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Giurisprudenza

Onere della prova nei giudizi di opposizione a stato passivo


Cassazione civile, Sez. I, 02 dicembre 2021, n. 5128.

Data pubblicazione
28 maggio 2022

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Cassazione civile, Sez. I, 02 dicembre 2021, n. 5128. Pres. Scaldaferri. Est. Amatore.

Il credito derivante dall’attività di sindaco di una società successivamente fallita non può essere ammesso al passivo fallimentare da parte del tribunale in sede di opposizione, laddove non sia provata la corretta esecuzione della prestazione professionale.

La Cassazione, una volta ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di “ius novorum” non opera con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, ha accolto l’eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata da parte della curatela e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto dal sindaco che non ha fornito prova – nonostante l’onere a suo carico – di aver eseguito correttamente la prestazione richiesta dalla società (i.e. depositando i verbali delle verifiche trimestrali, delle assemblee alle quali avrebbe partecipato e le revisioni dei conti).