esclusivamente con riferimento alle misure protettive in senso stretto, lasciando impregiudicata la possibilità di ricorrere a strumenti cautelari autonomi quando ciò risulti necessario per preservare le concrete prospettive di risanamento.

La questione assume una rilevanza sistematica evidente. Le misure protettive costituiscono infatti uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali la composizione negoziata crea uno spazio temporaneo di stabilizzazione dei rapporti tra debitore e creditori, consentendo lo svolgimento delle trattative in un contesto sottratto alle iniziative individuali più aggressive. Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto di subordinare tale protezione a un limite massimo di durata, nella consapevolezza che una compressione prolungata delle prerogative creditorie rischierebbe di alterare in misura eccessiva il bilanciamento tra le esigenze del risanamento e quelle della tutela dei creditori.

Proprio l’esistenza di questo limite ha alimentato un vivace dibattito interpretativo. Una parte della giurisprudenza ha sostenuto che consentire il ricorso a misure cautelari aventi effetti analoghi a quelli delle misure protettive dopo la scadenza del termine massimo significherebbe, in sostanza, aggirare la volontà del legislatore[1]. Secondo questa impostazione, il decorso del termine previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII segnerebbe il venir meno di qualsiasi possibilità di mantenere in vita una protezione dell’impresa rispetto alle iniziative dei creditori, pena la trasformazione delle misure cautelari in uno strumento di surrettizia proroga delle misure protettive.

Ad essa si contrappone un diverso orientamento, che valorizza la distinta natura e funzione delle misure cautelari. In questa prospettiva, il limite temporale fissato dal legislatore riguarderebbe esclusivamente le misure protettive, caratterizzate da effetti generalizzati e destinati all’intero ceto creditorio, mentre le misure cautelari conserverebbero una propria autonomia strutturale e funzionale. Esse potrebbero pertanto essere adottate anche successivamente alla scadenza delle misure protettive, purché risultino specificamente necessarie al buon esito delle trattative, abbiano contenuto determinato e siano rivolte a soggetti individuati, nel rispetto del principio di proporzionalità[2].

L’ordinanza in commento si colloca con chiarezza nell’ambito di questo secondo indirizzo interpretativo[3]. Il Tribunale di Trani, pur negando la possibilità di concedere un’ulteriore proroga delle misure protettive oltre il limite massimo stabilito dalla legge, afferma che tale circostanza non esaurisce gli strumenti di tutela a disposizione dell’impresa impegnata nel percorso negoziale. Al contrario, riconosce la possibilità di fare ricorso alle misure cautelari quale strumento autonomo di protezione del processo di risanamento, purché il loro utilizzo sia giustificato dalle concrete esigenze delle trattative e sia sottoposto a un rigoroso controllo giudiziale in termini di necessità e proporzionalità.

La pronuncia si inserisce così nel più ampio dibattito concernente la natura delle misure cautelari nella composizione negoziata e contribuisce a delinearne i confini applicativi, offrendo una lettura che privilegia l’effettività degli strumenti di risanamento senza rinunciare alle esigenze di tutela del ceto creditorio.

 

2. La distinzione tra misure protettive e misure cautelari

Il nucleo argomentativo dell’ordinanza è rappresentato dall’affermazione della netta autonomia delle misure cautelari rispetto alle misure protettive[4]. Si tratta di un passaggio di particolare interesse, poiché il tribunale affronta direttamente il problema che ha maggiormente diviso la dottrina e la giurisprudenza negli ultimi anni: se il limite temporale imposto dal legislatore alle misure protettive debba essere inteso come un limite generale a qualsiasi forma di tutela dell’impresa impegnata nella composizione negoziata oppure se esso riguardi esclusivamente le misure protettive in senso tecnico.

La soluzione adottata dal Tribunale di Trani muove anzitutto da un argomento di carattere letterale. La Giudice osserva come il legislatore abbia espressamente disciplinato la durata delle misure protettive, stabilendo, agli artt. 8 e 19, comma 5, CCII, un termine massimo oltre il quale esse non possono essere ulteriormente prorogate. Nessuna disposizione analoga è invece dettata per le misure cautelari.

Questa differenza normativa viene ritenuta significativa e non casuale. Se il legislatore avesse voluto assoggettare anche le misure cautelari al medesimo limite temporale, avrebbe potuto prevederlo espressamente. L’assenza di una disciplina corrispondente induce, invece, il tribunale a ritenere che il limite massimo sia riferito esclusivamente alla protezione generalizzata accordata nei confronti dell’intero ceto creditorio e non precluda l’adozione di successivi interventi cautelari caratterizzati da un contenuto più circoscritto e selettivo.

In questa prospettiva, il decorso del termine massimo previsto per le misure protettive non determina una sorta di vuoto di tutela, né comporta automaticamente l’impossibilità di preservare il percorso negoziale da iniziative potenzialmente idonee a comprometterne il buon esito. Ciò che viene meno è soltanto la possibilità di mantenere un regime di protezione generalizzato, destinato indistintamente alla massa dei creditori. Rimane, invece, aperta la possibilità di ricorrere a strumenti cautelari specificamente modellati sulle concrete esigenze del caso[5].

Particolarmente rilevante è il modo in cui il tribunale valorizza la definizione di misure cautelari contenuta nell’art. 2, lett. q), CCII. La norma individua tali provvedimenti come quelli che appaiono, secondo le circostanze, «più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative». È proprio questa formulazione a consentire alla decisione di ricostruire la natura delle misure cautelari in termini profondamente diversi rispetto alle misure protettive.

L’attenzione del legislatore non è, infatti, rivolta alla tipologia del provvedimento, né alla sua riconducibilità a schemi cautelari predeterminati, bensì alla funzione concretamente perseguita. Da qui l’affermazione del carattere essenzialmente atipico delle misure cautelari nella composizione negoziata. Esse non sono tipizzate dal legislatore, non sono predeterminate nel contenuto e non sono riconducibili a un catalogo chiuso di provvedimenti. Il loro contenuto può essere modellato dal giudice in funzione delle specifiche esigenze del percorso di risanamento.

All’atipicità si accompagna una marcata elasticità dello strumento cautelare. La misura non viene individuata una volta per tutte dal legislatore, ma è costruita caso per caso in relazione alle concrete criticità che emergono nel corso delle trattative. In questa prospettiva, la tutela cautelare assume una funzione di adattamento del sistema alle esigenze della singola procedura, consentendo di intervenire là dove il rischio per il risanamento si manifesta in forme non sempre prevedibili ex ante.

L’aspetto che il tribunale pone maggiormente in evidenza è, tuttavia, il carattere funzionale delle misure cautelari. La loro legittimità non dipende dalla riconducibilità a una categoria astratta di provvedimenti, ma dalla concreta utilità che esse sono in grado di esprimere rispetto all’obiettivo del risanamento. L’indagine giudiziale si sposta, quindi, dal piano formale a quello teleologico. Ciò che rileva non è tanto la natura della misura richiesta, quanto la sua effettiva capacità di preservare il valore dell’impresa, consentire la prosecuzione delle trattative e impedire che iniziative individuali di singoli creditori compromettano risultati già conseguiti.

L’ordinanza valorizza, dunque, una concezione eminentemente teleologica delle misure cautelari, considerate come strumenti flessibili posti al servizio dell’obiettivo del risanamento. In tale prospettiva il contenuto del provvedimento cautelare può variare sensibilmente da un caso all’altro, purché rimanga costante la finalità perseguita: assicurare, in via provvisoria, le condizioni necessarie affinché il percorso negoziale possa svilupparsi utilmente e giungere a una soluzione della crisi concretamente praticabile.

 

3. Il problema dell'elusione del termine massimo

Il Tribunale di Trani affronta poi il principale argomento critico tradizionalmente rivolto alla tesi dell'autonomia delle misure cautelari: il rischio che esse si trasformino in uno strumento di aggiramento del limite temporale previsto per le misure protettive. Se fosse sempre possibile, una volta scaduto il periodo massimo di protezione, ottenere provvedimenti cautelari idonei a produrre effetti sostanzialmente analoghi a quelli delle misure protettive, il limite previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII rischierebbe infatti di perdere gran parte della propria effettività.

Si tratta di un'obiezione che ha trovato ampio spazio tanto in dottrina quanto in alcune pronunce di merito e che si fonda su un'esigenza difficilmente contestabile: quella di evitare che la tutela accordata all'impresa in crisi possa protrarsi indefinitamente attraverso l'utilizzo di strumenti formalmente diversi ma sostanzialmente equivalenti[6].

Il legislatore ha, infatti, inteso circoscrivere nel tempo la compressione delle prerogative creditorie, individuando un punto oltre il quale il sacrificio imposto ai creditori non può più essere giustificato esclusivamente dall'interesse dell'impresa alla prosecuzione delle trattative. Da qui il timore che il ricorso alle misure cautelari possa prestarsi a un utilizzo distorto, volto a perpetuare una situazione di protezione che la legge ha, invece, inteso limitare.

L'ordinanza affronta espressamente tale obiezione e nega che il pericolo di elusione debba essere considerato inevitabile. Secondo la giudice, la differenza strutturale esistente tra i due istituti impedisce di sovrapporli integralmente e consente di mantenere ferma la distinzione tracciata dal legislatore.

Le misure protettive, infatti, operano in modo generalizzato. La loro funzione consiste nel paralizzare, nei confronti dell'intero ceto creditorio, una serie di iniziative potenzialmente idonee a compromettere il buon esito delle trattative. Esse producono, quindi, un effetto esteso e indifferenziato, destinato a incidere simultaneamente sulla posizione di tutti i creditori coinvolti.

Diversa è invece la logica che caratterizza le misure cautelari. Queste ultime non sono concepite come strumenti di protezione generalizzata dell'impresa, bensì come interventi mirati destinati a fronteggiare specifiche situazioni di rischio. Proprio perché fondate sulla valutazione delle circostanze concrete, esse devono essere rivolte a soggetti determinati, avere un contenuto puntualmente individuato e risultare strettamente funzionali alla salvaguardia del percorso negoziale. La loro operatività è, dunque, necessariamente selettiva e circoscritta, il che consente di distinguerle dalle misure protettive e di escludere che possano automaticamente identificarsi con una loro prosecuzione.

Nella ricostruzione proposta dal Tribunale di Trani, il vero argine contro possibili utilizzi abusivi dello strumento cautelare non è rappresentato da un divieto assoluto di concessione oltre il termine massimo delle misure protettive, bensì dall'intensità del controllo giudiziale. Il giudice è, infatti, chiamato a verificare, caso per caso, se la misura richiesta sia effettivamente necessaria per preservare le concrete prospettive di risanamento e se il sacrificio imposto al creditore destinatario della misura risulti giustificato dall'interesse perseguito.

In questa prospettiva assume un ruolo centrale il principio di proporzionalità. La concessione della misura cautelare non può essere giustificata dalla mera pendenza delle trattative, né dalla semplice aspirazione dell'impresa a proseguirle. Occorre, invece, accertare che esista una ragionevole probabilità di successo del percorso negoziale e che il pregiudizio imposto al creditore sia contenuto entro limiti compatibili con il beneficio che la misura è concretamente in grado di assicurare. La tutela cautelare viene, così, configurata come uno strumento eccezionale e strettamente funzionale alla realizzazione del risanamento, il cui utilizzo richiede un costante bilanciamento tra interessi contrapposti.

È proprio questo controllo di proporzionalità a consentire, secondo l'ordinanza, di superare il timore che le misure cautelari possano trasformarsi in una proroga occulta delle misure protettive. Mentre queste ultime operano in via automatica e generalizzata, le misure cautelari presuppongono una valutazione puntuale delle esigenze del caso concreto e della posizione dei singoli creditori coinvolti, con la conseguenza che la loro concessione non può essere considerata né automatica né indefinita.

A sostegno di tale impostazione, il Tribunale richiama espressamente il precedente del Tribunale di Torino del 5 dicembre 2023, che aveva già riconosciuto la possibilità di adottare misure cautelari anche dopo l'esaurimento del periodo massimo di efficacia delle misure protettive.

Il richiamo non è meramente ornamentale, ma viene utilizzato per corroborare una linea interpretativa che tende a valorizzare l'autonomia funzionale delle misure cautelari e la loro capacità di operare quale strumento di tutela del percorso negoziale anche nelle fasi più avanzate della composizione negoziata. Si consolida, così, un orientamento che, pur nella consapevolezza dei rischi di possibile elusione del sistema, ritiene che tali rischi possano essere efficacemente governati attraverso il controllo giudiziale di necessità e proporzionalità, senza sacrificare le esigenze di effettività della tutela del risanamento.

 

4. Il ruolo della relazione dell'esperto

Un ulteriore profilo di particolare interesse dell’ordinanza riguarda il ruolo attribuito alla relazione dell’esperto e, più in generale, il modo in cui viene ricostruito il requisito del fumus necessario per la concessione delle misure cautelari nell’ambito della composizione negoziata.

Sotto questo aspetto, la decisione si colloca nel solco di quell’evoluzione interpretativa che tende progressivamente a distinguere il sistema cautelare della composizione negoziata dagli schemi tradizionali del processo civile. Nella prospettiva cautelare classica, infatti, il fumus boni iuris viene normalmente identificato nella ragionevole probabilità di esistenza del diritto soggettivo che si intende tutelare in via anticipata o conservativa. La valutazione giudiziale è, quindi, prevalentemente orientata all’accertamento, sia pure sommario, della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente.

Nel contesto della composizione negoziata, tuttavia, una simile impostazione mostra evidenti limiti applicativi. L’oggetto della tutela non è rappresentato da un diritto soggettivo in senso stretto, ma dalla possibilità stessa che il percorso negoziale possa utilmente proseguire e condurre a una soluzione della crisi. La funzione delle misure cautelari non consiste, dunque, nell’anticipare gli effetti di una futura decisione di merito, bensì nel preservare le condizioni necessarie affinché le trattative possano svilupparsi senza subire pregiudizi irreversibili.

È in questa prospettiva che il Tribunale di Trani attribuisce un ruolo centrale alla relazione dell’esperto. L’accertamento del fumus viene sostanzialmente ricondotto alla verifica della concreta praticabilità del progetto di risanamento e della ragionevole probabilità che le trattative possano approdare a un esito positivo. La relazione dell’esperto diviene, così, il principale strumento attraverso il quale il giudice acquisisce gli elementi necessari per valutare se la prosecuzione delle trattative meriti di essere sostenuta mediante l’adozione di misure cautelari.

Non è casuale che l’ordinanza richiami diffusamente le conclusioni dell’esperto e ne valorizzi il contenuto sotto molteplici profili. L'ordinanza sembra attribuire alla relazione dell'esperto un peso particolarmente significativo. Tale impostazione appare comprensibile sul piano pratico, ma pone il problema del corretto rapporto tra valutazione tecnica dell'esperto e giudizio cautelare del tribunale[7]. In primo luogo, viene posto in evidenza lo stato avanzato del percorso negoziale. Le trattative non si trovano in una fase iniziale o meramente esplorativa, ma appaiono caratterizzate da un elevato grado di maturazione, tale da rendere concretamente plausibile il raggiungimento di una soluzione della crisi. Questo elemento assume un rilievo decisivo, poiché consente di escludere che le misure cautelari vengano utilizzate per mantenere artificialmente in vita un percorso negoziale privo di reali prospettive.

Parimenti significativa è la presenza di due distinti scenari di soluzione, entrambi ritenuti praticabili. Il primo è rappresentato dalla prosecuzione dell’attività in continuità aziendale attraverso il perfezionamento della transazione fiscale; il secondo dalla cessione dell’azienda a un soggetto interessato all’acquisto.

La circostanza che il risanamento non sia affidato a un’unica ipotesi, ma possa svilupparsi attraverso percorsi alternativi, contribuisce a rafforzare il giudizio di concreta fattibilità espresso dall’esperto e recepito dal tribunale. La presenza di opzioni diverse, entrambe realistiche, riduce infatti il rischio che l’esito delle trattative dipenda da eventi aleatori o da presupposti eccessivamente incerti.

L’ordinanza attribuisce, inoltre, particolare rilievo all’andamento delle interlocuzioni con il sistema bancario. Dalla documentazione esaminata emerge un dialogo ancora aperto e costruttivo con i principali finanziatori dell’impresa, circostanza che il giudice considera sintomatica della serietà delle trattative e della permanenza di un interesse concreto alla ricerca di una soluzione concordata della crisi. Anche questo elemento concorre a dimostrare che il percorso negoziale non si è esaurito né si trova in una fase di stallo, ma continua a svilupparsi in modo effettivo.

A tali circostanze si aggiunge un ulteriore dato, valorizzato dalla decisione in modo particolarmente significativo: la capacità dell’impresa di proseguire l’attività e di effettuare rilevanti pagamenti nel corso della composizione negoziata. L’avvenuta riduzione dell’esposizione debitoria, anche nei confronti di creditori istituzionali, viene infatti interpretata come indice concreto della vitalità dell’impresa e della non meramente teorica perseguibilità del progetto di risanamento. Non si tratta più soltanto di prospettive future o di previsioni contenute nel piano, ma di risultati già realizzati nel corso delle trattative.

Dall’insieme di tali elementi emerge una concezione del fumus profondamente diversa da quella tradizionalmente elaborata in materia cautelare. Il requisito non viene più individuato nella verosimile esistenza di un diritto da tutelare, ma nella ragionevole probabilità di successo del percorso di risanamento. L’indagine giudiziale si concentra, pertanto, sulla concreta possibilità che la composizione negoziata raggiunga il proprio obiettivo e sulla necessità di preservare, mediante misure cautelari proporzionate, le condizioni che rendono ancora praticabile tale risultato.

L’ordinanza conferma, così, una tendenza già emersa in altre pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui il sistema delle misure cautelari nella composizione negoziata deve essere letto alla luce della funzione economica dell’istituto. Il fumus assume una dimensione sostanzialmente prognostica e si identifica con la credibilità del progetto di risanamento, con la serietà delle trattative e con la concreta possibilità che gli sforzi già compiuti possano tradursi in una soluzione effettiva della crisi[8]. È precisamente questa valutazione prospettica che giustifica, nella logica dell’ordinanza, l’intervento cautelare del giudice.

Tale evoluzione interpretativa trova oggi un significativo elemento di conferma anche sul piano regolamentare dall'aggiornamento del test pratico, della check list e del protocollo di conduzione della composizione negoziata operato dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026.

Le modifiche introdotte dal decreto evidenziano, infatti, una crescente attenzione alla verifica della concreta perseguibilità del risanamento e all'analisi dinamica dell'andamento delle trattative, attribuendo particolare rilievo alla capacità dell'impresa di dimostrare, attraverso dati aggiornati e riscontri oggettivi, la ragionevole praticabilità delle soluzioni prospettate. In tale contesto, la relazione dell'esperto assume una funzione sempre più centrale quale strumento di rappresentazione dello stato effettivo del percorso negoziale e delle sue prospettive di successo.

Letta alla luce di tale evoluzione regolamentare, l'ordinanza del Tribunale di Trani sembra anticipare una concezione del fumus cautelare strettamente collegata non alla mera esistenza di una trattativa in corso, bensì alla sua concreta idoneità a condurre al risanamento dell'impresa.

 

5. Le misure concretamente adottate

La parte dispositiva dell’ordinanza costituisce la naturale conseguenza dell’impostazione teorica adottata dal Tribunale di Trani e offre una concreta dimostrazione del modo in cui il giudice intende declinare l’autonomia delle misure cautelari rispetto alle misure protettive.

Dopo aver escluso la possibilità di accordare un’ulteriore proroga delle misure protettive oltre il limite massimo consentito dal Codice della crisi, il tribunale non si limita, infatti, a rigettare la domanda della società, ma procede a un’attenta selezione degli strumenti ritenuti necessari per consentire la prosecuzione delle trattative e preservare le prospettive di risanamento. La decisione assume, sotto questo profilo, particolare rilievo poiché mostra come la tutela cautelare possa essere utilizzata non per riprodurre integralmente gli effetti delle misure protettive scadute, ma per intervenire su specifiche situazioni di rischio individuate dal giudice come concretamente idonee a compromettere il percorso negoziale.

Le misure concesse sono tutte accomunate da un tratto caratteristico: non operano indistintamente nei confronti della generalità dei creditori, ma sono rivolte a soggetti determinati e incidono su rapporti specificamente individuati. È proprio questa selettività a consentire al tribunale di distinguere la tutela cautelare dalla protezione generalizzata che il legislatore ha inteso assoggettare a limiti temporali rigorosi.

In primo luogo, viene disposto il divieto per gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, i fornitori, i locatori e gli altri contraenti indicati dalla società di risolvere unilateralmente i contratti pendenti, di modificarne le condizioni in senso sfavorevole alla debitrice o di revocare le linee di credito già accordate. Si tratta di una misura che appare strettamente funzionale alla conservazione della continuità aziendale e che trova la propria giustificazione nella necessità di evitare che iniziative individuali di singoli operatori possano determinare un effetto destabilizzante sull’intero processo di risanamento. La prosecuzione delle trattative presuppone, infatti, il mantenimento delle relazioni contrattuali essenziali e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla gestione corrente dell’impresa; la perdita improvvisa di tali presupposti potrebbe compromettere irreversibilmente gli sforzi compiuti nel corso della composizione negoziata.

Particolarmente significativa è poi l’inibizione rivolta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di procedere a segnalazioni negative presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia o presso i sistemi di informazione creditizia privati, quali il CRIF.

La misura si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce la potenziale incidenza pregiudizievole di tali segnalazioni sul buon esito delle trattative. Una classificazione deteriorata della posizione creditizia dell’impresa può infatti determinare effetti immediati sul mantenimento delle linee di credito e sulla disponibilità del sistema bancario a proseguire il dialogo negoziale. L’ordinanza mostra, quindi, piena consapevolezza del fatto che il successo di un percorso di risanamento dipende non soltanto dalla conservazione del patrimonio aziendale, ma anche dalla salvaguardia della reputazione finanziaria dell’impresa e dalla possibilità di mantenere rapporti fiduciari con il sistema creditizio.

Ancora più peculiare appare la misura con cui il tribunale inibisce l’escussione della garanzia prestata dal Medio Credito Centrale. Anche in questo caso il provvedimento si collega direttamente alle specificità della situazione concreta e alla necessità di evitare che iniziative individuali possano alterare gli equilibri sui quali si fonda il progetto di risanamento. La misura conferma come il contenuto della tutela cautelare possa essere modellato dal giudice in funzione delle caratteristiche della singola vicenda, secondo quella logica di atipicità e flessibilità che costituisce uno degli elementi distintivi dell’istituto.

Sotto il profilo sistematico, merita particolare attenzione la scelta del tribunale di circoscrivere temporalmente l’efficacia delle misure cautelari. Pur riconoscendo la possibilità di accordarle dopo l’esaurimento del periodo massimo delle misure protettive, la giudice evita accuratamente che esse assumano carattere indefinito, individuando un termine finale di efficacia nel 29 agosto 2026.

La previsione di una scadenza espressa assume un significato che va oltre il dato meramente cronologico. Essa rappresenta, infatti, il principale strumento attraverso il quale il tribunale realizza il bilanciamento tra le esigenze del risanamento e la tutela dei creditori dissenzienti. Da un lato, viene assicurato all’impresa un arco temporale ritenuto ragionevolmente sufficiente per completare le trattative in corso, consentire ai creditori di esprimersi sulle proposte formulate e portare a compimento le operazioni necessarie alla definizione della soluzione individuata. Dall’altro lato, si evita che il sacrificio imposto ai creditori possa protrarsi oltre quanto strettamente necessario, preservando così il carattere eccezionale e temporaneo della tutela cautelare.

La parte dispositiva dell’ordinanza costituisce, pertanto, un’applicazione particolarmente significativa dei principi affermati nella motivazione. Le misure cautelari non vengono concepite come uno strumento di sostituzione o di proroga delle misure protettive, ma come interventi selettivi, temporalmente limitati e rigorosamente funzionali alla salvaguardia di un percorso di risanamento che il tribunale ritiene ancora concretamente praticabile. È proprio questa combinazione di specificità, proporzionalità e temporaneità che consente alla decisione di mantenersi entro i confini tracciati dal legislatore, pur offrendo all’impresa una tutela effettiva nelle fasi finali della composizione negoziata.

 

6. Osservazioni conclusive

L’ordinanza del Tribunale di Trani si colloca tra le pronunce più significative sinora intervenute in materia di misure cautelari nella composizione negoziata e contribuisce a chiarire uno dei punti maggiormente controversi dell’attuale disciplina: il rapporto tra il limite massimo di durata delle misure protettive e la possibilità di mantenere forme di tutela del percorso negoziale anche successivamente alla sua scadenza.

L'interesse della decisione non risiede soltanto nella soluzione concretamente adottata, ma soprattutto nel metodo di bilanciamento utilizzato dal tribunale tra tutela del risanamento e tutela del ceto creditorio. Muovendo da tale premessa, il tribunale giunge ad affermare che il limite temporale previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII riguarda esclusivamente le misure protettive e non può essere automaticamente esteso alle misure cautelari, la cui disciplina non contiene alcuna previsione analoga.

Da questa ricostruzione deriva il secondo e più rilevante principio affermato dalla decisione: le misure cautelari conservano una propria autonomia funzionale e possono essere utilizzate anche dopo l’esaurimento del periodo massimo di efficacia delle misure protettive, purché siano concretamente orientate alla salvaguardia del percorso di risanamento e non si traducano nella mera riproduzione degli effetti della protezione generalizzata ormai cessata.

Il punto di equilibrio individuato dal Giudice viene ricercato nel controllo giudiziale di necessità e proporzionalità. L’ordinanza mostra, infatti, piena consapevolezza del rischio che l’autonomia delle misure cautelari possa degenerare in una sostanziale elusione dei limiti temporali fissati dal legislatore. Proprio per questo motivo, la decisione insiste sulla necessità che le misure siano rivolte a destinatari determinati, abbiano contenuto specifico e risultino strettamente funzionali alle concrete esigenze delle trattative. L’ammissibilità della tutela cautelare non viene, quindi, ancorata a una generica esigenza di protezione dell’impresa, ma alla verifica rigorosa della sua effettiva utilità rispetto a un percorso di risanamento che presenti ancora prospettive realistiche di successo.

Sotto il profilo sistematico, la soluzione accolta appare coerente con l’impostazione generale della composizione negoziata e, più in generale, con la logica sottesa alla Direttiva (UE) 2019/1023. La disciplina europea attribuisce infatti rilievo centrale alla creazione di condizioni idonee a favorire il buon esito delle trattative e la conservazione del valore dell’impresa, nella consapevolezza che la tempestività e l’effettività degli strumenti di protezione rappresentano spesso fattori decisivi per il successo di un processo di ristrutturazione. Letta in questa prospettiva, la pronuncia del Giudice di Trani sembra muoversi nella direzione di una tutela sostanziale del risanamento, evitando che il decorso del termine massimo delle misure protettive determini automaticamente il venir meno di ogni possibile presidio a sostegno delle trattative ancora in corso.

Al tempo stesso, la decisione non ignora le esigenze di tutela del ceto creditorio. La previsione di misure selettive, l’individuazione di destinatari specificamente determinati e la fissazione di un termine finale di efficacia rappresentano gli strumenti attraverso i quali il tribunale tenta di evitare che la protezione dell’impresa si trasformi in una compressione indefinita delle prerogative dei creditori. L’ordinanza ricerca, dunque, un difficile equilibrio tra due esigenze contrapposte ma entrambe meritevoli di considerazione: da un lato, la necessità di preservare le concrete possibilità di risanamento; dall’altro, quella di impedire che il percorso negoziale si traduca in una protratta sospensione delle regole ordinarie del mercato e della responsabilità patrimoniale.

Proprio sotto questo profilo la pronuncia offre uno spunto di riflessione che trascende il caso concreto. La questione non riguarda soltanto l’interpretazione degli artt. 8, 19 e 2, lett. q), CCII, ma investe più in generale il modo in cui deve essere concepita la funzione delle misure cautelari nella composizione negoziata. L’ordinanza sembra aderire a una concezione dinamica dell’istituto, nella quale la tutela cautelare non costituisce un mero strumento accessorio rispetto alle misure protettive, ma un autonomo meccanismo di salvaguardia del percorso negoziale, destinato a operare ogniqualvolta ciò risulti necessario per preservarne la concreta possibilità di successo.

In questa prospettiva, la decisione del Tribunale di Trani rappresenta un contributo alla progressiva definizione dell’ambito applicativo delle misure cautelari nella composizione negoziata[9].

La soluzione accolta trova ulteriore fondamento nella struttura stessa delle misure cautelari delineata dall'art. 2, lett. q), CCII, che ne evidenzia il carattere atipico, funzionale e necessariamente modellabile sulle esigenze concrete del percorso di risanamento. Proprio tale configurazione consente di preservare l'effettività della tutela del risanamento senza compromettere il rispetto dei limiti temporali che il legislatore ha inteso imporre alle misure protettive.

 



[1] Ritenendo che la concessione di misure cautelari aventi contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle misure protettive si traduca in un aggiramento del limite temporale fissato dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII: Trib. Milano, 22 novembre 2023, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Larino, 20 maggio 2024, ivi; Trib. Roma, 14 ottobre 2024, ivi; Trib. Roma, 19 marzo 2025, ivi (che costruisce l'argomento della specialità della disciplina delle misure protettive); Trib. Vicenza, 25 marzo 2025, in One Legale (che nega espressamente la possibilità di una "staffetta" tra protettive e cautelari); Trib. Bologna, 19 maggio 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Monza, 8 agosto 2025, in IlCaso.it; Trib. Trieste, 11 dicembre 2025, ivi; Trib. Vicenza, 2 gennaio 2026, in One Legale; Trib. Brescia, 7 gennaio 2026, in Dirittodellacrisi.it (che afferma che una cautelare riproduttiva dello stay ha in realtà natura sostanzialmente protettiva e quindi deve soggiacere ai medesimi limiti temporali). In dottrina è stato segnalato il pericolo che un’interpretazione permissiva delle misure cautelari trasformi la limitazione temporale delle protettive in una mera formalità. In particolare, si sostiene che consentire un “secondo round” di tutela protegga il debitore ma pregiudica i creditori e vanifica la scelta legislativa di definire termini rigidi: P. FARINA, Tutela esecutiva individuale, misure protettive e composizione negoziata, in Riv. Esec. Forz., 2019, 94 e ss.

[2] Particolarmente significativa appare Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, - alla quale hanno fatto seguito Trib. Milano 4 luglio 2025; Trib. Nola 25 marzo 2026, ma sempre con prescrizioni di selettività e proporzionalità - richiamata e valorizzata da M. Montanari, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: la persistente questione del ricorso alle prime per protrarre l'efficacia delle seconde oltre i limiti temporali di legge, in www.Judicium.it, 18 aprile 2026, secondo cui il limite temporale fissato dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII deve essere riferito esclusivamente alle misure protettive quali strumenti di protezione generalizzata del patrimonio del debitore, senza impedire l'adozione di misure cautelari selettive rivolte a specifici creditori e sottoposte ad una verifica giudiziale di proporzionalità. 

[3] In senso conforme alla decisione in commento, ammettendo la possibilità di ricorrere a misure cautelari anche dopo l'esaurimento del termine massimo di efficacia delle misure protettive, purché con contenuto selettivo, destinatari determinati e previa verifica giudiziale di necessità e proporzionalità, v. Trib. Trento, 18 ottobre 2023, in Fall., 2024, 832, con nota di F. SANTANGELI; Trib. Udine, 30 aprile 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Milano, 7 luglio 2024, in One Legale; Trib. S. Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Padova, 21 novembre 2024, ivi; Trib. Padova, 9 dicembre 2024, in IlCaso.it; Trib. Verona, 22 dicembre 2024, in One Legale; Trib. Spoleto, 17 gennaio 2025, in One Legale; Trib. Venezia, 22 aprile 2025; Trib. Milano, 4 luglio 2025, in IlCaso.it; Trib. Padova, 12 settembre 2025, ivi; Trib. Milano, 20 ottobre 2025, ivi; Trib. Torino, 7 novembre 2025, ivi; Trib. Nola, 25 marzo 2026

[4] Sul carattere autonomo delle misure cautelari rispetto alle misure protettive e sulla possibilità che le prime assumano una funzione di tutela residuale del percorso di risanamento, v. già F. LAMANNA, Le misure cautelari e protettive nel Codice della crisi, in Il Fallimento, 2019, 1205 ss.; M. FABIANI, Le misure protettive nel Codice della crisi, in Foro it., 2019, V, 229 ss.; I. PAGNI, Il sistema delle misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in Fallimento, 2024, 277 ss.; I. PAGNI – L. BACCAGLINI, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l'impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela, in Dirittodellacrisi.it, 4 marzo 2024; L. BACCAGLINI, Le misure protettive e le misure cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Arato-D'Attorre-Fabiani (a cura di), Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2026, 342 ss.; C. BRIGUGLIO, La consecutio tra misure protettive e misure cautelari per il buon esito delle trattative di composizione negoziata della crisi, in Fallimento, 2024, 1145 ss.

[5] In giurisprudenza, per la possibilità di una successione tra misure protettive e cautelari, oltre alle decisioni già richiamate supra, nota 3, v. anche Trib. Venezia, 22 aprile 2025, richiamata da Trib. Avellino, 4 giugno 2025.

[6] Nel senso che la concessione di misure cautelari di contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle misure protettive determinerebbe un aggiramento del limite temporale previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII, v. G. BOZZA, Protezione del patrimonio negli accordi e nei concordati, in Crisi d'impresa e insolvenza, 18 marzo 2019, 13 ss.; Id., Le misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in Cagnasso-Panzani (diretto da), Crisi d'impresa e procedure concorsuali, II ed., Milano, 2025, 855 ss.; P. FARINA, Tutela esecutiva individuale, misure protettive e procedure negoziali di composizione della crisi, in Riv. esec. forz., 2019, 294 ss.; F. DE SANTIS, Brevi chiose sulle misure protettive tipiche ed atipiche nel procedimento unitario, in Dirittodellacrisi.it, 22 aprile 2025; Id., Procedimento unitario e decreto correttivo: proposte minime waiting for Godot, ivi, 3 aprile 2024; L. PANZANI, Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, in Dirittodellacrisi.it, 24 novembre 2025, 21 ss.; R. LONGO, Le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Le misure cautelari e protettive, in Trisorio Liuzzi (a cura di), Diritto della crisi d'impresa, Bari, 2023, 149 ss.; S. AMBROSINI – S. PACCHI, Diritto della crisi e dell'insolvenza, IV ed., Bologna, 2025, 179. 

[7] L'esperto fornisce il materiale informativo e prognostico; la valutazione di necessità, proporzionalità e adeguatezza della misura resta integralmente giudiziale. Sebbene l'art. 19 CCII richieda l'acquisizione della relazione dell'esperto in sede di conferma o modifica delle misure protettive e cautelari, la prassi applicativa mostra come tale contributo assuma spesso un contenuto ben più ampio di una mera presa di posizione sull'istanza cautelare, traducendosi in una vera e propria rappresentazione dello stato delle trattative, del grado di avanzamento del percorso negoziale e della concreta perseguibilità del risanamento. In questa prospettiva, il giudizio cautelare tende progressivamente a fondarsi non tanto sulla verifica della probabilità di esistenza di una posizione soggettiva meritevole di tutela, quanto sulla valutazione prognostica circa la ragionevole possibilità che le trattative possano condurre ad una soluzione della crisi. La relazione dell'esperto diviene così uno degli elementi centrali per l'accertamento del fumus richiesto ai fini della concessione delle misure cautelari, fornendo al tribunale informazioni privilegiate sull'effettivo andamento delle negoziazioni, sul livello di cooperazione del ceto creditorio e sulla praticabilità delle soluzioni prospettate. 

[8] Sul peculiare atteggiarsi dei presupposti della tutela cautelare nella composizione negoziata, ove la verifica giudiziale tende a concentrarsi non tanto sull'esistenza di una posizione soggettiva meritevole di tutela quanto sulla concreta funzionalità della misura al buon esito delle trattative e alla perseguibilità del risanamento, v. Trib. Milano, 7 luglio 2024, in One Legale; I. Pagni, Il sistema delle misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in Fall., 2024, 277 ss.; L. Baccaglini, Le misure protettive e le misure cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Arato-D'Attorre-Fabiani (a cura di), Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2026, 342 ss.

[9] Permane tuttavia un rilevante contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra misure protettive e misure cautelari dopo il decorso del termine massimo previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII. Ad oggi manca una pronuncia della Corte di cassazione sul punto. Né ha consentito di colmare tale lacuna il rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Brindisi con ordinanza 3 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., dichiarato inammissibile dalla Prima Presidente della Corte di cassazione con ordinanza 3 aprile 2025, n. 8794.