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Le istanze di composizione negoziata. Dati UnionCamere aggiornati al 15 aprile 2024


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Giurisprudenza

I vizi del procedimento ex art. 169-bis l.fall. non rientrano nella cognizione del Giudice ordinario


Appello Venezia, 08 giugno 2021.

Data pubblicazione
02 agosto 2021

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Giurisprudenza

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Appello Venezia, 08 giugno 2021. Pres. Taglialatela. Rel. Zanon.


La Corte d'Appello di Venezia ha stabilito che i vizi del procedimento per lo scioglimento e/o la sospensione dei contratti ex art. 169-bis l.fall., come la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del contraente in bonis e il termine di decorrenza dei provvedimenti adottati (il debitore concordatario notificava in ritardo l'avvenuta sospensione del contratto bancario) non possono essere oggetto di un giudizio di cognizione (eventualmente intrapreso per la determinazione del corrispettivo). Essi divengono definitivi, una volta che non siano stati reclamati oppure, a tutto concedere, che il contraente in bonis non abbia fatto valere tali vizi con il giudizio di opposizione all'omologa.

Segnalazione dell'avv. Fabio Sebastiano