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Giurisprudenza

Concordato con assuntore e regole distributive del valore eccedente quello di liquidazione


Tribunale di Massa, 16 gennaio 2024.

Data pubblicazione
02 febbraio 2024

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Tribunale di Massa, 16 gennaio 2024. Pres. Provenzano. Est. Pinna.

L’articolato decreto del Tribunale di Massa affronta il tema dell’ammissibilità di una domanda di concordato in continuità con assuntore caratterizzata dalla previsione del trasferimento della titolarità di tutte le attività aziendali della società debitrice e dall’assunzione del passivo concordatario con liberazione immediata della debitrice stessa.

La particolarità del caso risiede nella collocazione in classe dodicesima di un credito chirografario ritenuto strategico, con previsione di “pagamento integrale diretto mediante finanza esterna apportata dall’Assuntore”, in rate successive, mentre agli altri crediti chirografari e privilegiati collocati in classi anteriori era proposta una soddisfazione inferiore.

Preliminarmente, il Tribunale affronta il tema della natura del controllo di legittimità demandato al giudice, affermando che esso si traduce nella verifica della “effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato: finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori”.

Venendo poi all’esame del merito della proposta di concordato, il Tribunale ha scandito i seguenti passaggi:

(i) “Il concordato con assunzione configura una vera e propria successione a titolo particolare, avente ad oggetto tutte le attività e passività dell'impresa stessa, che comporta, dunque, una sostituzione patrimoniale”;

(ii) quanto alle regole da adottare, “deve ritenersi più aderente al caso specifico l’applicazione della disciplina più favorevole costruita dal legislatore per la tipologia di piano in continuità (oggettiva)", poiché “successivamente all’omologazione dello strumento, viene prospettata una continuazione in senso oggettivo dell’attività di impresa”. Con la conseguenza per cui, a mente dell’art. 84, comma 6 CCII, “nel concordato in continuità, il valore di liquidazione deve essere distribuito ai creditori secondo la regola di priorità assoluta (APR absolute priority rule) e quindi nell'integrale rispetto della graduazione previste per le cause legittime di prelazione; mentre, il valore eccedente quello di liquidazione può essere destinato ai creditori secondo la regola di priorità relativa (RPR relative priority rule) (…) in modo che i crediti inseriti in una classe ricevano un trattamento nel complesso pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto alle classi inferiori”;

(iii) “tale regola di distribuzione, prevista per i concordati in continuità aziendale, appare ritenersi applicabile anche per la “finanza nuova”, da indicare nel piano (tanto in continuità, quanto liquidatorio), come prescritto all’art. 87 comma 1 lett. g) CCII”; 

(iv) le “risorse esterne” debbono essere “aggiuntive rispetto all'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” e si possono configurare tali qualora: “provengano da un soggetto terzo diverso rispetto al debitore; siano destinate direttamente ai creditori, senza transitare dal patrimonio del debitore; e non generino, in conseguenza dell'erogazione effettuata, un credito restitutorio verso l'imprenditore in concordato”; solo in tal caso esse “possono essere distribuite in deroga ai principi di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.” 

Orbene, applicando tale ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto che la proposta concordataria violi la regola distributiva inerente al valore eccedente quello di liquidazione e dell’art. 88 CCII, essendo previsto il pagamento di un credito chirografario (… inserito nella Classe XII) al 100%, mentre i creditori, degradati al chirografo, della Classe I e II (…), sono pagati ad una percentuale inferiore”. Inoltre “il pagamento (…) del credito inserito nella Classe XII, avverrebbe, per la parte residua (…) dopo l’omologazione (…), allorquando l’Assuntore è ormai succeduto al debitore, nelle attività e nelle passività”.

Da questi assunti è stata dunque fatta discendere l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 112 CCII, con conseguente inammissibilità/non omologabilita’ della domanda.