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Giurisprudenza

Votazione nel concordato fallimentare e garanzie del proponente


Tribunale di Vicenza, 21 giugno 2021.

Data pubblicazione
29 luglio 2021

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vicenza, 21 giugno 2021. Pres. rel. Limitone.

In sede di omologa di un concordato fallimentare, il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 25 giugno 2021, ha stabilito che i creditori, che non avevano avuto notizia del concordato fallimentare, potessero esprimere il voto anche successivamente (anche pendente il giudizio di omologa), nonostante essi fossero a conoscenza che il loro voto non avrebbe potuto influire sulle maggioranze già raggiunte (prova di resistenza), e ciò in virtù del principio che non esiste nel concordato fallimentare il principio della collegialità assembleare.

Il Tribunale ha altresì ritenuto che, essendo l’attivo fallimentare perlopiù costituito da azioni revocatorie e azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, ai fini dell’espletamento dell’onere informativo ai creditori votanti, il parere del curatore e del comitato dei creditori fossero legittimamente rilasciati con l’indicazione sintetica delle possibilità di realizzo, non essendo necessaria un’analitica descrizione di ciascuna controversia e del possibile risultato della medesima. Il medesimo concordato non era però omologato, poiché il Tribunale ha ritenuto che i giudizi di opposizione allo stato passivo avrebbero potuto avere una durata maggiore del termine di efficacia delle fideiussioni rilasciate dall’opponente a garanzia del pagamento dei creditori in esecuzione della proposta di concordato.

Segnalazione dell'avv. Veronica Albiero