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Giurisprudenza

Procuratore Nardecchia: il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporta per ripercussione quello di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima


Procura Generale presso la Cassazione, 07 giugno 2023.

Data pubblicazione
04 agosto 2023

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Procura Generale presso la Cassazione, 07 giugno 2023. Sost. Proc. Gen. Giovanni Battista Nardecchia.

Fallimento (sentenza di) – Associazione non riconosciuta - Art. 38 c.c.- Responsabilità personale e solidale - Art. 147 l.fall.

Il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporta per ripercussione quello di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima assumendone in via personale e solidale le relative obbligazioni.  

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale.