Tribunale di Torino, 01 febbraio 2024, n. 0. Pres. Rel. Nosengo.
Abstract:
Sommario:
Con questo provvedimento il Tribunale di Torino, in sede di reclamo (e quindi in composizione collegiale), ha riformato il decreto del giudice monocratico – qui parimenti pubblicato – che aveva respinto la richiesta di conferma delle misure protettive nei confronti degli ex soci di una società in accomandita semplice.
Il Tribunale, “dato atto che i ricorrenti si sono impegnati ad apportare a favore dei creditori, subordinatamente all’omologazione del concordato che la s.a.s. intende presentare, risorse di pari importo al controvalore effettivo degli immobili di loro proprietà; preso atto, pertanto, del concreto e diretto coinvolgimento degli ex soci (illimitatamente responsabili ex art. 2267 c.c. a seguito della trasformazione della s.n.c. in s.a.s.; ritenuto che l’eventuale aggressione del patrimonio degli ex soci rischierebbe di pregiudicare la fattibilità del piano di concordato risultando tale patrimonio strumentale alla realizzazione della soluzione concordataria prospettata; dato atto che la finalità delle misure protettive è proprio quella di salvaguardare il buon esito delle trattative assunte e dell’attività svolta per la regolazione della crisi”, ha pertanto confermato le misure protettive anche nei confronti degli ex soci.