Tribunale di Ravenna, 26 novembre 2021, n. 0. Pres. Parisi. Rel Farolfi.
Abstract:
Sommario:
Nel periodo in cui per legge le istanze di fallimento e le domande di risoluzione di concordato preventivo sono improcedibili, il tribunale non può ne’ soprassedere alla fissazione di udienza fino allo spirare del periodo, ne’ fissare udienza successivamente a tale momento, essendo invece tenuto ad emettere tout court la declaratoria di improcedibilità, la quale peraltro non preclude la ripresentazione delle suddette istanze.