Giurisprudenza

I doveri di controllo previsti a carico dei sindaci dall'art. 2403 c.c. devono estendersi alla legittimità sostanziale dell'attività degli amministratori della società


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Giurisprudenza

Finanza prededucibile nel concordato preventivo


Cassazione civile, Sez. I, 28 dicembre 2021, n. 41772.

Data pubblicazione
17 gennaio 2022

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Cassazione civile, Sez. I, 28 dicembre 2021, n. 41772. Pres. Scaldaferri. Rel. Mercolino.

La Cassazione, con ordinanza pubblicata il 28 dicembre 2021, ha sancito il principio in base al quale, ai fini della prededuzione del credito da finanziamento a norma dell’art. 182-quater, secondo comma, riguardante i finanziamenti erogati «in funzione» della presentazione della domanda di concordato, è richiesta la sola ammissione alla procedura, ancorché non seguita dall'omologazione, mentre in quella di cui al primo comma, avente ad oggetto i finanziamenti effettuati «in esecuzione» del concordato, è sufficiente che tale esecuzione abbia avuto inizio in virtù di un provvedimento non definitivo di omologazione, indipendentemente dall'esito eventualmente negativo del procedimento d'impugnazione.