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Giurisprudenza

Grandi imprese in crisi, rinuncia al concordato e problemi di competenza: il caso Fimer


Tribunale di Arezzo, 16 giugno 2023.

Data pubblicazione
05 luglio 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Arezzo, 16 giugno 2023. Pres. Est. Federico Pani.

Concordato preventivo – rinuncia – effetti – improcedibilità. Amministrazione straordinaria – dichiarazione dello stato d'insolvenza – competenza territoriale – "centro degli interessi principali del debitore" – sede legale - presunzione iuris tantum

I principali snodi giuridici sui quali si appunta l’articolato provvedimento attengono (i) agli effetti della rinuncia alla domanda di Concordato preventivo e (ii) all’individuazione del Tribunale territorialmente competente ad accertare e dichiarare lo stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 270/1999.

Sul primo aspetto, pur dando atto della presenza di un “ampio ventaglio di pronunce […] ad avviso delle quali, a fronte della rinuncia alla domanda di concordato, il Tribunale dovrebbe dichiarare l'improcedibilità del concordato stesso, quantomeno in assenza di istanze di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) pendenti”, il Collegio aretino ha ritenuto di non poter aderire alla “tesi dell' "automatismo" estintivo della rinuncia (perché […] il Tribunale ben potrebbe disinnescarne gli effetti ove lo ritenesse abusivo)”. A tal proposito, infatti, venuto meno con la rinuncia al concordato “l'effetto protettivo rispetto alla possibilità di dichiarazione di fallimento […] il Collegio ha ritenuto non solo opportuno, ma doveroso aprire il procedimento volto alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, a tutela degli interessi pubblici sottesi alla normativa speciale dell'amministrazione straordinaria”, valendosi dei poteri officiosi di iniziativa attribuiti dal legislatore.

A questo punto, necessariamente, il Tribunale aretino ha dovuto prendere “posizione sull'eccezione di incompetenza territoriale che, alla luce dell'ordito normativo per come rimodellato dal Codice della Crisi, [dichiarando che l’eccezione stessa] risulta fondata”.

In primo luogo, è stato opportunamente richiamato il quadro normativo applicabile, vale a dire l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 270/1999 (nel dettato risultante dall’introduzione del codice della crisi) a mente del quale competente a dichiarare sullo stato d'insolvenza, anche nel caso in cui la questione sia sollevata d'ufficio, è il «tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».

Di conseguenza, il Tribunale ha dovuto “verificare dove si colloca il «centro degli interessi principali»” della società debitrice; all’esito di un’articolata disamina della normativa nazionale ed eurounitaria, il Collegio ha ritenuto che la presunzione di coincidenza con la sede legale risultante dal registro delle imprese debba intendersi solo iuris tantum. In concreto, peraltro, e vagliati gli indici di elaborazione giurisprudenziale, si è chiarito che “non sussistano indici tali da superare la presunzione legale relativa”. Da qui la declinatoria di competenza (peraltro a favore del Tribunale delle imprese anziché della “Sezione fallimentare”).