Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Le Sezioni Unite sciolgono il nodo della “funzionalità”


Cassazione civile, Sez. Unite, 31 dicembre 2021, n. 42093.

Data pubblicazione
02 gennaio 2022

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Giurisprudenza

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Cassazione civile, Sez. Unite, 31 dicembre 2021, n. 42093. Pres. Amendola. Pres. Sezione Virgilio. Rel. Ferro.

La Cassazione, a Sezioni Unite, ha sancito il seguente principio di diritto in tema di prededucibilita’ dei crediti inerenti a prestazioni professionali prestate in funzione dell’accesso del debitore al concordato preventivo: «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria».