Documento

Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


* * *
Giurisprudenza

Liquidazione del patrimonio, riparto e conflitto tra creditori prededucibili e creditori assistiti da garanzie reali


Tribunale di Lecco, 19 gennaio 2024.

Data pubblicazione
25 gennaio 2024

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Tribunale di Lecco, 19 gennaio 2024. Estensore Tota.

Liquidazione del patrimonio – Riparto – Conflitto tra creditori prededucibili e creditori assistiti da garanzie reali – Uscite di carattere generale imputabili al prezzo ricavato dal realizzo della garanzia reale – Natura

Data la stretta affinità strutturale e funzionale tra la procedura di liquidazione del patrimonio governata dalla l. 3/2012 (oggi liquidazione controllata) e il fallimento (oggi liquidazione giudiziale)  trova applicazione anche alla procedura liquidatoria ‘minore’, la regola, desumibile dall’art. 111-ter L.F. e confermata dall’art. 223 CCII, alla stregua della quale gravano sul ricavato della liquidazione dei beni che formano oggetto di garanzie reali i «costi specifici» di realizzo di ciascun bene – ossia i debiti prededucibili inerenti alla conservazione, amministrazione e liquidazione di quel particolare asset – e una aliquota dei «costi generali» della procedura. 

L’espressione «costi generali» (o “uscite di carattere generale”) della procedura designa esclusivamente i costi che sono sostenuti nell’interesse comune di tutti i creditori per la liquidazione invito domino dei beni del debitore e non include i costi per attività e servizi che riguardano il globale coacervo dei rapporti attivi e passivi di cui il debitore è parte. In particolare sono «costi generali» imputabili proporzionalmenteanche al valore di realizzo delle garanzie speciali solo quei costi che, in uno stato del mondo privo di una esecuzione collettiva, ogni creditore dovrebbe di volta in volta affrontare individualmente per l’esercizio dell’esecuzione singolare (ad es. pignoramento, contributo unificato, spese di custodia e compensi del soggetto incaricato della vendita, ecc.), sicché in caso di una molteplicità di esecuzioni singolari dovrebbero essere ripetutamente anticipati da ogni creditore che agisca esecutivamente e che, nel contesto di un’esecuzione collettiva, devono invece essere sostenuti una sola volta (ad es. spese del giudizio di fallimento, contributo unificato, compenso del curatore, ecc.) con un beneficio che si riverbera a favore di tutti i creditori. 

Ne discende che non sono «costi generali» imputabili pro quota ai creditori assistiti da garanzie speciali, tra gli altri, i costi dei professionisti che hanno assistito il debitore in una procedura negoziale di regolazione della crisi o dell’insolvenza sfociata nel fallimento (o nella liquidazione giudiziale) del debitore né il compenso del commissario giudiziale nominato dal tribunale, in quanto i relativi servizi sono prestati esclusivamente nell’interesse comune dei creditori (privilegiati generali e chirografari) che fanno affidamento nella garanzia patrimoniale generica del debitore; per gli stessi motivi, nella procedura di liquidazione del patrimonio (e nella liquidazione controllata) sono estranei al perimetro dei «costi generali» imputabili pro quota ai creditori assistiti da garanzie speciali i compensi dei professionisti e dell’organismo di composizione della crisi che hanno assistito il debitore nella fase di accesso alla procedura liquidatoria (ad eccezione del compenso del legale per la domanda di apertura della liquidazione se anteriore al pignoramento immobiliare fatto dal creditore ipotecario) e quei costi che non possono essere imputati al valore di realizzo delle garanzie speciali nella procedura liquidatoria ‘maggiore’.