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I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi o l'insolvenza*


Marco Arato
Giurisprudenza

Cessione di azienda, ragioni di urgenza e principio di competitività


Tribunale di Milano, 04 luglio 2024.

Data pubblicazione
15 luglio 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Milano, 04 luglio 2024. Pres. Vasile. Rel. Rossetti.

Il Tribunale di Milano, sulla scia di una corrente di pensiero formatasi in ambito sia dottrinale che giurisprudenziale, afferma che varie disposizioni del codice della crisi, considerate nel loro insieme, “suggeriscono che, in caso d’urgenza, la procedura, ai fini dell’individuazione dell’acquirente, non debba seguire le regole formali stabilite in via ordinaria per i casi in cui il fattore temporale sia suscettibile di essere gestito senza pregiudizio dei creditori, quanto, piuttosto, debba concentrarsi sulle modalità tramite cui il debitore è giunto all’individuazione dell’acquirente e se il prezzo offerto sia congruo, anche considerando se l’acquirente sia una parte correlata del debitore ovvero esistano ulteriori fattori devianti che ostacolino il raggiungimento del migliore risultato per i creditori, alle condizioni date”.

Sulla scorta di tale condivisibile premessa, si è affermato che, ai fini della concessione dell’autorizzazione alla vendita di ramo d’azienda, “il Tribunale deve nominare un ausiliario (un monitor secondo la dizione della proposta di direttiva pre-pack) affinché, effettuata una ricognizione del ramo d’azienda e del suo esatto perimetro, esegua, nel termine di giorni 5, tutte le indagini necessarie a verificare se esistano soluzioni migliori sul mercato e, quindi, sulle modalità tramite cui l’acquirente è stato individuato, tenendo conto del mercato di riferimento, dei soggetti potenzialmente interessati, delle interlocuzioni avute con tali soggetti, nonché sulle modalità di fissazione del prezzo di vendita, tenendo conto del valore dell’azienda quale risulta dai libri contabili, nonché del magazzino, anche attraverso un’ispezione dei luoghi, quali siano le relazioni tra le parti interessate alla ridetta operazione o se vi siano ulteriori fattori devianti che non giustificano l’autorizzazione richiesta; l’ausiliario nominato, inoltre, qualora non ritenesse che l’offerta ricevuta sia la migliore sul mercato, deve ritenersi sin da ora autorizzato a porre in essere o a completare le attività necessarie ad assicurare che il procedimento di individuazione dell’acquirente sia competitivo, trasparente, equo e conforme agli standard di mercato”.