Tribunale di Mantova, 01 febbraio 2024, n. 0. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.
Concordato preventivo in continuità – Giudizio di omologazione – Ristrutturazione trasversale – Instaurazione del giudizio – Modalità
Nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo in continuità, non venga raggiunta la maggioranza prevista dall’art. 109 CCI e il debitore ne chieda comunque la omologazione ai sensi dell’art. 112 co. 2 CCI (c.d. ristrutturazione trasversale o cross class cram down), l’instaurazione del giudizio deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 48 co. 1 CCI.
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