Tribunale di Venezia, 10 marzo 2022, n. 0. Pres. Bruni. Est. Gasparini.
Abstract:
Sommario:
Di fronte alla rinuncia al concordato “in bianco” e al deposito di un piano di risanamento non ancora attestato (essendo la relazione dell’esperto pervenuta qualche giorno dopo il termine di scadenza), il Tribunale di Venezia si è correttamente pronunciato nel senso che, in tale ipotesi, non si tratta di rinuncia ex art. 9, c. 5 bis, l. n. 40/2020. “Considerato tuttavia che l’avvenuta rinuncia alla procedura di concordato ne determina l’estinzione e che l’avvenuto (seppur tardivo) deposito del piano attestato di risanamento consente di ritenere non più attuale lo stato di insolvenza”, ha consequenzialmente dichiarato l’estinzione del procedimento concordatario.