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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

Composizione negoziata e finanza prededucibile: il caso Sampdoria


Tribunale di Genova, 09 giugno 2023.

Data pubblicazione
10 giugno 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Genova, 09 giugno 2023. Est. Andrea Balba.

Composizione negoziata – domanda di autorizzazione a contrarre finanziamento prededucibile - art. 22, comma 2, CCII - nomina di un ausiliario

La nota squadra calcistica ha chiesto al Tribunale di Genova, ex art. 22, comma 1, lett. a) CCII, l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell’art. 6 CCII, allo scopo di pagare i debiti sportivi e potersi, conseguentemente, iscrivere al campionato di serie B.

L’interessante provvedimento del Tribunale si è, anzitutto, posto il problema di individuare “quale sia in concreto l’oggetto di verifica del Tribunale propedeutico all’accoglimento della domanda”, posto che (i) “l’imprenditore in composizione negoziata non subisce alcuna limitazione nella gestione dell’impresa restando in sua potestà l’adozione di ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione” e, pertanto, (ii) “l’autorizzazione richiesta non attiene al finanziamento in sé ma alla particolare qualità che al credito viene riconosciuta per il caso di successiva liquidazione giudiziale”.

La risposta al quesito offerta dal Tribunale genovese individua il perimetro della propria valutazione nella “verifica della sostenibilità del complessivo fabbisogno finanziario come aggravato dall’ulteriore finanza richiesta”, vale a dire – in concreto – nella presenza di: “1) funzionalità del finanziamento alla continuità di impresa; 2) funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori”.

In relazione alla verifica della sussistenza del secondo requisito, si è ritenuto necessario “analizzare la probabilità di successo del superamento della crisi di impresa […] con particolare riferimento alla sostenibilità dell’ulteriore debito contratto”, evitando “che le nuove risorse finanziarie siano destinate ad essere bruciate nella prosecuzione sterile dell’attività che non offra prospettive future di effettivo risanamento”. Allo scopo, dunque, il Tribunale ha ritenuto “che tale accertamento richieda, in affiancamento, la nomina di un ausiliario come espressamente previsto dall’art. 22, comma 2, CCI che richiama l’art. 68 c.p.c.”.