Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza commentata

Revoca dell’omologazione del concordato e cessazione degli organi della procedura in assenza di domanda di liquidazione giudiziale (Tribunale di Brindisi, 14 aprile 2026)


Marco Cavaliere
Giurisprudenza commentata

Revoca dell’omologazione del concordato e cessazione degli organi della procedura in assenza di domanda di liquidazione giudiziale (Tribunale di Brindisi, 14 aprile 2026)


Marco Cavaliere

Data pubblicazione
02 settembre 2026

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Giurisprudenza commentata

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Sommario: 1. Il caso e il problema deciso. - 2. L’omologazione come titolo giudiziale dell’assetto concordatario. - 3. Procedimento unitario, alternatività degli strumenti e autonomia della revoca. - 4. Il regime delle impugnazioni nel CCII e la funzione dell’art. 52. - 5. L’art. 53 CCII, il Correttivo e la revoca dell’omologazione. - 6. L’art. 53, comma 5-bis, CCII e il limite del favor per la continuità. - 7. Dal regime della legge fallimentare al Codice della crisi. - 8. La cessazione degli organi concordatari (commissario giudiziale e liquidatore). - 9. Gli atti compiuti medio tempore e la tutela dei terzi. - 10. Le iniziative successive alla revoca dell’omologa. - 11. Considerazioni conclusive.


1. Il caso e il problema deciso

Il provvedimento del Tribunale di Brindisi in commento affronta una questione di particolare rilievo, ovvero, stabilire se la sentenza della Corte d’Appello che revochi l’omologazione del concordato preventivo produca effetti immediati anche quando non risulti pendente, né sia contestualmente accolta, una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Il tema non concerne soltanto la successione fra procedure, ma investe il rapporto tra omologazione, efficacia del piano e permanenza degli organi chiamati a vigilare o curare l’attuazione del concordato.[1]

La peculiarità della vicenda consiste proprio nell’assenza di una domanda liquidatoria pendente. Se alla revoca dell’omologazione fosse seguita, nella stessa sede, l’apertura della liquidazione giudiziale, la cessazione degli organi concordatari sarebbe apparsa come effetto fisiologico del subentro di un diverso apparato procedurale. Nel caso esaminato, invece, veniva meno l’omologazione senza che si aprisse contestualmente una nuova procedura concorsuale liquidatoria. Da qui il problema. Il concordato revocato può continuare a essere eseguito sino al giudicato, oppure la revoca determina immediatamente il venir meno del titolo funzionale dell’esecuzione?

La soluzione accolta dal Collegio brindisino è netta. L’assenza di una domanda di liquidazione giudiziale non può trasformarsi in un titolo di sopravvivenza del concordato revocato. Essa impedisce soltanto il subentro immediato della liquidazione, ma non conserva l’efficacia dell’omologazione caducata. La revoca, dunque, non equivale all’apertura della liquidazione giudiziale, ma impedisce la prosecuzione dell’esecuzione concordataria come se il provvedimento omologatorio fosse rimasto integro.

La portata della decisione emerge se si distingue il piano oggettivo della procedura dal piano soggettivo degli organi. Sul primo, la revoca incide sull’efficacia dell’assetto concordatario; sul secondo, priva gli organi della fonte che ne giustificava la permanenza. Se il titolo concordatario viene meno, l’ attività ordinaria in capo ai Commissari non può proseguire per inerzia o per difetto di una procedura alternativa.

Il provvedimento, quindi, non introduce una forma di automatismo liquidatorio. Al contrario, tiene separati due effetti, ossia la caducazione del concordato e l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale. La prima consegue alla revoca dell’omologa; la seconda richiede domanda dei legittimati e accertamento dei presupposti di legge. La rilevanza della decisione risiede proprio in tale distinzione, poiché il Tribunale esclude che il vuoto procedurale conseguente alla revoca possa essere colmato mediante una proroga di fatto degli organi concordatari.

 

2. L’omologazione come titolo giudiziale dell’assetto concordatario

Per comprendere la decisione è necessario soffermarsi sulla natura dell’omologazione. Nel concordato preventivo l’omologa non costituisce un atto meramente ricognitivo dell’esito del voto. Essa rappresenta il momento in cui l’assetto negoziale della crisi riceve una legittimazione giudiziale, diviene vincolante per la collettività dei creditori e acquista la forza ordinatrice propria dello strumento omologato.[2]

La vincolatività dell’assetto concordatario, infatti, non discende dall’adesione individuale di ciascun creditore, ma dalla combinazione tra la proposta formulata dal debitore, la deliberazione collettiva assunta secondo le maggioranze previste dalla legge e la sentenza di omologazione, la quale estende gli effetti del concordato anche ai creditori dissenzienti, astenuti o rimasti estranei alla votazione.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato il concordato preventivo come un istituto avente natura negoziale, ma conformato da una disciplina diretta al perseguimento di interessi pubblicistici, che conduce, all’esito dell’omologazione, alla cristallizzazione di un accordo complesso, nel quale il ceto creditorio assume consistenza composita e plurisoggettiva.[3] L’omologazione costituisce, pertanto, il necessario punto di raccordo tra l’autonomia privata, il principio maggioritario e l’intervento conformativo dell’autorità giudiziaria.

Il giudizio di omologazione, nel sistema del Codice, non può essere ridotto a un controllo estrinseco. L’art. 112 CCII individua un catalogo di verifiche che comprende regolarità della procedura, esito della votazione, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento e fattibilità del piano, con un controllo specificamente modulato a seconda che il concordato sia in continuità o liquidatorio.[4]

Nel concordato in continuità aziendale, in particolare, il sindacato investe anche la sussistenza di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e l’eventuale necessità dei nuovi finanziamenti; negli altri casi, la fattibilità viene valutata secondo il parametro della non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Codice delinea, dunque, una distribuzione delle competenze valutative. Al tribunale compete il controllo sulla legalità dell’operazione, sull’osservanza delle regole del procedimento e sulla fattibilità nei termini normativamente stabiliti; ai creditori resta, in linea generale, il giudizio di convenienza economica della proposta, salvo che il dissenso ritualmente manifestato renda necessario il confronto giudiziale con l’alternativa liquidatoria ai sensi dell’art. 112, commi 3 e 5, CCII. Tale impostazione si pone in continuità, pur nel mutato quadro normativo, con l’elaborazione giurisprudenziale che distingue il controllo di legittimità, riservato al giudice, dalla valutazione del merito e dei rischi economici del piano, affidata ai creditori.[5]

In tale prospettiva, il giudizio di omologazione assume una funzione di innesto dell’autonomia privata nel circuito della tutela giurisdizionale. Il piano resta espressione della proposta del debitore e del consenso dei creditori, ma diviene vincolante solo quando sia sottoposto al controllo del tribunale e superi le verifiche imposte dal Codice.[6]

La funzione costitutivo-conformativa dell’omologazione emerge anche dall’art. 48, comma 5, CCII, secondo cui la sentenza produce effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.c. e, nei confronti dei terzi, dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese. L’efficacia dell’assetto concordatario non è, quindi, ordinariamente subordinata al passaggio in giudicato, ma discende dalla sentenza e dalla relativa pubblicità legale.[7]

Il controllo giudiziale, pertanto, non sostituisce la valutazione imprenditoriale del debitore o il giudizio di convenienza dei creditori, ma verifica che l’assetto proposto sia giuridicamente ammissibile, procedimentalmente regolare e non manifestamente inidoneo a perseguire gli obiettivi indicati. L’omologa svolge così una funzione conformativa dell’assetto concordatario.[8]

La conseguenza è rilevante ai fini della revoca. Se l’omologazione è il titolo che rende giuridicamente eseguibile il piano, la sua revoca non incide soltanto sul provvedimento giudiziale in senso formale, ma sul fondamento stesso dell’attività concordataria. Venuto meno il titolo omologatorio, non può più proseguire l’esecuzione del piano secondo la medesima logica funzionale.

Si conferma, sul piano generale, che l’omologa produce effetti tanto sul debitore quanto sui creditori anteriori, conformando il contenuto delle obbligazioni secondo le modalità, le percentuali e le scadenze risultanti dalla proposta omologata. Tale effetto non deve, tuttavia, essere necessariamente ricostruito come una definitiva novazione del rapporto obbligatorio originario. L’omologazione determina, piuttosto, una modificazione oggettiva delle obbligazioni e rende inesigibili, nei confronti del debitore, le pretese incompatibili con il trattamento concordatario, ferma la possibile incidenza delle successive vicende patologiche della procedura. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che, qualora sopravvenga la liquidazione quando sia ancora esperibile la risoluzione del concordato, i creditori possono far valere il credito originario per l’intero, mentre la falcidia diviene definitiva una volta decorso il termine per la risoluzione.[9] Il suo venir meno, dunque, non è neutro, poiché incide sul regime giuridico dell’esecuzione e sulla stessa vincolatività del piano.[10]

Il rilievo non è solo sostanziale, ma anche organizzativo. Gli organi della procedura traggono la propria legittimazione da un procedimento finalizzato all’attuazione di un piano omologato. Il commissario vigila e informa in funzione della procedura; il liquidatore, ove nominato, attua la liquidazione concordataria nei termini del piano. Se l’omologazione viene meno, viene meno anche il parametro giuridico che definisce l’oggetto e il limite dei loro poteri.

La natura strettamente funzionale delle attribuzioni degli organi concordatari trova conferma nella giurisprudenza secondo cui, nel concordato con cessione dei beni, il liquidatore non acquista la proprietà dei beni ceduti e non rappresenta in via generale la massa dei creditori, ma esercita esclusivamente i poteri gestori necessari alla liquidazione, nel rispetto del piano omologato e delle direttive impartite dall’autorità giudiziaria.[11]

La decisione del Tribunale di Brindisi si presta, dunque, a essere ricondotta a un principio di legalità funzionale dell’organo concorsuale, il cui potere di intervento resta inscindibilmente collegato all’esistenza della procedura e alla finalità per la quale esso è stato nominato. Venuto meno il titolo procedurale che ne sorregge la legittimazione, non può configurarsi una sopravvivenza autonoma dell’organo, né tale carenza può essere supplita dall’inerzia dei creditori o dalla mancata proposizione di una domanda diretta all’apertura della liquidazione giudiziale.

Tale conclusione non comporta, peraltro, l’automatica inefficacia degli atti legalmente compiuti medio tempore, la cui stabilità costituisce questione distinta e autonomamente disciplinata; essa esclude, più limitatamente, che il piano possa continuare a essere attuato mediante il compimento di nuovi atti dopo la caducazione del titolo che ne legittimava l’esecuzione.[12]


3. Procedimento unitario, alternatività degli strumenti e autonomia della revoca

Il secondo piano di analisi riguarda il procedimento unitario. Il Codice della crisi ha tentato di superare la frammentazione del sistema previgente, costruendo un contenitore processuale comune per le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza. L’unitarietà del procedimento non elimina però la diversità funzionale degli strumenti e non trasforma automaticamente la revoca dell’omologa in apertura della liquidazione giudiziale.[13]

La formula del «procedimento unitario» non designa, infatti, un processo indifferenziato, retto in ogni sua fase da un’unica disciplina e destinato a produrre un esito fungibile. Essa identifica, piuttosto, un unico contesto processuale nel quale possono confluire, essere istruite e coordinate domande differenti, ciascuna caratterizzata da propri presupposti, soggetti legittimati ed effetti. L’unitarietà attiene, dunque, alla sede della trattazione e alla complessiva gestione delle alternative, non alla soppressione dell’autonomia delle singole domande.

Ne deriva che il procedimento unitario può essere inteso quale contenitore processuale di domande distinte, coordinate ma non fuse, sicché l’accoglimento del reclamo contro l’omologazione non consente di surrogare la mancata domanda liquidatoria.[14]

La trattazione unitaria muove dalla constatazione che la situazione di crisi o di insolvenza è unica, pur essendo molteplici e alternative le modalità di regolazione. Il procedimento unitario non elimina la differenza tra strumenti regolatori e liquidatori, ma ne organizza il confronto all’interno di una medesima cornice processuale.[15]

Tale impostazione costituisce l’approdo normativo di un percorso già avviato dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare. Le Sezioni Unite avevano, infatti, escluso che tra procedimento concordatario e procedimento prefallimentare sussistesse un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, individuando piuttosto una relazione di continenza e di necessaria coordinazione. La pendenza del concordato non rendeva improcedibile l’istanza di fallimento, ma impediva temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino all’esito negativo del percorso concordatario. La successiva giurisprudenza ha ulteriormente valorizzato l’alternatività funzionale delle procedure e l’esigenza che la complessiva controversia relativa alla crisi dell’impresa fosse governata in modo unitario.[16]

Questa impostazione consente di chiarire la questione decisa dal Tribunale di Brindisi. La revoca dell’omologazione non coincide con la dichiarazione di liquidazione giudiziale, perché la seconda presuppone una domanda e un accertamento dei requisiti di cui all’art. 121 CCII. Tuttavia, la mancanza di tale domanda non conserva il concordato. Il procedimento unitario non legittima un tertium genus nel quale il concordato, pur revocato, continui a essere eseguito sino al giudicato.

L’unitarietà del procedimento, in altri termini, non determina la fungibilità dei rispettivi petita e non deroga al principio della domanda. Il tribunale può coordinare le iniziative, utilizzare il materiale istruttorio acquisito e pronunciare, nei casi previsti, un unico provvedimento sulle diverse domande; non può, tuttavia, dichiarare la liquidazione giudiziale in assenza di una rituale iniziativa dei soggetti legittimati, né può mantenere efficace uno strumento regolatorio il cui titolo giudiziale sia stato revocato. Unitarietà processuale e autonomia delle domande costituiscono, pertanto, principi complementari, non contrapposti.

Nel grado di reclamo, tale autonomia si accentua: la Corte d’Appello conosce della domanda devoluta e dei relativi effetti, ma non può trasformare il giudizio d’impugnazione in sede di proposizione originaria di una domanda liquidatoria nuova.[17]

La distinzione è stata ulteriormente confermata dal D.Lgs. n. 136/2024, che, modificando l’art. 53, comma 5, CCII, ha circoscritto il potere della Corte d’Appello di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale all’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata proposta in primo grado. La norma rende evidente che la revoca dell’omologazione e l’apertura della liquidazione giudiziale costituiscono statuizioni autonome. La prima discende dall’accoglimento del reclamo avverso l’omologazione; la seconda richiede una specifica domanda e il distinto accertamento dei relativi presupposti.

Più precisamente, l’unico contesto processuale ospita domande e sequenze decisorie funzionalmente differenziate, ossia una sequenza regolatoria, orientata all’accesso e all’omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, e una sequenza liquidatoria, diretta all’accertamento dell’insolvenza e all’apertura della liquidazione giudiziale. La trattazione congiunta consente la circolazione del materiale istruttorio, l’unitaria gestione delle udienze e una visione complessiva delle alternative, senza tuttavia determinare la fusione dei rispettivi presupposti e degli effetti propri di ciascuna domanda.

Tale dualità funzionale impone di evitare sia l’automatismo liquidatorio sia la sopravvivenza artificiale di uno strumento ormai caducato.[18]

La revoca dell’omologazione produce un effetto negativo e caducatorio sul concordato, ma non produce, da sola, l’effetto positivo e costitutivo dell’apertura della liquidazione giudiziale. Tra i due momenti non sussiste un rapporto di automatica conversione, bensì un rapporto di possibile successione, subordinato all’iniziativa dei soggetti legittimati e alla verifica giudiziale dei presupposti dell’insolvenza.

In tale prospettiva, l’assenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale assume una portata circoscritta, poiché preclude soltanto l’instaurazione immediata di una diversa procedura concorsuale, senza tuttavia produrre alcun effetto conservativo, né tantomeno sanante, rispetto all’omologazione ormai revocata. La caducazione del concordato resta un effetto proprio della revoca; l’apertura della liquidazione resta un effetto eventuale, subordinato ai presupposti autonomamente richiesti dal Codice.

La necessità dell’iniziativa di parte trova espressa conferma nell’art. 7, comma 3, CCII, secondo cui, quando la domanda diretta alla regolazione della crisi non è accolta e risulta accertata l’insolvenza, il tribunale procede all’apertura della liquidazione giudiziale soltanto «su istanza dei soggetti legittimati». Il dato normativo impedisce di ricavare dall’unitarietà del rito un potere officioso di apertura della liquidazione e conferma che il venir meno dello strumento regolatorio e l’instaurazione della procedura liquidatoria restano fenomeni giuridicamente distinti.[19]

Il punto è essenziale anche sul piano della tutela dei creditori. Se si ammettesse la prosecuzione del concordato revocato, i creditori resterebbero vincolati a un assetto che il giudice del reclamo ha ritenuto non più meritevole di conferma. Se, invece, si affermasse l’automatica apertura della liquidazione, si prescinderebbe dalla domanda e dall’accertamento dei presupposti. La soluzione del Tribunale si colloca in posizione intermedia e sistematicamente equilibrata, nel senso che il concordato non prosegue, ma la liquidazione deve essere chiesta e accertata.

Il principio della domanda non costituisce, in tale prospettiva, un mero vincolo formalistico, ma rappresenta una garanzia sostanziale per tutti i soggetti coinvolti. Esso assicura che la liquidazione giudiziale sia aperta soltanto all’esito di un procedimento nel quale il debitore possa esercitare pienamente il diritto di difesa, i creditori possano interloquire e il tribunale possa verificare specificamente la sussistenza dell’insolvenza e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.

Tale esito è coerente con la funzione dell’art. 7 CCII. La priorità degli strumenti diversi dalla liquidazione non significa sopravvivenza indefinita di uno strumento caducato; significa soltanto che, in presenza di più domande, il tribunale deve esaminare prima quella idonea a regolare la crisi senza ricorrere alla liquidazione. Quando l’omologazione viene revocata, non si è più dinanzi a una domanda regolatoria pendente, ma a un assetto ormai rimosso.

 

4. Il regime delle impugnazioni nel CCII e la funzione dell’art. 52

Il nucleo argomentativo del provvedimento risiede nella lettura coordinata degli artt. 51, 52 e 53 CCII. Il Codice non costruisce il sistema delle impugnazioni concorsuali sulla sospensione automatica degli effetti della decisione, ma su un meccanismo di efficacia immediata temperato da poteri cautelari selettivi. In questo quadro, il giudicato non rappresenta la condizione ordinaria di operatività della sentenza resa in sede di reclamo.

L’art. 51, comma 14, CCII stabilisce che il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza. La disposizione, letta insieme alla disciplina della pubblicità della sentenza e ai poteri cautelari dell’art. 52, rivela una precisa opzione legislativa, per cui gli effetti della decisione concorsuale devono prodursi immediatamente, salvo che il giudice competente disponga una sospensione nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.[20]

Ne discende che gli artt. 51, 52 e 53 CCII operano secondo una logica unitaria: efficacia immediata della decisione, possibilità di sospensione solo su provvedimento espresso e regolazione selettiva degli effetti della revoca. Non vi è, pertanto, alcuno spazio per ricavare dal sistema una sospensione automatica sino al giudicato.

L’art. 52 CCII amplia sensibilmente i poteri inibitori della Corte d’Appello rispetto al sistema della legge fallimentare, consentendo non solo la sospensione della liquidazione dell’attivo o della formazione dello stato passivo, ma anche, nel caso di reclamo contro l’omologazione, l’inibitoria totale, parziale o temporanea dell’attuazione del piano o dei pagamenti.[21]

Questo dato ha un valore sistematico decisivo. Se la Corte d’Appello può sospendere l’attuazione del piano o i pagamenti, significa che la decisione impugnata è idonea a produrre effetti. Il potere cautelare presuppone effetti da governare; non avrebbe ragione di essere se la sentenza di revoca dell’omologa restasse inefficace sino al passaggio in giudicato.

L’inibitoria dell’esecuzione del piano può assumere carattere totale, parziale o temporaneo, proprio perché il legislatore affida al giudice del reclamo una valutazione calibrata sugli effetti concreti della decisione e sul pregiudizio che la sua esecuzione potrebbe determinare. La sospensione non è dunque automatica, ma selettiva; non dipende dalla mera proposizione dell’impugnazione, ma da un provvedimento giudiziale fondato su gravi e fondati motivi.[22]

La stessa impostazione emerge dai commenti all’art. 48 CCII. La sentenza di omologazione produce effetti immediati dalla pubblicazione; tale immediatezza sarebbe sistematicamente asimmetrica se la sentenza che ne dispone la revoca restasse priva di efficacia sino al giudicato.[23] Il sistema, invece, appare costruito sulla pronta operatività dei provvedimenti concorsuali, corretta da rimedi cautelari e pubblicitari.

La stessa impostazione emerge dalla disciplina dei provvedimenti di omologazione. Il reclamo non incide, di per sé, sull’immediata efficacia della sentenza, potendo la Corte d’Appello adottare misure incidenti sull’esecutività soltanto in presenza dei relativi presupposti. Anche questo dato conferma che il sistema conosce l’effetto immediato della decisione e, parallelamente, un rimedio cautelare per governarne le conseguenze.[24]

Il Tribunale di Brindisi si inserisce coerentemente in tale cornice. Laddove il giudice del reclamo abbia revocato l’omologazione, la prosecuzione del piano non può fondarsi sulla pendenza del ricorso per cassazione. Se la parte ritiene che la revoca produca effetti pregiudizievoli e reversibili, deve attivare gli strumenti cautelari previsti dal Codice; non può invocare una sospensione automatica non prevista dal sistema.


5. L’art. 53 CCII, il Correttivo e la revoca dell’omologazione

L’art. 53 CCII costituisce la disposizione centrale ai fini della decisione. La norma disciplina gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, con l’obiettivo di armonizzare il regime delle impugnazioni e governare le conseguenze delle pronunce caducatorie.[25]

Il comma 5 prevede che, in caso di revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, la Corte d’Appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e accertati i presupposti di cui all’art. 121 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale e rimetta gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti.[26]

Il Correttivo ha inoltre previsto l’applicazione dell’art. 51, comma 12, CCII alla sentenza con la quale la Corte d’Appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale, assicurandone la comunicazione al tribunale e l’iscrizione nel registro delle imprese. Il richiamo risponde all’esigenza di agevolare il passaggio di consegne tra la fase di impugnazione e la nuova procedura liquidatoria e conferma la vocazione immediatamente operativa della decisione resa in sede di reclamo.

La novella esclude, in particolare, che una domanda di apertura della liquidazione giudiziale possa essere proposta per la prima volta direttamente nel giudizio di reclamo. L’intervento di un soggetto legittimato nel giudizio d’impugnazione non consente, pertanto, l’introduzione di un autonomo petitum liquidatorio, essendo necessaria una domanda già ritualmente formulata in primo grado. Anche sotto tale profilo, l’unitarietà del procedimento non determina il superamento del principio della domanda.

La disposizione dimostra che il legislatore considera la revoca dell’omologazione immediatamente idonea a incidere sull’assetto concordatario. Se la revoca fosse inefficace sino al giudicato, non sarebbe logicamente possibile la contestuale apertura della liquidazione giudiziale. Si avrebbe infatti coesistenza fra un concordato ancora efficace e una liquidazione aperta proprio in conseguenza della sua caducazione.

Il Correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024 rafforza questa lettura. La novella del comma 5 chiarisce che la liquidazione giudiziale può essere dichiarata dalla Corte d’Appello soltanto se la domanda sia stata proposta in primo grado, ma lascia ferma l’immediata incidenza della revoca sull’omologazione e sul piano. La precisazione conferma la distinzione tra revoca dell’omologa e apertura della liquidazione giudiziale. La seconda richiede una domanda già proposta e l’accertamento dei presupposti, mentre la prima produce l’effetto caducatorio proprio della decisione di accoglimento del reclamo.[27]

La modifica dell’art. 53, comma 5, va pertanto letta come regola di chiusura del sistema: la Corte può aprire la liquidazione soltanto in presenza di una domanda già proposta in primo grado, mentre la revoca dell’omologa conserva autonoma efficacia caducatoria.[28]

La medesima disposizione stabilisce anche la salvezza degli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca. Questo inciso è decisivo, perché il Codice prende in considerazione il problema degli atti già compiuti e li salva entro il limite della legalità e della anteriorità alla revoca. Non autorizza, però, la prosecuzione dell’attività concordataria dopo la revoca.

La disposizione presenta contenuti innovativi rispetto alle scarne indicazioni della legge fallimentare e mira a bilanciare gli interessi contrapposti, evitando che la revoca e l’eventuale successiva impugnazione producano effetti disordinati o irreversibili. Tale bilanciamento non si traduce in sospensione automatica della revoca, ma nella previsione di regole specifiche per la gestione degli effetti e per la salvezza degli atti legalmente compiuti.[29]

Non è priva di fondamento la tesi contraria, secondo cui l’omologa dovrebbe conservare efficacia sino al giudicato, per evitare effetti irreversibili e tutelare l’affidamento dei terzi e dei creditori nell’attuazione del piano. L’obiezione, tuttavia, prova troppo. Se l’effetto della revoca fosse sospeso ex lege fino alla decisione della Cassazione, sarebbero superflui sia i poteri inibitori dell’art. 52, sia la regola di salvezza degli atti anteriori, sia la facoltà sospensiva del comma 6. È proprio l’esistenza di tali rimedi a dimostrare che il sistema muove dall’immediata efficacia della caducazione e affida al giudice, non alla legge in via generale, la gestione selettiva del rischio di irreversibilità. Il comma 6, infine, consente al tribunale, su istanza del debitore e in presenza di gravi e giustificati motivi, di sospendere i termini per le impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.[30] Anche questa previsione conferma che il legislatore non ignora il rischio di irreversibilità degli effetti, ma lo governa con rimedi specifici e non con una regola generale di inefficacia sino al giudicato.

Il provvedimento brindisino valorizza proprio questa architettura. La revoca dell’omologazione determina immediatamente il venir meno del titolo concordatario; l’apertura della liquidazione è eventuale; gli atti compiuti prima della revoca possono essere salvaguardati nei limiti di legge; gli atti successivi non possono essere giustificati dalla mera pendenza del giudizio di legittimità.

 

6. L’art. 53, comma 5-bis, CCII e il limite del favor per la continuità

Un ulteriore argomento a favore della decisione si ricava dall’art. 53, comma 5-bis, CCII. La disposizione consente, in caso di accoglimento del reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato in continuità aziendale, di confermare l’omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale sul pregiudizio subito dal reclamante, con riconoscimento a quest’ultimo del risarcimento del danno.[31]

La disposizione costituisce attuazione dell’art. 16, par. 4, della Direttiva (UE) 2019/1023, che consente agli Stati membri di sostituire alla caducazione del piano un rimedio risarcitorio in favore della parte che abbia subito perdite monetarie. Il legislatore italiano ha recepito tale possibilità mediante una regola eccezionale, limitata al concordato preventivo in continuità aziendale e subordinata a uno specifico giudizio comparativo.

La norma è rilevante perché mostra che, quando il legislatore intende conservare l’omologazione nonostante la fondatezza del reclamo, lo dice espressamente e lo fa attraverso uno strumento tipico. Il favor per la continuità aziendale non opera come sopravvivenza di fatto dell’omologa revocata, ma come potere giudiziale di conferma, subordinato a presupposti stringenti e a una valutazione di bilanciamento.

Il concordato in continuità, alla luce della Direttiva Insolvency, non protegge più soltanto l’interesse dei creditori alla migliore soddisfazione, ma incorpora anche la salvaguardia dei lavoratori e della continuità dell’impresa come valori rilevanti nella regolazione della crisi. Tuttavia, tale apertura agli interessi degli stakeholders non autorizza la conservazione automatica di un’omologa revocata.[32]

La previsione pone, peraltro, non pochi problemi interpretativi, poiché consente una tutela risarcitoria alternativa alla caducazione piena dell’omologazione. Proprio tali problemi confermano che la conservazione dell’omologa è un rimedio eccezionale, tipizzato e condizionato, non un effetto ordinario della pendenza dell’impugnazione.[33]

La Cassazione[34] ha ulteriormente delimitato l’ambito applicativo della disposizione. La Corte ha affermato che la conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo richiede, almeno, l’istanza del proponente; può operare solo entro il perimetro del vizio relativo alla convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria; impone l’accertamento concreto della prevalenza dell’interesse generale di creditori e lavoratori; e richiede il contestuale riconoscimento del risarcimento al reclamante.[35]

Ne discende che il favor per la continuità non è un principio capace di sospendere o neutralizzare automaticamente gli effetti della revoca. Esso opera entro le forme processuali previste dal Codice. Se la Corte d’Appello non conferma l’omologazione ai sensi del comma 5-bis, la revoca produce i propri effetti e non può essere sostituita da una prosecuzione amministrativa degli organi.

La Direttiva Insolvency, del resto, consente agli Stati membri di modulare le conseguenze dell’impugnazione fondata del piano, prevedendo anche rimedi risarcitori in luogo della caducazione, ma non impone una sopravvivenza automatica dell’omologazione revocata.[36] Il Codice italiano ha tradotto questa possibilità in una disposizione selettiva. Ciò rafforza l’idea che, fuori dai suoi presupposti, l’omologazione caducata non possa continuare a spiegare effetti esecutivi.

 

7. Dal regime della legge fallimentare al Codice della crisi

La decisione del Tribunale di Brindisi si colloca in un dibattito che precede il CCII. Nella vigenza della legge fallimentare, la questione dell’efficacia immediata del provvedimento di annullamento o revoca dell’omologazione era discussa soprattutto in relazione a quattro profili, ossia la provvisoria esecutività del decreto di omologazione, l’effetto sostitutivo della decisione della Corte d’Appello, l’art. 336 c.p.c. e la pendenza del ricorso per cassazione.[37]

Un primo orientamento riteneva che il provvedimento della Corte d’Appello che annullava o revocava l’omologazione fosse immediatamente efficace, in ragione dell’effetto sostitutivo della decisione di secondo grado e della conseguente caducazione del decreto omologatorio. In questa direzione si colloca il Tribunale di Lecce, secondo cui l’annullamento dell’omologazione in sede di reclamo rendeva non più operativa la provvisoria esecutività del decreto di primo grado.[38]

Un diverso orientamento, invece, valorizzava la stabilità del concordato omologato e la necessità di evitare regressioni irreversibili prima della definizione del giudizio di legittimità. In tale prospettiva, si riteneva che l’omologa continuasse a spiegare effetti sino alla decisione della Cassazione, soprattutto per evitare il rischio di compromettere l’attuazione del piano e di dover ripristinare ex post gli effetti rimossi.[39]

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia offerto indicazioni favorevoli all’immediata efficacia della caducazione. Con riferimento all’annullamento del concordato, la Cassazione ha affermato che non occorre attendere il giudicato perché cessino gli effetti modificativi dei rapporti giuridici derivanti dall’omologa, incluso l’effetto remissorio.[40] Il principio, pur formatosi in fattispecie non identica, assume rilievo sistematico, poiché, caducato il titolo concordatario, non può permanere l’assetto giuridico che da esso dipendeva.

Le Sezioni Unite, nel delineare i rapporti tra concordato e fallimento, hanno escluso una pregiudizialità tecnico-giuridica tale da paralizzare l’evoluzione della procedura verso lo strumento liquidatorio, ricostruendo il rapporto tra le iniziative come continenza, coordinamento e alternatività funzionale.[41] Tale impostazione è oggi rafforzata dal procedimento unitario, che coordina le domande senza confonderne i presupposti.

Nel Codice della crisi, tuttavia, la questione non deve più essere risolta facendo leva soltanto sull’art. 336 c.p.c. o sulla teoria dell’effetto sostitutivo. Gli artt. 51, 52 e 53 CCII costituiscono una disciplina speciale delle impugnazioni concorsuali, costruita sulla pronta efficacia delle decisioni e su rimedi cautelari tipici. Il passaggio dalla legge fallimentare al Codice sposta dunque il baricentro, non più verso i soli principi generali del processo civile, ma verso un microsistema concorsuale speciale. La fattispecie decisa, peraltro, ricade interamente sotto la disciplina vigente all’esito del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Trattandosi di provvedimento del 14 aprile 2026, l’interpretazione dell’art. 53, comma 5, CCII qui accolta è quella risultante dal Correttivo, senza che si ponga alcun problema di applicazione retroattiva delle modifiche da esso introdotte.

Le più recenti ricostruzioni sul reclamo e sulla corretta instaurazione del contraddittorio confermano che il giudizio di omologazione e il procedimento liquidatorio devono essere coordinati, ma restano distinti. Anche quando il problema processuale nasce da vizi della fase omologatoria, l’eventuale apertura della liquidazione richiede un autonomo accertamento dei presupposti e il rispetto delle garanzie del procedimento.[42]

La decisione brindisina, quindi, non rappresenta una soluzione isolata. Essa riprende un indirizzo già presente nella giurisprudenza di merito e lo innesta in una cornice normativa più chiara. L’immediata efficacia della revoca non è più soltanto il risultato dell’effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado, ma discende dal modo in cui il CCII disciplina le impugnazioni, la pubblicità delle sentenze, la sospensione e gli effetti della revoca.

 

8. La cessazione degli organi concordatari (commissario giudiziale e liquidatore)

La conseguenza più rilevante del provvedimento è la cessazione degli organi concordatari dall’esercizio delle funzioni. Il punto va affrontato distinguendo il commissario giudiziale dal liquidatore concordatario, perché le rispettive attribuzioni non coincidono, pur essendo entrambe funzionalmente collegate alla procedura.

Il commissario giudiziale è organo della procedura con funzioni di vigilanza, informazione e raccordo tra debitore, creditori e autorità giudiziaria. Nel CCII la sua figura conserva una posizione distinta dal tribunale e dal debitore, ma funzionalmente orientata alla regolarità della procedura e all’attuazione dell’assetto concordatario.[43]

Il commissario giudiziale svolge una funzione centrale di vigilanza sull’andamento del concordato e di informazione qualificata verso il tribunale e i creditori. Tale funzione, tuttavia, presuppone l’esistenza di una procedura concordataria ancora operante e di un piano dotato di efficacia giuridica.[44]

Il liquidatore concordatario, invece, opera nella fase esecutiva del concordato liquidatorio. La sua nomina è funzionale all’attuazione del piano omologato e alla realizzazione delle attività liquidatorie previste. Il liquidatore non è un curatore della liquidazione giudiziale, ma un organo esecutivo del concordato, la cui legittimazione è collegata al contenuto del piano e al provvedimento di omologa.[45]

La distinzione conferma la conclusione del Tribunale. Il commissario non può continuare a vigilare sull’esecuzione di un concordato non più omologato; il liquidatore non può proseguire la liquidazione prevista da un piano privo di titolo. Entrambi possono e devono compiere gli adempimenti conclusivi, primo fra tutti il rendimento del conto, ma non possono proseguire l’attività ordinaria di attuazione del piano.

La cessazione degli organi non è dunque effetto del subentro di una diversa procedura, ma conseguenza della perdita del titolo funzionale. Essa opera, più precisamente, ipso iure al momento della caducazione del titolo omologatorio. Il successivo provvedimento del tribunale non ha natura costitutiva della cessazione, ma valore ricognitivo dell’effetto già prodottosi e, insieme, ordinatorio, in quanto invita gli organi al compimento degli adempimenti conclusivi e al rendimento del conto. Diversamente, si finirebbe per ammettere quella proroga di fatto delle funzioni che la decisione esclude. Se fosse effetto del solo subentro, in assenza di liquidazione giudiziale gli organi resterebbero in carica. Ma ciò contrasterebbe con la natura delle loro attribuzioni, poiché essi operano perché vi è un concordato efficace, non perché vi è genericamente una crisi da gestire.

La fase esecutiva del concordato è disciplinata dagli artt. 114 e 118 CCII, che presuppongono un piano omologato e un’attività funzionale alla sua attuazione.[46] La revoca dell’omologa recide il collegamento tra potere dell’organo e finalità del piano. Da quel momento, la prosecuzione di vendite, pagamenti o atti liquidatori esporrebbe l’attività a contestazioni per difetto di legittimazione funzionale.

La cessazione, tuttavia, non travolge gli obblighi di chiusura della gestione: l’esecuzione concordataria termina come attività ordinaria di attuazione del piano, ma residuano gli adempimenti conservativi, informativi e rendicontativi necessari a consegnare al tribunale e ai creditori una situazione ricostruibile e verificabile.[47]

Non va confusa la cessazione degli organi con la negazione del diritto al compenso per l’attività legittimamente svolta. L’invito al rendimento del conto serve proprio a documentare l’attività prestata, gli incassi, i pagamenti e gli atti compiuti, consentendo al tribunale e alle parti di valutare gli effetti della gestione e le spettanze maturate. La cessazione non cancella l’attività pregressa; ne delimita il periodo di legittimo esercizio. Coerentemente, il diritto al compenso matura per l’attività legittimamente svolta sino alla revoca e va liquidato dal tribunale sulla base del conto reso, secondo i parametri propri della funzione esercitata; il venir meno del titolo concordatario non incide, in sé, sulle spettanze già maturate, ma ne sposta la sede di accertamento sul piano della rendicontazione conclusiva.

La soluzione è particolarmente rilevante nella prassi, perché impedisce che l’organo concordatario diventi, dopo la revoca, un gestore privo di base normativa. Il principio è semplice ma decisivo, perché i poteri concorsuali sono poteri tipici, funzionali e temporalmente collegati alla procedura che li genera. Quando la procedura perde il suo titolo, l’organo non può sopravvivere come figura autonoma.

 

9. Gli atti compiuti medio tempore e la tutela dei terzi

La decisione lascia aperta una questione applicativa di notevole rilievo, relativa alla sorte degli atti eventualmente compiuti dagli organi della procedura nel periodo intercorrente tra la sentenza di revoca dell’omologazione e il successivo provvedimento del tribunale dichiarativo della cessazione delle relative funzioni, con particolare riferimento a vendite, pagamenti, incassi, rapporti pendenti, contratti in corso e possibili profili di responsabilità verso i terzi.

L’art. 53, comma 5, CCII salva gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.[48] Il riferimento temporale alla anteriorità rispetto alla revoca induce a distinguere gli atti anteriori, potenzialmente salvaguardati se legalmente compiuti, dagli atti successivi, che non possono trovare giustificazione nella medesima regola.

Sul tema della salvezza degli atti, l’elaborazione formatasi sull’art. 18 l. fall. valorizza sia la tutela dell’affidamento dei terzi sia l’esigenza di stabilità degli effetti prodotti dalla procedura sino alla revoca. Tale ricostruzione è utile, ma non può essere estesa sino a legittimare attività nuove e ulteriori dopo la caducazione del titolo concordatario.[49]

La prosecuzione dell’attività degli organi dopo la revoca genererebbe, in realtà, un’incertezza maggiore di quella che si vorrebbe evitare. Ogni ulteriore vendita potrebbe essere contestata per difetto del potere di disporre; ogni pagamento potrebbe essere discusso sotto il profilo della causa concordataria; ogni incasso dovrebbe essere ricondotto a una gestione non più sorretta dal piano. La cessazione immediata, invece, arresta l’attività esecutiva e consente di cristallizzare la gestione attraverso il rendiconto.

Gli atti strettamente conservativi o ricognitivi meritano un discorso distinto. Anche dopo la revoca, può residuare il dovere di preservare la documentazione, consegnare le somme, rendere il conto, evitare dispersioni patrimoniali e collaborare con il tribunale o con gli eventuali organi di una successiva procedura. Tali attività non costituiscono prosecuzione del piano, ma adempimenti conclusivi e conservativi, funzionali alla chiusura ordinata della gestione.

La tutela dei terzi va valutata caso per caso. Se il terzo ha contrattato prima della revoca con un organo apparentemente legittimato e nel rispetto delle forme richieste, la salvezza degli atti legalmente compiuti può operare quale presidio di stabilità. Se, invece, l’atto è successivo alla revoca, occorrerà verificare se esistano altri fondamenti di tutela, anche in termini di affidamento, arricchimento senza causa o responsabilità, ma non si potrà ricavare dall’art. 53 una legittimazione generale alla prosecuzione dell’attività concordataria.[50]

Per tale ragione, la tutela dell’affidamento non va affermata in termini automatici, ma ricondotta alla concreta verifica della data dell’atto, della legalità del potere esercitato, della conoscibilità della revoca e dell’effettiva buona fede del terzo.

Analoga cautela deve essere adottata per i rapporti pendenti. Il venir meno dell’omologa non comporta automaticamente la risoluzione di ogni rapporto, ma priva gli organi del potere di gestirli in funzione dell’esecuzione del piano. Le eventuali iniziative dovranno essere ricondotte al debitore tornato nella propria sfera gestoria, alle regole ordinarie applicabili o alla successiva procedura eventualmente aperta.[51]

In tale prospettiva, il rendimento del conto assume una funzione centrale. Non è un mero adempimento contabile, ma lo strumento attraverso cui si ricostruisce la linea di confine tra attività legittimamente svolta e attività non più consentita. Esso consente di individuare atti anteriori e posteriori alla revoca, verificare la destinazione delle somme, controllare le vendite eventualmente concluse e predisporre la base informativa per le iniziative successive.

 

10. Le iniziative successive alla revoca dell’omologa

La revoca dell’omologazione non esaurisce la vicenda della crisi. Essa determina la caducazione dell’assetto concordatario, ma lascia aperto il problema delle iniziative successive. I creditori possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale; il pubblico ministero può attivarsi nei casi previsti dal Codice; il debitore può valutare, nei limiti di compatibilità e ammissibilità, un nuovo strumento di regolazione.

L’apertura della liquidazione giudiziale richiede l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 121 CCII, nonché la ricorrenza delle condizioni processuali richieste dagli artt. 37, 38, 40 e 49 CCII.[52] La revoca dell’omologa può rappresentare un fatto sintomatico della crisi o dell’insolvenza, ma non sostituisce l’accertamento giudiziale richiesto per la dichiarazione di apertura.

Il pubblico ministero conserva le proprie prerogative nei casi previsti dall’art. 38 CCII, soprattutto quando emergano indici di insolvenza o profili di interesse pubblico. La revoca dell’omologazione può determinare un momento di emersione di informazioni rilevanti, ma l’iniziativa del pubblico ministero resta regolata dai presupposti e dai limiti propri della norma.[53]

I creditori, dal canto loro, non sono automaticamente proiettati nella liquidazione giudiziale. Essi riacquistano la possibilità di valutare le iniziative più opportune, tenendo conto dell’assetto patrimoniale residuo, delle utilità già realizzate, degli eventuali pagamenti ricevuti e della convenienza dell’apertura di una procedura liquidatoria. Proprio per questo il rendiconto degli organi è essenziale, perché consente ai creditori di assumere decisioni informate.

Anche il debitore può valutare nuove iniziative, fermo che non potrà fondarsi sulla sopravvivenza del precedente piano revocato. Un nuovo strumento di regolazione richiederà nuova domanda, nuova documentazione e nuovo vaglio del tribunale. La caducazione dell’omologa non preclude in astratto ogni soluzione negoziale, ma impedisce che la soluzione precedente continui a spiegare effetti senza titolo.

Questa fase successiva deve essere governata secondo la logica del procedimento unitario. Se vengono proposte più domande, il tribunale dovrà coordinarle secondo l’art. 7 CCII, privilegiando, nei limiti previsti, gli strumenti regolatori rispetto alla liquidazione. Ma tale priorità opera per domande attuali e ammissibili, non per conservare artificialmente un concordato già revocato.[54]

 

11. Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale di Brindisi appare condivisibile perché ricostruisce correttamente il rapporto tra revoca dell’omologazione, cessazione del titolo concordatario e permanenza degli organi. L’assenza di una domanda pendente di liquidazione giudiziale non può conservare in vita il concordato revocato, né può prorogare i poteri degli organi incaricati dell’esecuzione del piano.

La revoca dell’omologazione non equivale all’apertura della liquidazione giudiziale. Essa, tuttavia, impedisce la prosecuzione dell’esecuzione del concordato. La liquidazione è eventuale e richiede domanda e accertamento; la cessazione dell’efficacia del titolo concordatario è conseguenza immediata della revoca, salvo gli specifici strumenti cautelari o conservativi previsti dal Codice.

Il principio che sorregge la decisione può essere definito principio di legalità funzionale degli organi. Commissario giudiziale e liquidatore concordatario possono operare finché esiste la procedura che giustifica la loro investitura e finché esiste un piano omologato da attuare o vigilare. Venuto meno il titolo, non residua una funzione ordinaria, ma soltanto il dovere di compiere gli adempimenti conclusivi, tra cui il rendimento del conto.

Il quadro sistematico complessivo conferma la solidità della soluzione. La natura dell’omologazione come titolo giudiziale dell’assetto concordatario, la struttura del procedimento unitario, la disciplina delle impugnazioni, i poteri cautelari dell’art. 52, la regola dell’art. 53 e il rimedio eccezionale del comma 5-bis convergono tutti verso una medesima conclusione, ossia che la revoca è immediatamente idonea a privare il piano del suo fondamento esecutivo.

Restano, tuttavia, profili applicativi delicati. La sorte degli atti compiuti medio tempore, la tutela dei terzi, la gestione dei rapporti pendenti, il trattamento delle somme incassate e le eventuali responsabilità degli organi richiedono un accertamento puntuale. La decisione non elimina tali problemi, ma li affronta nel modo più coerente, arrestando l’attività esecutiva e imponendo una rendicontazione che consenta di distinguere ciò che è stato legittimamente compiuto da ciò che non può più esserlo.

Il principio ricavabile dalla decisione può essere formulato nel senso che la revoca dell’omologazione del concordato preventivo, anche quando non sia accompagnata da una contestuale domanda di apertura della liquidazione giudiziale, determina l’immediato venir meno del titolo funzionale che sorreggeva l’esecuzione concordataria. Ne consegue che gli organi della procedura cessano dall’esercizio delle ordinarie funzioni connesse all’attuazione del concordato e possono svolgere soltanto gli adempimenti conclusivi, conservativi o comunque necessari ad evitare pregiudizi alla massa, ferma restando l’eventuale attivazione dei rimedi cautelari e delle ulteriori iniziative previste dal Codice della crisi.



[1] Trib. Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 14 aprile 2026, concordato preventivo TSM, n. 1/2025 R.G., Pres. S. Memmo, Giud. rel. A.I. Natali, inedito.

[2] Nardecchia G.B., L’omologazione dei Concordati, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 10, 1 ottobre 2022, p. 1235 ss., ove la fase omologatoria è collocata al centro del sindacato giurisdizionale sugli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza.

[3] Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18738, rv. 649584-01, in CED Cassazione, secondo cui il concordato preventivo costituisce un istituto di natura negoziale contemperata da una disciplina diretta al perseguimento di interessi pubblicistici, che conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa.

[4] Sola M. - De Filippi A., Giudizio di omologazione del concordato preventivo, in One Legale, 2026, sub art. 112 CCII, ove si evidenzia il raccordo tra art. 112 CCII e regole del procedimento unitario di cui all'art. 48 CCII.

[5] Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in IlCaso.it, ove si distingue il controllo giudiziale di legittimità e di realizzabilità della causa concreta dalla valutazione del merito economico e dei rischi del piano, riservata ai creditori; Fabiani M. - Pagni I., I giudizi di omologazione nel Codice della crisi, in Diritto della Crisi, 31 agosto 2022.

[6] Fabiani M. - Pagni I., I giudizi di omologazione nel Codice della Crisi, in Diritto della Crisi, 31 agosto 2022.

[7] Art. 48, comma 5, CCII; Panico A., Provvedimenti di omologazione, cit., secondo cui la sentenza di omologazione produce effetti dalla pubblicazione e assume carattere immediatamente vincolante, salva l’adozione degli specifici provvedimenti incidenti sulla sua esecutività.

[8] Leuzzi S., Il giudizio di omologazione del concordato preventivo: oggetto, regole, controlli, Scuola Superiore della Magistratura, 2023.

[9] Sola M. - De Filippi A., Giudizio di omologazione del concordato preventivo, cit., paragrafi 3.1 e 3.2, ove si evidenziano la modificazione oggettiva delle obbligazioni e il vincolo derivante dall’art. 117 CCII; Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26002, in Diritto della Crisi; D’Attorre G., Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, III ed., Giappichelli, Torino, 2024; Ambrosini S., Crisi e insolvenza nel nuovo Codice. Commento tematico ai dd.lgs. nn. 14/2019 e 83/2022, Zanichelli, Bologna, 2022.

[10] D'Attorre G., Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza, III ed., Giappichelli, Torino, 2024; Ambrosini S., Crisi e insolvenza nel nuovo Codice. Commento tematico ai dd.lgs. nn. 14/2019 e 83/2022, Zanichelli, Bologna, 2022.

[11] Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724, in Onelegale; Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5663, in Onelegale, secondo cui il concordato con cessione dei beni attribuisce agli organi della procedura poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, senza trasferire la proprietà dei beni e senza attribuire al liquidatore la rappresentanza generale dei creditori.

[12] Sola M. - De Filippi A. - Giovanardi C.A., Risoluzione e annullamento del concordato preventivo, in Onelegale, 2026, sub artt. 119 e 120 CCII, ove si distingue la caducazione degli effetti dell’omologazione dalla conservazione degli effetti degli atti legalmente posti in essere in costanza di procedura.

[13] Pagni I., La trattazione unitaria dell'alternativa tra la liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nell'art. 7 CCII, in Diritto della Crisi, 16 ottobre 2023.

[14] D’Alonzo R. - De Santis F., Il cd. procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Diritto della Crisi, 4 ottobre 2022.

[15] Pagni I., La trattazione unitaria dell'alternativa tra la liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nell'art. 7 CCII, in Diritto della Crisi, 16 ottobre 2023.

[16] Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, in Il Caso.it; Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2017, n. 9146, in IlCaso.it. La prima pronuncia esclude la pregiudizialità tecnico-giuridica tra concordato e fallimento e ricostruisce il rapporto tra i procedimenti in termini di continenza e coordinamento; la seconda valorizza l’assorbimento della complessiva controversia relativa alla crisi dell’impresa nel giudizio avente a oggetto il fallimento sopravvenuto.

[17] D’Alonzo R., La disciplina del procedimento unitario in sede di appello, in Diritto della Crisi, 23 giugno 2022.

[18] Fantozzi L. - Minutoli G., Omologazione del concordato preventivo, ammissibilità del reclamo e corretta instaurazione del contraddittorio nel procedimento omologatorio, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 3, 1 marzo 2026, p. 348 ss.

[19] Pagni I., Le novità del procedimento unitario dopo il D.Lgs. n. 136/2024, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, n. 1, 1 gennaio 2025, p. 27 ss.; Brogi R., Codice della crisi d’impresa: il debutto del procedimento unitario, in Il Quotidiano Giuridico, 20 luglio 2022; De Santis F., Il processo c.d. unitario per la regolazione della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi ed aporie sistematiche, in Fallimento, 2020, p. 157 ss.; Montanari M., Il cosiddetto procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, p. 563 ss.

[20] Art. 51, commi 12 e 14, CCII.

[21] Montanari M., Le impugnazioni nel c.d. procedimento unitario, in Diritto della Crisi, 3 novembre 2022.

[22] Op.cit Montanari M.

[23] Art. 48, comma 5, CCII.

[24] Panico A., Provvedimenti di omologazione, in One Legale, 2026, secondo cui il reclamo non incide sull'immediata efficacia della sentenza, salva la possibilità per la corte d'appello di adottare provvedimenti incidenti sull'esecutività.

[25] Maffei Alberti A. - Speranzin M. (a cura di), Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza, CEDAM - Wolters Kluwer, Milano, 2026, sub art. 53 CCII.

[26] Art. 53, comma 5, CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

[27] Maffei Alberti A. - Speranzin M. (a cura di), Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza, CEDAM - Wolters Kluwer, Milano, 2026, sub art. 53 CCII.

[28] Pagni I., Il Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136: una guida alla lettura, in Diritto della Crisi, 1 ottobre 2024, con particolare riferimento alla modifica dell’art. 53, comma 5, CCII.

[29] Relazione illustrativa al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con riferimento all'attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), L. 19 ottobre 2017, n. 155, in tema di armonizzazione del regime delle impugnazioni e dell'efficacia delle pronunce.

[30] Art. 53, comma 6, CCII.

[31] Nannipieri L., Dubbi irrisolti sulla conferma del concordato illegittimo con tutela risarcitoria, in Diritto della Crisi, 4 settembre 2023.

[32] Ambrosini S., Concordato preventivo e soggetti protetti nel codice della crisi dopo la Direttiva Insolvency: i creditori e i lavoratori, in Ristrutturazioni Aziendali, 1 giugno 2022.

[33] Nannipieri L., Dubbi irrisolti sulla conferma del concordato illegittimo con tutela risarcitoria, in Diritto della Crisi, 4 settembre 2023.

[34] Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271, Pres. Ferro, Rel. Zuliani, in Ristrutturazioni Aziendali, 22 aprile 2026, secondo cui è sufficiente la richiesta del proponente, il rimedio è limitato alle perdite monetarie connesse alla convenienza e il risarcimento deve essere precisamente quantificato nella medesima sentenza.

[35] Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271, Pres. Ferro, Rel. Zuliani, in Ristrutturazioni Aziendali, 22 aprile 2026.

[36] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, art. 16, par. 4.

[37] Art. 336 c.p.c.

[38] Trib. Lecce, Sez. commerciale, 2 maggio 2022, Pres. rel. Pasca, in IlCaso.it e in Diritto della Crisi.

[39] Trib. Milano, 14 luglio 2008, in Unijuris; Trib. Ancona, 14 ottobre 2013, in Unijuris; Trib. Treviso, Sez. I civ., 19 gennaio 2017, in Unijuris.

[40] Cass. civ., Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14788, Pres. Nappi, Rel. Ferro.

[41] Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935; Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2017, n. 9146, Pres. Canzio, Rel. Nappi.

[42] Fantozzi L. - Minutoli G., Omologazione del concordato preventivo, ammissibilità del reclamo e corretta instaurazione del contraddittorio nel procedimento omologatorio, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 3, 1 marzo 2026, p. 348 ss.

[43] Buffelli G. - Rota G.P., Concordato preventivo: Commissario Giudiziale (CCII), in IUS Crisi d'impresa, 21 gennaio 2026.

[44] Monteleone M. - De Nunzio P., Funzione e ruolo del commissario giudiziale, in Gli organi nel vigente codice della crisi d'impresa, Wolters Kluwer.

[45] Baratta G., Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo: profili operativi e prassi dei tribunali, in IUS Crisi d'impresa, 8 aprile 2016.

[46] Art. 114 CCII, in tema di disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio; art. 118 CCII, in tema di esecuzione del concordato.

[47] Brogi R., L’esecuzione del concordato preventivo nel Codice della crisi, in Fallimento, 2020, p. 1322 ss.; Carelli F., L’esecuzione del concordato preventivo tra l’ancien regime dei tribunali e la nouvelle vague del CCII, in Dir. fall., 2025, fasc. 2, p. 340 ss.

[48] Maffei Alberti A. - Speranzin M. (a cura di), Commentario breve, cit., sub art. 53 CCII, ove si ricostruisce la salvezza degli atti legalmente compiuti anche alla luce dell'elaborazione formatasi sull'art. 18 l. fall.

[49] Sulla ratio della salvezza degli atti legalmente compiuti, il Commentario richiama, tra gli altri, Ferrara, Borgioli, Andolina, Provinciali, De Semo, Tedeschi, Travi, Satta e Severini, in Maffei Alberti A. - Speranzin M. (a cura di), Commentario breve, cit., sub art. 53 CCII.

[50] Art. 2041 c.c.; art. 1176, comma 2, c.c.; art. 1218 c.c.; art. 2043 c.c., quali possibili parametri generali da verificare, caso per caso, nelle controversie relative agli atti compiuti in assenza o oltre i limiti del titolo funzionale.

[51] Art. 97 CCII, in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo.

[52] Art. 121 CCII.

[53] Art. 38 CCII.

[54] Art. 7 CCII.