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Giurisprudenza

Rinuncia al “preconcordato” e deposito tardivo dell’attestazione del piano di risanamento: ammissibilità e superamento dell’insolvenza


Tribunale di Venezia, 10 marzo 2022.

Data pubblicazione
01 aprile 2022

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Tribunale di Venezia, 10 marzo 2022. Pres. Bruni. Est. Gasparini.

Di fronte alla rinuncia al concordato “in bianco” e al deposito di un piano di risanamento non ancora attestato (essendo la relazione dell’esperto pervenuta qualche giorno dopo il termine di scadenza), il Tribunale di Venezia si è correttamente pronunciato nel senso che, in tale ipotesi, non si tratta di rinuncia ex art. 9, c. 5 bis, l. n. 40/2020. “Considerato tuttavia che l’avvenuta rinuncia alla procedura di concordato ne determina l’estinzione e che l’avvenuto (seppur tardivo) deposito del piano attestato di risanamento consente di ritenere non più attuale lo stato di insolvenza”, ha consequenzialmente dichiarato l’estinzione del procedimento concordatario.