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Giurisprudenza

Misure protettive ex art. 54 e piano finanziario previsionale


Tribunale di Avellino, 20 settembre 2023.

Data pubblicazione
26 settembre 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Avellino, 20 settembre 2023. G.D. Russolillo.

Con questo interessante e puntuale provvedimento il Tribunale di Avellino affronta alcune rilevanti questioni in materia di misure protettive ex art. 54 CCII.

Il Tribunale osserva, in particolare, che: “la disciplina del procedimento in esame presenta delle peculiarità che la distinguono da quella prevista per le misure protettive e cautelari richieste con la domanda di accesso al procedimento unitario, ed in particolare prevede: a) l’allegazione di un più articolato corredo documentale, comprensivo non solo della documentazione rappresentativa della situazione contabile e fiscale e della composizione dell’attivo e del passivo (art. 39 CCII), ma altresì dell’attestazione del professionista indipendente relativa all’esistenza di trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dell’esposizione complessiva e all’idoneità delle risorse finanziarie liberate dalla conclusione degli accordi a consentire il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine massimo di moratoria previsto dall’art. 57 co. 3 CCII; b) la necessaria adozione delle misure protettive nel contraddittorio delle parti, che potrà peraltro essere instaurato dopo la concessione delle stesse con decreto inaudita altera parte nei casi di particolare urgenza; c) la natura non confermativa, bensì concessoria del provvedimento adottato dal giudice, non essendo ivi prevista la produzione di effetti provvisori semiautomatici in conseguenza della mera pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese da parte dell’imprenditore, come desumibile dal raffronto fra i commi secondo e terzo dell’art. 54 CCII; d) la mancata previsione secondo cui, in prima battuta e salvo proroghe, il giudice concede un termine di durata non superiore a quattro mesi, pur valendo certamente il limite temporale generale fissato dall’art. 8 CCII in dodici mesi”.

Il provvedimento afferma poi correttamente: “deriva da quanto sopra che non trova neppure applicazione nel procedimento in esame la disposizione dell’art. 55 co. 2 CCII, secondo cui le misure protettive perdono efficacia nel caso in cui il giudice non provveda alla loro conferma con decreto nei trenta giorni successivi all’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, trattandosi di disposizione riferita al solo caso delle misure c.d. semiautomatiche di cui all’art. 54 co. 2 CCII”.

Il Tribunale considera infine “poco esaustiva in relazione all’ulteriore elemento oggetto di attestazione, vale a dire la ragionevole idoneità della proposta di accordi, ove accettata, ad assicurare il pagamento dei crediti estranei nei termini di legge, essendo al riguardo opportuno fornire per maggior chiarezza anche un piano finanziario previsionale”.