Cassazione civile, Sez. I, 28 dicembre 2021, n. 41772. Pres. Scaldaferri. Rel. Mercolino.
Abstract:
Sommario:
La Cassazione, con ordinanza pubblicata il 28 dicembre 2021, ha sancito il principio in base al quale, ai fini della prededuzione del credito da finanziamento a norma dell’art. 182-quater, secondo comma, riguardante i finanziamenti erogati «in funzione» della presentazione della domanda di concordato, è richiesta la sola ammissione alla procedura, ancorché non seguita dall'omologazione, mentre in quella di cui al primo comma, avente ad oggetto i finanziamenti effettuati «in esecuzione» del concordato, è sufficiente che tale esecuzione abbia avuto inizio in virtù di un provvedimento non definitivo di omologazione, indipendentemente dall'esito eventualmente negativo del procedimento d'impugnazione.