Tribunale di Brindisi, 10 gennaio 2023, n. 0. Pres. Fausta Palazzo. Rel. Antonio Ivan Natali.
Accordi di ristrutturazione - Cram down fiscale - Art. 182 bis l.f. (ora 48 CCI) - Omologa - Lettura costituzionalmente orientata - Ammissibilità - Conformita' a principio di ragionevolezza - Necessità - Alternatività dei requisiti legali della essenzialità del consenso e della maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
Abstract:
Sommario:
Ai fini dell'applicabilità del cram down fiscale in materia
di accordi di ristrutturazione per superare il dissenso dell'ente impositore,
deve ritenersi la alternatività - e non la cumulatività - dei due requisiti
legali della essenzialità del consenso del dissenziente ai fini del
raggiungimento delle maggioranze di legge e della maggiore convenienza rispetto
all'alternativa liquidatoria; deponendo in tal senso una lettura
costituzionalmente orientata della norma - perché fondata sul principio di
ragionevolezza ex art. 3 Cost - oltre che fedele alla ratio di tutela del favor
debitoris ed, in particolare del valore impresa, anch'esso di rilievo costituzionale
ex art. 41/co.1 Cost.
La ratio della norma - confluita nel Codice della
Crisi - e' quella di consentire di far a meno del consenso del creditore,
ogniqualvolta, in virtù dell'idoneità del piano a consentire la migliore
soddisfazione del suo interesse, o il silenzio si riveli ingiustificato oppure
il rifiuto si traduca in una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa, con
la conseguenza che la "realità" del consenso, ovvero la sua
effettività, diviene valore immeritevole di tutela.
A contrario, ritenendo, cumulativi i due
requisiti, si incorrerebbe nella conseguenza - aberrante logicamente - per cui,
pur in presenza di una sostanziale (verosimile) maggiore convenienza della
proposta per l'ente pubblico, sarebbero omologabili le fattispecie in cui vi
siano meno creditori favorevoli, con conseguente essenzialità del consenso
dell'ente pubblico dissenziente o silente, e non, invece, quelle, come quella
di specie, in cui ricorrano maggiori soglie (quantitative) di consenso, con
conseguente carattere non determinante del voto favorevole dell'ente pubblico.
Nel peculiare contesto espressivo della norma, il
ricorso alla congiunzione "e" non e' sufficiente, di per sé, per
radicare l'obbligo di un accertamento sotto entrambi i suddetti profili,
difettando una qualunque locuzione che renda ineludibile la necessità di tale
operazione esegetica del tipo: "al contempo";
"contestualmente", in assenza di tale presupposto, dovendosi, invece,
ritenere che quelle enucleate dal legislatore siano, invece, due ipotesi distinte
appartenenti ad uno schema normativo c.d. per elencazione, laddove le ipotesi
menzionate hanno carattere tassativo e non esemplificativo, con conseguente
impossibilità di un suo ampliamento in sede interpretativa.