Tribunale di Lucca, 25 luglio 2023, n. 0. Pres. Giuntoli. Rel. Capozzi.
Abstract:
Sommario:
Con questa interessante pronuncia i giudici lucchesi affermano che, ai fini della verifica della non deteriorita’ della soluzione concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale, la comparazione deve avvenire sempre rispetto al valore di cessione unitaria dell’azienda e non con riguardo a quello “atomistico” dei beni, a meno che non siano illustrate e attestate “in maniera analitica e completa le ragioni dell'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per singoli rami”.
Quanto al c.d. plusvalore da continuità, il Tribunale ritiene “consustanziale alla continuità diretta che l’imprenditore possa far propri i flussi di cassa eccedentari”.