Tribunale di Venezia, 10 giugno 2021, n. 0. Pres., est. Bruni.
Abstract:
Sommario:
Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’omologazione del ricorso per concordato preventivo e dichiarato il fallimento del debitore, rilevando come la simulazione dell’attivo configuri un atto di frode, anche nel caso in cui, una volta “scoperto” l’atto frodatorio da parte del commissario giudiziale e informati i creditori, questi abbiano votato positivamente la proposta di concordato preventivo.
Il Tribunale ha osservato inoltre come, in ossequio all’unanime giurisprudenza di legittimità, non sia in alcun modo omologabile una proposta di concordato in cui l’accantonamento delle somme (ancorche‘ contestate), per le quali l’Agenzia delle Entrate ha però ottenuto l’iscrizione a ruolo, non consenta un pagamento pur minimale dei creditori chirografari.
Segnalazione dell'Avv. Veronica Albiero