Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Le attività di liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata


Francesco Carelli
Giurisprudenza

Revocatoria fallimentare: delegazione di pagamento, risoluzione della locazione
e inconfigurabilità dei “termini d’uso”


Tribunale di Vicenza, 31 ottobre 2023.

Data pubblicazione
19 dicembre 2023

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vicenza, 31 ottobre 2023. Giudice Genovese.

In questo articolato provvedimento viene preso in esame, ai fini della revocabilità di determinati atti solutori, il meccanismo della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., la quale non richiede né la “terzietà” del delegato – che deve essere “terzo” nel senso di soggetto distinto, di persona diversa, e non in quello (oggettivo) di soggetto indifferente, tanto che, nella prassi, egli viene anzi generalmente incaricato proprio in ragione dei rapporti che lo legano al debitore delegante – né la qualifica, in capo al delegato, di debitor debitoris rispetto al delegante, che (…) è ipotesi soltanto eventuale, e non indefettibile per la configurazione della fattispecie. La delegazione di pagamento si perfeziona infatti con la sola indicazione del soggetto incaricato di eseguire il pagamento, effettuata dal debitore al creditore. Non è necessario che l’indicazione risulti da atto scritto, potendosi evincere anche per facta concludentia.

Il Tribunale ricorda che costituisce “principio pacifico quello per cui il concorso dei creditori si apre sul patrimonio del fallito, e solo su quello: nulla vieta invece che un terzo paghi uno o più creditori del fallito, per interesse proprio anche solo morale, con somme di sua esclusiva pertinenza e senza tenere conto dell’ordine delle preferenze, purché ciò non incida, in via immediata ovvero anche indiretta, sul patrimonio del fallito. Tale incidenza si verifica, per l’appunto, nell’ipotesi di delegazione di pagamento c.d. “allo scoperto”, nella quale cioè la provvista non viene messa a disposizione in anticipo dal delegante, bensì fornita dal delegato, in capo al quale sorge un corrispondente diritto di credito nei confronti del delegante”.

Le somme che il delegato - prosegue il provvedimento - “avrebbe dovuto versare alla massa, quale debitor debitoris, risultano in tal modo definitivamente destinate alla soddisfazione di uno o più creditori al di fuori della procedura, finendo per alterare le regole concorsuali, e divenendo con ciò revocabili”.

Quanto poi all’eccezione di irrevocabilità dei (residui) pagamenti ex art. 67 comma 3 lett. a) l.f., essa è stata giudicata infondata: “pur ritenendo che la previsione possa essere applicata ai corrispettivi di contratti di locazione, leasing o simili, che costituiscono ormai una componente spesso indefettibile dell’attività imprenditoriale, ad impedire l’inquadramento della fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dalla disposizione in esame è sufficiente la constatazione per cui il contratto di locazione era già stato risolto per morosità. Ciò non soltanto non consente di configurare alcun “termine d’uso” nel pagamento dei relativi canoni, ma, ancor più a monte, elide qualunque nesso di funzionalità con la continuazione dell’attività d’impresa (o, comunque, dell’attività svolta dalla fallita)”.

Quanto infine alla pretesa presenza di una supersocietà di fatto o di una holding, il Tribunale afferma che essa “risulterebbe peraltro irrilevante proprio in ragione della chiara riferibilità del contratto alla (…); difatti, se è vero che i soci di una società occulta rispondono dei debiti sociali di essa, secondo lo schema tipico delle società di persone, non è invece vero il contrario, essendo comunque necessario distinguere le masse” Ma quand’anche, successivamente, fosse stata costituita una super società di fatto o una holding, “non si verificherebbe alcuna automatica traslazione delle obbligazioni preesistenti in capo al nuovo soggetto. A tal fine, sarebbe stato viceversa necessario allegare e provare sia l’avvenuto conferimento, da parte del socio occulto, del rapporto di locazione in questione al nuovo soggetto, sia la sussistenza dei presupposti richiesti per la cessione del contratto dall’art. 1406 c.c. o, comunque, dall’art. 36 L. 392/1978, e dunque, rispettivamente, il consenso dell’altro contraente o la formale comunicazione della cessione mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.