Cassazione civile, Sez. I, 05 novembre 2021, n. 32248. Pres. Scotti. Rel. Fichera.
Abstract:
Sommario:
La Suprema Corte afferma il principio in base al quale, in tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo in assenza di opposizioni, ex art. 180, comma terzo, l.fall., solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologazione innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare a detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligga non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale.