Tribunale di Sulmona, 27 marzo 2024, n. 0. Pres. Rel. Mazzagreco.
Abstract:
Sommario:
L’omologazione ex artt. 48 e 57 CCI degli accordi di ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale è stata richiesta da una società in house (partecipata da enti territoriali), come tale legittimata all’accesso alla procedura di AdR ex art. 14 TUSPP.
Il provvedimento affronta il problematico aspetto della legittimazione degli opponenti all'omologazione, nella specie costituiti da soci/debitori, ma non anche creditori, della società ricorrente. Il Tribunale afferma il principio che l'interesse del socio non può che concernere il pregiudizio che, in conseguenza dell'omologa, si prospetti circa il valore della partecipazione sociale e le prospettive di redditività dell'investimento (peraltro da dedursi secondo il parametro della c.d. business judgement rule); profili che neppure marginalmente possono rilevarsi in dette opposizioni, le quali s’incentravano sulla contestazione dell’entità del proprio (e di altro socio) debito nei confronti della s.p.a. partecipata in house da Comuni del territorio.
Il commissario giudiziale ha espresso e ribadito il proprio parere favorevole all’omologazione del piano e degli accordi sottoscritti e approvati dalla società e dall’88,16% dei creditori. Tale parere si basava sulla considerazione che il margine delle risorse attingibili risultava comunque sufficientemente ampio, pure nell’ipotesi di riduzione delle pretese creditorie della ricorrente società partecipata oggetto di contestazione giudiziale. Lo stress test effettuato sia dal professionista indipendente che dal commissario aveva inoltre evidenziato un indicatore di “robustezza” del piano, in termini di risorse monetarie residuali, pari, in positivo, al 38,23%.
Segnalazione del Dott. Giuseppe Schiavo