Tribunale di Vicenza, 22 aprile 2021, n. 0. Pres. Limitone. Est. Cazzola.
Abstract:
Sommario:
Si tratta, a quanto consta, del primo precedente di merito che aderisce a Cass. n. 16706/2020, sancendo l’esclusione dallo stato passivo fallimentare del credito da finanziamento per irripetibilità del pagamento ai sensi dell’art. 2035 c.c. “Alla norma penale dell’art. 218 l. fall. e alla norma di condotta dettata dall’art. 5 TUB – scrive il Tribunale di Vicenza – si aggiunge l’offesa al buon costume, consistente nell’aver tenuto una condotta complessivamente contraria al corretto e leale svolgimento della competizione economica”.
Segnalazione dell'avv. Andrea Cerutti