Procura Generale presso la Cassazione, 07 giugno 2023, n. 0. Sost. Proc. Gen. Giovanni Battista Nardecchia.
Fallimento (sentenza di) – Associazione non riconosciuta - Art. 38 c.c.- Responsabilità personale e solidale - Art. 147 l.fall.
Il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporta per ripercussione quello di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima assumendone in via personale e solidale le relative obbligazioni.
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale.
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