Articolo

La fusione delle società come strumento di corporate rescue e la liquidazione giudiziale della società incorporata


Edmondo Tota
Giurisprudenza

Il Tribunale di Ravenna sulla composizione negoziata di gruppo ex art. 25 CCII


Tribunale di Ravenna, 24 febbraio 2023.

Data pubblicazione
04 marzo 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Ravenna, 24 febbraio 2023. Giudice Gilotta.

Composizione Negoziata - Gruppo di società – Continuità aziendale – Previsione di messa in liquidazione di alcune società – Sussistenza di ragionevoli prospettive di risanamento del gruppo - Conferma dell’applicazione delle misure protettive - Ammissibilità 

Nell’ambito della composizione negoziata di gruppo, ex art. 25 CCII,  ove le prospettive di risanamento enunciate dalla ricorrente appaiono orientate, previa ristrutturazione e riduzione del perimetro, alla conservazione della articolazione amministrativa e gestionale facente capo alla holding e, così, delle economie generate dall’attività di direzione e coordinamento da quest’ultima rivolta ad un nucleo (più ristretto ma nondimeno significativo) di società controllate, può ritenersi - sia pur con i limiti dell’accertamento sommario in sede di conferma delle misure protettive – che la previsione della liquidazione di alcune società del perimetro non contraddica la sussistenza di una prospettiva ragionevole di risanamento del gruppo.  

 

Composizione Negoziata - Strumenti di soluzione della crisi ex art. 23 CCII - Accordo di Ristrutturazione ex art. 57 CCII - Previsione di accesso a detta procedura - Ammissibilità 

Non è preclusivo, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata, la circostanza che le ragionevoli prospettive di risanamento siano collegate all’eventuale omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex artt. 57 e 61 CCII, che costituisce senz’altro uno sbocco normativamente previsto della composizione negoziata, sia pur per il caso – per così dire, subordinato – che le trattative non abbiano condotto ad una delle soluzioni ex art. 23 co. 1 CCII, essendo l’omologazione di un accordo ex art. 57 e ss. CCI normativamente configurata quale soluzione perfettamente praticabile in esito al percorso di composizione, sia pur secondariamente rispetto alle opzioni favorite dal legislatore, onde appare legittimo, per l’imprenditore che chieda la nomina dell’esperto, assumere già in partenza l’obiettivo secondario dell’accordo di ristrutturazione, in quanto realisticamente ritenuto più conveniente, e con l’ovvio limite dell’abuso.

 

Composizione Negoziata - Accordo di Ristrutturazione ex art. 57 CCII – Richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ex artt. 18 e 19 CCII – Possibilità concorrente con il ricorso generale alle protettive ex art. 54 CCII - Sussistenza 

Nel caso in cui il debitore in composizione negoziata prefiguri lo sbocco di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 ss. CCII da raggiungere con i propri creditori, ben può chiedere la conferma delle misure protettive del proprio patrimonio, attesa la sovrapponibilità pressoché perfetta dello strumento concorsuale ex artt. 18 e 19 CCII con lo strumento generale delle misure protettive ex art. 54 c.3 CCII (misure protettive nel caso di c.d. pre-accordo, derivato dall’art. 182 bis c.6 l. fall.). Deve, dunque, convenirsi che il debitore abbia a diposizione, nel carnet processuale offerto dal CCII, e pur quando palesi l’intento di voler addivenire all’omologazione di un accordo di ristrutturazione, tanto la soluzione della composizione negoziata quanto quella del c.d. pre-accordo, senza che l’opzione per l’una rispetto all’altra possa configurarsi in sé come abusiva. 

 

Composizione Negoziata - Gruppo di società - Previsione di messa in liquidazione di alcune società - Sussistenza di ragionevoli prospettive di risanamento - Conferma dell’applicazione di misure protettive per l’intero gruppo - Ammissibilità 

E’ astrattamente ammissibile la concessione di misure protettive per tutte le società del gruppo, malgrado per alcune di esse si preveda la soluzione liquidatoria. Valorizzando la logica unitaria della continuità di gruppo, potrebbe, infatti, riconoscersi utilità ad uno stay protettivo esteso all’intero perimetro societario ove, ad esempio, volessero realizzarsi surplus di tipo economico strettamente dipendenti dalla gestione unitaria e coordinata della liquidazione di cespiti patrimoniali afferenti alle società del gruppo destinate alla liquidazione. In tale ottica, la prospettiva di ragionevole risanamento del gruppo, per la sua parte destinata alla prosecuzione dell’impresa, potrebbe pure nutrirsi di un programma liquidatorio di tipo coordinato e amministrativamente accentrato, tale da massimizzare il risultato economico della liquidazione (es. consentendo un risparmio di costi), e tale, dunque, da fondare l’interesse ad un’estensione dell’efficacia protettiva delle misure al più ampio raggio possibile.

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini