Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza commentata

La retro-verifica della composizione negoziata nel giudizio di ammissibilità del concordato semplificato (Tribunale di Roma, 27 maggio 2026)


Stefania Pacchi
Giurisprudenza commentata

La retro-verifica della composizione negoziata nel giudizio di ammissibilità del concordato semplificato (Tribunale di Roma, 27 maggio 2026)


Stefania Pacchi

Sommario: 1. La massima del Tribunale di Roma; 2. Premessa; 3. Il controllo giudiziale sul concordato semplificato tra verifica del percorso negoziale e sindacato sulle valutazioni dell'esperto; 4. Considerazioni conclusive. Concordato semplificato, controllo giudiziale e funzione della composizione negoziata.


1.       La massima del Tribunale di Roma:

Nel giudizio di ammissibilità del concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, il controllo del tribunale non si esaurisce nella verifica formale della regolarità della procedura e della presenza delle attestazioni contenute nella relazione finale dell'esperto, ma può estendersi all'accertamento della sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, della correttezza e buona fede delle trattative, nonché dell'attendibilità e ragionevolezza delle valutazioni espresse dall'esperto. Ne consegue che il concordato semplificato deve essere dichiarato inammissibile qualora emerga che l'impresa, già al momento dell'accesso alla composizione negoziata, versava in una situazione di insolvenza non concretamente reversibile mediante tale percorso e che le attestazioni dell'esperto risultino prive di adeguato riscontro nella documentazione acquisita.

 

2.       Premessa

Il decreto del Tribunale di Roma dichiara inammissibile una proposta di concordato semplificato presentata all'esito di una composizione negoziata della crisi e dispone la prosecuzione del procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale.

La pronuncia si segnala per l'ampiezza del controllo esercitato ai sensi dell'art. 25-sexies CCII e per la lettura rigorosa del rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato.

Secondo il Collegio, il controllo di ammissibilità non può esaurirsi nella verifica della regolarità formale della procedura e della completezza della documentazione depositata, ma deve investire anche il percorso che ha condotto alla domanda. Occorre, quindi, accertare non solo che la composizione negoziata si sia svolta e che l'esperto abbia reso le attestazioni richieste dalla legge, ma anche che, sin dall'avvio del percorso, ricorressero i presupposti di cui all'art. 12 CCII, che le valutazioni dell'esperto fossero attendibili e sorrette da adeguata motivazione, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e che la soluzione proposta non risulti pregiudizievole per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Da tale impostazione il Tribunale trae una conseguenza netta: il concordato semplificato non può costituire lo sbocco legittimo di una composizione negoziata alla quale l'impresa abbia avuto accesso pur versando, già in origine, in una situazione di insolvenza non ragionevolmente reversibile mediante quel percorso.

Nel caso esaminato, il Collegio ravvisa tale situazione sin dall'avvio delle trattative, valorizzando il grave squilibrio patrimoniale, l'elevato indebitamento verso i lavoratori, la presenza di numerose procedure esecutive già pendenti e la progressiva paralisi della liquidità aziendale. Proprio l'esistenza di crediti di lavoro già azionati esecutivamente rendeva, secondo il decreto, strutturalmente inadeguate le misure protettive della composizione negoziata, non idonee a neutralizzare gli effetti dei pignoramenti che continuavano ad assorbire le risorse finanziarie dell'impresa. Da qui il rilievo secondo cui la società avrebbe dovuto ricorrere tempestivamente ad altro strumento di regolazione della crisi, anziché proseguire lungo un percorso privo, sin dall'origine, di concrete prospettive di risanamento.

Un passaggio centrale della motivazione riguarda il ruolo dell'esperto. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità[1], il Tribunale afferma che il controllo giudiziale non deve arrestarsi alla presenza formale delle attestazioni contenute nella relazione finale, ma può riguardarne anche l'attendibilità. Nel caso concreto, l'esperto era consapevole della situazione esecutiva gravante sull'impresa e, nonostante ciò, aveva reiteratamente espresso valutazioni favorevoli senza cogliere il carattere impeditivo che tali circostanze assumevano rispetto al risanamento. Le valutazioni rese vengono quindi ritenute non esaustive, non adeguatamente motivate e prive di sufficiente riscontro documentale, sino a costituire autonoma ragione di inammissibilità della proposta.

Il Tribunale censura anche il giudizio conclusivo dell'esperto sul corretto svolgimento delle trattative. Il piano, secondo la motivazione, non affrontava in modo adeguato il tema della gestione corrente della liquidità; l'impresa aveva proseguito nella composizione negoziata nonostante una paralisi finanziaria progressiva e prevedibile; non erano stati attivati tempestivamente strumenti alternativi idonei a contenere l'aggravamento del dissesto. A ciò si aggiunge il giudizio negativo sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Pur a fronte di nuova finanza e di una prospettata soddisfazione dei creditori chirografari, lo scenario liquidatorio avrebbe potuto offrire utilità ulteriori mediante azioni di responsabilità, azioni recuperatorie e revocatorie, nonché attraverso contestazioni di poste passive di rilevante ammontare. La comparazione induce pertanto il Collegio a ritenere non dimostrato che il concordato semplificato assicurasse ai creditori un risultato almeno equivalente a quello conseguibile nella liquidazione giudiziale.

La decisione afferma, così, alcuni principi destinati a incidere sul dibattito relativo all'art. 25-sexies CCII. I presupposti della composizione negoziata vengono assunti come presupposti indiretti di ammissibilità del concordato semplificato; il giudice rivendica un controllo non meramente formale sulle valutazioni dell'esperto; l'insolvenza deve risultare concretamente reversibile attraverso il percorso negoziale; la comparazione con la liquidazione giudiziale deve comprendere non solo il valore di realizzo dell'attivo, ma anche il potenziale recuperatorio derivante dalle azioni esercitabili nell'interesse della massa.

Ne deriva una ricostruzione severa del controllo previsto dall'art. 25-sexies CCII, fondata su una verifica retrospettiva dell'intera composizione negoziata e destinata a incidere tanto sul ruolo dell'esperto quanto sulla configurazione del concordato semplificato quale possibile esito del percorso negoziale.

 

3. Il controllo giudiziale sul concordato semplificato tra verifica del percorso negoziale e sindacato sulle valutazioni dell'esperto

La decisione del Tribunale di Roma affronta alcune questioni centrali nella disciplina del concordato semplificato.

Al di là della vicenda concreta, essa offre una ricostruzione particolarmente rigorosa del rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato, del contenuto del controllo previsto dall'art. 25-sexies CCII e, soprattutto, del ruolo della relazione finale dell'esperto nella fase giudiziale.

Il ragionamento del Tribunale muove dal riconoscimento del nesso funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato. Il concordato semplificato non costituisce una procedura autonoma, collocata accanto agli altri strumenti di regolazione della crisi, ma rappresenta uno degli esiti possibili del percorso di composizione negoziata. La sua giustificazione risiede nell'avvenuto svolgimento delle trattative e nell'accertata impraticabilità delle altre soluzioni previste dall'art. 23 CCII[2]. È questa stretta connessione funzionale a spiegare perché il legislatore abbia consentito l'accesso ad una procedura nella quale vengono meno alcuni elementi che tradizionalmente caratterizzano la formazione del consenso concorsuale e, in particolare, il voto dei creditori.

La semplificazione procedimentale trova, dunque, il proprio fondamento nel fatto che il confronto con il ceto creditorio si è già svolto nella fase precedente. Il legislatore non ha inteso eliminare il momento partecipativo dei creditori; ha ritenuto piuttosto che esso potesse essere anticipato e trasferito all'interno della composizione negoziata. In questa prospettiva, il concordato semplificato appare come il segmento conclusivo di una vicenda unitaria, e non come una procedura separata che prescinda da quanto accaduto durante le trattative.

Da questa ricostruzione discende la lettura dell'art. 25-sexies accolta dal decreto[3]. La decisione, infatti, interpreta la nozione di "ritualità della proposta", contenuta nell'art. 25-sexies, comma 3, CCII, in senso ampio[4], ritenendo che il controllo giudiziale non possa arrestarsi alla verifica formale della documentazione depositata, ma debba estendersi all'intero percorso che ha condotto alla presentazione della domanda[5].

Sotto questo profilo il provvedimento non rappresenta una decisione isolata, ma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale progressivamente consolidatosi. La Corte di cassazione, dapprima con la sentenza n. 31641 del 2025 e successivamente con la sentenza n. 623 del 2026, ha già affermato che il giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 25-sexies CCII non può esaurirsi in una verifica meramente formale della documentazione depositata, ma deve estendersi ad un controllo di legalità sostanziale delle condizioni di accesso al concordato semplificato. Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di merito ha progressivamente ampliato l'oggetto del sindacato giudiziale, sino a ricomprendervi la verifica della correttezza delle trattative, dell'attendibilità della relazione finale dell'esperto e, da ultimo, della stessa originaria praticabilità della composizione negoziata. In questo percorso evolutivo la decisione del Tribunale di Roma rappresenta, ad oggi, l'espressione più rigorosa dell'orientamento.

Il decreto del Tribunale di Roma rappresenta l'espressione più rigorosa di tale orientamento. Il controllo giudiziale si estende, infatti, ben oltre la verifica della ritualità formale della proposta e investe la sussistenza originaria dei presupposti della composizione negoziata, la correttezza delle trattative e l'attendibilità delle valutazioni espresse dall'esperto.

È su questo punto che la decisione presenta il maggiore interesse.

Tradizionalmente la relazione finale dell'esperto è stata considerata il documento destinato a certificare l'esito del percorso negoziale e a consentire il passaggio verso gli sbocchi previsti dall'art. 23 CCII. Il Tribunale di Roma, invece, attribuisce ad essa una funzione diversa. La relazione non viene assunta come il presupposto documentale dell'accesso al concordato semplificato[6], ma diviene essa stessa oggetto di scrutinio[7]. La pronuncia afferma espressamente di poter verificare non soltanto la presenza delle attestazioni richieste dalla legge, ma anche la loro attendibilità e ragionevolezza, fino a giungere alla conclusione che la loro inidoneità possa determinare l'inammissibilità della proposta.

La conclusione appare coerente con l'esigenza di evitare un uso distorto del concordato semplificato[8]. Un istituto che elimina il voto dei creditori non può essere ridotto a mero rifugio residuale di percorsi negoziali falliti per ragioni imputabili al debitore o fondati su valutazioni manifestamente infondate. Il controllo giudiziale deve necessariamente garantire che la composizione negoziata sia stata effettivamente utilizzata secondo la funzione assegnatale dal legislatore.

Più delicato è invece il problema dei limiti del controllo giudiziale[9]. L'esperto non svolge una funzione certificativa. Egli non attesta la veridicità dei dati aziendali né la fattibilità di un piano; è chiamato, piuttosto, ad esprimere un giudizio prognostico sulla praticabilità delle trattative e delle possibili soluzioni di risanamento[10].

Si tratta di valutazioni caratterizzate da una significativa componente prognostica e discrezionale. [11] Per questa ragione, il rischio dell'impostazione accolta dal Tribunale è quello di trasformare il giudizio di ammissibilità del concordato semplificato in una sorta di revisione ex post delle scelte operate dall'esperto nel corso delle trattative. Il confine tra controllo di legittimità e sostituzione della valutazione giudiziale a quella professionale rischia, in altri termini, di divenire estremamente sottile[12].

La questione emerge con particolare evidenza nella parte della motivazione dedicata alla valutazione dei presupposti della composizione negoziata[13]. Il Tribunale giunge, infatti, ad affermare che la situazione della società fosse, sin dall'origine, incompatibile con il percorso negoziale, poiché caratterizzata da una insolvenza non reversibile attraverso gli strumenti della composizione negoziata.

L'affermazione è certamente comprensibile alla luce delle peculiarità del caso concreto, segnato dalla presenza di un ingente contenzioso con i lavoratori, da numerosi pignoramenti e da una progressiva paralisi della liquidità aziendale. Essa, tuttavia, difficilmente può essere elevata a criterio generale.

La composizione negoziata è stata concepita dal legislatore come uno strumento accessibile anche in presenza di insolvenza[14]. Ciò che rileva non è l'assenza dello stato di insolvenza, bensì la ragionevole perseguibilità del risanamento. La valutazione sulla reversibilità della crisi o dell'insolvenza costituisce per sua natura una prognosi che deve essere formulata ex ante, alla luce delle informazioni disponibili nel momento in cui il percorso viene intrapreso. Il fatto che il tentativo si sia successivamente rivelato infruttuoso non implica necessariamente che esso fosse sin dall'inizio irragionevole.

La decisione romana sembra, invece, spingersi verso una verifica particolarmente penetrante di tale giudizio prognostico[15], fino a concludere che l'inidoneità originaria della composizione negoziata comporti l'inammissibilità del concordato semplificato successivamente proposto. Una simile ricostruzione rafforza certamente il filtro di accesso al concordato semplificato, ma rischia anche di restringerne sensibilmente l'ambito applicativo.

La questione decisiva non riguarda, allora, l'esistenza del controllo giudiziale, - ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza - che costituisce il necessario contrappeso alla semplificazione procedimentale e all'assenza del voto dei creditori. Riguarda, piuttosto, il suo oggetto[16].

Se è certamente consentito al tribunale verificare che la composizione negoziata si sia effettivamente svolta secondo le modalità previste dalla legge, più dubbio è che tale controllo possa estendersi fino alla revisione delle valutazioni prognostiche formulate dall'esperto nel corso delle trattative.

È proprio su questo punto che il decreto in commento sviluppa una lettura estensiva dell'art. 25-sexies CCII, attribuendo al giudice un sindacato che non investe soltanto la correttezza del percorso negoziale, ma anche la fondatezza delle valutazioni tecniche formulate nel corso della composizione negoziata. È qui che si colloca il principale nodo interpretativo posto dalla decisione.

 

4. Considerazioni conclusive. Concordato semplificato, controllo giudiziale e funzione della composizione negoziata

La decisione induce ad alcune considerazioni di carattere sistematico.

La questione di fondo riguarda il significato stesso del concordato semplificato all'interno della composizione negoziata. Occorre stabilire se esso costituisca il naturale esito del percorso negoziale ovvero una procedura eccezionale il cui accesso resta subordinato alla verifica dell'effettivo svolgimento della composizione negoziata.

Il decreto accoglie chiaramente la seconda impostazione.

Una simile ricostruzione trova fondamento nella struttura stessa dell'istituto. Il concordato semplificato non viene concepito come un approdo automatico della composizione negoziata né come una sorta di premio attribuito all'imprenditore per il solo fatto di avere intrapreso il percorso negoziale. Al contrario, esso viene qualificato come uno strumento eccezionale la cui legittimazione sistematica dipende integralmente dalla qualità del procedimento che lo precede[17].

Il concordato semplificato rappresenta, infatti, una significativa deroga ai principi che tradizionalmente governano gli strumenti di regolazione della crisi. La mancanza del voto dei creditori, l'assenza di classi, la possibilità di pervenire direttamente all'omologazione costituiscono elementi che trovano giustificazione soltanto se si considera che il confronto con il ceto creditorio si è già svolto all'interno della composizione negoziata. In altri termini, la compressione degli ordinari meccanismi partecipativi è compensata dall'esistenza di un precedente percorso di confronto, informazione e trattativa svolto sotto la vigilanza dell'esperto.Proprio perché deroga alle ordinarie regole di formazione del consenso, il legislatore ne ha subordinato l'accesso al previo esperimento della composizione negoziata.

Se ciò è vero, diventa difficile negare che il giudice del concordato semplificato debba poter verificare se quel percorso si sia effettivamente svolto secondo le modalità richieste dalla legge e se l'insuccesso delle trattative costituisca davvero il risultato di una fisiologica impossibilità di raggiungere un accordo e non piuttosto la conseguenza di condotte imputabili al debitore o di una originaria inadeguatezza dello strumento utilizzato[18].

Su questo punto la decisione coglie un elemento strutturale dell’istituto: il concordato semplificato non può essere separato dalla composizione negoziata perché trova in essa il proprio fondamento giustificativo.

Al tempo stesso, tuttavia, la pronuncia solleva interrogativi che non possono essere sottovalutati.

Diverso è invece il problema dell'estensione del controllo giudiziale.

Il decreto sembra attribuire al controllo di ritualità un contenuto più ampio rispetto a quello normalmente desunto dall'art. 25-sexies CCII. Il giudice non si limita a verificare che la composizione negoziata si sia svolta e che la relazione finale contenga le attestazioni richieste dalla legge, ma procede ad una rilettura sostanziale delle scelte compiute dal debitore, delle valutazioni formulate dall'esperto e, in definitiva, della stessa opportunità di avere intrapreso il percorso. Il punto non è di poco momento, perché proprio dall'ampiezza del controllo dipende il ruolo che il giudice è chiamato a svolgere nella fase conclusiva della composizione negoziata.

La composizione negoziata è stata introdotta come procedimento volontario, flessibile, negoziale e tendenzialmente degiurisdizionalizzato. L'idea di fondo è che la ricerca della soluzione alla crisi debba svolgersi principalmente all'interno del mercato e attraverso il confronto tra le parti interessate, riservando al giudice un ruolo episodico e funzionalmente limitato alla protezione di specifici interessi. L'esperto è stato collocato al centro di questo modello proprio perché chiamato a svolgere una funzione di facilitazione e di garanzia che non coincide con quella dell'autorità giudiziaria.

Se il controllo successivo del tribunale si estende fino a sindacare nel merito le valutazioni dell'esperto e le prognosi formulate durante le trattative, il rischio è di riportare il giudice al centro di un procedimento che il legislatore aveva volutamente costruito attorno all'autonomia negoziale delle parti e al ruolo dell'esperto.

La questione assume particolare rilievo con riguardo alla nozione di insolvenza reversibile, che costituisce uno dei presupposti fondamentali della composizione negoziata. Stabilire se, in un determinato momento storico, una situazione di crisi o di insolvenza presenti concrete prospettive di recupero implica necessariamente una valutazione prognostica. Come ogni giudizio prognostico, essa è esposta all'incertezza e deve essere formulata ex ante, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. Una verifica successiva, condotta quando il tentativo di risanamento è ormai fallito, corre inevitabilmente il rischio di essere influenzata dall'esito finale della vicenda e di trasformarsi in una valutazione retrospettiva della correttezza di scelte che, nel momento in cui furono assunte, potevano apparire ragionevoli.

Da questo punto di vista, la decisione romana sembra segnare un significativo rafforzamento del controllo giudiziale, attribuendo al tribunale un ruolo che va ben oltre la verifica della regolarità procedimentale e si avvicina piuttosto ad una valutazione sostanziale della legittimità del percorso seguito.

Una simile evoluzione non è di per sé incompatibile con il sistema. Essa richiede, tuttavia, di individuare con precisione il limite oltre il quale il controllo giudiziale cessa di riguardare il corretto svolgimento del percorso per sovrapporsi alle valutazioni tecniche demandate all'esperto.

Se il giudice è chiamato a riesaminare l'intero percorso negoziale, anche la relazione finale dell'esperto muta funzione. Essa non costituisce più soltanto il documento conclusivo delle trattative, ma tende a trasformarsi nel presupposto sostanziale dell'accesso al concordato semplificato. Parallelamente, l'attività dell'esperto diviene il principale oggetto del successivo controllo giudiziale.

La decisione mira chiaramente ad evitare che il concordato semplificato divenga l'approdo di percorsi negoziali soltanto apparenti. L'obiettivo è condivisibile.

Più discutibile è, invece, l'ampiezza del controllo utilizzato per perseguirlo. Il controllo giudiziale previsto dall'art. 25-sexies non assolve una funzione sanzionatoria nei confronti dell'imprenditore né sostitutiva delle valutazioni dell'esperto. Esso costituisce il contrappeso alla semplificazione procedimentale introdotta dal legislatore e, in particolare, all'assenza del voto dei creditori. Proprio per questo motivo il suo oggetto dovrebbe rimanere circoscritto alla verifica dell'effettività e della correttezza del percorso negoziale, senza estendersi fino alla sostituzione delle valutazioni tecniche formulate dall'esperto.

Il controllo previsto dall'art. 25-sexies deve quindi essere sufficientemente penetrante da impedire che il concordato semplificato divenga l'approdo di una composizione negoziata soltanto apparente, ma non così esteso da trasformare il giudizio di ammissibilità in una revisione ex post delle valutazioni prognostiche affidate all'esperto. È in questo equilibrio, più che nell'alternativa tra controllo formale e controllo sostanziale, che va ricercata la corretta interpretazione della disposizione.

 


[1] Cass., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, nel ricondurre il giudizio di ammissibilità ad un controllo di legalità sostanziale, ha attribuito particolare rilievo alla relazione finale dell'esperto, ritenendo che essa debba essere oggetto di verifica quanto alla completezza, attendibilità e coerenza logica delle valutazioni in essa contenute.

[2] Sul rapporto genetico e funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato, v. già G. D'ATTORRE, Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in M. Arato - G. D'Attorre - M. Fabiani (a cura di), Trattato del diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2026, 413 ss.; S. LEUZZI, Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs ordinario, in dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021; A. ROSSI, L'apertura del concordato semplificato, in dirittodellacrisi.it, 18 marzo 2022. Il concordato semplificato trova infatti la propria giustificazione sistematica nell'avvenuto svolgimento della composizione negoziata, che costituisce la sede nella quale si realizza la circolazione delle informazioni e si verifica la praticabilità delle soluzioni alternative previste dall'art. 23 CCII. In tal senso esso non rappresenta uno sbocco automatico della composizione negoziata, ma una procedura la cui legittimazione deriva dall'effettivo svolgimento del percorso negoziale. Sul rapporto funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato v. già S. PACCHI, Il giudice nella composizione negoziata e nel concordato semplificato, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 11 giugno 2024; Ead., Commento all'art. 25- sexies, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, t. I, Bologna, 2026, p. 397 ss.; Ead., La relazione finale dell'esperto come collo di bottiglia del concordato semplificato: ritualità e domanda prenotativa, nota a Trib. Bologna, 18 marzo 2025, in Dir.fall., 2026, II, 415 ss. 

[3] In argomento v. G. BOZZA, Il ruolo del giudice nel concordato semplificato, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, 2/2023, 77 ss., spec. §§ 3-4, ove è svolta un'ampia ricostruzione dei poteri del tribunale nella fase antecedente e successiva all'omologazione. 

[4] Sul progressivo ampliamento del controllo di ritualità previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII, v. Cass., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, che ha affermato come il giudizio di ammissibilità non possa limitarsi alla verifica della mera esistenza della documentazione prescritta, ma debba estendersi ad uno scrutinio di legalità sostanziale, comprensivo dell'esame delle condizioni di ammissibilità della proposta e dell'attendibilità della documentazione prodotta; nello stesso senso Cass., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623, secondo cui il controllo del tribunale si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata attraverso l'esame della documentazione richiamata dagli artt. 25-sexies e 39 CCII.

[5] Già in altra occasione si è osservato (S. PACCHI, La relazione finale dell'esperto come collo di bottiglia ecc., cit.) come il controllo di ritualità previsto dall'art. 25- sexies, comma 3, CCII non possa essere ridotto ad una verifica meramente cartolare della presenza della documentazione prescritta, dovendo comprendere almeno il riscontro dei presupposti essenziali di accesso e della coerenza funzionale della relazione finale rispetto alla composizione negoziata svolta. Ciò è particolarmente vero in una procedura priva del voto dei creditori, nella quale il controllo giudiziale assume una funzione sostitutiva della selezione affidata, nelle procedure ordinarie, alla formazione delle maggioranze. Resta tuttavia necessario evitare che tale controllo si trasformi in una anticipazione delle valutazioni riservate alla fase di omologazione. 

[6] La centralità della relazione finale dell'esperto è stata ulteriormente valorizzata dalla giurisprudenza successiva. V. App. Roma, 12 marzo 2026, che ha ritenuto inammissibile la proposta in mancanza di un giudizio definitivo dell'esperto sulla praticabilità delle soluzioni di risanamento; Trib. Bologna, 13 gennaio 2026, secondo cui la relazione finale costituisce requisito necessario e non surrogabile dell'accesso al concordato semplificato e deve risultare attendibile e adeguatamente motivata.

[7] La relazione finale dell'esperto costituisce il documento di raccordo tra composizione negoziata e concordato semplificato. Essa non può ridursi ad una mera attestazione di correttezza e buona fede delle trattative, ma deve contenere una rappresentazione sufficientemente intellegibile delle interlocuzioni svolte, delle proposte formulate, delle ragioni dell'insuccesso e, più in generale, del percorso seguito dalle parti. In questa prospettiva, la relazione assolve una funzione essenziale di controllabilità del procedimento e di tutela del contraddittorio, soprattutto in considerazione dell'assenza del voto dei creditori. Per la funzione della relazione finale quale documento di raccordo tra composizione negoziata e concordato semplificato, v. già S. PACCHI, Commento all'art. 25-sexies, cit.,

[8] In senso analogo, pur valorizzando la funzione di controllo attribuita al tribunale quale contrappeso all'assenza del voto dei creditori, v. S. AMBROSINI, Concordato semplificato: la giurisdizione come antidoto alla «coattività» dello strumento e alla «tirannia» dell'esperto, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, 2/2023, 142 ss.

[9] Sul rapporto funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato, quale presupposto della semplificazione procedimentale introdotta dall'art. 25- sexies CCII, v. già S. PACCHI, Il controllo giudiziale nel concordato semplificato quale sbocco della composizione negoziata, in Dir. fall., 2024, I, p. 1037 ss.; Ead., Commento all'art. 25-sexies, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, t. I, Bologna, 2026, p. 397 ss.; Ead., Concordato semplificato: domanda prenotativa, controllo di ritualità e ruolo della relazione finale dell'esperto, nota a Trib. Bologna, 18 marzo 2025, cit.

[10] In questa direzione si collocano anche Trib. Torino, 23 aprile 2026, che riconosce al tribunale il potere di verificare la ragionevolezza e l'attendibilità delle valutazioni dell'esperto nonché di riesaminarle nella fase di omologazione alla luce del contraddittorio e delle verifiche dell'ausiliario; Trib. Bologna, 13 gennaio 2026, che estende il controllo giudiziale alla motivazione e alla documentazione posta a fondamento delle attestazioni contenute nella relazione finale.

[11] Occorre distinguere tra difetti ontologici del percorso negoziale e mere carenze documentali della relazione finale. Soltanto nel primo caso l'inammissibilità del concordato semplificato appare pienamente coerente con la funzione del controllo di ritualità. Quando invece l'insufficienza riguarda la rappresentazione documentale di trattative effettivamente svolte, l'ordinamento predispone uno specifico meccanismo di integrazione attraverso il termine previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII. Ne discende che il controllo giudiziale non dovrebbe trasformare la relazione finale in un ostacolo preclusivo assoluto all'accesso allo strumento, S. PACCHI, La relazione finale dell'esperto come collo di bottiglia ecc., cit.

[12] L'orientamento che valorizza il controllo sulla relazione finale pone il problema dei limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni dell'esperto. La distinzione tra "dichiarazione" e "relazione" consente di individuare tali limiti. Una cosa è verificare che le attestazioni dell'esperto non siano meramente apodittiche e trovino riscontro nella ricostruzione fattuale del percorso; altra cosa è sostituire la valutazione del giudice a quella dell'esperto in ordine alla percorribilità delle trattative o alla possibilità di risanamento. Il controllo di ritualità può riguardare la controllabilità del percorso e la coerenza delle attestazioni, ma non dovrebbe tradursi in una revisione integrale del giudizio professionale espresso dall'esperto.

[13] Sul carattere sostanziale del controllo concernente correttezza e buona fede delle trattative, v. Trib. Torino, 23 aprile 2026, secondo cui la dichiarazione finale dell'esperto non costituisce un mero requisito formale ma deve essere sottoposta a verifica critica dal tribunale; Trib. Nola, 9 aprile 2026, che esclude la ricorrenza della buona fede in presenza di trattative avviate quando la crisi risulti ormai irreversibile e in assenza di concrete prospettive di risanamento.

[14] Nello stesso senso si collocano Trib. Bologna, 13 gennaio 2026 e Cass. n. 623/2026, che riconducono il controllo giudiziale anche alla verifica dell'originaria sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata.

[15] Sul carattere particolarmente intenso del giudizio di fattibilità nel concordato semplificato v. Trib. Bergamo, 5 febbraio 2026, che sottolinea come l'assenza del voto dei creditori imponga al tribunale di intercettare ogni presupposto strutturalmente incompatibile con la realizzazione del piano.

[16] Sul carattere ormai acquisito del controllo giudiziale quale controllo di legalità sostanziale e non meramente formale v. Cass., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, e Cass., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623, entrambe nel senso che il giudizio previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII si estende alla verifica delle condizioni sostanziali di ammissibilità della proposta. La decisione in commento si colloca nel solco di tale orientamento, ponendo però un'ulteriore questione, concernente l'ampiezza del sindacato sulle valutazioni prognostiche formulate dall'esperto nel corso della composizione negoziata.

[17] Contra, una lettura del concordato semplificato quale sbocco automatico della composizione negoziata, già S. PACCHI, Commento all'art. 25-sexies, cit., 

[18] Il concordato semplificato presenta una fisiologica tensione tra rigore del filtro di accesso e praticabilità dell'istituto. Se è vero che la mancanza del voto impone un controllo particolarmente attento sull'effettività della composizione negoziata, è altrettanto vero che la relazione finale non dovrebbe trasformarsi in un "collo di bottiglia sistemico", tale da far dipendere l'accesso alla procedura più dalla qualità rappresentativa del documento che dalla concreta esistenza del percorso negoziale. Il punto di equilibrio deve essere individuato in un controllo serio e rigoroso sull'effettività delle trattative, senza tuttavia neutralizzare gli strumenti di integrazione e di completamento predisposti dal legislatore. In tal senso, S. PACCHI, La relazione finale dell'esperto come collo di bottiglia ecc., cit.