Giurisprudenza

Misure protettive atipiche nei confronti del garante


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Giurisprudenza

Compenso dell’attestatore, ammissione al concordato e successivo fallimento


Cassazione civile, Sez. VI-1, 29 dicembre 2021, n. 41910.

Data pubblicazione
29 dicembre 2021

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Cassazione civile, Sez. VI-1, 29 dicembre 2021, n. 41910. Pres. Bisogni. Rel. Scotti.

La Cassazione, con una decisione pubblicata quest’oggi, torna ad affrontare il tema dell’ammissione al passivo del credito dell’attestatore, ribadendo la necessità della prova in ordine al diligente espletamento della prestazione.
Al riguardo, la Suprema Corte afferma testualmente che “il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall., non può invocare, a fondamento del proprio credito, l’ammissione alla procedura concordataria del debitore che lo ha designato (successivamente dichiarato fallito); infatti, il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1, l. fall. non costituisce approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l’ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l’esattezza dell’adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all’esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale“.