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Giurisprudenza

Conferma di misure protettive “selettive” (e non dilatorie): la questione dei creditori estranei


Tribunale di Avellino, 16 ottobre 2023.

Data pubblicazione
14 dicembre 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Avellino, 16 ottobre 2023. Giudice Russolillo.

Con questo pregevole provvedimento il Tribunale di Avellino ha respinto l’opposizione del creditore procedente alla conferma delle misure protettive, basate sul carattere essenzialmente dilatorio dell’istanza e sulla mancanza di trattative con la debitrice.

Il Tribunale afferma che “nell’attuale fase procedurale non si richiede la prova del già intervenuto perfezionamento degli accordi di ristrutturazione con i creditori, essendo la tutela anticipata appunto finalizzata a consentire un sereno svolgimento delle trattative ancora in corso al riparo da iniziative disordinate e pregiudizievoli di singoli creditori che possano compromettere l’adesione degli altri interessati”.

Interessante anche l’ulteriore sviluppo del ragionamento: “per quanto riguarda l’ulteriore elemento, invero neppure specificamente contestato, dell’idoneità della proposta a consentire il pagamento dei creditori che dovessero restare estranei, deve osservarsi che in questa fase processuale l’indagine non deve appuntarsi sulla fattibilità del piano finanziario prospettato, il quale, come già evidenziato, pur assurgendo ad importante elemento informativo volto a sostenere la credibilità delle conclusioni dell’attestatore – che sono scrutinabili dal giudice in termini sostanziali mediante opportuni elementi di riscontro – non  è tuttavia vincolante, essendo sempre modificabile nel prosieguo delle trattative alla luce delle decisioni tempo per tempo assunte dal ceto creditorio; va infatti rimarcato, perché rilevante in termini ermeneutici, che il giudizio di idoneità non ha per oggetto in questa fase “l’accordo” e il “piano”, come invece previsto dall’art. 57 CCII ai fini dell’omologa, bensì la proposta, che è sempre modificabile fino ad accettazione dei creditori e può essere dunque adeguata all’andamento delle trattative in corso, sicché essa non va tanto valutata in termini di prognosi del prevedibile raggiungimento di obiettivi già definitivamente delineati, bensì in termini di serietà ed attendibilità; ebbene nel caso in esame l’attestazione del professionista indipendente appare congrua e logicamente argomentata, prevedendo essa la liberazione di risorse finanziarie immediate, per oltre dieci milioni di euro, attraverso la vendita di cespiti che sono tornati solo di recente nella piena disponibilità del debitore a seguito dei revoca del sequestro penale su di essi gravante e che sono in parte già oggetto di intese preliminari, come dimostrato dalla voce contabile “caparra per cessioni immobili da stornare alla vendita”