Tribunale di Venezia, 10 marzo 2022, n. 0. Pres. Bruni. Est. Gasparini.
Abstract:
Sommario:
In presenza del passaggio dal concordato “in bianco” al piano attestato di risanamento ex art. 9, c. 5 bis, l. n. 40/2020, il Tribunale di Venezia si è correttamente limitato a prendere atto del deposito del suddetto piano e della rinuncia, immediatamente successiva, alla procedura concordataria (previo esame dei relativi atti e documenti), dichiarando l’estinzione del procedimento senza entrare nel merito della fattibilità del piano stesso. Nella specie peraltro il tribunale aveva acquisito dai commissari giudiziali il parere - non menzionato nel provvedimento - che confermava la fattibilità dell’operazione di risanamento e la completezza e idoneità dell’attestazione.