Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Concessione abusiva di credito: l’ordinanza interlocutoria della Cassazione


Cassazione, sez. I civile, 24 ottobre 2022, n. 31389.

Data pubblicazione
10 ottobre 2023

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Cassazione, sez. I civile, 24 ottobre 2022, n. 31389. Pres. Genovese. Rel. Abete.

Con questa interessante ordinanza interlocutoria la Cassazione, nel ribadire la pacifica legittimazione del curatore, sul terreno della responsabilità per concessione abusiva di credito, che agisca utendo iuribus societatis, ha affermato che “problematica, si prospetta, viceversa, la legittimazione del curatore del fallimento ad azionare la responsabilità dell'istituto di credito finanziatore (in esclusiva ovvero in solidale concorso con l'organo di gestione) che si correla al danno subito dal ceto creditorio (nel suo complesso considerato) dell'imprenditore societario finanziato fallito, danno che, nel quadro dell'astratta prefigurazione dell'art. 2394, 2° co., cod. civ., assume, appunto, valenza in dipendenza dell'insufficienza patrimoniale in connessione eziologica con l'abusiva erogazione creditizia (propriamente, che assume valenza in dipendenza del valore algebrico negativo del patrimonio netto che ne è scaturito)“.

E sul presupposto che la legittimazione del curatore ex art. 146 l. fall. è considerata nell’ordinanza “straordinaria e sintetica”, la Corte ritiene sia “da vagliare nella sede della pubblica udienza, tanto più al cospetto di ben precise indicazioni di questa Corte (il riferimento è a Cass. ord. 30.6.2021, n. 18610, secondo cui il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.), la possibilità dell'analogica esplicazione di siffatta straordinaria e sintetica legittimazione ad agire altresì nei confronti dell'istituto di credito finanziatore, soggetto indubitabilmente diverso dall'organo di gestione (per il quale opera l'espressa previsione legislativa di cui all'art. 146, 2° co., l.fall.) dell'imprenditore societario finanziato fallito, istituto di credito finanziatore responsabile, se del caso in concorso con l'organo di gestione (dell'imprenditore societario finanziato fallito), della causazione dell'insufficienza patrimoniale in connessione eziologica con l'abusiva erogazione di credito. Di talché il curatore fallimentare possa poi pretendere la reintegrazione dell'insufficienza patrimoniale - in correlazione eziologica con l'abusiva erogazione creditizia - anche nei confronti dell'istituto di credito finanziatore”. 

Invero, conclude la Cassazione, “il carattere straordinario della legittimazione ex art. 146, 2° co., l.fall. del curatore del fallimento di una s.p.a. o di una s.r.l. all'esercizio dell'azione dei creditori sociali tende a connotare la previsione dello stesso art. 146, 2° co., l.fall. (nella parte in cui legittima in via straordinaria il curatore pur all'azione dei creditori sociali) in guisa di norma eccezionale, giacché recante deroga alla regola generale affermata all'art. 81 cod. proc. civ. ("Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"), e quindi, ex art. 14 delle preleggi, a renderla non suscettibile di applicazione "oltre i casi e i tempi in ess(a) considerati".

Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini