Tribunale di Vicenza, 21 giugno 2021, n. 0. Pres. rel. Limitone.
Abstract:
Sommario:
In sede di omologa di un concordato fallimentare, il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 25 giugno 2021, ha stabilito che i creditori, che non avevano avuto notizia del concordato fallimentare, potessero esprimere il voto anche successivamente (anche pendente il giudizio di omologa), nonostante essi fossero a conoscenza che il loro voto non avrebbe potuto influire sulle maggioranze già raggiunte (prova di resistenza), e ciò in virtù del principio che non esiste nel concordato fallimentare il principio della collegialità assembleare.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che, essendo l’attivo fallimentare perlopiù costituito da azioni revocatorie e azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, ai fini dell’espletamento dell’onere informativo ai creditori votanti, il parere del curatore e del comitato dei creditori fossero legittimamente rilasciati con l’indicazione sintetica delle possibilità di realizzo, non essendo necessaria un’analitica descrizione di ciascuna controversia e del possibile risultato della medesima. Il medesimo concordato non era però omologato, poiché il Tribunale ha ritenuto che i giudizi di opposizione allo stato passivo avrebbero potuto avere una durata maggiore del termine di efficacia delle fideiussioni rilasciate dall’opponente a garanzia del pagamento dei creditori in esecuzione della proposta di concordato.
Segnalazione dell'avv. Veronica Albiero