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Giurisprudenza

Reclamo a piano di riparto e accertamento del credito in sede ordinaria


Tribunale di Brescia, 11 ottobre 2022.

Data pubblicazione
18 ottobre 2022

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Giurisprudenza

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Tribunale di Brescia, 11 ottobre 2022. Est. Canali.

In caso di reclamo avverso il piano di riparto predisposto dal liquidatore giudiziale di un concordato preventivo, il Tribunale di Brescia afferma che, “una volta omologato il concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e del tribunale fallimentare e vanno risolte nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione”.

Nel provvedimento si ribadisce che “le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono una procedura di verificazione concorsuale dei crediti. Ne consegue che è sempre possibile per il liquidatore modificare la propria valutazione in relazione alla sussistenza del credito o alla natura privilegiata o meno dello stesso. Il creditore, che non condivida la posizione assunta dal liquidatore, deve instaurare un ordinario giudizio di cognizione per far accertare il proprio credito”.