Cassazione civile, Sez. VI-1, 29 dicembre 2021, n. 41910. Pres. Bisogni. Rel. Scotti.
La Cassazione, con una decisione pubblicata quest’oggi,
torna ad affrontare il tema dell’ammissione al passivo del credito
dell’attestatore, ribadendo la necessità della prova in ordine al
diligente espletamento della prestazione.
Al
riguardo, la Suprema Corte afferma testualmente che “il professionista al
quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il
compenso per la redazione della relazione di cui all’art. 161, comma 3,
l. fall., non può invocare, a fondamento del proprio credito,
l’ammissione alla procedura concordataria del debitore che lo ha
designato (successivamente dichiarato fallito); infatti, il decreto
emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1, l. fall. non costituisce
approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza
esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l’ammissione a
detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato,
l’esattezza dell’adempimento del professionista, potendo la valutazione
essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di
procedura fallimentare, all’esito di un più approfondito controllo da
parte del commissario giudiziale“.