Tribunale di Milano, 24 febbraio 2022, n. 0. Pres. Paluchowski. Rel. Pipicelli.
Abstract:
Sommario:
Secondo il Tribunale, “sarebbe infatti censurabile ai fini della revoca dell’ammissione ex art. 173 l.f. solo l’omessa o fuorviante esposizione di fatti contabili e sociali o l’omissione della loro rilevazione in frode diretta ai creditori, non l’omessa valutazione dei profili risarcitori dell’operazione di cessione, la cui individuazione ed approfondimento del CG anche di tipo “suppletivo” quanto alle conseguenze giuridiche ed economiche, verrà posta in essere nella relazione ex art. 172 l.f., rimanendo pertanto esclusa ogni finalità decettiva del ceto creditorio, in quanto l’operazione è stata sufficientemente illustrata nel ricorso e nell’attestazione”.