Giurisprudenza

Misure protettive atipiche nei confronti del garante


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Giurisprudenza

Misure protettive: un caso di (ampiamente motivata) conferma


Tribunale di Brescia, 25 giugno 2022.

Data pubblicazione
12 luglio 2022

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Tribunale di Brescia, 25 giugno 2022. G.D. Pernigotto.

Con questo articolato provvedimento il Tribunale di Brescia conferma le misure protettive richieste nell’ambito della composizione negoziata, sulla scorta dei seguenti rilievi: “si prospettano sussistenti le condizioni per cui le trattative avviate e mediate dall’esperto possano condurre al riequilibrio economico-finanziario della società debitrice (ovviamente, questo, in una dimensione di “ragionevolezza prospettica” posto che il presente intervento giudiziale si colloca in una fase comunque iniziale del percorso compositivo quando molte sono le varabili ancora da definirsi in termini concreti), la quale peraltro non risulta allo stata gravata da ulteriori esposizioni debitorie critiche né nei confronti del sistema bancario, né dei fornitori, né dei creditori istituzionali ed ha conseguito positivi, per quanto contenuti e parziali, risultati economici anche nel corso del presente esercizio”.

Quanto alla durata delle misure protettive confermate, il Tribunale osserva che “appare necessario fissarla nella misura massima di n. 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza), alla luce delle attività che appaiono ancora da compiersi e dell’approccio non sempre immediatamente dialogante delle parti coinvolte nelle trattative”.