Appello Milano, 28 ottobre 2021, n. 0. Pres. Vigorelli. Rel. Francesca Vullo.
Abstract:
Sommario:
Con questa interessante sentenza la Corte d’Appello di Milano, accogliendo un reclamo avverso l’omologazione di un concordato fallimentare, ha preso posizione sul divieto all’esercizio del diritto di voto per i cessionari del credito successivi all’avvio della procedura, nonché sull’esclusione del divieto nel caso di intermediari finanziari.
Nella specie la Corte ha qualificato come intermediari finanziari i veicoli di cartolarizzazione, riformando la diversa statuizione resa sul punto del Tribunale di Lodi.
La Corte ha preso altresì posizione sulle formalità per rendere opponibile alla procedura la cessione del credito.
Segnalazione del prof. Francesco Bordiga