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Giurisprudenza

Non irragionevolezza del piano e nuova finanza “non implausibile”: too big to fail ? (il caso Cimolai)


Tribunale di Trieste, 15 settembre 2023.

Data pubblicazione
06 novembre 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Trieste, 15 settembre 2023. Pres. Picciotto. Rel. Venier.

In questo recente provvedimento il Tribunale di Trieste, verosimilmente non insensibile alle conseguenze del possibile default della debitrice (una grande impresa nel settore della progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio ), ha affermato i seguenti principi, improntati a un evidente e spiccato favore nei confronti dell’obiettivo del risanamento.

“Il Collegio è tenuto in primo luogo a verificare che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”. La formulazione, in negativo, della disposizione normativa rende evidente che oggetto d’esame non è l’accertamento dell’idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell’impresa. Il piano predisposto dal debitore deve risultare non prima facie inadeguato, non evidentemente inadatto a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati”.

In relazione, in secondo luogo, alla questione della nuova finanza, il Tribunale, pur in assenza del placet da parte del ceto bancario, ha affermato che “l’oggetto della valutazione prevista dall’art. 112, co. 1 lett. f) CCII, correlata alla non irragionevolezza del piano predisposto dalla debitrice, esclude la necessità che quest’ultima dimostri che risultino già emesse, da parte delle banche interessate, le c.d. delibere di preaffidamento, la cui mancata allegazione è stata lamentata, sufficiente essendo che la concessione di credito si prospetti come non implausibile, conclusione quest’ultima che appare adeguatamente sorretta dalle considerazioni sopra esposte e che risultano rafforzate sia dalle previsioni della debitrice in tema di discontinuità e indipendenza della governance, sia dalla prospettata riduzione del fabbisogno di garanzie rispetto a quanto originariamente comunicato alle banche, il cui picco è allegato debba verificarsi nella fase terminale del periodo di piano”.

Quanto poi alla verifica “che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori”, osserva il Tribunale che la ricorrente “ha espressamente previsto sia un complessivo fabbisogno pari a Euro 250 milioni sotto forma di nuove linee di firma e/o controgaranzie essenziali per il rilascio della bondistica connessa all’esecuzione delle commesse in portafoglio, sia “l’introduzione di un meccanisco di incentivazione all’emissione di linee di firma basato sull’assegnazione di Warrant (emessi da Cimolai) in favore dei soggetti, creditori e non, che assumeranno, entro il termine di due mesi dall’omologa, l’impegno a fornire le linee di firma bancarie (e/o relative controgaranzie) a supporto del raggiungimento degli obiettivi di Piano. L’eventualità di nuovi finanziamento risulta quindi specificamente prevista nel piano ed è da ritenersi necessaria in ragione dell’oggetto dell’attività caratteristica d’impresa esercitata da Cimolai s.p.a. Non appaiono, da ultimo, riscontrabili elementi che inducano a ritenere che l’erogazione dei nuovi finanziamenti possa comportare uan riduzione dell’attivo a disposizione dei creditori, risultando quindi positivamente conclusa anche la verifica del presupposto di cui alla lettera f) dell’art. 112, co. 1 CCII”.

L’ultima verifica cui è chiamato il Tribunale “(da compiersi, secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, anche nel concordato in continuità) attiene alla fattibilità (art. 112, co. 1, lett g CCII). Si tratta di una valutazione, peraltro, che va condotta, come precisato dalla norma in esame, nei limiti della non “manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, formula contenuta anche nell’art. 47, co. 1 lett. a) CCII con riferimento all’apertura del concordato preventivo liquidatorio. Si tratta quindi di una prognosi di realizzabilità dei risultati attesi indicati nel piano, da condursi – similmente a quanto previsto con riferimento al requisito di cui alla lettera f) dello stesso articolo 112-in termini di non irragionevolezza del loro verificarsi”.

Quanto infine all’eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione depsoitata da Unicredit, osserva il Tribunale che “l’art. 48, co. 2 CCII si limita a stabilire che il diritto di proporre opposizione spetti ai creditori dissenzienti e a “qualsiasi interessato”, ma non esclude che, nel giudizio che si svolge in camera di consiglio e nel contraddittorio delle parti possano spiegare intervento, pur senza proporre opposizione, anche i creditori non dissenzienti, ove – si intende – alleghino un interesse giuridicamente qualificato e meritevole di tutela, a una “omologazione stabile”, in quanto frutto di un rigoroso accertamento, da parte del Tribunale, delle condizioni di omologabilità del concordato preventivo”.