Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Concessione abusiva di credito e risarcimento del danno da violazione di norme di condotta


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Giurisprudenza

Continuità diretta ove l'investitore entra nella compagine sociale. E' applicabile la disciplina delle offerte concorrenti ad una proposta di particolare complessità strutturale?


Tribunale Brescia, 27 maggio 2021.

Data pubblicazione
28 giugno 2021

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Tribunale Brescia, 27 maggio 2021. Pres. est. Bruno.

Concordato preventivo - Investitore che entra far parte della compagine sociale - Proposta sospensivamente condizionata - Continuità diretta - Sussistenza

Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Proposta del terzo di particolare complessità strutturale - Applicazione dell'art. 163-bis l.f. - Esclusione

Concordato preventivo - Classi - Miglior soddisfacimento dei creditori - Riferimento a ogni singola classe di creditori

Il piano di concordato preventivo basato sulla proposta di un investitore, pur sospensivamente condizionata, che entri a far parte della compagine sociale attraverso un aumento di capitale riservato e in tal modo concorra alla prosecuzione dell’attività d’impresa va qualificato come concordato in continuità diretta.

L’art. 163-bis, l. fall., in tema di offerte concorrenti non è applicabile ogniqualvolta la proposta del terzo investitore, per la sua complessità strutturale e per la previsione di elementi – quali l’operazione di aumento di capitale e il finanziamento ex art. 182-quater, l. fall. – che rappresentano componenti interconnesse e indissolubili del piano concordatario, non risulti suscettibile di costituire oggetto di una procedura competitiva ai sensi della norma in questione.

Nel caso di suddivisione dei creditori in classi il rispetto del requisito del miglior soddisfacimento – scrutinato dal tribunale per il tramite della c.d. preopinion dei commissari giudiziali, che analizza anche l’alternativa fallimentare simulando il ricavato delle azioni revocatorie e risarcitorie – deve essere accertato con riferimento a ogni singola classe di creditori e non alla complessiva percentuale di soddisfacimento calcolata in base alla mediana fra le percentuali relative a ciascuna classe. (Stefano Ambrosini) (riproduzione riservata)