Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza commentata

Accesso tardivo agli strumenti di regolazione della crisi e relazione esperto: la "derivazione eziologica" tra ratio della norma e formalismo preclusivo (Tribunale di Brescia, 28 luglio 2026)


Luca Calò
Giurisprudenza commentata

Accesso tardivo agli strumenti di regolazione della crisi e relazione esperto: la "derivazione eziologica" tra ratio della norma e formalismo preclusivo (Tribunale di Brescia, 28 luglio 2026)


Luca Calò

Sommario: 1. Il problema: la deroga tra dato normativo, inerzia dell'esperto e torsioni giurisprudenziali. — 2. Il caso di specie: la sentenza n. 253/2026 del 28 luglio 2026 del Tribunale di Brescia — 3. Il precedente di legittimità Cass. sent. n. 13997/2026. Il rischio distorsivo del principio di diritto e l'introduzione di un requisito inesistente — 4. L'art. 23, comma 2, C.C.I.I. come norma di chiusura priva di condizioni di contenuto — 5. La relazione finale come snodo necessario ma privo di termine perentorio: il rischio sistemico dell'inerzia dell'esperto. — 6. Il contrasto con la Direttiva (UE) 2019/1023 e l'obbligo di interpretazione conforme. — 7. I profili costituzionali: artt. 3, 24 e 41 Cost. — 8. Conclusioni.


1. Il problema: la deroga tra dato normativo, inerzia dell'esperto e torsioni giurisprudenziali

L'art. 40, comma 10, ultimo periodo, C.C.I.I. concentra in una formula apparentemente semplice un nodo sistematico di prima grandezza: quando pende un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da terzi, il debitore può ancora accedere a uno strumento di regolazione della crisi oltre la prima udienza solo se la domanda è proposta all'esito della composizione negoziata ed entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8 [1].

La norma, letta in combinazione con gli artt. 17, comma 8, e 23, comma 2, C.C.I.I., presuppone un raccordo tra la chiusura della composizione negoziata della crisi ("CNC") e il successivo imbocco di uno strumento giurisdizionale o negoziale di regolazione[2]. Proprio qui emerge una criticità strutturale che la prassi applicativa ha reso vieppiù urgente: il sistema non prevede un termine perentorio espresso entro il quale l'esperto debba depositare la relazione finale. L'art. 17, comma 8, si limita a disporre che «al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale» e la comunica ai soggetti indicati. Se il dies a quo del termine decadenziale di sessanta giorni dipende dalla comunicazione di tale relazione, e se il suo deposito è rimesso all'iniziativa dell'esperto senza una scansione perentoria breve, il debitore può trovarsi ostaggio di un'inerzia non sua, con la conseguenza paradossale di vedersi precluso l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi per effetto di un inadempimento altrui.

La criticità è resa ancora più acuta dal fatto che le misure protettive concesse ai sensi dell'art. 18 C.C.I.I. cessano i propri effetti contestualmente alla comunicazione della relazione finale o all'archiviazione della procedura, sicché la scadenza del termine della CNC e quella delle misure protettive possono coincidere, determinando una finestra temporale nella quale l'imprenditore è privo di tutela proprio nel momento in cui sarebbe più esposto alle iniziative dei creditori.

Il tema non è meramente operativo. Esso investe: il principio di legalità dell'interpretazione dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I.; il rapporto tra chiusura della CNC e accesso agli strumenti successivi ex art. 23, comma 2, lett. d), C.C.I.I.; il rischio che la giurisprudenza introduca condizioni extra legem, quale il preteso requisito di "derivazione eziologica" tra trattative svolte in CNC e contenuto del successivo strumento; i profili di compatibilità costituzionale con gli artt. 3, 24 e 41 Cost.; l'obbligo di interpretazione coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023 [3].

 

2. Il caso di specie: la sentenza n. 253/2026 del 28 luglio 2026 del Tribunale di Brescia

Il Tribunale di Brescia, nella sentenza in commento, prende atto che l’esperto in data 8 giugno 2026, comunicava alle parti interessate di ritenere non più sussistenti i presupposti per il risanamento in sede di composizione negoziata e la propria intenzione di depositare la relazione finale, ma la relazione finale veniva effettivamente depositata soltanto il 6 luglio 2026, quasi un mese più tardi, e solo dopo che il debitore — in assenza di riscontro — aveva depositato un'istanza di rinuncia alla composizione negoziata il 3 luglio 2026 per sollecitarne la definizione[4]. Il Tribunale conferma la sequenza, rilevando che "con comunicazione datata 3.6.2026 [recte, come risulta da altri passaggi della medesima sentenza, 3.7.2026, data dell'istanza di rinuncia del debitore, essendo stata la comunicazione dell'esperto resa l'8 giugno 2026] la Ricorrente […] ha dichiarato di rinunciare alla composizione negoziata di talché l'esperto ha provveduto, solo successivamente (in data 6.7.2026), alla comunicazione della propria relazione finale agli interessati".

A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto che l'esenzione operi solo a condizione che lo strumento di regolazione della crisi risulti "causalmente connotato" da quanto accaduto nella negoziazione, affermando che, "diversamente, ovverosia se ogni e qualsivoglia domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi potesse essere presentata dall'imprenditore oltre il termine decadenziale ordinario […] per il solo fatto del previo accesso alla composizione negoziata, ma senza una continuità con i risultati sviluppati […] la funzione premiale della previsione […] risulterebbe del tutto svilita".

Su questa base il Tribunale ha concluso che "non risulta predicabile alcun rapporto di derivazione" tra quanto accaduto in composizione negoziata e lo strumento di regolazione della crisi richiesto, e che il ricorso presentato "non presenta alcun profilo di derivazione eziologica da quanto accaduto in seno alla composizione negoziata".

Merita di essere sottolineato un profilo che la motivazione del Tribunale sembra avere trascurato: la composizione negoziata, nel caso di specie, non è stata affatto un guscio vuoto attraversato con inerzia dal debitore, ma un percorso intenso, articolato e costantemente orientato alla ricerca di soluzioni di risanamento. L'impresa aveva avviato le trattative puntando su un progetto di continuità indiretta, da realizzarsi tramite la cessione dei rami d'azienda, coltivando parallelamente interlocuzioni con più potenziali investitori, rinegoziando più volte i termini economici delle relative proposte e definendo accordi strumentali alla valorizzazione degli assets aziendali. Soltanto a ridosso della conclusione della composizione negoziata, e per fatti del tutto estranei alla volontà del debitore, le trattative con l'investitore individuato come acquirente del ramo d'azienda venivano meno, imponendo un ripensamento della strategia di risanamento. Proprio in quel momento, tuttavia, sono sopravvenute circostanze nuove e più favorevoli [5] — maturate nelle settimane immediatamente a ridosso della chiusura della CNC — idonee ad accrescere in modo significativo il valore dell'attivo e a rendere concretamente praticabile un diverso percorso di risanamento, questa volta fondato sulla continuità diretta dell'attività d'impresa. È precisamente a questo mutato scenario che il debitore ha inteso dare seguito presentando la domanda di accesso al concordato preventivo in continuità, strumento al quale la legge consente di fare ricorso proprio all'esito della composizione negoziata.

Letta in questa prospettiva, l'iniziativa del debitore non appare come il tentativo di sfruttare impropriamente la finestra temporale dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, C.C.I.I., bensì come il naturale sviluppo di un percorso di risanamento rimasto costante nell'obiettivo — evitare la liquidazione disgregativa dell'impresa — pur mutando, in ragione delle sopravvenienze registratesi nelle more delle trattative, lo strumento tecnico ritenuto più idoneo a realizzarlo. In altri termini, lo strumento di regolazione della crisi prescelto non aveva altro scopo se non quello di portare "a coronamento le soluzioni che siano emerse o siano prospettabili in ragione della complessiva evoluzione delle trattative", esattamente come indicato da Cass. n. 13997/2026, sulla quale lo stesso Tribunale di Brescia afferma di fondare la propria decisione, come si dirà più nel dettaglio subito oltre.

Vale la pena di segnalare, in questo quadro, che all'udienza del 9 luglio 2026 lo stesso procuratore della società debitrice aveva sottolineato come "lo strumento di regolazione della crisi a cui [la società] intende accedere si fonda su presupposti e prospettazioni nuove e svincolate da quelle vagliate nell'ambito della composizione negoziata", posto che "l'ipotesi della proposta concordataria è in continuità diretta e quindi in totale discontinuità con tutte le ipotesi vagliate nel corso della cnc": una dichiarazione difensiva che, se isolata dal contesto dell'intensa attività negoziale sopra ricostruita, rischia di apparire come una conferma dell'assenza di continuità contenutistica, mentre più correttamente intesa testimonia proprio la naturale evoluzione di un medesimo percorso di risanamento, adattato alle sopravvenienze registratesi nelle more e all’interno del percorso della composizione negoziata.

Sul piano del metodo interpretativo, l'operazione compiuta dal giudice di merito solleva, più in generale, un problema di rispetto della riserva di legge implicita nella tassatività dei presupposti di ammissibilità delle domande giudiziali.

Si tratta di un rilievo che merita di essere vagliato alla luce del precedente di legittimità, del dato testuale e della finalità della disposizione.

 

3. Il precedente di legittimità Cass. sent. n. 13997/2026. Il rischio distorsivo del principio di diritto e l'introduzione di un requisito inesistente

Il precedente di legittimità su cui il Tribunale di Brescia ha fondato la propria decisione è costituito da Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997. Il quadro fattuale e argomentativo della pronuncia verteva, tuttavia, su presupposti differenti rispetto al caso oggetto del presente commento: l'esperto aveva comunicato di ritenere l'esito ancora pendente di un giudizio di liquidazione "bloccante per qualsiasi ulteriore sua attività", il che aveva indotto i debitori a presentare istanza di archiviazione e, subito dopo, un ricorso ex artt. 40 e 44 C.C.I.I.; il Tribunale di Brescia aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo la deroga riservata al debitore che avesse condotto le trattative "fino al loro naturale esaurimento", e la Corte d'Appello aveva confermato tale conclusione escludendo che l'esperto avesse tenuto una condotta inerte, avendo egli "profuso il massimo impegno nell'adempimento dei suoi compiti", con la conseguenza che l'istanza di archiviazione era stata presentata dai debitori "nel mezzo dello svolgimento dell'incarico".

 

3.1. Il principio di diritto e la sua ratio

La Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: la deroga "non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e dunque entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto".

Inoltre, il nucleo della motivazione si rinviene nel passaggio in cui la Corte afferma che "il legislatore non ha voluto premiare una partecipazione purché sia del debitore alla composizione negoziata, cioè sol perché avvenuta, ma ha considerato che il percorso di questa composizione, fatto per intero e non interrotto, può rendere necessario, al momento della sua conclusione, il ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza al fine di portare a coronamento le soluzioni che siano emerse o siano prospettabili in ragione della complessiva evoluzione delle trattative", nonché nel passaggio in cui precisa che "i commi 8 e 9 dell'art. 17 CCII permettono di ritenere che l'archiviazione della composizione negoziata possa avvenire tanto su iniziativa dell'esperto alla conclusione del suo incarico, come prevede il comma 8, quanto su richiesta dell'imprenditore, come espressamente contempla il comma 9; l'incipit del comma 8 […] non lascia dubbi sul fatto che questa relazione debba, comunque, essere sempre predisposta dall'esperto, a conclusione dell'incarico e a prescindere da chi abbia assunto l'iniziativa di sollecitare l'archiviazione, al fine di dare compiutamente conto dell'intero sviluppo della sua attività nel corso del procedimento di composizione negoziata e dei suoi esiti" (sottolineatura e grassetto sono dell’Autore).

Il principio enunciato è, alla stregua della motivazione complessiva, bipartito:

· la deroga opera ogniqualvolta la CNC si concluda con il deposito della relazione finale dell'esperto, indipendentemente dal soggetto che ha promosso l'archiviazione;

· la deroga non opera se il debitore ha richiesto la chiusura della CNC "nel mezzo dello svolgimento dell'incarico" dell'esperto, impedendogli di portare a termine il proprio mandato e rendendo così impossibile il deposito della relazione finale.

Questa lettura trova pieno riscontro nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 83/2022, che chiarisce la ratio della deroga: essa "è volta a consentire il risanamento se e quando dalle trattative siano emerse possibili soluzioni per la ristrutturazione dell'attività", ed è stata introdotta "al fine di evitare un utilizzo strumentale della composizione negoziata […] attivata e portata avanti al solo fine di bloccare la definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale", richiedendo pertanto "la conclusione delle trattative" e non la mera "sufficienza" dell'accesso alla composizione negoziata. Principio di diritto e Relazione illustrativa convergono, dunque, su un unico dato: ciò che rileva è che l'esperto abbia potuto condurre a termine il proprio incarico.

Il Tribunale che intenda negare il beneficio per abuso deve allegare e dimostrare una condotta abusiva in senso tecnico, non limitarsi a registrare le eventuali criticità segnalate dall'esperto nella relazione finale.

 

3.2. Il dato testuale e sistematico dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I.

Il dato normativo conferma questa lettura. L'art. 40, comma 10, ultimo periodo, C.C.I.I., nella formulazione introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, prevede che il termine decadenziale «non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8». Si tratta di due presupposti, tassativamente espressi: il primo è temporale-sequenziale (la domanda deve essere proposta all'esito della CNC); il secondo è cronologico-decadenziale (deve essere proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto). Nessun terzo presupposto è scritto nella norma.

L'art. 17, comma 8, C.C.I.I. dispone, a sua volta, che «al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale», la inserisce in piattaforma e la comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, se sono state concesse misure protettive, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. L'art. 23, comma 2, lett. d), C.C.I.I., nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, prevede che, oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente, «accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice». La norma non pone alcuna condizione di identità o derivazione contenutistica tra le soluzioni discusse in CNC e lo strumento poi attivato: il legislatore ha strutturato un sistema di sbocchi alternativi, senza subordinarli a una continuità sostanziale con quanto esplorato durante le trattative. Si tratta di una scelta normativa deliberata, resa ancora più evidente dalla formulazione attualmente in vigore: quando il legislatore ha voluto collegare effetti premiali a specifiche modalità di svolgimento delle trattative, lo ha fatto espressamente. È il caso dell'art. 25-sexies C.C.I.I., che richiede la dichiarazione dell'esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative per l'accesso al concordato semplificato, o dell'art. 23, comma 2, lett. b), C.C.I.I., che prevede la riduzione della soglia al 60% per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa solo «se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto».

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Il silenzio dell'art. 40, comma 10, in ordine a qualunque requisito di continuità contenutistica è un silenzio eloquente: è una scelta del legislatore, non una lacuna.

 

3.3. Il confronto con il caso di specie e il requisito di "derivazione eziologica" come creazione pretoria

La sequenza fattuale del caso in esame è, sotto il profilo appena ricostruito, strutturalmente opposta a quella scrutinata dalla Cassazione: l'8 giugno 2026 è stato l'esperto — non il debitore — a comunicare di non ravvisare più i presupposti per il risanamento e a manifestare l'intenzione di depositare la relazione finale, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 17, comma 8, C.C.I.I.; il 3 luglio 2026 il debitore ha depositato l'atto di rinuncia, quasi un mese dopo la determinazione dell'esperto e proprio a fronte della sua inerzia nel formalizzare quanto già comunicato; il 6 luglio 2026 l'esperto ha depositato una relazione finale di 115 pagine, analitica e compiuta; l'8 luglio 2026 il debitore ha depositato il ricorso per concordato in continuità, due giorni dopo la comunicazione della relazione finale e ampiamente entro il termine di sessanta giorni. Ne consegue che, mentre nel precedente di legittimità mancava del tutto la relazione finale — essendo stato il percorso interrotto dal debitore prima del suo completamento — nel caso di specie la relazione finale esiste, è stata comunicata, ed è a essa che il debitore si è tempestivamente riferito nel termine di legge: la fattispecie concreta rientra, quindi, precisamente nell'ipotesi che il principio di diritto della Cassazione considera idonea a giustificare l'applicazione della deroga, e non in quella — di segno opposto — che ne esclude l'operatività.

Il requisito della "derivazione eziologica" tra il progetto di piano discusso in composizione negoziata e lo strumento di regolazione della crisi successivamente proposto — che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione — non trova un riscontro espresso nel principio di diritto appena ricostruito, il quale si concentra sul dato oggettivo del completamento (o della sua assenza) dell'incarico dell'esperto. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13997/2026 non enuncia espressamente un requisito di continuità contenutistica tra le soluzioni emerse durante la composizione negoziata e lo strumento successivamente proposto; nella sua motivazione non si rinviene un'espressa presa di posizione sulla necessità o meno di una derivazione eziologica, di un'identità contenutistica o di una continuità progettuale tra le soluzioni emerse in composizione negoziata e lo strumento successivamente attivato. È precisamente su questo spazio interpretativo — non colmato dal principio di diritto — che si innesta la decisione del Tribunale di Brescia.

Una parte della giurisprudenza di merito ha, infatti, introdotto il criterio della "derivazione eziologica" o della "causale connotazione" dello strumento successivo rispetto a quanto avvenuto in composizione negoziata. Il Tribunale di Brescia, nella sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso per concordato depositato dalla società affermando che non risulta predicabile alcun rapporto di derivazione fra tutto quanto accaduto nel corso della composizione negoziata e lo strumento di regolazione della crisi depositato in data 8.7.2026. Il Tribunale di Rovigo, con sent. n. 3/2026 del 9 gennaio 2026, si era pronunciato in senso analogo, affermando che lo strumento successivo "deve dunque risultare causalmente connotato, in un certo qual modo, da quanto accaduto nel corso della negoziazione".

È proprio su questo punto, però, che la pronuncia in commento sembra discostarsi dalla ratio del principio di legittimità supra richiamato: a fronte di un requisito — enunciato dallo stesso Tribunale — che pretende una continuità sostanziale con "i risultati sviluppati" in composizione negoziata, e a fronte della conclusione per cui non sarebbe "predicabile alcun rapporto di derivazione" tra la CNC e lo strumento richiesto, il Tribunale sembra avere sancito, more suo, un requisito di "derivazione eziologica" che finisce per confondersi con la pretesa di un'identità tra le modalità di risanamento perseguite nel corso della CNC e lo strumento successivamente attivato, come se quest'ultimo non potesse tenere conto delle sopravvenienze maturate medio tempore (tra l’altro più favorevoli) e che consentano, legittimamente, di mutare la strategia di risanamento inizialmente prospettata. Si tratta, a ben vedere, di un requisito introdotto dal giudice di merito che aggiunge alla norma un presupposto che essa non contiene, trasformando una regola a presupposti tassativi in una clausola generale di meritevolezza rimessa alla discrezionalità valutativa del giudice.

Questa costruzione merita di essere criticata sotto diversi profili. Sul piano letterale, il testo dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I. non contiene espressioni come "derivazione", "continuità", "identità di piano" o "causale connotazione": il principio in claris non fit interpretatio non consente di leggere in un testo chiaro condizioni che sono assenti. Sul piano sistematico, la CNC è, per struttura, un percorso dinamico e adattivo: la sua funzione non è quella di cristallizzare un piano immutabile, ma di esplorare soluzioni, testare disponibilità creditorie, rilevare ostacoli e consentire il passaggio da un'ipotesi iniziale a un'altra, come conferma la stessa previsione dell'art. 23, comma 2, che contempla una pluralità di sbocchi alternativi senza condizioni di contenuto. Pretendere che lo strumento finale sia la traduzione del piano iniziale significa negare la funzione esplorativa della composizione negoziata, impedendo che il successivo strumento di regolazione della crisi possa tenere conto delle sopravvenienze maturate medio tempore e che consentano, legittimamente, di mutare la strategia di risanamento inizialmente prospettata.

Sul piano dell'abuso, infine, l'argomento principale addotto a sostegno del criterio della "derivazione eziologica" — la necessità di prevenire usi dilatori della CNC — confonde il fine (prevenire l'abuso) con il mezzo (requisito di continuità contenutistica). Il fine è già perseguito dalla norma attraverso il termine decadenziale di sessanta giorni, attraverso il raccordo con la relazione finale dell'esperto, e attraverso il potere residuale del Tribunale di valutare condotte abusive in senso tecnico, secondo quanto la stessa Cassazione ha chiarito. Aggiungere un requisito di continuità contenutistica non è necessario per prevenire gli abusi; è, invece, idoneo a precludere accessi legittimi, trasformando la norma premiale in uno sbarramento e, in definitiva, un requisito introdotto dal giudice di merito che aggiunge alla norma un presupposto che essa non contiene, trasformando una regola a presupposti tassativi in una clausola generale di meritevolezza rimessa alla discrezionalità valutativa del giudice.

 

4. L'art. 23, comma 2, C.C.I.I. come norma di chiusura priva di condizioni di contenuto

L'art. 23, comma 2, C.C.I.I., nel testo vigente, prevede che, oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore possa, in alternativa, accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal Codice, senza porre alcuna condizione di continuità con il contenuto delle soluzioni discusse in composizione negoziata. La formulazione attuale rafforza, se possibile, questa conclusione rispetto al testo previgente: il legislatore ha costruito un sistema di sbocchi alternativi e paritari, non una progressione in cui lo strumento successivo debba costituire lo sviluppo contenutistico di quanto discusso in CNC.

Richiamando la dottrina che ha commentato gli sbocchi della composizione negoziata, può osservarsi che l'ampiezza del presupposto oggettivo per l'accesso alla composizione negoziata corrisponde a un'elevata flessibilità delle soluzioni con cui le trattative possono concludersi ai sensi dell'art. 23 C.C.I.I..[6] Sulla scorta di tale ricostruzione, può sottolinearsi come l'obiettivo della composizione negoziata sia quello di individuare una soluzione idonea al superamento della crisi, incentivando la tempestività al di là dell'impatto che la soluzione finale potrà avere sull'imprenditore, con l'obiettivo di evitare a qualunque costo la liquidazione disgregativa. In questa prospettiva, l'art. 23, comma 2, C.C.I.I. opera come norma di chiusura del sistema, che consente — all'esito negativo delle trattative, in qualunque forma esse si siano svolte — l'accesso a qualsiasi strumento di regolazione della crisi previsto dal Codice.

In proposito, laddove il legislatore abbia inteso subordinare effetti premiali alla qualità delle modalità con cui le trattative si sono svolte, lo ha detto espressamente: è il caso dell'art. 25-sexies C.C.I.I., che per l'accesso al concordato semplificato richiede la dichiarazione dell'esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative, e dell'art. 23, comma 2, lett. b), C.C.I.I., che riduce la soglia per gli accordi ad efficacia estesa solo se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto; nulla di simile compare nell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, C.C.I.I.

Può quindi affermarsi, sulla scorta della ricostruzione dottrinale appena richiamata, che l'art. 23 C.C.I.I. svolge una doppia funzione — strumento per la risoluzione negoziata della crisi e, insieme, "lasciapassare" per l'accesso a procedure semplificate anche in caso di esito non positivo delle trattative — e che l'interpretazione restrittiva rischia di valorizzare solo la prima di queste due funzioni, svuotando la seconda.

 

5. La relazione finale come snodo necessario ma privo di termine perentorio: il rischio sistemico dell'inerzia dell'esperto

Il sistema è chiaro nel fare della relazione finale – da quando viene comunicata all’imprenditore -il fatto genetico del termine di sessanta giorni.  Non è, però, altrettanto chiaro nel disciplinare quando, precisamente, l'esperto debba provvedere dopo la conclusione dell'incarico[7].

L'art. 17, comma 8, usa la formula «al termine dell'incarico», che vale a individuare il momento funzionale, non un termine perentorio espresso. I "Principi di comportamento dell'esperto della composizione negoziata", pubblicati in via definitiva il 22 giugno 2026 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), precisano che la relazione finale deve essere rilasciata «in un termine ragionevole e idoneo a permettere all'impresa di assumere altri opportuni provvedimenti e adottare gli strumenti previsti nell'art. 23 C.C.I.I.». Ma proprio questa formula conferma il problema: si parla di termine ragionevole, non di termine perentorio.

Ne consegue un effetto paradossale di sistema. La legge:

1. subordina la deroga dell'art. 40, comma 10, alla comunicazione della relazione finale;

2. fa cessare, tramite quella relazione, gli effetti delle misure protettive;

3. non attribuisce al debitore il potere di sostituirsi all'esperto nel perfezionamento dell'atto che fa decorrere il termine.

In questo modo, l'inerzia dell'esperto si trasforma in una trappola temporale per il debitore. Questi si trova in una zona di scopertura giuridica proprio in prossimità della scadenza della CNC e delle misure protettive: non può ancora far decorrere il termine di sessanta giorni (mancando la relazione finale), ma è già esposto alle iniziative dei creditori (essendo cessate o prossime a cessare le misure protettive). La critica alla struttura normativa è stata lucidamente formulata in dottrina: si è segnalato, infatti, il rischio che "la composizione negoziata venga percepita come un percorso a ostacoli imprevedibili, il cui esito benefico dipende in modo determinante anche dalla condotta di un soggetto terzo (l'esperto) su cui il debitore non ha strumenti di controllo diretti" e che "il risultato paradossale è che il debitore potrebbe razionalmente preferire di non accedere affatto alla composizione negoziata, per non rischiare di perdere la possibilità di proporre successivamente strumenti di regolazione alternativi"[8].

Questo rilievo sistematico ha una ricaduta interpretativa diretta: una norma strutturata in modo da far dipendere i diritti del debitore dall'iniziativa di un soggetto terzo, senza presidiare tale iniziativa con un termine perentorio breve, deve essere interpretata nel senso più favorevole all'accessibilità degli strumenti di regolazione. L'interprete non può, a fronte di tale struttura, aggravare ulteriormente la posizione del debitore aggiungendo requisiti che la norma non prevede.

Il caso concreto che ha originato il presente commento illustra plasticamente il problema. L'esperto ha comunicato l'8 giugno 2026 la propria intenzione di depositare la relazione finale; ha tuttavia provveduto al deposito solo il 6 luglio 2026, a quasi un mese di distanza, senza che alcuna norma lo obbligasse a farlo entro un termine più breve. La società debitrice, nel frattempo, si è trovata in una situazione di assoluta incertezza: non poteva ancora far decorrere il termine di sessanta giorni (mancando la relazione) e le misure protettive erano prossime alla scadenza del 13 luglio 2026. È in questo contesto che il 3 luglio 2026 è stata depositata l'istanza di rinuncia, non già per interrompere l'incarico dell'esperto, ma per sollecitarne il completamento. Il ricorso per concordato è stato infine depositato l'8 luglio 2026, due giorni dopo la comunicazione della relazione finale e ampiamente entro i sessanta giorni.


6. Il contrasto con la Direttiva (UE) 2019/1023 e l'obbligo di interpretazione conforme

L'interpretazione accolta dalla giurisprudenza che introduce il requisito di derivazione eziologica, inoltre, parrebbe porsi in tensione con i principi della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che può essere utilmente richiamata come argomento sistematico a favore dell'accessibilità degli strumenti di ristrutturazione preventiva.

L'art. 4, par. 1, della Direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché, quando «sussiste una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica». Questa previsione esprime un obbligo di accessibilità effettiva degli strumenti di ristrutturazione preventiva, che non tollera ostacoli non previsti dalla legge e non proporzionati all'interesse tutelato.

I considerando della Direttiva rafforzano questo principio, precisando che le procedure di ristrutturazione preventiva devono essere realmente accessibili ai debitori in crisi, e che le divergenze tra ordinamenti nazionali che creano ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali devono essere eliminate. Una giurisprudenza che aggiunge requisiti di accesso non previsti dalla legge di recepimento costituisce esattamente il tipo di ostacolo che la Direttiva mira a rimuovere.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che le deroghe ai diritti garantiti dalla Direttiva devono essere «debitamente giustificate»[9]. Il criterio della "derivazione eziologica", non scritto né nella legge di recepimento né nella Direttiva, può essere utilmente confrontato, in chiave sistematica e con la dovuta prudenza, con questo orientamento.

Sul piano del metodo interpretativo, la Cassazione ha ripetutamente enunciato che il principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea «esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultimo»[10]. Tale obbligo impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I., quella che ne massimizza l'accessibilità: cioè quella che richiede esclusivamente la sequenza temporale "conclusione della CNC — deposito della relazione finale — ricorso entro sessanta giorni".

In questa prospettiva può essere richiamata anche la nuova Direttiva sull'insolvenza n. 2026/799 approvata il 30 marzo 2026, il cui obiettivo dichiarato è «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e dell'Unione dei mercati dei capitali, eliminando gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali — in particolare la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento — derivanti dalle profonde differenze tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza». Pur non ancora recepita nell'ordinamento italiano, tale Direttiva può essere richiamata come indicazione della tendenza del legislatore europeo verso la riduzione degli ostacoli e una maggiore efficienza delle procedure, nonostante non possa tuttavia essere utilizzata come argomento direttamente risolutivo della questione interpretativa dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I..

 

7. I profili costituzionali: artt. 3, 24 e 41 Cost.

I parametri costituzionali degli artt. 3, 24 e 41 Cost. possono essere utilmente richiamati, più che come fondamento di una vera e propria censura di illegittimità costituzionale, come argomenti di ragionevolezza delle preclusioni, di tutela dell'accesso alla giurisdizione, di proporzionalità delle limitazioni e di favore per gli strumenti conservativi dell'impresa, a supporto di un'interpretazione dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I. che non introduca requisiti ulteriori rispetto a quelli testualmente previsti.

 

7.1. Art. 41 Cost.

La libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. può essere richiamata a sostegno dell'interesse dell'imprenditore ad accedere agli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per la regolazione della crisi. Un'interpretazione che subordina tale accesso a un requisito non previsto dalla legge rischia di comprimere, senza una base normativa espressa e senza una proporzionata giustificazione, tale interesse.

Il favor per la conservazione dell'impresa — riconosciuto come valore costituzionalmente rilevante in quanto strumento di tutela del lavoro e della produzione ai sensi degli artt. 35 e 41 Cost. — impone di privilegiare le interpretazioni che favoriscono la continuità aziendale rispetto a quelle che ne precludono l'accesso. La Cassazione ha espressamente affermato che la ratio dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I. «presuppone il favore verso procedure di composizione della crisi o dell'insolvenza non liquidatorie, in linea con lo spirito della direttiva insolvency e con l'espresso dettato di cui all'art. 7 C.C.I.I.»[11].


7.2. Art. 3 Cost.

Il criterio della "derivazione eziologica" può determinare una disparità di trattamento, sul piano della ragionevolezza, tra debitori che si trovano in posizione analoga: quello il cui strumento successivo "deriva" dal piano discusso in CNC accede alla deroga; quello il cui strumento è stato adattato alle sopravvenienze emerse nel corso della CNC rischia di non accedervi, pur avendo entrambi percorso l'intero cammino della CNC, lasciato all'esperto la possibilità di completare il proprio mandato e depositato la domanda entro il termine di legge.

L'art. 3 Cost. impone, inoltre, che le norme siano applicate nel rispetto del principio di ragionevolezza: un'interpretazione che introduce per via pretoria un requisito non previsto dalla legge, trasformando una norma a presupposti tassativi in una clausola di meritevolezza, viola il canone di ragionevolezza nell'applicazione del diritto.

 

7.3. Art. 24 Cost.

Il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 24 Cost. può essere invocato, nel contesto del diritto concorsuale, a sostegno dell'interesse dell'imprenditore ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi che l'ordinamento gli riconosce. Decadenze e preclusioni processuali dovrebbero essere interpretate restrittivamente, non estensivamente: l'introduzione pretoria di un ulteriore presupposto di ammissibilità non pare coerente con questo canone interpretativo.

 

8. Conclusioni

Il nodo dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, C.C.I.I. mostra con particolare evidenza il rischio di un formalismo preclusivo che, invocando l'esigenza di contrastare condotte dilatorie, finisce per comprimere l'effettività degli strumenti di regolazione della crisi.

L'introduzione giudiziale del criterio di "derivazione eziologica" ricava dalla ratio individuata dalla Cassazione un ulteriore requisito sostanziale che il principio di diritto enunciato dalla Corte non formula espressamente e che il testo dell'art. 40, comma 10, non prevede, con effetti distonici rispetto al quadro costituzionale ed europeo. Tanto più ciò è vero quando il sistema non offre un termine perentorio espresso entro cui l'esperto debba depositare la relazione finale: qui l'interprete dovrebbe ridurre, non amplificare, il rischio che il debitore resti privo di uno sbocco effettivo proprio mentre si esauriscono la CNC e le misure protettive.

Se il legislatore non interviene a colmare espressamente questa lacuna temporale — e l'occasione del prossimo correttivo dovrebbe essere colta in tal senso —, il compito dell'interprete non può essere quello di aggiungere nuove preclusioni. Deve essere, al contrario, quello di leggere l'art. 40, comma 10, in modo conforme al suo testo e alla sua funzione: assicurare che la composizione negoziata, anche quando non sfocia direttamente in un accordo, possa ancora servire da ponte reale verso gli strumenti di regolazione della crisi, e non divenire un meccanismo di esclusione per cause non imputabili al debitore.



[1] Art. 40, comma 10, ultimo periodo, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito "C.C.I.I."), nella formulazione introdotta dall'art. 12, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

[2] Per una ricostruzione sistematica degli sbocchi della CNC, cfr. art. 23, commi 1 e 2, C.C.I.I.

[3] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, recepita con D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

[4] L’udienza prefallimentare era chiamata per il 9 luglio 2026 (originariamente fissata per il 22 luglio e anticipata al 9 luglio su richiesta del PM in virtù del deposito della rinuncia) e le misure protettive erano state prorogate -esaurendo il termine massimo di 240 giorni- fino al 13 luglio 2026 (superando così il termine massimo della composizione negoziata, la cui istanza era stata depositata in data 10 luglio 2025).

[5] Le nuove circostanze comportavano un incremento considerevole dell’attivo di oltre 4 milioni di Euro

[6] Ex multis, Stefania Pacchi, nel suo contributo "Gli sbocchi della composizione negoziata e, in particolare, il concordato semplificato" (Ristrutturazioni Aziendali – Il Caso.it, 17 gennaio 2023), con riferimento ad ASSONIME, Guida al Codice della crisi, 14 dicembre 2022, 31.

Nel delineare la portata dell'art. 23 CCII, Pacchi osserva che tale norma "offre un variegato paniere di opzioni" per la conclusione delle trattative e afferma, riportando tra virgolette una tesi altrui: "All'ampiezza del presupposto oggettivo per l'accesso alla composizione negoziata (crisi, pre-crisi, insolvenza) corrisponde" così "un'elevata flessibilità delle soluzioni con cui le trattative con i creditori possono concludersi (art. 23)".

[7] Cfr. Cass., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997: «deposito dal quale decorrono i sessanta giorni previsti dall'art. 40, comma 10, ultimo periodo».

[8] Giacomo Bonfante, nel commento "Composizione negoziata e accesso tardivo agli strumenti di regolazione della crisi – L'art. 40, comma 10, CCII al vaglio della Cassazione" (dirittobancario.it, 27 maggio 2026), nella sezione dedicata alle "Osservazioni critiche: il rischio di disincentivo all'accesso alla composizione negoziata"

[9] La Sesta Sezione della Corte di Giustizia UE, con pronuncia del 10 aprile 2025, resa nella causa C‑723/23 (Pres. Kumin, Rel. Biltgen), ha chiarito che dal momento che il paragrafo 2 dell’art. 23 della Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza (2019/1023/UE), non osta, secondo la giurisprudenza della Corte, a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze ben definite in cui il debitore non ha agito in modo disonesto o in malafede, la Corte ritiene che tale disposizione non osti neppure a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in simili circostanze senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se il debitore interessato abbia agito in modo disonesto o in malafede. Il principio è espresso in materia di esdebitazione ma può offrire un criterio interpretativo, con tutti i limiti dell’analogia, anche in materia di accesso agli strumenti di ristrutturazione preventiva.

[10] Cass., Sez. lavoro civile, sentenza n. 29570 dell’11 ottobre 2022.

[11] Cass., Sez. I civile, sentenza n. 13997 del 13 maggio 2026