, 28 ottobre 2026, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Sommario: 1. Premessa. Il problema, i suoi antecedenti dottrinali e la rilevanza sistematica. - 2. La vicenda processuale e il contrasto rimesso alle Sezioni Unite. - 3. L’oggetto delle misure patrimoniali. Società, partecipazioni, azienda. - 4. Il sequestro «tombale» e le strategie di gestione dell’impresa. - 5. Un presupposto non considerato. L’estensione di diritto all’azienda del sequestro della partecipazione totalitaria. - 6. La contemplatio domini quale criterio di imputazione e il riparto dell’onere probatorio. - 7. L’anticipazione erariale e la nozione di «spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni». Dall’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 all’art. 42 del Codice antimafia. - 8. I crediti prededucibili e l’art. 54, comma 2, del Codice antimafia. Il confronto con la giurisprudenza penale. - 9. Apparenza, affidamento del terzo e rivalsa nei confronti dell’amministratore giudiziario. - 10. Le ricadute operative sulla gestione delle imprese sequestrate. - 11. Considerazioni conclusive.
Abstract. The Joint Civil Divisions of the Italian Supreme Court determine who is liable for obligations incurred during the judicial administration of a limited company whose shareholdings and business assets have both been seized under anti-mafia preventive measures. Distinguishing between the two objects of the seizure, the Court holds that liability depends on the capacity in which the judicial administrator dealt with third parties. Where he acted as the company’s director and legal representative, only the company is liable with its own assets; where he directly managed business assets removed from the company’s control, the obligation follows the outcome of the measure and may fall on the State upon confiscation. State advances are not automatic and require specific judicial authorisation, subject to the protection of third parties acting in good faith. The paper critically assesses the ruling in the light of the scholarly debate that preceded it and highlights some limits of its premises. Decided under repealed legislation, the judgment does not address the statutory extension to the business of any seizure of the entire share capital under Article 20 of the Anti-Mafia Code, nor the fact that the notion of «necessary or useful expenses for the preservation and administration of the assets», now found in Article 42, was conceived before the law regulated the active management of seized businesses. The principle on State advances is finally tested against Article 54(2) of the Code, as construed by the criminal divisions of the Supreme Court and amended by Decree-Law No. 48 of 2025, and practical guidance is drawn for the management of seized enterprises.
1. Premessa. Il problema, i suoi antecedenti dottrinali e la rilevanza sistematica
La sentenza in commento affronta una delle questioni più delicate poste dalla gestione giudiziaria delle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali, ossia l’individuazione del soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte dall’amministratore giudiziario nel corso del sequestro. Il tema si colloca nel punto di intersezione tra tre ordini di principi non sempre agevolmente componibili. Vi è anzitutto il principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali, che non tollera deroghe implicite. Vi è poi la finalità propria delle misure patrimoniali antimafia, volte a sottrarre definitivamente i beni al circuito economico di origine per inserirli in un circuito esente da condizionamenti criminali[1], che nell’ipotesi dell’impresa si traduce anche nella salvaguardia della continuità aziendale. Vi è infine l’esigenza di tutela dei terzi che contrattano con la gestione giudiziaria, la cui fiducia costituisce condizione essenziale perché l’impresa sequestrata possa restare sul mercato legale.
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto insorto tra la Seconda e la Terza Sezione civile con una pronuncia che va ben oltre la definizione del caso concreto[2]. La Corte costruisce una vera e propria tassonomia delle modalità di gestione del sequestro che investe, al tempo stesso, le partecipazioni e il patrimonio aziendale di una società di capitali, individua nella qualità concretamente spesa dall’amministratore giudiziario il criterio di imputazione delle obbligazioni e detta un principio generale in tema di anticipazione erariale, destinato a operare per ogni sequestro di beni aziendali. Proprio la portata generale di quest’ultimo principio impone di verificarne la tenuta alla luce della disciplina vigente del Codice antimafia e, in particolare, dell’art. 54, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella lettura offerta dalla giurisprudenza penale di legittimità e nel testo da ultimo modificato dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48.
La questione, del resto, non giunge alle Sezioni Unite priva di elaborazione. All’indomani dell’ordinanza di rimessione la dottrina aveva già posto in luce i nodi che la pronuncia avrebbe poi sciolto, osservando che la società, in quanto soggetto di diritto, non è suscettibile di sequestro, che oggetto della misura possono essere soltanto le partecipazioni o l’azienda, e che la responsabilità dello Stato per i debiti delle società sequestrate non può assumere una connotazione generale, ma deve essere ricostruita in chiave selettiva, entro il perimetro delle sole misure ablatorie e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti dall’art. 81 Cost.[3] Quella riflessione consente di misurare tanto i punti di convergenza quanto le scelte originali della sentenza, e offre al tempo stesso due chiavi di lettura che la motivazione lascia in ombra, ossia la nozione di «spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni», oggi accolta dall’art. 42, comma 1, del Codice antimafia, e l’estensione di diritto all’azienda del sequestro della partecipazione totalitaria prevista dall’art. 20 dello stesso Codice. È su questo duplice terreno, dottrinale e normativo, che il presente contributo intende misurarsi, dopo aver ricostruito i passaggi essenziali della motivazione.
2. La vicenda processuale e il contrasto rimesso alle Sezioni Unite
La controversia trae origine da forniture di cemento sfuso eseguite negli anni 2008 e 2009 dalla Edil.Ve.Tra. S.p.A. in favore della Sicilfrantoio S.r.l., richieste dall’amministratore giudiziario nominato nel procedimento di prevenzione instaurato ai sensi dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575. Il sequestro era stato disposto dal Tribunale di Catania con decreto del 26 aprile 2001 e la confisca era divenuta definitiva il 22 aprile 2009. Le forniture si collocavano, dunque, nella fase compresa tra il sequestro e la confisca definitiva, quando l’amministratore giudiziario risultava autorizzato all’esercizio dell’impresa[4]. Secondo quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, l’acquisto era stato disposto «previa autorizzazione del giudice delegato»[5], circostanza che, come si vedrà, assume un significato non trascurabile ai fini della distinzione tra autorizzazione al compimento dell’atto e autorizzazione all’anticipazione erariale.
Per il corrispettivo, pari a euro 328.123,00, la creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del solo Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tribunale di Catania aveva accolto l’opposizione proposta dal Ministero e dall’Agenzia del Demanio, rilevando che l’amministratore giudiziario aveva agito in nome e per conto della Sicilfrantoio S.r.l., tenuta a rispondere delle obbligazioni con il proprio patrimonio ai sensi dell’art. 2462 c.c., e che l’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 riguardava le spese di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e non i debiti contratti dalla società nell’esercizio dell’impresa. La Corte d’appello di Catania aveva riformato la decisione nei soli confronti del Ministero. Muovendo dalla premessa che la confisca non riguardasse le quote «bensì l’intera società», aveva ritenuto che, ove il sequestro abbia ad oggetto un’azienda, le spese di custodia, conservazione e amministrazione comprendano quelle necessarie alla prosecuzione dell’attività, sicché l’onere di anticipazione erariale si estenderebbe ai «debiti contratti dall’amministratore giudiziario per la prosecuzione dell’impresa»[6].
Il contrasto che ha condotto alla rimessione era maturato in relazione a crediti analoghi della medesima fornitrice. Con l’ordinanza 13 febbraio 2024, n. 3971, la Seconda Sezione civile aveva rigettato il ricorso della Edil.Ve.Tra. S.p.A. avverso la decisione che aveva escluso la legittimazione passiva delle amministrazioni statali per forniture eseguite nel 2006 in favore della Ecoplanet S.r.l., anch’essa attinta da confisca ai sensi della legge n. 575 del 1965. In quella sede la Corte aveva osservato che, confiscata la quota rappresentativa dell’intero capitale, «il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la “mano” che lo guida», e che l’Agenzia nazionale si pone quale gestore delle partecipazioni acquisite allo Stato[7].
La Terza Sezione, investita del ricorso delle amministrazioni nel giudizio relativo alla Sicilfrantoio S.r.l., ha manifestato con l’ordinanza interlocutoria 26 luglio 2024, n. 20991, il proprio dissenso rispetto a tale impostazione. Pur assumendo come pacifico che né il sequestro né la confisca fanno venir meno la soggettività giuridica della società, il collegio rimettente riteneva che la legge speciale rendesse responsabile l’amministrazione giudiziaria «delle spese sostenute e di alcuni debiti contratti dalla società stessa», configurando una «deroga alla regola dell’autonomia patrimoniale della società di capitali». L’argomento poggiava sulla lettura combinata degli artt. 2-sexies e 2-octies della legge n. 575 del 1965, sul rilievo che il bene sequestrato fosse la stessa società «intesa come un bene produttivo» e su una considerazione di ordine finalistico. Una società sottoposta a misura di prevenzione perde, di regola, le linee di credito di cui disponeva, sicché limitare l’anticipazione erariale alle sole spese di custodia ne determinerebbe «inevitabilmente e automaticamente la crisi». A conforto, l’ordinanza richiamava, quale argomento interpretativo e non come disciplina direttamente applicabile, gli artt. da 41 a 41-quater del Codice antimafia, nella disciplina risultante dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, e in particolare gli strumenti di sostegno finanziario previsti dall’art. 41-bis[8].
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo del ricorso del Ministero, dichiarando assorbito il secondo, relativo alla legittimazione passiva dell’Agenzia nazionale istituita dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, e, decidendo nel merito, hanno revocato il decreto ingiuntivo. Hanno inoltre cassato senza rinvio, per ragioni di ordine processuale, la statuizione relativa all’appello incidentale condizionato dell’Agenzia del Demanio, rimasta vittoriosa in primo grado con pronuncia ormai coperta dal giudicato[9]. Il dispositivo rappresenta, tuttavia, soltanto l’approdo di una ricostruzione sistematica più ampia, della quale occorre ora ripercorrere i passaggi.
3. L’oggetto delle misure patrimoniali. Società, partecipazioni, azienda
Il primo snodo della motivazione riguarda l’oggetto delle misure patrimoniali. Le Sezioni Unite muovono da una premessa di teoria generale tanto lineare quanto decisiva. Il sequestro e la confisca, di qualunque natura, sono misure configurabili soltanto in relazione a beni, ossia a entità materiali o immateriali suscettibili di formare oggetto di diritti, e non in relazione a soggetti giuridici, siano essi persone fisiche o enti ai quali l’ordinamento riconosce soggettività[10].
Ne discende che l’espressione «sequestro di società», pur ricorrente nella prassi, specie anteriore al Codice antimafia, e non ignota ad alcuni testi normativi, è una formula di sintesi, se non un’espressione atecnica. Essa può indicare, alternativamente o cumulativamente, il sequestro della totalità delle partecipazioni, beni di regola appartenenti a un soggetto diverso dalla società, ovvero il sequestro dei beni compresi nel patrimonio sociale, di titolarità dell’ente. L’esatta individuazione dell’oggetto della misura è rimessa all’accertamento del giudice di merito, se del caso mediante l’interpretazione del provvedimento di sequestro, al quale di regola si conforma quello di confisca. Nella fattispecie la misura, genericamente riferita alla Sicilfrantoio S.r.l., della quale il proposto era socio «tiranno», è stata intesa come estesa tanto all’intero capitale quanto all’intero patrimonio aziendale.
Su questa base la Corte respinge la costruzione dell’ordinanza di rimessione, che qualificava la società come «bene produttivo» e finiva così per attribuire allo Stato, dopo la confisca, la posizione di titolare e dunque di imprenditore in proprio. Una simile impostazione, osservano le Sezioni Unite, cancellerebbe la soggettività dell’ente e renderebbe lo Stato automaticamente e illimitatamente responsabile di tutte le obbligazioni dell’impresa, con l’effetto di finanziarne indefinitamente l’attività, «con evidente alterazione della concorrenza e del libero mercato»[11].
La correzione concettuale investe, a ben vedere, anche il lessico del precedente con il quale l’ordinanza di rimessione si era confrontata. La stessa ordinanza n. 3971 del 2024 affermava, infatti, che la confisca non aveva investito la proprietà di un immobile, «bensì la società», pur traendone la conseguenza della persistente soggettività dell’ente[12]. Le Sezioni Unite condividono l’esito di quel precedente, ma lo collocano su una base dogmatica diversa e più solida. Non è la società a essere sequestrata o confiscata, ma sono le partecipazioni e i beni aziendali; ed è proprio la distinzione tra questi due oggetti, e tra i rispettivi titolari, a consentire di ricostruire il regime delle obbligazioni.
La conclusione era stata anticipata, con argomenti sostanzialmente coincidenti, dalla dottrina, anche prima dell’ordinanza di rimessione. Si era osservato che l’errore concettuale consiste nel considerare sequestrata la società, mentre oggetto della misura sono esclusivamente le partecipazioni o l’azienda, sicché in ambito societario il sequestro può investire soltanto l’una o l’altra categoria di beni, tertium non datur; e che il riferimento alla «società», talora presente nello stesso Codice antimafia e nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, va inteso come formula sintetica e atecnica[13]. Le Sezioni Unite giungono al medesimo approdo e gli attribuiscono il valore di principio di teoria generale.
La soluzione è coerente con i principi del diritto societario. Il sequestro, anche integrale, delle partecipazioni incide sull’esercizio dei poteri spettanti al socio, ma non modifica il centro di imputazione dei rapporti facenti capo alla società, la cui autonomia patrimoniale non viene meno per il solo fatto che il controllo sia passato in mano pubblica. Né, precisa la Corte, il sequestro delle partecipazioni comporta di per sé la sostituzione degli organi sociali o la sottrazione dei loro poteri. La normativa antimafia, a differenza di quanto accade nel fallimento o nell’ipotesi dell’art. 2409 c.c., non prevede quale autonoma misura di prevenzione la nomina di un amministratore giudiziario «esterno» della società[14].
Quest’ultima affermazione va letta entro il perimetro della fattispecie decisa, ossia del sequestro di prevenzione regolato dalla legge n. 575 del 1965 e, oggi, dagli artt. 20 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa non si attaglia alla diversa misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, nella quale l’amministratore giudiziario, quando l’impresa è esercitata in forma societaria, «può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali» secondo le modalità stabilite dal tribunale[15]. Il rilievo non incrina la ricostruzione della Corte, ma ne precisa la portata, che resta circoscritta alle misure di tipo ablativo[16]. Nel sequestro di prevenzione, d’altra parte, il Codice regola l’incidenza della misura sulla governance societaria attraverso i poteri che l’amministratore giudiziario esercita quale titolare dei diritti del socio, consentendogli, previa autorizzazione del giudice delegato, di convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori, come espressamente prevede l’art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011[17], al quale rinvia lo stesso art. 41, comma 1-ter, nella parte in cui, quando il sequestro investe partecipazioni che assicurano le maggioranze previste dall’art. 2359 c.c., affida al tribunale le direttive sull’eventuale revoca dell’amministratore della società e consente che la carica sia assunta, nelle forme del comma 6, dallo stesso amministratore giudiziario. Ne risulta, dunque, confermato che, anche nel regime vigente, la sostituzione degli organi sociali passa attraverso i meccanismi del diritto societario e non attraverso un’automatica assunzione della gestione da parte dello Stato.
4. Il sequestro «tombale» e le strategie di gestione dell’impresa
Il passaggio più originale della pronuncia riguarda il cosiddetto sequestro «tombale», ossia la misura che investe contestualmente l’intero capitale e l’intero patrimonio aziendale, con nomina del medesimo amministratore giudiziario. L’unitarietà economica dell’intervento, avverte la Corte, non implica l’unitarietà giuridica delle funzioni, perché la misura colpisce beni di natura diversa e di diversa titolarità, l’azienda della società da un lato e le partecipazioni del proposto dall’altro[18].
Da tale premessa discendono tre possibili strategie di gestione, la cui scelta è affidata alle valutazioni di opportunità compiute nel procedimento di prevenzione e deve tradursi in direttive che l’amministratore giudiziario è tenuto a sollecitare e il giudice a impartire. Nella prima l’amministratore giudiziario si limita a esercitare i diritti inerenti alle partecipazioni, eventualmente nominando organi sociali estranei agli ambienti criminali e lasciando loro la gestione della società e del patrimonio aziendale, quando ciò sia ritenuto sufficiente a recidere i legami con quegli ambienti. Nella seconda egli assume, sempre in forza dei poteri del socio, la carica di amministratore e legale rappresentante della società, trovandosi così a gestire di fatto anche il patrimonio aziendale, che resta tuttavia, formalmente e sostanzialmente, nella disponibilità dell’ente. Nella terza, infine, il patrimonio aziendale è sottratto alla società anche sul piano formale ed è custodito e amministrato direttamente dall’amministratore giudiziario «per conto di chi spetta», ossia nell’interesse e con oneri a carico di chi ne risulterà titolare all’esito del procedimento[19]. Lo schema della terza strategia, del resto, non costituisce un’ipotesi di scuola. Esso trova riscontro anche al di fuori del sequestro «tombale», nei casi, tutt’altro che infrequenti nella prassi di alcuni tribunali, in cui la misura colpisce, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, singoli beni mobili o immobili intestati a una società o compresi nel suo compendio aziendale. L’amministratore giudiziario è allora chiamato a organizzare una gestione del patrimonio vincolato del tutto separata da quella del soggetto che ne è formalmente titolare, con ricadute di non poco momento sull’organizzazione amministrativa e contabile e sugli adempimenti tributari che gravano sullo stesso amministratore[20].
Le conseguenze sul piano della responsabilità sono nette. Nelle prime due ipotesi l’impresa continua a essere esercitata dalla società, sia pure sotto un controllo giudiziario più o meno penetrante, e delle obbligazioni risponde esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio, senza che sia predicabile, «neanche in astratto», una responsabilità dell’erario. Nella seconda, in particolare, il rapporto diretto tra amministratore giudiziario e terzi è soltanto apparente, poiché egli contratta come legale rappresentante della società, esattamente come farebbe qualunque altro amministratore. Solo nella terza ipotesi l’amministratore giudiziario intrattiene rapporti con i terzi in quanto tale, e solo in essa può porsi il problema di una responsabilità dell’erario, destinata a concretizzarsi in caso di confisca, mentre in caso di revoca le obbligazioni restano a carico della società. La situazione, osserva la Corte, coincide con quella che si determinerebbe in caso di sequestro dell’azienda di un imprenditore individuale[21].
La regola per cui le obbligazioni della gestione diretta seguono il bene e, con esso, il suo titolare finale non è priva di antecedenti. Essa riecheggia il principio, affermato dalla giurisprudenza civile già nel vigore della legge n. 575 del 1965, secondo cui le spese necessarie per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati seguono il bene stesso e il suo titolare, trattandosi di costi che su di lui graverebbero anche se il bene non fosse uscito dalla sua sfera di disponibilità[22]. L’apporto della sentenza annotata consiste piuttosto nell’aver chiarito che tale regola opera soltanto quando l’azienda o i beni siano stati effettivamente sottratti alla società e gestiti dall’amministratore giudiziario in quanto tale.
Le diverse qualità sono tra loro incompatibili. La sottrazione dell’azienda priva di oggetto i poteri degli organi sociali, che non avrebbero più alcunché da amministrare; per converso, la prosecuzione dell’impresa da parte della società presuppone che questa conservi la disponibilità del proprio patrimonio. Ne segue che l’amministratore giudiziario non può contrarre con i terzi cumulando, nella medesima operazione, la veste di gestore dei beni aziendali e quella di organo della società[23].
Il quadro così delineato trova un significativo riscontro nella giurisprudenza penale formatasi in tema di compensi. Quest’ultima ha da tempo chiarito che, quando oggetto del sequestro siano i beni aziendali e il capitale sociale di una persona giuridica, l’amministrazione giudiziaria «si affianca e non si sostituisce all’organo amministrativo», e che il «doppio binario» che ne deriva comporta l’imputazione dei costi di remunerazione dell’organo amministrativo della società alle spese di gestione dell’impresa e non a quelle dell’ufficio pubblico[24]. Si tratta della stessa logica che le Sezioni Unite pongono a fondamento della seconda strategia di gestione. La medesima persona fisica può ricoprire entrambe le posizioni, ma le funzioni restano distinte e a ciascuna corrisponde un diverso centro di imputazione degli effetti. Il dato suggerisce, inoltre, che la gestione dell’impresa sequestrata attraverso gli organi sociali costituisce un modello ricorrente nella prassi, con la conseguenza che l’area della possibile responsabilità erariale risulta, in concreto, più ristretta di quanto l’ordinanza di rimessione lasciasse intendere. Resta da verificare, tuttavia, se la tassonomia elaborata dalla Corte conservi la medesima nitidezza nel regime vigente, nel quale il sequestro della partecipazione totalitaria si estende per legge all’azienda. La stessa Corte, del resto, qualifica le diverse modalità di gestione come «due opzioni operative diverse nella concreta gestione dei beni sequestrati (partecipazioni sociali e patrimonio aziendale), entrambe in astratto possibili, ma incompatibili tra loro»[25], e proprio tale alternatività presuppone che, almeno in una delle due opzioni, il patrimonio aziendale possa restare nella disponibilità della società.
Il principio di incompatibilità ha un indubbio pregio sistematico, ma la sua applicazione può rivelarsi meno agevole di quanto la formulazione lasci intendere. La linea di confine tra amministrazione del patrimonio e amministrazione della società non sempre è tracciata con nettezza, specie quando il medesimo professionista gestisce unitariamente le risorse aziendali senza esplicitare, per ciascun atto, il titolo in forza del quale agisce. Per questa ragione la distinzione elaborata dalla Corte va intesa in senso funzionale, come riferita all’attività concretamente svolta e al regime di disponibilità dei beni, piuttosto che come mera classificazione delle cariche formalmente ricoperte.
5. Un presupposto non considerato. L’estensione di diritto all’azienda del sequestro della partecipazione totalitaria
La tassonomia delle Sezioni Unite poggia su un presupposto che merita di essere esplicitato. La Corte muove dall’idea che il sequestro delle partecipazioni, di per sé, lasci i beni aziendali nella disponibilità della società, e che l’estensione della misura al patrimonio aziendale costituisca un’eventualità, da accertare caso per caso mediante l’interpretazione del provvedimento[26]. Il presupposto è coerente con la disciplina applicabile ratione temporis, ma non corrisponde più al diritto vigente.
Nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, l’art. 20, comma 1, del Codice antimafia stabilisce che il sequestro della partecipazione sociale totalitaria «si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda» ai sensi degli artt. 2555 e seguenti c.c., e impone al tribunale di indicare specificamente nel decreto i conti correnti e i beni aziendali ai quali la misura si estende. Diversamente, nel sequestro preventivo penale la regola non sembra operare in via automatica, poiché l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. rinvia al Titolo III del Libro I del Codice antimafia, dedicato all’amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati, e non al Titolo II, nel quale l’art. 20 è collocato[27]. Il sequestro «tombale», che nella vicenda decisa costituisce il frutto della ricostruzione interpretativa di un provvedimento genericamente riferito alla «società», è dunque oggi l’effetto legale di ogni sequestro di prevenzione della partecipazione totalitaria.
La circostanza non è priva di conseguenze sulla tenuta della ricostruzione della Corte. In primo luogo, nel regime vigente la prima e la seconda strategia di gestione non possono più fondarsi sulla permanenza dell’azienda nella libera disponibilità della società, poiché il complesso aziendale è attinto da un autonomo vincolo fin dal momento del sequestro delle partecipazioni. Ciò non significa che la società perda la propria soggettività né che i suoi organi siano sospesi. Significa, però, che la distinzione tra gestione attraverso gli organi sociali e gestione diretta dell’azienda non può più essere desunta dall’oggetto della misura, che nel sequestro totalitario è sempre duplice, ma deve essere ricavata dalle modalità di gestione stabilite dal tribunale e concretamente praticate dall’amministratore giudiziario. Il baricentro della costruzione si sposta, così, dal provvedimento di sequestro alle direttive di gestione e, in particolare, al decreto con il quale il tribunale approva il programma di prosecuzione e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa[28].
In secondo luogo, l’estensione di diritto rende meno agevole sostenere che, in presenza di un sequestro della partecipazione totalitaria, l’azienda resti «formalmente e sostanzialmente» nella disponibilità della società, come la Corte afferma per la seconda strategia. Il patrimonio aziendale, anche quando sia gestito dall’amministratore giudiziario nella veste di organo della società, rimane un bene sequestrato, soggetto al regime di amministrazione del Titolo III del Codice. Ne deriva un rischio di sovrapposizione proprio nell’area che la Corte vorrebbe netta. Il medesimo atto può presentarsi, al tempo stesso, come atto della società, compiuto dal suo legale rappresentante, e come atto di amministrazione di un bene sequestrato, compiuto dall’amministratore giudiziario sotto la vigilanza del giudice delegato.
In terzo luogo, e correlativamente, l’estensione di diritto amplia l’area entro la quale può astrattamente porsi il problema della responsabilità erariale. Se la terza strategia presuppone la sottrazione dell’azienda alla società, e se nel diritto vigente tale sottrazione è, almeno sul piano del vincolo, automatica, il criterio della contemplatio domini diviene l’unico presidio contro un’espansione della responsabilità pubblica che la stessa Corte intende scongiurare. È questa la ragione per cui, nel regime attuale, la chiarezza delle direttive giudiziali e la riconoscibilità della qualità spesa non rappresentano soltanto un’esigenza di buona amministrazione, ma la condizione stessa di operatività del modello elaborato dalle Sezioni Unite.
La dottrina che aveva preceduto la pronuncia aveva tratto dall’estensione di diritto una conseguenza ulteriore. Proprio perché l’azienda è autonomamente colpita dal sequestro, le spese necessarie o utili alla sua conservazione e amministrazione rientrerebbero automaticamente nell’ambito dell’art. 42, comma 1, e la medesima soluzione dovrebbe valere, per identità di ratio, anche nel sequestro di partecipazioni di maggioranza idonee ad assicurare il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile[29]. Su questo profilo, che investe la nozione stessa delle spese anticipabili dallo Stato, occorrerà tornare nel § 7.
6. La contemplatio domini quale criterio di imputazione e il riparto dell’onere probatorio
Individuate le possibili strategie, la Corte assume la contemplatio domini a criterio decisivo per l’imputazione delle obbligazioni. Non rileva soltanto chi abbia materialmente concluso il contratto, ma in nome di chi e nell’esercizio di quali poteri l’atto sia stato compiuto. Se l’amministratore giudiziario ha agito come amministratore, di diritto o di fatto, e legale rappresentante della società, l’obbligazione è imputata all’ente, a prescindere dalla vigilanza giudiziale sotto cui l’attività si svolge; se ha agito come amministratore dei beni aziendali sottratti alla società, l’obbligazione si inscrive nel distinto rapporto di gestione per conto di chi spetta e ne segue l’esito[30]. Il ricorso alle categorie della rappresentanza è coerente con il sistema del Codice antimafia, che assoggetta alle norme del codice civile, salvo espressa disposizione contraria, i rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sequestrata[31].
Ne deriva una distinzione, destinata a rivelarsi feconda anche oltre il caso deciso, tra creditori della società e creditori dell’amministrazione giudiziaria. Non ogni debito sorto in costanza di sequestro è un debito della gestione giudiziaria, e il criterio meramente cronologico, fondato sulla posteriorità dell’obbligazione rispetto al provvedimento cautelare, si rivela insufficiente. Occorre accertare il titolo in forza del quale il rapporto è sorto, poiché, diversamente opinando, qualunque atto negoziale di una società sottoposta a sequestro rischierebbe di tradursi in una responsabilità pubblica, quale che sia il modello di gestione in concreto adottato.
Il criterio consente anche di chiarire un profilo che la vicenda concreta pone in evidenza. Le forniture, come si è detto, erano state richieste previa autorizzazione del giudice delegato. L’autorizzazione al compimento dell’atto, tuttavia, attiene alla legittimità interna dell’operato dell’amministratore e non incide sulla qualità in cui questi ha contrattato. Un atto autorizzato e compiuto in nome della società resta un atto della società e non diviene, per ciò solo, fonte di un’obbligazione dell’erario. È questa, del resto, la ragione per cui la Corte distingue con cura l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa dalla specifica autorizzazione all’anticipazione erariale.
Merita di essere segnalato che la Corte estende alla seconda strategia di gestione i comuni principi in tema di amministrazione di fatto e di apparenza. L’imputazione alla società degli atti compiuti dall’amministratore giudiziario che ne abbia espressamente speso il nome prescinde dalla regolarità della sua nomina sul piano societario, purché questa sia avvenuta in conformità alle direttive del giudice delegato[32]. L’apparenza, in questa prospettiva, opera a favore dell’imputazione all’ente e non dell’erario.
Quando la qualità spesa non emerga con chiarezza, situazione che la Corte definisce «non fisiologica», perché nel procedimento di prevenzione dovrebbero sempre essere individuate la strategia di gestione e impartite istruzioni chiare, l’accertamento è rimesso al giudice di merito. In difetto di elementi sufficienti trova applicazione l’art. 2697 c.c., sicché spetta all’attore provare che l’amministratore giudiziario abbia agito nella qualità coerente con la domanda proposta, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato[33].
Su questo passaggio si appuntano le maggiori perplessità. La qualificazione del rapporto può dipendere da scelte organizzative interne alla procedura, che il terzo contraente difficilmente è in grado di conoscere, con il rischio che l’incertezza sul modello di gestione, generata dalla stessa amministrazione giudiziaria, finisca per gravare sul creditore. Per contenere tale rischio la contemplatio domini dovrebbe essere ricostruita secondo un criterio sostanziale, valorizzando, accanto alle dichiarazioni formali, la concreta disponibilità dei beni, i provvedimenti autorizzativi, l’intestazione dei rapporti bancari e della documentazione commerciale, nonché il complessivo comportamento delle parti. Va riconosciuto, peraltro, che nel caso deciso la soluzione è stata resa agevole da un accertamento del Tribunale, non riformato in appello e non censurato in sede di legittimità, secondo cui le forniture erano state «tutte richieste dall’amministratore giudiziario il quale ha agito in nome e per conto della Sicilfrantoio s.r.l.», circostanza di per sé sufficiente a escludere in radice la responsabilità dell’erario[34].
7. L’anticipazione erariale e la nozione di «spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni». Dall’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 all’art. 42 del Codice antimafia
Chiarito che il tema dell’anticipazione erariale riguarda i soli creditori dell’amministrazione giudiziaria e non i creditori della società, i quali possono contare esclusivamente sul patrimonio di quest’ultima ai sensi dell’art. 2740 c.c., la Corte avrebbe potuto arrestarsi, poiché ciò bastava a definire la controversia[35]. Ha invece ritenuto di enunciare un principio generale, «applicabile nel regime normativo che regola tutti i sequestri» e valido per la gestione dei beni aziendali sequestrati da parte di un amministratore giudiziario di qualunque natura.
La disposizione applicabile ratione temporis era l’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965, nel testo anteriore alla legge 15 luglio 2009, n. 94, che si limitava a stabilire che le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni fossero sostenute dall’amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse e, in caso di insufficienza, anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. Solo successivamente ai fatti di causa è stata introdotta una disciplina specifica per la gestione attiva dell’azienda sequestrata, modellata sul regime dell’art. 2-octies e oggi contenuta negli artt. 41 e seguenti del Codice antimafia[36].
Le Sezioni Unite escludono che dalla norma possa trarsi una garanzia automatica e illimitata dell’erario. La generica autorizzazione alla prosecuzione dell’impresa non abilita l’amministratore ad assumere obbligazioni non fronteggiabili con le risorse ricavabili dai beni, poiché l’esercizio dell’impresa deve essere «utile» e sostenibile e deve svolgersi con le risorse della gestione. L’assunzione di obbligazioni in difetto della liquidità necessaria configura anzi, nella qualificazione della Corte, un atto di «straordinaria amministrazione». L’amministratore può dunque obbligarsi senza ulteriori autorizzazioni soltanto se dispone delle risorse per adempiere; diversamente, ove la spesa appaia necessaria o utile alla redditizia gestione dei beni, deve chiedere una specifica autorizzazione all’anticipazione, che il giudice concede o nega valutando «le concrete ragionevoli prospettive di una effettiva gestione positiva ed “utile” dell’azienda sequestrata»[37].
A sostegno della conclusione la Corte richiama l’art. 171 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in forza del quale l’anticipazione erariale resta subordinata a un provvedimento del magistrato che procede, e osserva che la gestione della società, pur sotto amministrazione giudiziaria, deve svolgersi secondo le regole di mercato, al più mediante il normale ricorso al credito bancario, anche con la concessione di ipoteche e previa autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di organismi che devono essere tendenzialmente capaci di trarre dai soli ricavi i mezzi necessari alla copertura dei costi. Un regime di anticipazione automatica, si aggiunge, rischierebbe di risolversi in un aiuto di Stato a un’impresa privata operante sul mercato[38].
Quando invece l’anticipazione sia stata specificamente autorizzata, l’erario risponde in caso di confisca definitiva anche ultra vires, ossia oltre il valore dei beni del patrimonio sociale, ma pur sempre in via sussidiaria e quindi nella sola ipotesi di incapienza di quel patrimonio, salvo il diritto al recupero in caso di revoca e salva la rivalsa nei confronti dell’amministratore giudiziario ove ne sia accertata una responsabilità professionale nella gestione[39]. La responsabilità eccedente i limiti del patrimonio non discende, pertanto, dalla confisca in sé, ma dal titolo autorizzativo che legittima il coinvolgimento delle risorse pubbliche.
La scelta della sussidiarietà è coerente con la lettera della norma, che subordina l’anticipazione all’insufficienza del denaro ricavabile dalla gestione. Quanto al recupero in caso di revoca, in dottrina si era prospettato che, essendo le partecipazioni il bene sequestrato, esso dovesse indirizzarsi verso il socio, con una deroga bidirezionale all’autonomia patrimoniale[40]; la sentenza annotata, coerentemente con la propria tassonomia, individua invece nella società, titolare dell’azienda direttamente gestita, il soggetto nei cui confronti il recupero può essere esercitato[41].
La formula impiegata dal legislatore del 1965, e oggi trasfusa nell’art. 42, commi 1 e 2, del Codice antimafia, merita peraltro una considerazione più attenta di quella che le dedica la motivazione. Le «spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni» sono, nella loro matrice, le spese di un custode, ossia di chi è chiamato a preservare la consistenza e la redditività di un bene sottratto al suo titolare. La norma fu concepita quando l’ordinamento della prevenzione non conosceva ancora una disciplina organica della gestione dinamica dell’azienda sequestrata, quale quella oggi codificata. Quest’ultima è stata introdotta soltanto con la legge n. 94 del 2009, mediante un rinvio all’art. 2-octies accompagnato da una clausola di compatibilità, ed è stata compiutamente costruita con il d.lgs. n. 159 del 2011 e, soprattutto, con la riforma dell’art. 41 operata dalla legge n. 161 del 2017. Il sistema vigente prevede la relazione dell’amministratore giudiziario sulle concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il programma corredato dall’attestazione di fattibilità di un professionista, l’approvazione del tribunale e le relative direttive, cui il d.l. n. 48 del 2025 ha aggiunto la verifica, almeno annuale, della persistenza delle prospettive di prosecuzione[42].
La sequenza storica non è un dato neutro. Essa suggerisce che la nozione di spese di conservazione e amministrazione dei beni sia nata per un paradigma statico, quello della custodia di un bene, e non per il paradigma dinamico dell’esercizio dell’impresa, che il legislatore ha successivamente regolato con strumenti propri. La stessa clausola di compatibilità con la quale la legge n. 94 del 2009 aveva esteso l’art. 2-octies alla gestione dell’azienda conferma che quella norma non era stata pensata per l’impresa e poteva esserle applicata solo nei limiti in cui fosse con essa conciliabile. Le Sezioni Unite non si soffermano su questo profilo e ricavano proprio dall’art. 2-octies un principio generale sull’anticipazione erariale delle obbligazioni assunte per l’esercizio dell’impresa, valido per tutti i sequestri. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un limite dei presupposti della pronuncia, che non incide sulla soluzione del caso concreto, fondata sull’imputazione dell’obbligazione alla società, ma condiziona la trasposizione del principio nel diritto vigente.
Nel Codice antimafia, infatti, la gestione dinamica dell’azienda dispone oggi di una disciplina specifica, che ne presidia la sostenibilità attraverso il programma e le verifiche del tribunale, ne prevede gli strumenti di sostegno finanziario nell’art. 41-bis e ne regola i debiti attraverso il regime dei crediti prededucibili dell’art. 54, mentre la crisi irreversibile dell’impresa è affidata alla liquidazione o alla procedura concorsuale. In questo quadro appare preferibile riservare all’art. 42, commi 1 e 2, le spese di conservazione e di amministrazione in senso proprio, comprese quelle strumentali alla conservazione del valore del complesso aziendale, e ricondurre le obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’impresa alla disciplina che il legislatore ha costruito appositamente per esse.
La dottrina che aveva commentato l’ordinanza di rimessione era giunta a conclusioni in parte diverse, ma convergenti nell’esigenza di selezione. Essa riteneva che, nel sequestro della partecipazione totalitaria, le spese di conservazione e amministrazione dell’azienda, e dunque anche quelle della gestione corrente, rientrino nell’ambito dell’art. 42, comma 1, ma escludeva che vi si possano ricomprendere indiscriminatamente le spese di una gestione improduttiva, proponendo quale parametro la figura del «diligente liquidatore» e invocando, a presidio della finanza pubblica, il vincolo dell’art. 81 Cost.[43] Le Sezioni Unite seguono una via più rigorosa, perché subordinano l’anticipazione alla disponibilità di risorse o, in mancanza, a una specifica autorizzazione del giudice fondata su una prognosi di gestione positiva; ma condividono con quella dottrina il rifiuto di una responsabilità generale dello Stato per i debiti delle società sequestrate.
Nel suo nucleo, peraltro, l’impostazione resta condivisibile, ma richiede due ulteriori precisazioni. La prima attiene alla funzione delle misure patrimoniali, che non è soltanto conservativa e comprende, come la stessa Corte riconosce, la salvaguardia della continuità delle imprese capaci di restare sul mercato una volta recisi i legami con gli ambienti criminali[44]. La continuità aziendale può richiedere investimenti iniziali, interventi di riorganizzazione e il superamento di tensioni di liquidità transitorie, che non sono di per sé sintomo di un’impresa priva di prospettive. Lo conferma la scelta del legislatore del 2017 di disciplinare espressamente la fase che segue immediatamente il sequestro. L’art. 41, comma 1-quinquies, del Codice antimafia impone al giudice delegato di autorizzare, entro trenta giorni dall’immissione in possesso, la prosecuzione o la sospensione dell’attività e conserva efficacia, in caso di prosecuzione e fino all’approvazione del programma, alle autorizzazioni, alle concessioni e ai titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’impresa[45]. Si apre così una fase provvisoria, destinata a garantire la continuità aziendale nell’immediatezza del sequestro e, al tempo stesso, a consentire all’amministratore giudiziario di verificare, attraverso la redazione del programma di prosecuzione e tenendo conto degli oneri connessi al processo di legalizzazione dell’azienda, se l’attività possa essere utilmente proseguita. In questa fase gli organi sociali, di regola non ancora sostituiti, sono privati della disponibilità del compendio aziendale, che l’amministratore giudiziario gestisce in quanto tale e per conto di chi spetta, secondo lo schema che le Sezioni Unite riconducono alla terza strategia. Le obbligazioni di natura commerciale contratte in questo periodo per l’esercizio dell’impresa difficilmente possono essere ricondotte alle spese di conservazione e amministrazione dell’art. 42, commi 1 e 2, e trovano piuttosto la propria disciplina nel regime dei crediti prededucibili dell’art. 54, mentre il pagamento dei debiti anteriori al sequestro, collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività, resta affidato all’autorizzazione prevista dall’art. 54-bis[46]. Il vaglio giudiziale sull’autorizzazione prospettato dalla Corte dovrebbe pertanto fondarsi su una valutazione prospettica della sostenibilità finanziaria, capace di distinguere la crisi temporanea di liquidità dall’incapacità strutturale di generare flussi adeguati. Letta in questa chiave, la pronuncia non preclude il sostegno finanziario temporaneo, ma lo assoggetta a un controllo puntuale di necessità, proporzionalità e ragionevolezza economica.
La seconda precisazione riguarda l’argomento finalistico sul quale aveva fatto leva l’ordinanza di rimessione, ossia la perdita delle linee di credito che di regola segue il sequestro e l’esistenza, nel Codice antimafia, di specifici strumenti di sostegno finanziario alle aziende sequestrate e confiscate. Le Sezioni Unite non si confrontano espressamente con l’art. 41-bis, ma la loro ricostruzione consente di collocare tali strumenti nella giusta prospettiva. Si tratta di misure tipiche, subordinate a una previa valutazione delle capacità di ripresa dell’impresa, che confermano, anziché smentire, l’assenza di un generale obbligo dello Stato di finanziare l’impresa attraverso l’anticipazione delle sue obbligazioni. Il sostegno pubblico all’impresa sequestrata è dunque ammesso nei limiti e nelle forme previsti dalla legge, e non può essere surrettiziamente ricavato dalla disciplina delle spese di conservazione e amministrazione dei beni.
8. I crediti prededucibili e l’art. 54, comma 2, del Codice antimafia. Il confronto con la giurisprudenza penale
Il passaggio che merita maggiore attenzione, sul piano del coordinamento con il diritto vigente, è quello in cui la Corte afferma che il principio enunciato, «da ritenere immanente nell’ordinamento», risulterebbe confermato dalla disciplina successiva ai fatti di causa. Le Sezioni Unite richiamano a questo proposito gli artt. 41 e seguenti del Codice antimafia e l’art. 54, «recentemente novellato», osservando che i crediti derivanti dalla gestione attiva dell’azienda sequestrata sorti nel corso della procedura devono essere sempre soddisfatti «mediante il prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale», e che si esclude, «quanto meno», un illimitato onere di anticipazione erariale per le obbligazioni sorte nell’esercizio «dinamico» dell’impresa[47].
La regola richiamata trova tuttavia la propria sede nell’art. 54, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, e non negli artt. 41 e seguenti, che disciplinano la gestione delle aziende sequestrate ma non il soddisfacimento dei crediti prededucibili. L’art. 54 prevede, al comma 1, che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione, se liquidi, esigibili e non contestati, possano essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. Il comma 2 stabilisce che, se l’attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, vi provvede l’amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili e che, in caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Il terzo periodo introduce, invece, una regola speciale, così formulata. «Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell’attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge». Le parole «nel patrimonio aziendale» sono state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. l), del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80[48].
Il significato della disposizione era stato già chiarito, ancor prima della precisazione introdotta dal legislatore, da Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 8441, che le Sezioni Unite richiamano a sostegno della propria conclusione. La fattispecie presenta tratti di singolare affinità con quella decisa, trattandosi di una società sottoposta a sequestro di prevenzione «della totalità del capitale sociale e del compendio aziendale», dunque a un sequestro che le Sezioni Unite definirebbero «tombale». Un creditore della gestione chiedeva che i propri crediti prededucibili, sorti dopo il sequestro e rimasti insoddisfatti per l’incapienza della società, fossero posti a carico dell’erario. La Quinta Sezione penale ha confermato il rigetto della domanda, valorizzando la congiunzione avversativa, «tuttavia», con cui si apre il terzo periodo dell’art. 54, comma 2, che segna una soluzione di continuità rispetto alla regola dell’anticipazione statale e differenzia i crediti maturati nella gestione di un’azienda da quelli relativi a beni di altra natura. La Corte ha ritenuto razionale tale scelta alla luce del sistema complessivo del Codice, che per l’impresa incapace di proseguire utilmente l’attività contempla la messa in liquidazione o l’apertura della procedura concorsuale, senza prevedere interventi statuali di supporto[49].
Il precedente è dunque pertinente, ma la sua portata è più netta di quella che le Sezioni Unite gli attribuiscono. Mentre la sentenza annotata lo invoca per escludere «quanto meno» un onere illimitato di anticipazione, la Quinta Sezione penale ne trae l’esclusione di qualunque intervento satisfattivo dello Stato in favore dei creditori prededucibili dell’azienda della quale sia stata autorizzata la prosecuzione, e ciò anche per crediti sorti in costanza di sequestro, sebbene la lettera della norma si riferisca alla confisca. La novella del 2025, esplicitando il riferimento al «patrimonio aziendale», ha rafforzato questa lettura, perché circoscrive in termini espressi la massa destinata al soddisfacimento di tali crediti.
Si apre così un problema di coordinamento che la sentenza annotata non affronta, comprensibilmente, in quanto estraneo alla disciplina applicabile ratione temporis. Nel regime della legge n. 575 del 1965 le Sezioni Unite riconoscono che, in presenza di una specifica autorizzazione all’anticipazione, l’erario risponde anche ultra vires, sia pure in via sussidiaria, e che, in mancanza di autorizzazione, il terzo in buona fede può agire contro l’erario se il patrimonio confiscato è insufficiente. Nel regime vigente, invece, l’art. 54, comma 2, terzo periodo, nella lettura della giurisprudenza penale, sembra escludere che i creditori prededucibili dell’azienda in prosecuzione possano trovare soddisfazione al di fuori del patrimonio aziendale.
Due letture appaiono astrattamente possibili. Secondo la prima, la regola dell’art. 54 disciplina esclusivamente la distribuzione delle somme disponibili tra i creditori prededucibili e non preclude che il giudice, ai sensi dell’art. 42 del Codice e dell’art. 171 d.P.R. n. 115 del 2002, autorizzi in via preventiva una specifica anticipazione erariale per una determinata spesa, ritenuta necessaria o utile alla gestione. In questa prospettiva il principio delle Sezioni Unite conserverebbe operatività anche nel diritto vigente, ma limitatamente alle obbligazioni assistite da un’autorizzazione specifica, che costituirebbe il titolo autonomo dell’impegno pubblico. Secondo la seconda lettura, più aderente al dato testuale e alla ratio individuata dalla Quinta Sezione penale, la disciplina speciale dell’azienda in prosecuzione esclude in radice il ricorso all’anticipazione statale per le obbligazioni della gestione, sicché l’insufficienza del patrimonio aziendale potrebbe condurre soltanto alla liquidazione dell’impresa o alla procedura concorsuale.
La prima soluzione appare preferibile, perché preserva la coerenza del sistema senza svuotare di significato né la regola distributiva dell’art. 54 né il potere autorizzativo del giudice, e si raccorda con la qualificazione dell’assunzione di obbligazioni prive di copertura come atto di straordinaria amministrazione. Essa, tuttavia, ridimensiona sensibilmente la tutela fondata sull’affidamento del terzo. Se nel regime vigente l’impegno dell’erario presuppone un titolo autorizzativo specifico, è difficile ritenere che l’apparenza possa supplire alla sua mancanza nei confronti di creditori il cui soddisfacimento la legge circoscrive espressamente al patrimonio aziendale. Su questo profilo l’affermazione delle Sezioni Unite, formulata per un regime normativo privo di una regola analoga, non può essere trasposta senza riserve nel sistema attuale.
Occorre infine considerare l’altro precedente richiamato dalla Corte, ossia Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 1872, indicato in motivazione con estremi non corretti[50]. La pronuncia non riguarda le obbligazioni contratte verso terzi, ma l’imputazione dei compensi dell’amministratore giudiziario in caso di restituzione dei beni. Essa ribadisce che, ove le risorse dell’impresa siano sufficienti, tutte le spese, sia quelle inerenti al munus publicum sia quelle di gestione, gravano sull’attivo dei beni in sequestro, e che il conto di gestione deve tenere distinte le voci riferibili all’esercizio dell’impresa da quelle riferibili all’ufficio pubblico, poiché soltanto queste ultime gravano sull’erario in caso di revoca della misura o di incapienza del patrimonio[51]. Il precedente è dunque attinente in via indiretta, nella misura in cui conferma che i costi della gestione dinamica seguono l’impresa e non lo Stato, ma non può essere invocato quale autonomo fondamento della regola sulle obbligazioni verso i terzi.
Il coordinamento impone, in definitiva, di tenere distinti due profili logicamente connessi ma non sovrapponibili, ossia l’individuazione del soggetto cui l’obbligazione è imputata e la qualificazione del credito, con il relativo regime di accertamento e di soddisfacimento nell’ambito della procedura. La prededuzione è una regola di preferenza nella distribuzione e non un criterio di imputazione[52], e non determina di per sé alcuna responsabilità dell’erario. Quanto alla qualificazione del credito, la giurisprudenza di legittimità ha adottato un’impostazione meno formalistica, ritenendo che la predisposizione del programma di prosecuzione tenga luogo della specifica autorizzazione alla prosecuzione dei contratti pendenti richiesta dall’art. 56 del Codice, con conseguente natura prededucibile delle obbligazioni che ne derivano[53]. La sentenza suggerisce così una verifica in due tempi, volta dapprima a identificare il debitore in ragione del titolo dell’operazione e quindi a individuare il regime di accertamento, prededuzione e pagamento applicabile al credito.
9. Apparenza, affidamento del terzo e rivalsa nei confronti dell’amministratore giudiziario
Resta da stabilire la sorte delle obbligazioni assunte dall’amministratore giudiziario nella qualità di gestore dei beni aziendali, in difetto delle risorse necessarie e senza la prescritta autorizzazione all’anticipazione. La Corte risolve la questione facendo applicazione dei principi generali in tema di buona fede, apparenza e affidamento[54].
Il terzo che contratta con l’amministratore giudiziario autorizzato alla prosecuzione dell’impresa difficilmente è in grado di sapere se la gestione disponga di liquidità sufficiente e se, dunque, l’operazione richieda una specifica autorizzazione. È perciò sufficiente, a fondarne la buona fede, che l’amministratore risulti regolarmente nominato e autorizzato alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, salva la prova contraria e, in particolare, la prova che il terzo conoscesse l’assenza di risorse del patrimonio aziendale sequestrato. In tal caso il creditore dell’amministrazione giudiziaria, che pure gode di prededuzione rispetto ai creditori della società, può agire nei confronti dell’erario qualora il patrimonio confiscato sia insufficiente, anche in mancanza dell’autorizzazione; l’erario potrà poi rivalersi sull’amministratore che abbia assunto l’obbligazione abusando del proprio potere rappresentativo.
Il correttivo scongiura un’eccessiva compressione della tutela dei creditori[55], ma lascia emergere una tensione interna alla costruzione. Da un lato l’anticipazione è subordinata a uno specifico provvedimento del giudice; dall’altro l’affidamento incolpevole del terzo consente di prescinderne. L’antinomia è soltanto apparente se si distingue il piano della legittimità interna dell’azione gestoria, sul quale operano i limiti autorizzativi e il vincolo delle risorse disponibili, da quello dell’efficacia esterna del rapporto negoziale, sul quale rilevano la riconoscibilità dei poteri e la tutela dell’affidamento. Resta fermo, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, che l’estensione di questo correttivo al diritto vigente richiede di essere vagliata alla luce della regola speciale dell’art. 54, comma 2, terzo periodo.
È significativo che anche la dottrina anteriore alla pronuncia avesse individuato nella buona fede del creditore, intesa come mancata consapevolezza dello stato di dissesto dell’azienda, un criterio di selezione dei crediti suscettibili di gravare sull’erario[56]. La sentenza accoglie la medesima prospettiva, ma ne rovescia la struttura probatoria, presumendo la buona fede in presenza di una regolare nomina e di un’autorizzazione alla prosecuzione e ponendo a carico di chi la contesti la prova della conoscenza, da parte del terzo, dell’assenza di risorse.
Quanto alla rivalsa, la sentenza ne ammette l’esercizio nei confronti dell’amministratore giudiziario che abbia abusato del proprio potere rappresentativo o al quale sia imputabile una responsabilità professionale nella gestione. Il principio deve essere coordinato con l’art. 35-bis del Codice antimafia, che esonera da responsabilità civile l’amministratore giudiziario, il coadiutore e l’amministratore nominato ai sensi dell’art. 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave[57]. La rivalsa dell’erario dovrà pertanto misurarsi con tale limite, che rende difficilmente sostenibile un’azione fondata sulla sola violazione formale dei limiti autorizzativi, in assenza di una valutazione della gravità della colpa.
Occorre peraltro evitare che l’apparenza si trasformi in un criterio generale di imputazione all’erario. Essa può operare rispetto ai limiti dei poteri dell’amministratore che abbia agito come gestore dei beni aziendali, ma non può, da sola, convertire un debito sociale in un’obbligazione pubblica; nella prospettiva della Corte, come si è visto, l’apparenza vale semmai a imputare alla società l’operato di chi ne abbia speso il nome. Vanno inoltre tenuti distinti tre piani, ossia l’imputazione dell’obbligazione verso il terzo, il regime del suo soddisfacimento e la responsabilità dell’amministratore per la violazione dei doveri inerenti all’incarico, poiché la loro sovrapposizione rischierebbe di trasformare l’accertamento della responsabilità esterna in un giudizio anticipato sulla correttezza professionale della gestione.
10. Le ricadute operative sulla gestione delle imprese sequestrate
La portata della decisione va ben oltre il contenzioso sulle singole obbligazioni. Se dalla strategia di gestione dipendono l’imputazione dei debiti e l’eventuale esposizione dell’erario, la scelta del modello organizzativo cessa di essere un dato neutro e deve essere compiuta per tempo, motivata e tradotta in direttive chiare del giudice. Non a caso la Corte qualifica come non fisiologica la situazione in cui tale scelta manchi o resti implicita. Nel regime vigente, in cui il sequestro della partecipazione totalitaria si estende di diritto all’azienda, l’indicazione espressa della strategia prescelta diviene, come si è visto, la condizione stessa per l’operatività del criterio di imputazione elaborato dalle Sezioni Unite.
Il Codice antimafia offre gli strumenti per rendere esplicita questa scelta. La relazione dell’amministratore giudiziario sulle concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il programma che vi è allegato e il decreto con il quale il tribunale, ove ravvisi concrete prospettive, lo approva e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa costituiscono la sede naturale nella quale indicare se l’impresa prosegua attraverso gli organi sociali o mediante la gestione diretta dell’azienda[58]. A questi strumenti il d.l. n. 48 del 2025 ha aggiunto la verifica, almeno annuale, della persistenza delle prospettive di prosecuzione e la possibilità di cancellazione dal registro delle imprese delle aziende prive di prospettive e di patrimonio liquidabile[59]. Tali previsioni si saldano con il principio enunciato dalle Sezioni Unite, poiché la sostenibilità della prosecuzione diviene oggetto di un controllo giudiziale periodico e non soltanto iniziale.
Ne discendono alcune cautele di immediata applicazione. È opportuno che contratti, ordini e corrispondenza commerciale rechino l’indicazione espressa della qualità spesa; che la contabilità e i rapporti bancari riflettano coerentemente il centro di imputazione dei rapporti; che ogni obbligazione eccedente le disponibilità correnti sia preceduta da una verifica documentata dei flussi di cassa prospettici e, ove necessario, da un’istanza di autorizzazione specifica al giudice, recante l’importo, la finalità della spesa e le risorse destinate al pagamento. Sul piano contabile, inoltre, la distinzione tra costi della gestione dell’impresa e oneri dell’ufficio pubblico, già imposta dalla giurisprudenza penale ai fini del conto di gestione, dovrebbe essere mantenuta fin dall’inizio della procedura e non ricostruita ex post. La sostenibilità della prosecuzione non può infatti desumersi dalla sola redditività attesa, giacché un’impresa con prospettive economiche favorevoli può nondimeno attraversare tensioni di cassa tali da richiedere interventi autorizzativi o forme di finanziamento.
Queste cautele rispondono, al tempo stesso, a un’esigenza di regolarità giuridica e a una condizione di affidabilità commerciale. Un’impresa sottoposta a misura di prevenzione può restare sul mercato legale soltanto se chi contratta con essa è in grado di sapere con chi contratta e su quale patrimonio può fare affidamento. In questa prospettiva assume rilievo il rinvio che l’art. 41, comma 4, del Codice antimafia opera alle norme del codice civile per la disciplina dei rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda. Per effetto di tale rinvio si estende anche alla gestione dell’azienda sequestrata il dovere, posto dall’art. 2086, secondo comma, c.c., come riformulato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale[60]. Sono proprio tali assetti a rendere riconoscibile ai terzi la qualità spesa dall’amministratore giudiziario e a consentire un monitoraggio continuo della sostenibilità della prosecuzione.
11. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 26806 del 2026 segna un passaggio significativo nella riflessione sui rapporti tra misure di prevenzione patrimoniali, autonomia societaria e responsabilità per le obbligazioni sorte durante il sequestro. Il suo pregio principale risiede nell’aver superato una concezione indifferenziata della gestione giudiziaria, riconoscendo che il controllo pubblico sull’impresa non coincide necessariamente con l’assunzione pubblica dei suoi debiti.
La distinzione tra partecipazioni e patrimonio aziendale ne costituisce il presupposto concettuale; la contemplatio domini ne rappresenta il criterio operativo; l’autorizzazione specifica all’anticipazione ne segna il limite finanziario. Ne risulta un sistema coerente, che preserva l’autonomia patrimoniale dell’ente e impedisce che la misura di prevenzione si trasformi in un meccanismo di trasferimento del rischio d’impresa allo Stato.
La pronuncia si pone in linea con le riflessioni dottrinali che ne avevano anticipato le premesse, quanto alla non sequestrabilità della società e al rifiuto di una responsabilità generale dello Stato, ma se ne distacca per il rigore con il quale circoscrive l’anticipazione erariale e per l’originalità del criterio di imputazione fondato sulla qualità spesa.
La stessa coerenza del modello ne mette in luce, tuttavia, alcuni profili che meritano di essere segnalati. Il primo attiene alla possibile divergenza tra l’unitarietà economica dell’attività e la pluralità dei titoli giuridici attraverso i quali essa viene esercitata. Un sistema che attribuisce rilievo decisivo alla qualità spesa dall’amministratore deve garantire che tale qualità sia riconoscibile, documentata e coerente con le modalità effettive della gestione, pena il trasferimento sui terzi delle conseguenze di un’incertezza organizzativa interna alla procedura. Il secondo riguarda i presupposti normativi sui quali la Corte ha costruito il proprio modello, elaborato su una disciplina nella quale l’estensione del sequestro all’azienda non era automatica e la nozione di spese di conservazione e amministrazione dei beni non doveva ancora confrontarsi con una disciplina organica della gestione dinamica dell’impresa. Il terzo concerne il coordinamento con il diritto vigente. La continuità tra il principio enunciato dalle Sezioni Unite e il Codice antimafia è piena quanto all’esclusione di ogni automatismo dell’anticipazione erariale, ma è assai meno evidente quanto alla responsabilità sussidiaria ultra vires e alla tutela del terzo fondata sull’apparenza, che devono oggi confrontarsi con la regola speciale dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, e con la lettura restrittiva che ne ha dato la giurisprudenza penale.
Sarebbe peraltro improprio leggere la pronuncia come affermazione di un principio generale di irresponsabilità dello Stato verso i creditori delle imprese sequestrate. Le Sezioni Unite non negano la responsabilità erariale, ne delimitano il fondamento e le condizioni. La linea di demarcazione non passa tra impresa sequestrata e impresa non sequestrata, ma tra esercizio dell’attività imputabile alla società e gestione diretta del patrimonio aziendale da parte dell’amministrazione giudiziaria.
Il governo giudiziario dell’impresa, in definitiva, non muta di per sé il soggetto responsabile delle obbligazioni, ma esige una più rigorosa identificazione delle funzioni esercitate, dei patrimoni coinvolti e dei limiti entro i quali l’intervento pubblico può assumere rilevanza obbligatoria. Né può trascurarsi il contesto nel quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi. Le Sezioni Unite dovevano risolvere una controversia nata dal sequestro di una «società» disposto nel vigore della legge n. 575 del 1965, abrogata ormai da quindici anni, e a tal fine sarebbe stato sufficiente accertare la qualità in cui l’amministratore giudiziario aveva contrattato. La Corte ha scelto, invece, di offrire una ricostruzione di sistema, che chiarisce l’oggetto delle misure patrimoniali, individua un criterio di imputazione delle obbligazioni di agevole applicazione e sottrae l’anticipazione erariale a ogni automatismo, misurandosi anche con alcuni passaggi del Codice antimafia vigente. I rilievi che si sono formulati, legati per lo più alla disciplina sopravvenuta, non ne sminuiscono il valore, ma indicano il terreno sul quale la giurisprudenza e la prassi dei tribunali della prevenzione saranno chiamate a svilupparne i principi.
In questa prospettiva la sentenza consegna agli operatori un’indicazione di metodo prima ancora che una regola di giudizio. L’amministrazione giudiziaria dell’impresa può essere pensata non soltanto come strumento di sottrazione dei beni ai circuiti criminali, ma come sistema di gestione nel quale la chiarezza dei ruoli, la certezza dei rapporti negoziali e la corretta allocazione dei rischi costituiscono condizioni essenziali per la permanenza dell’impresa nel mercato legale.
[1] Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 335; Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 34; Corte cost., 19 ottobre 2012, n. 234. Le tre pronunce sono richiamate da Cass. civ., Sez. Un., 14 ottobre 2026, n. 26806, Pres. D’Ascola, Rel. Tatangelo, § 5.1.2, quanto alla finalità generale delle misure patrimoniali antimafia. La formula del «circuito economico di origine» si deve alla prima ed è ripresa testualmente dalla seconda, mentre la terza ne trae la riconduzione della materia alla competenza esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza.
[2] Per un primo commento v. Meoli M., Anticipazione erariale per gestire beni aziendali sequestrati con autorizzazione specifica, in Eutekne.info, 15 ottobre 2026; Maciocchi P., Limiti alla responsabilità statale nella gestione di aziende sequestrate, in NT+ Fisco, 15 ottobre 2026.
[3] Palazzolo A., Personalità giuridica ed interesse pubblico: la responsabilità dello Stato per i debiti delle società sequestrate e confiscate, in Giur. comm., 2025, I, p. 1003 ss., spec. pp. 1005 s. (e ivi nt. 4), 1011 s. e 1018 ss. Lo scritto prende le mosse da Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria 26 luglio 2024, n. 20991, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. In senso analogo, sulla non sequestrabilità della società, v. già Meoli M., Le società non si sequestrano, in Eutekne.info, 5 maggio 2016.
[4] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., Fatti di causa e § 1.3.2, ove sono riprodotti i passaggi della sentenza d’appello che danno conto delle date del sequestro e della confisca e dell’autorizzazione dell’amministratore giudiziario all’esercizio dell’impresa.
[5] Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria n. 20991/2024, cit., § 1.1.
[6] App. Catania, 15 aprile 2019, n. 859, nei passaggi riprodotti da Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 1.3.2. Gli estremi della sentenza d’appello si ricavano dall’intestazione di Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria n. 20991/2024, cit.
[7] Cass. civ., Sez. II, ord. 13 febbraio 2024, n. 3971, §§ 1.1 e 1.2, che richiama in motivazione Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 191, e Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2022, n. 16607. Secondo la massima riprodotta da Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 3.1, «in tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l’Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato».
[8] Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria n. 20991/2024, cit., §§ 2.2 e 2.3, che conclude nel senso che la gestione della società sequestrata «postula una gestione pubblicistica della società che non vede lo Stato quale semplice nuovo e diverso amministratore, ma quale soggetto coinvolto nella responsabilità patrimoniale della società stessa».
[9] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., §§ 1.3.3, 8 e 9.
[10] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 5.1.1.
[11] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., §§ 4.1 e 4.2.
[12] Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3971/2024, cit., § 1.1.
[13] Meoli M., Le società non si sequestrano, op. cit., nota n. 3; Palazzolo A., op. cit., nota n. 3, p. 1005 s., nt. 4, ove si esclude altresì che dal contestuale sequestro delle partecipazioni e dell’azienda discenda la sospensione dell’organo amministrativo e la sua sostituzione d’imperio con l’amministratore giudiziario, in senso contrario a Trib. Napoli, Sez. GIP, 24 aprile 2015, richiamato dall’A. Nello stesso senso, con riguardo al sequestro penale, Fimmanò F. - Ranucci R., Sequestro penale dell’azienda e rappresentanza legale della società: la convivenza “di fatto” di amministratori giudiziari delle “res” e amministratori volontari delle persone giuridiche, in IlCaso.it, 21 ottobre 2015, secondo cui gli organi sociali restano in carica anche quando sia sequestrata la totalità delle partecipazioni e l’amministratore giudiziario dell’azienda non assume la rappresentanza legale della società.
[14] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 5.2.1.
[15] Art. 34, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Sulla misura v. Brescia G. - Cavaliere S. - Mottura G., Amministrazione e controllo giudiziario. Prevenzione e bonifica dell’infiltrazione mafiosa nelle imprese, II ed., Giuffrè, Milano, 2024.
[16] Nello stesso senso, con riguardo alla disciplina della responsabilità dello Stato, Palazzolo A., op. cit., nota n. 3, p. 1014 ss., che ne esclude l’applicazione alle misure non ablatorie degli artt. 34 e 34-bis del Codice antimafia e al commissariamento prefettizio dell’art. 32 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, in quanto prive di un vincolo sulle partecipazioni sociali.
[17] Testo sostituito dall’art. 14, comma 2, lett. e), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha introdotto, in luogo dell’originario comma 6, gli attuali commi 6 e 6-bis. Sull’esercizio, da parte dell’amministratore giudiziario, dei diritti del socio nei limiti delle partecipazioni sequestrate, e sulla necessità di specifiche direttive del tribunale quando il sequestro investa partecipazioni di minoranza, v. Servadei A., Misure di prevenzione e strumenti per la gestione delle aziende sequestrate e confiscate, in Ristrutturazioni Aziendali, 23 gennaio 2023.
[18] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 5.2.3.
[19] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., §§ 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
[20] Si pensi, ad esempio, alla prassi del Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, che in talune occasioni ha disposto il sequestro e la confisca di singoli beni di valore di gran lunga superiore a quello del compendio aziendale. Sugli adempimenti tributari che gravano sull’amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 159 del 2011 v. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Linee guida in materia di adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario, 20 gennaio 2026.
[21] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., §§ 5.2.2 e 5.4.
[22] Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2001, n. 8697, nel passaggio riprodotto da Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 1872, § 3.4.1. In dottrina, nel senso che le obbligazioni connesse alla gestione dell’azienda sequestrata facciano capo al patrimonio separato affidato all’amministratore giudiziario e siano regolate dalle comuni norme civilistiche, v. Fimmanò F. - Ranucci R., op. cit., nota n. 13.
[23] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., §§ 5.2.3 e 5.5.
[24] Cass. pen., Sez. V, 6 aprile 2018, n. 24663, Sapienza; nello stesso senso Cass. pen., Sez. II, 21 maggio 2024, n. 24556, Brancato, secondo cui l’amministratore della società che sia anche amministratore giudiziario della stessa ha diritto a due distinti compensi, l’uno a carico delle spese di gestione dell’ente, l’altro, per il munus publicum esercitato, a carico dell’erario. Entrambe le pronunce sono richiamate da Cass. pen., Sez. I, n. 1872/2026, cit., §§ 3.4.2 e 3.4.4.
[25] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 5.2.3.
[26] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., §§ 5.1.1 e 5.2.1.
[27] Art. 104-bis, commi 1-bis e 1-quater, disp. att. c.p.p. Nel senso che il nesso tra sequestro delle partecipazioni totalitarie e sequestro dell’azienda resti circoscritto alle misure di prevenzione v. Meoli M., Sequestro di quote senza azienda nei reati tributari, in Eutekne.info, 24 aprile 2019. Di diverso avviso Palazzolo A., op. cit., nota n. 3, p. 1005 s., che desume l’estensione al complesso aziendale anche dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, oltre che dagli artt. 20 e 41, comma 1, del Codice antimafia.
[28] Art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. n. 159 del 2011.
[29] Palazzolo A., op. cit., nota n. 3, p. 1005 ss.
[30] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., §§ 5.5 e 5.7.
[31] Art. 41, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011.
[32] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 5.2.1.
[33] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 5.6.
[34] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 8.
[35] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 6. In tale passaggio la disposizione è indicata come art. 8-octies della legge n. 575 del 1965, verosimilmente per un refuso che riprende la rubrica del primo motivo di ricorso, trascritta al § 2.1, in luogo dell’art. 2-octies, correttamente richiamato nel resto della motivazione.
[36] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 4.1, che riproduce il testo dell’art. 2-octies vigente all’epoca dei fatti e precisa che la disciplina sopravvenuta non è direttamente applicabile alla fattispecie.
[37] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 6.1.
[38] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 6.1.
[39] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 6.1.
[40] Palazzolo A., op. cit., nota n. 3, p. 1008 s.
[41] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 6.1, ove si richiama l’art. 2-octies, comma 2.
[42] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 4.1; art. 41, commi 1, 1-sexies e 1-novies, d.lgs. n. 159 del 2011. Il rinvio cui si fa cenno nel testo è quello dell’art. 2-sexies, comma 13, della legge n. 575 del 1965, secondo cui per la gestione dell’azienda si osservavano le disposizioni dell’art. 2-octies «in quanto applicabili», come ricordato da Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria n. 20991/2024, cit., § 2.2. Il comma 1-novies dell’art. 41, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. e), n. 1, del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, stabilisce che, «nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies». Sulla portata della riforma del 2017 v. Mottura G., Riflessioni su due criticità dell’amministrazione giudiziaria: quella superata dalla “rivoluzione” garantistica dell’art. 41 del Codice antimafia e quella che permane, costituita dalla controversa disciplina di liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario, in La Magistratura, 2024, n. 1, Speciale Patrimonio dell’imprenditore, diritti dei creditori e Codice antimafia, p. 13 ss.
[43] Palazzolo A., op. cit., nota n. 3, p. 1018 ss.
[44] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 5.1.2.
[45] Art. 41, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 159 del 2011, inserito dall’art. 14, comma 2, lett. b), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui «in ogni caso, entro trenta giorni dall’immissione in possesso, l’amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l’attività dell’impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all’approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati».
[46] Art. 54-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che consente al giudice delegato di autorizzare l’amministratore giudiziario al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi sorti anteriormente al sequestro, quando tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività.
[47] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 6.1.
[48] È verosimilmente questa la novella cui allude la sentenza annotata quando qualifica l’art. 54 come «recentemente novellato», e alla formulazione così risultante la motivazione si richiama in termini pressoché testuali.
[49] Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 8441, §§ 5.1 e 5.2, ove si osserva altresì che la disposizione non era stata modificata neppure dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, nonostante l’ampiezza dell’intervento riformatore.
[50] La sentenza annotata la cita come «Cass. pen., Sez. 1, n. 1872 del 15/01/2025». La pronuncia è stata invece deliberata all’udienza del 4 dicembre 2025 e depositata il 16 gennaio 2026.
[51] Cass. pen., Sez. I, n. 1872/2026, cit., §§ 3.4 e 3.5, con riferimento agli artt. 42, commi 1 e 3, e 43 d.lgs. n. 159 del 2011.
[52] Sull’ordine di soddisfacimento dei crediti nel Codice antimafia, dai prededucibili ai chirografari, e sul limite del sessanta per cento del valore dei beni previsto dall’art. 53 v. Guaccero A., Considerazioni sparse sulla tutela del credito nel Codice antimafia, in La Magistratura, 2024, n. 1, Speciale Patrimonio dell’imprenditore, diritti dei creditori e Codice antimafia, p. 5 ss. Sul pagamento dei crediti prededucibili al di fuori del piano di riparto ai sensi dell’art. 54, comma 1, e sull’opportunità che l’assunzione di nuovi oneri sia preceduta da un’attenta valutazione della loro sostenibilità e da un’autorizzazione preventiva del giudice delegato, v. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Linee guida in materia di tutela dei terzi nel codice antimafia, 18 dicembre 2024, p. 14 s.
[53] Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2022, n. 43877, in Giur. comm., 2023, II, p. 658 ss., con nota di Palazzolo A., I contratti pendenti nel Codice Antimafia: il difficile equilibrio tra esigenze di continuità aziendale e tutela dei terzi.
[54] Cass. civ., Sez. Un., n. 26806/2026, cit., § 6.2.
[55] Sul tema della tutela dei creditori della gestione giudiziaria, anche con riguardo all’esperibilità di azioni esecutive per i debiti contratti dall’amministratore giudiziario nell’esercizio dell’impresa, v. Ziino S., Obbligazioni contratte dall’amministratore giudiziario nel procedimento per misure di prevenzione: quale tutela per i creditori?, in eclegal.it, 27 settembre 2016, a commento di Trib. Reggio Calabria, ord. 7 luglio 2015.
[56] Palazzolo A., Personalità giuridica ed interesse pubblico, op. cit., nota n. 3, p. 1020.
[57] Art. 35-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
[58] Art. 41, commi 1 e 1-sexies, d.lgs. n. 159 del 2011. Sul contenuto della relazione dell’amministratore giudiziario in ordine alle concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, e sull’opportunità di commisurare l’accesso alle misure di sostegno dell’art. 41-bis al programma di prosecuzione anziché al merito creditizio dell’impresa sequestrata, v. Servadei A., op. cit., nota n. 17.
[59] Art. 41, commi 1-novies e 5-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotti dall’art. 7, comma 1, lett. e), d.l. n. 48 del 2025, convertito dalla legge n. 80 del 2025.
[60] Art. 2086, secondo comma, c.c., come sostituito dall’art. 375, comma 2, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Sul tema v. Cavaliere S., Le soluzioni della crisi nel Codice antimafia, in Nuovo dir. soc., 2024, fasc. n. 6-2024 ss.; Id., Le possibili soluzioni della crisi del Codice delle leggi antimafia: criticità e problematiche applicative connesse, in La Magistratura, 2024, n. 1, Speciale Patrimonio dell’imprenditore, diritti dei creditori e Codice antimafia, p. 35 ss.