Appello Milano, 28 ottobre 2021, n. 0. Pres. Meroni. Rel. Barbuto.
Abstract:
Sommario:
La Corte d’Appello di Milano, con un’importante pronuncia, definisce una delle vicende più complesse e rilevanti degli ultimi anni, sancendo la responsabilità da illecito ambientale dell’impresa poi assoggettata ad amministrazione straordinaria (nella specie la Corte, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica, ha ridotto la pretesa del Ministero dell’Ambiente da quasi 3,5 miliardi di euro a circa 450 milioni). I giudici ambrosiani hanno affermato che, sebbene per la definizione di danno ambientale e per l’identificazione dell’attività idonea a determinare la responsabilità dell’agente debba farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, per contro, ai fini dei criteri di liquidazione del danno si applica l’art. 311, comma 3, d.lgs. 152/2006. Da questa ricostruzione consegue implicitamente, una volta accertato il verificarsi dei fenomeni d’inquinamento in epoca anteriore all’avvio della procedura, il rango chirografario del credito di riparazione ai fini dello stato passivo, nei casi in cui nell’attivo acquisito dall’amministrazione straordinaria non siano compresi i siti interessati da fenomeni di compromissione ambientale. Quanto alla responsabilità di soggetti terzi, la Corte ha ribadito che dei debiti derivanti dagli oneri di bonifica già riconducibili ad una società poi scissa risponde anche l’ente beneficiario della scissione, sia pure nei limiti dell’attivo conferito per effetto dell’operazione straordinaria.